Art. 16. Clausola di invarianza finanziaria 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di ciascuno degli articoli da 2 a 15 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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17 maggio 2014
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- 1. Sospensione del procedimento con messa alla prova: alla ricerca di certezzeAccesso limitatoNatale Pietrafitta · https://www.altalex.com/ · 28 dicembre 2015