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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/10/2025, n. 4111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4111 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10005/2024 RG;
T R A
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Ernesto Criscuolo;
ricorrente C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente Conclusioni: come in atti Ragioni di fatto e diritto Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. nel procedimento di accertamento tecnico preventivo - in cui aveva chiesto Persona_1
l'accertamento del requisito sanitario per fruire della pensione di inabilità ai sensi della L. 118/71 e dell'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/80 - presentava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui era affetta così come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento del diritto a fruire delle prestazioni richieste a far data dalla visita di revisione del 06.09.2023. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento, l'art. 1 Legge 21 novembre 1988, n. 508 rubricato “Aventi diritto alla indennità di accompagnamento” prevede testualmente:
“1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.
2. L'indennità di accompagnamento è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un
1 accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua…”.
Il CTU dott. nominato nel presente procedimento, ha esaminato in maniera Persona_2 esaustiva le condizioni psicofisiche del ricorrente nell'elaborato depositato in atti, da intendersi qui richiamato, esponendo le seguenti valutazioni medico legali:
“…CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI Il ricorrente è affetto da:
- Psicosi schizofrenica di tipo paranoico cronica con frequenti riacutizzazioni e necessità di terapia continua
-esiti de lobectomia sx da tumore polmonare
- declino cognitivo in evidenza neuroradiologica di atrofia corticale diffusa e di sofferenza gliotica della sostanza bianca La schizofrenia paranoide è un sottotipo di schizofrenia caratterizzato prevalentemente da intensa paranoia e pensiero delirante. La suddetta patologia psichiatrica è insorta già nel 1992, con almeno duc successivi ricoveri in Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura nel 2000 e nel 2008 in seguito Trattamento Sanitario Obbligatorio disposto dai sanitari - Nel corso degli anni successivi all'esordio ha avuto una costante necessità di controlli e di attenzione clinica da parte dei sanitari del CSM per contenere e controllare le dispercezioni uditive e visive ed i disturbi comportamentali che si manifestano con crisi di agitazione psicomotoria, facile irascibilità e disturbi comportamentali. Dalla storia clinica-anamnestica si evince che trattasi di soggetto poco compliante alla terapia, incapace di assumere in modo autonomo e regolare la terapia prescritta per cui è trattato presso il CSM di competenza territoriale con somministrazione di farmaci long acting depot ad alte dosi (fiala im da 150 mg ogni 21 giorni con media mensile di 200 mg di aloperidolo (potente farmaco neurolettico), oltre a stabilizzanti dell'umore quale Acido Valproico con dosaggio 1000 mg e farmaco di nuova generazione quale la quetiapina cp da 25 mg per indurre il sonno. Si sottolinea che la somministrazione dei farmaci in modalità depot ( somministrazione di farmaci che consente l'accumulo nei tessuti ed il graduale rilascio nel tempo della sostanza terapeutica) è una metodica spesso praticata in ambito psichiatrico per avere la certezza che la dose di farmaci necessaria venga assunta regolarmente e costantemente nel tempo considerato che i pazienti psichiatrici sono di solito restii alle cure quotidiane essendo spesso privi di consapevolezza della malattia e della necessità di assunzione della terapia. Nel caso in esame alla visita peritale si evidenzia una condizione di grave compromissione della capacita di critica e di giudizio, il ricorrente non è sufficientemente orientato nel tempo e nello spazio, poco collaborante. Risponde in maniera non sufficientemente congrua alle domande in presenza di una di riduzione del tono dell'umore e di una tendenza alla chiusura relazionale corredata dalla diffidenza di tipo paranoide ovvero da ideazione persecutoria e delirante. Inoltre va evidenziato che la visita neurologica effettuata presso il Distretto di San Cipriano di Aversa del 21-04-2021 riscontra un declino cognitivo con evidenza neuroradiologica di atrofia corticale diffusa e di sofferenza gliotica della sostanza bianca". Il declino cognitivo è la perdita graduale e ingravescente di una o più funzioni cognitive,
2 ovvero delle abilità mentali, come memoria e attenzione, necessarie allo svolgimento di qualsiasi attività. Pertanto alla iniziale patologia puramente psichiatrica si è aggiunto un " declino cognitivo" ovvero la perdita graduale e ingravescente di una o più funzioni cognitive quali le abilità mentali, come memoria e attenzione, necessarie allo svolgimento di qualsiasi attività. La concomitanza delle suddette patologie, la psichiatrica di vecchia data, di solito si manifesta in assenza di sottostante patologia organica e la neurologica invece su base organica per sofferenza del tessuto cerebrale, aggravano indubbiamente le già ridotte relazioni interpersonali, e soprattutto la difficoltà nell'autonomia delle attività quotidiane di vita. Inoltre, va considerato il tumore polmonare che ha richiesto una lobectomia con compromissione anatomo- funzionale dell'apparato respiratorio che incide sulla qualità di vita generale. Ne deriva pertanto una grave limitazione per lo svolgimento delle pratiche per la cura del se, della igiene personale, nella corretta alimentazione (incapacità a fare spesa, preparare i pasti ect), di vigilanza e di attenzione dell'ambiente circostante, tale da richiedere una assistenza continuativa ed una presa in carico da parte di persone terzi. Considerata la storia clinico-anamnestica e la valutazione psichiatrica effettuata alla visita peritale si può ritenere che la patologia psichiatrica del ricorrente è da considerarsi allo stato tuttora cronica e grave e con necessità di terapia farmacologica continuativa essendo ancora presenti e persistenti le frequenti riacutizzazioni, come si evidenzia anche dalla ultima documentazione specialistica del 08-04-2024 ,ed inoltre aggravata dal decadimento cognitivo su base vascolare come già sopra evidenziato RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI In merito alle osservazioni suddette va rilevato che l' omette di ricordare che il ricorrente CP_1 in data 10-05-2023 tramite consulenza tecnica veniva GIA' riconosciuto meritevole di indennità di accompagnamento fin dal 06-10-2021 - data domanda amministrativa - e revisione al mese di gennaio 2025. In data 06-09-2023 veniva convocato a visita per revisione con valutazione di invalidità CP_1 dell'80% che va indubbiamente considerata molto riduttiva rispetto alle reali condizioni del ricorrente e molto difforme dalla valutazione del precedente CTU. Una ulteriore valutazione fatta da una successiva CTU riconosceva una valutazione del 100% senza indennità di accompagnamento ma comunque più equa e difforme dalla valutazione evidentemente riduttiva dall' . CP_1
Nel merito della presente CTU affidata al sottoscritto è stata riscontrata una significativa compromissione della efficienza psichica e cognitiva con disorientamento temporo spaziale, scarsa capacita di critica e di giudizio, ideazione delirante, stati di agitazione psicomotorio, come si evince dalle relazioni del Centro di Salute mentale di San Cipriano di Aversa, dove il paziente è in carico da diversi anni e con necessità di terapie continuative, dalle quali risulta essere stata già presente la gravità del quadro clinico riscontrato dal sottoscritto in sede di visita peritale. Si ritiene pertanto di confermare la valutazione medico-legale già indicata nella bozza anche per quanto attiene la decorrenza. CONCLUSIONI Sulla scorta di quanto sopra si ritiene che SUSSISTONO i requisiti sanitari previsti il beneficio
3 della Invalidità civile al 100% e della Indennità di Accompagnamento fin dalla data della revisione del 06-09-2023 anche in virtù delle certificazioni sanitarie psichiatriche del CP_1
CSM di cui ultima in data 08-04-2024… INVALIDITA CIVILE al 100% ed INDENNITA DI ACCOMPAGNAMENTO dal 06-09-2023…”.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Deve pertanto accertarsi che il ricorrente è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione della pensione di inabilità ai sensi della L. 118/71 e dell'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/80 a far data dal 06.09.2023. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e quindi vanno poste a carico dell' . CP_1
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel procedimento Persona_1 di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel corso del Persona_2 presente procedimento, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta che il ricorrente è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione della pensione di inabilità ai sensi della L. 118/71 e dell'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/80 a far data dal 06.09.2023;
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in CP_1
€ 2.800,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' ; CP_1
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel corso Persona_2 del presente procedimento, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi Così deciso il 28.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
4
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10005/2024 RG;
T R A
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Ernesto Criscuolo;
ricorrente C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente Conclusioni: come in atti Ragioni di fatto e diritto Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. nel procedimento di accertamento tecnico preventivo - in cui aveva chiesto Persona_1
l'accertamento del requisito sanitario per fruire della pensione di inabilità ai sensi della L. 118/71 e dell'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/80 - presentava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui era affetta così come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento del diritto a fruire delle prestazioni richieste a far data dalla visita di revisione del 06.09.2023. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento, l'art. 1 Legge 21 novembre 1988, n. 508 rubricato “Aventi diritto alla indennità di accompagnamento” prevede testualmente:
“1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.
2. L'indennità di accompagnamento è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un
1 accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua…”.
Il CTU dott. nominato nel presente procedimento, ha esaminato in maniera Persona_2 esaustiva le condizioni psicofisiche del ricorrente nell'elaborato depositato in atti, da intendersi qui richiamato, esponendo le seguenti valutazioni medico legali:
“…CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI Il ricorrente è affetto da:
- Psicosi schizofrenica di tipo paranoico cronica con frequenti riacutizzazioni e necessità di terapia continua
-esiti de lobectomia sx da tumore polmonare
- declino cognitivo in evidenza neuroradiologica di atrofia corticale diffusa e di sofferenza gliotica della sostanza bianca La schizofrenia paranoide è un sottotipo di schizofrenia caratterizzato prevalentemente da intensa paranoia e pensiero delirante. La suddetta patologia psichiatrica è insorta già nel 1992, con almeno duc successivi ricoveri in Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura nel 2000 e nel 2008 in seguito Trattamento Sanitario Obbligatorio disposto dai sanitari - Nel corso degli anni successivi all'esordio ha avuto una costante necessità di controlli e di attenzione clinica da parte dei sanitari del CSM per contenere e controllare le dispercezioni uditive e visive ed i disturbi comportamentali che si manifestano con crisi di agitazione psicomotoria, facile irascibilità e disturbi comportamentali. Dalla storia clinica-anamnestica si evince che trattasi di soggetto poco compliante alla terapia, incapace di assumere in modo autonomo e regolare la terapia prescritta per cui è trattato presso il CSM di competenza territoriale con somministrazione di farmaci long acting depot ad alte dosi (fiala im da 150 mg ogni 21 giorni con media mensile di 200 mg di aloperidolo (potente farmaco neurolettico), oltre a stabilizzanti dell'umore quale Acido Valproico con dosaggio 1000 mg e farmaco di nuova generazione quale la quetiapina cp da 25 mg per indurre il sonno. Si sottolinea che la somministrazione dei farmaci in modalità depot ( somministrazione di farmaci che consente l'accumulo nei tessuti ed il graduale rilascio nel tempo della sostanza terapeutica) è una metodica spesso praticata in ambito psichiatrico per avere la certezza che la dose di farmaci necessaria venga assunta regolarmente e costantemente nel tempo considerato che i pazienti psichiatrici sono di solito restii alle cure quotidiane essendo spesso privi di consapevolezza della malattia e della necessità di assunzione della terapia. Nel caso in esame alla visita peritale si evidenzia una condizione di grave compromissione della capacita di critica e di giudizio, il ricorrente non è sufficientemente orientato nel tempo e nello spazio, poco collaborante. Risponde in maniera non sufficientemente congrua alle domande in presenza di una di riduzione del tono dell'umore e di una tendenza alla chiusura relazionale corredata dalla diffidenza di tipo paranoide ovvero da ideazione persecutoria e delirante. Inoltre va evidenziato che la visita neurologica effettuata presso il Distretto di San Cipriano di Aversa del 21-04-2021 riscontra un declino cognitivo con evidenza neuroradiologica di atrofia corticale diffusa e di sofferenza gliotica della sostanza bianca". Il declino cognitivo è la perdita graduale e ingravescente di una o più funzioni cognitive,
2 ovvero delle abilità mentali, come memoria e attenzione, necessarie allo svolgimento di qualsiasi attività. Pertanto alla iniziale patologia puramente psichiatrica si è aggiunto un " declino cognitivo" ovvero la perdita graduale e ingravescente di una o più funzioni cognitive quali le abilità mentali, come memoria e attenzione, necessarie allo svolgimento di qualsiasi attività. La concomitanza delle suddette patologie, la psichiatrica di vecchia data, di solito si manifesta in assenza di sottostante patologia organica e la neurologica invece su base organica per sofferenza del tessuto cerebrale, aggravano indubbiamente le già ridotte relazioni interpersonali, e soprattutto la difficoltà nell'autonomia delle attività quotidiane di vita. Inoltre, va considerato il tumore polmonare che ha richiesto una lobectomia con compromissione anatomo- funzionale dell'apparato respiratorio che incide sulla qualità di vita generale. Ne deriva pertanto una grave limitazione per lo svolgimento delle pratiche per la cura del se, della igiene personale, nella corretta alimentazione (incapacità a fare spesa, preparare i pasti ect), di vigilanza e di attenzione dell'ambiente circostante, tale da richiedere una assistenza continuativa ed una presa in carico da parte di persone terzi. Considerata la storia clinico-anamnestica e la valutazione psichiatrica effettuata alla visita peritale si può ritenere che la patologia psichiatrica del ricorrente è da considerarsi allo stato tuttora cronica e grave e con necessità di terapia farmacologica continuativa essendo ancora presenti e persistenti le frequenti riacutizzazioni, come si evidenzia anche dalla ultima documentazione specialistica del 08-04-2024 ,ed inoltre aggravata dal decadimento cognitivo su base vascolare come già sopra evidenziato RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI In merito alle osservazioni suddette va rilevato che l' omette di ricordare che il ricorrente CP_1 in data 10-05-2023 tramite consulenza tecnica veniva GIA' riconosciuto meritevole di indennità di accompagnamento fin dal 06-10-2021 - data domanda amministrativa - e revisione al mese di gennaio 2025. In data 06-09-2023 veniva convocato a visita per revisione con valutazione di invalidità CP_1 dell'80% che va indubbiamente considerata molto riduttiva rispetto alle reali condizioni del ricorrente e molto difforme dalla valutazione del precedente CTU. Una ulteriore valutazione fatta da una successiva CTU riconosceva una valutazione del 100% senza indennità di accompagnamento ma comunque più equa e difforme dalla valutazione evidentemente riduttiva dall' . CP_1
Nel merito della presente CTU affidata al sottoscritto è stata riscontrata una significativa compromissione della efficienza psichica e cognitiva con disorientamento temporo spaziale, scarsa capacita di critica e di giudizio, ideazione delirante, stati di agitazione psicomotorio, come si evince dalle relazioni del Centro di Salute mentale di San Cipriano di Aversa, dove il paziente è in carico da diversi anni e con necessità di terapie continuative, dalle quali risulta essere stata già presente la gravità del quadro clinico riscontrato dal sottoscritto in sede di visita peritale. Si ritiene pertanto di confermare la valutazione medico-legale già indicata nella bozza anche per quanto attiene la decorrenza. CONCLUSIONI Sulla scorta di quanto sopra si ritiene che SUSSISTONO i requisiti sanitari previsti il beneficio
3 della Invalidità civile al 100% e della Indennità di Accompagnamento fin dalla data della revisione del 06-09-2023 anche in virtù delle certificazioni sanitarie psichiatriche del CP_1
CSM di cui ultima in data 08-04-2024… INVALIDITA CIVILE al 100% ed INDENNITA DI ACCOMPAGNAMENTO dal 06-09-2023…”.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Deve pertanto accertarsi che il ricorrente è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione della pensione di inabilità ai sensi della L. 118/71 e dell'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/80 a far data dal 06.09.2023. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e quindi vanno poste a carico dell' . CP_1
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel procedimento Persona_1 di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel corso del Persona_2 presente procedimento, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta che il ricorrente è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione della pensione di inabilità ai sensi della L. 118/71 e dell'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/80 a far data dal 06.09.2023;
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in CP_1
€ 2.800,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' ; CP_1
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel corso Persona_2 del presente procedimento, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi Così deciso il 28.10.2025
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dott. Giovanni Andrea Rippa
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