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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/06/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 371/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 371/2025 promossa da:
, C.F. con l'Avv. Gianluca Boirivant;
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
, C.F: , non Controparte_1 C.F._2 costituita;
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
IN FATTO Con ricorso depositato in data 13.02.2025, ha proposto Parte_1 ricorso per separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., premettendo di avere contratto matrimonio con
[...]
in Livorno in data 21.11.2016 e che dalla loro unione non CP_1 sono nati figli. Con provvedimento in data 17/02/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 15.05.2025, rinviata d'ufficio al 21.05.2025.
pagina 1 di 3 La resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio. All'udienza del 21.05.2025 il ricorrente insisteva per la pronuncia di separazione e chiedeva che la causa venisse rimessa sul ruolo in ordine alla domanda di divorzio. Il Presidente Relatore, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla pronuncia di separazione.
IN DIRITTO La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente è fondata e merita accoglimento. Dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. In particolare, deve darsi atto che dal mese di febbraio 2024 la resistente ha lasciato l'abitazione coniugale. Non vi sono provvedimenti accessori da adottare.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Presidente Relatore affinché questi – trascorsi dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 ale lla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 21.11.2016 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 343 parte 1 anno 2016;
Spese di lite al definitivo;
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
pagina 2 di 3 Livorno, 03/06/2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 371/2025 promossa da:
, C.F. con l'Avv. Gianluca Boirivant;
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
, C.F: , non Controparte_1 C.F._2 costituita;
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
IN FATTO Con ricorso depositato in data 13.02.2025, ha proposto Parte_1 ricorso per separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., premettendo di avere contratto matrimonio con
[...]
in Livorno in data 21.11.2016 e che dalla loro unione non CP_1 sono nati figli. Con provvedimento in data 17/02/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 15.05.2025, rinviata d'ufficio al 21.05.2025.
pagina 1 di 3 La resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio. All'udienza del 21.05.2025 il ricorrente insisteva per la pronuncia di separazione e chiedeva che la causa venisse rimessa sul ruolo in ordine alla domanda di divorzio. Il Presidente Relatore, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla pronuncia di separazione.
IN DIRITTO La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente è fondata e merita accoglimento. Dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. In particolare, deve darsi atto che dal mese di febbraio 2024 la resistente ha lasciato l'abitazione coniugale. Non vi sono provvedimenti accessori da adottare.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Presidente Relatore affinché questi – trascorsi dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 ale lla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 21.11.2016 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 343 parte 1 anno 2016;
Spese di lite al definitivo;
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
pagina 2 di 3 Livorno, 03/06/2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3