Art. 54.
Qualita' e specie di tabacchi e determinazione del prezzo.
Le diverse specie e qualita' dei tabacchi lavorati nazionali ed i relativi prezzi di vendita al pubblico sono stabiliti con decreto Reale, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri. Il decreto Reale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
I prezzi dei prodotti derivati del tabacco ed i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi esteri sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
L'Amministrazione dei Monopoli puo' consentire che, negli alberghi, ristoratori, stabilimenti balneari e negli altri luoghi di pubblico ritrovo, i quali siano classificati di lusso, nei vagoni ristoratori e nei grandi magazzini, al prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi, dei quali vi sia autorizzato lo smercio, venga aggiunto un sopraprezzo nella misura e con le condizioni stabilite dall'Amministrazione stessa.
Qualita' e specie di tabacchi e determinazione del prezzo.
Le diverse specie e qualita' dei tabacchi lavorati nazionali ed i relativi prezzi di vendita al pubblico sono stabiliti con decreto Reale, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri. Il decreto Reale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
I prezzi dei prodotti derivati del tabacco ed i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi esteri sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
L'Amministrazione dei Monopoli puo' consentire che, negli alberghi, ristoratori, stabilimenti balneari e negli altri luoghi di pubblico ritrovo, i quali siano classificati di lusso, nei vagoni ristoratori e nei grandi magazzini, al prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi, dei quali vi sia autorizzato lo smercio, venga aggiunto un sopraprezzo nella misura e con le condizioni stabilite dall'Amministrazione stessa.