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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/06/2025, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15024/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15024/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIONTI LORENZO Parte_1 P.IVA_1 ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CIONTI LORENZO ANTONIO
ATTORE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La a socio unico ha proposto ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. chiedendo accertarsi Parte_1 la cessazione del contratto sottoscritto con la alla data del 31.10.2024 per effetto del Controparte_1 recesso legittimamente esercitato dalla convenuta in data 28.5.2024 e la condanna della medesima al rilascio dello spazio commerciale dalla stessa detenuto, nonché al pagamento, ex art. 614 bis c.p.c., di una somma pari ad Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
A fondamento del ricorso ha allegato: di essere titolare dell'esercizio commerciale avente ad oggetto l'attività di vendita al minuto di prodotti alimentari e non, esercitato nei locali posti in Firenze, Via
Calò angolo Via Barducci, dalla stessa condotti in locazione;
di aver sottoscritto con la Controparte_1 un contratto di affidamento di reparto in data 1.11.2020, con previsione di durata annuale e successivo rinnovo tacito di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi con un preavviso di 90 giorni;
che, con comunicazione in data 28.5.2024, la convenuta aveva inviato disdetta al rinnovo del contratto, che, come tale, era cessato alla data del 31.10.2024, senza che il reparto fosse stato restituito.
La non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia, vista la regolare Controparte_1 notifica del ricorso nei suoi confronti.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
pagina 1 di 2 E' documentalmente provata la disdetta comunicata via PEC dalla convenuta in data 28.5.2024, con la conseguenza che, considerato il periodo di preavviso contrattualmente previsto, il contratto di affidamento di reparto stipulato fra le parti in data 1.11.2020 deve ritenersi e dichiararsi cessato alla data del 31.10.2024.
Ne consegue l'obbligo della convenuta di rilasciare in favore della ricorrente lo spazio commerciale dalla stessa occupato, descritto all'allegato A del suddetto contratto, libero e vacuo da persone e cose e nella piena disponibilità della ricorrente.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA cessato alla data del 31.10.2024 il contratto sottoscritto tra le parti in data 1.11.2020, per effetto del recesso legittimamente esercitato dalla convenuta in data 28.5.2024, e CONDANNA la al rilascio immediato dello spazio Controparte_1 commerciale dalla stessa detenuto, descritto all'allegato A del suddetto contratto, libero e vacuo da persone e cose e nella piena disponibilità della ricorrente.
Visto l'art. 614 bis c.p.c., FISSA, a carico della convenuta, la somma di Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
CONDANNA altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 2.906,00 per compensi ed in Euro 545,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Firenze, 5 giugno 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15024/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIONTI LORENZO Parte_1 P.IVA_1 ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CIONTI LORENZO ANTONIO
ATTORE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La a socio unico ha proposto ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. chiedendo accertarsi Parte_1 la cessazione del contratto sottoscritto con la alla data del 31.10.2024 per effetto del Controparte_1 recesso legittimamente esercitato dalla convenuta in data 28.5.2024 e la condanna della medesima al rilascio dello spazio commerciale dalla stessa detenuto, nonché al pagamento, ex art. 614 bis c.p.c., di una somma pari ad Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
A fondamento del ricorso ha allegato: di essere titolare dell'esercizio commerciale avente ad oggetto l'attività di vendita al minuto di prodotti alimentari e non, esercitato nei locali posti in Firenze, Via
Calò angolo Via Barducci, dalla stessa condotti in locazione;
di aver sottoscritto con la Controparte_1 un contratto di affidamento di reparto in data 1.11.2020, con previsione di durata annuale e successivo rinnovo tacito di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi con un preavviso di 90 giorni;
che, con comunicazione in data 28.5.2024, la convenuta aveva inviato disdetta al rinnovo del contratto, che, come tale, era cessato alla data del 31.10.2024, senza che il reparto fosse stato restituito.
La non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia, vista la regolare Controparte_1 notifica del ricorso nei suoi confronti.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
pagina 1 di 2 E' documentalmente provata la disdetta comunicata via PEC dalla convenuta in data 28.5.2024, con la conseguenza che, considerato il periodo di preavviso contrattualmente previsto, il contratto di affidamento di reparto stipulato fra le parti in data 1.11.2020 deve ritenersi e dichiararsi cessato alla data del 31.10.2024.
Ne consegue l'obbligo della convenuta di rilasciare in favore della ricorrente lo spazio commerciale dalla stessa occupato, descritto all'allegato A del suddetto contratto, libero e vacuo da persone e cose e nella piena disponibilità della ricorrente.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA cessato alla data del 31.10.2024 il contratto sottoscritto tra le parti in data 1.11.2020, per effetto del recesso legittimamente esercitato dalla convenuta in data 28.5.2024, e CONDANNA la al rilascio immediato dello spazio Controparte_1 commerciale dalla stessa detenuto, descritto all'allegato A del suddetto contratto, libero e vacuo da persone e cose e nella piena disponibilità della ricorrente.
Visto l'art. 614 bis c.p.c., FISSA, a carico della convenuta, la somma di Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
CONDANNA altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 2.906,00 per compensi ed in Euro 545,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Firenze, 5 giugno 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 2 di 2