Articolo 16 della Legge 28 aprile 2014, n. 67
Articolo 15 bis
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17 maggio 2014
Art. 16. Clausola di invarianza finanziaria 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di ciascuno degli articoli da 2 a 15 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Entrata in vigore il 17 maggio 2014