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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/06/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 352/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ZOCCALI ROBERTO CELESTINO e dell'avv. MANNARINO
MARIA TERESA
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ATTINA' Controparte_1 P.IVA_1
SALVATORE
(C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), contumace Controparte_3 C.F._3
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: “1) In Via Principale, accogliere l'appello proposto da
[...]
e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Sentenza, accertare e Parte_1 dichiarare il diritto dello stesso appellante ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti nella vicenda de qua nella misura di € 31196,94, comprensivo di danno morale patito dall'odierno appellante e danni materiali riportati dal suo ciclomotore, decurtato della somma di € 18852,00, già liquidata dal Giudice di primo grado;
2) Conseguentemente, condannare gli odierni appellati alla corresponsione, a titolo di risarcimento dei danni subiti nella vicenda de qua, la somma di € 31196,94 (già decurtata della somma liquidata con la sentenza del giudizio di primo grado) in favore del sig. , in considerazione dei motivi esposti in narrativa Parte_1
o quella maggiore o minore che sarà ritenuta giusta ed equa in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
3) In Via Subordinata, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta la suddetta richiesta e dovesse essere condivisa la corresponsabilità, nella causazione del sinistro de quo, nella misura del 50 %, del sig. , accertare Parte_1
e dichiarare, in ogni caso, il diritto dello stesso appellante ad ottenere il risarcimento dei danni morali subiti nella vicenda de qua, nella misura del 50%, quantificati in €
4281,125 (50% di € 8562,25) nonché dei danni materiali riportati dal ciclomotore, nella misura del 50%, quantificati in € 558,84 (50% di € 1117,69) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
4) Per l'effetto, condannare, in ogni caso, le parti appellate al risarcimento dei danni morali subiti nella vicenda de qua dall'odierno appellante, nella misura del 50%, quantificati in € 4281,125 (50% di € 8562,25) nonché dei danni materiali riportati dal ciclomotore, nella misura del 50%, quantificati in € 558,84 (50% di € 1117,69) o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta giusta ed equa in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
5)Condannare, in ogni caso, gli appellati al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio di secondo grado nonché dell'altra metà delle competenze legali compensate nel giudizio di primo grado, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori ex art 93 cpc.” per parte appellata: rigettare l'appello di controparte perché infondato in fatto e in diritto, per i motivi di cui al presente atto. Il tutto col favore delle spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 23.6.2020, Parte_1
impugnava la sentenza n. 1520/2019, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria
pag. 2/8 accoglieva parzialmente la domanda proposta dall'attuale appellante, condannando i convenuti al risarcimento del 50% del danno subito dal in occasione del Parte_1
sinistro del 208.2013, escludendo il risarcimento per i danni subiti dal motociclo dell'attore e compensando per metà le spese di lite.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata, nei termini indicati in epigrafe, e deduceva:
1. Errata valutazione delle prove: i testimoni hanno dichiarato che l'apertura dello sportello della smart parcheggiata era stata improvvisa e l'appellante aveva frenato ed ha cercato di evitare l'impatto, finendo sui separatori della corsia dell'autobus e cadendo., dovendosi quindi escludere ogni concorso di colpa del danneggiato;
2. Mancato riconoscimento del danno morale, nonostante l'evidente sofferenza causata dal tipo di lesioni subite e dal lungo e doloroso decorso di guarigione;
3. Errata valutazione del danno patrimoniale: mancata considerazione del preventivo di riparazione quale fonte di prova apprezzabile dal giudice;
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_1
e , già contumaci in primo grado, non si Controparte_2 Controparte_3
costituivano benché regolarmente citati.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2.1. Il primo motivo non può trovare accoglimento.
La sentenza di prime cure ha, correttamente, ritenuto applicabile al sinistro in esame la presunzione di pari responsabilità di colpa, prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c., trattando di interpretazione estensiva ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso (cfr. da ultimo, Cass. n. 3764 del 2021).
Nel caso in esame, le risultanze della prova non consentono di escludere la presunzione di pari responsabilità del conducente del motociclo, come evidenziato nella motivazione della sentenza impugnata.
pag. 3/8 Incontestata la condotta colposa del conducente della Smart, che ha aperto lo sportello senza controllare se vi fossero auto o moto in arrivo, invadendo la corsia di marcia del motociclo, si deve osservare che non vi è prova che la condotta del sia esente Parte_1 da colpa. L'apertura dello sportello, infatti, non ha determinato l'urto con il motociclo, me è stata seguita da una frenata ed un brusco cambio di direzione per evitare lo scontro, che ha portato il ciclomotore verso la corsia riservata ai mezzi pubblici, con conseguente contatto con i separatori di corsia e caduta. L'appellante perdeva l'equilibrio ed il controllo del mezzo, cercando di evitare l'ostacolo comparso improvvisamente sulla sua corsia di marcia, per cui cadeva riportando lesioni.
L'apertura dello sportello non è, tuttavia, un evento eccezionale ed imprevedibile rispetto alle auto parcheggiate, per cui la mera violazione dell'obbligo gravante sul conducente della Smart e quindi la sua condotta colposa non sono eventi talmente eccentrici rispetto al comportamento possibile del conducente del veicolo in sosta da escludere automaticamente la colpa concorrente del conducente del motociclo, che deve invece provare di aver fatto il possibile per evitare il danno. In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto. (Cass. Sez. 6, 16/02/2017, n. 4130, Rv. 642842 - 01).
Nel caso di specie, tuttavia, non vi è alcuna prova del comportamento dell'appellante, da cui desumere il rispetto delle regole del codice della strada da parte del Parte_1
visto che le prove assunte non hanno consentito di accertare la velocità del ciclomotore, la distanza dello stesso dalla Smart al momento dell'apertura dello sportello, la porzione di corsia occupata dallo sportello, il tipo di separatore di corsia che ha contribuito alla caduta.
Non vi è prova, quindi, che l'apertura dello sportello fosse avvenuta ad una distanza tale da non consentire una manovra di arresto o di deviazione in sicurezza, né è stato pag. 4/8 dimostrato il rispetto dei limiti di velocità da parte dell'attuale appellante, per cui la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. non è stata vinta.
2.2. Anche il secondo motivo di appello non è fondato.
Il danno liquidato in sentenza è il danno non patrimoniale, liquidato in base alle tabelle di Milano del 2018, che prevedono un punto di danno biologico pari ad €2.522,22 ed un punto di danno non patrimoniale di € 3.253,66. Seguendo dette tabelle, il danno biologico era quantificabile in € 24.100,00, per cui è evidente che la liquidazione del giudice di primo grado fa riferimento al danno non patrimoniale di € 31.089,00, evidentemente comprensivo della componente di sofferenza (danno morale) di cui l'appellante ora chiede il riconoscimento. L'ultimo paragrafo della pagina 6 della decisione impugnata, infatti, chiarisce che il danno morale è già stato liquidato e non era stato dimostrato un ulteriore danno, una diversa sofferenza, da liquidare in via aggiuntiva. In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139
Cod. Ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti. (Cass. Sez. 3, 26/11/2024,
n. 30461, Rv. 672920 - 01).
Se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un pag. 5/8 ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente.
Il riconoscimento di ulteriori voci di danno, ovvero di un danno morale particolare, diverso e superiore a quello già liquidato, doveva, pertanto, essere oggetto di una rigorosa allegazione e dimostrazione, che di certo è mancata nel corso del giudizio di primo grado.
Difatti, gli unici elementi indicati dall'appellante sono la sofferenza fisica dovuta al sinistro ed ai tempi di guarigione, mentre la consulenza tecnica di parte nulla aggiunge, se non che il danneggiato aveva già subito un sinistro ed un danno similare, aggravato da quello oggetto di causa (motivo per la riduzione e non l'aumento del danno risarcibile).
2.3. Il deficit probatorio che connota l'istruttoria di primo grado impone anche il rigetto del terzo motivo di impugnazione.
Giova premettere che i danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni. (In applicazione del principio, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non provato il danno per la mancata dimostrazione del pagamento della riparazione). (Cass. Sez. 3, 26/06/2024, n. 17670, Rv. 671572 - 01).
Il preventivo di riparazione, pertanto, può essere utilizzato come elemento di prova della quantificazione del danno subito dal ciclomotore a seguito del sinistro, ma non può costituire prova dell'esistenza dei danni stessi. In altri termini, una volta dimostrato che il sinistro ha provocato danni al mezzo, il preventivo può servire quale elemento per la loro liquidazione. Nel caso di specie, tuttavia, non vi è prova dei danni subiti dal ciclomotore, visto che l'unica prova prodotta è il preventivo di riparazione, contestato dall'appellata, e poco congruente con i possibili danni subiti a seguito del sinistro: ad esempio, si parla di danneggiamento del “baulletto” anteriore (probabilmente un portaoggetti posto nella parte anteriore), di bauletto posteriore completo o coperchietto trasmissione, ossia elementi il cui danneggiamento non sarebbe desumibile dai punti d'urto indicati sul CID. Non sono poi presenti foto dello scooter, né il mezzo è stato pag. 6/8 visionato dalla assicurazione convenuta, nessuno dei testimoni ha chiarito quali danni avesse subito, per cui non è possibile usare il preventivo per liquidare danni per i quali manca la prova del nesso causale.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante.
Le spese vengono liquidate in € 2.906,00 (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale) utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del
2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, utilizzando le tariffe minime previste per le cause di valore fino ad € 26.000,00, tenuto conto che la somma di € 18.852,00 – compresa nei €
31.196,94 richiesti dall'appellante – non è oggetto dell'impugnazione, come lo stesso appellante lo precisa nelle conclusioni.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria n. 1520/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 06/06/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 7/8 pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 352/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ZOCCALI ROBERTO CELESTINO e dell'avv. MANNARINO
MARIA TERESA
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ATTINA' Controparte_1 P.IVA_1
SALVATORE
(C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), contumace Controparte_3 C.F._3
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: “1) In Via Principale, accogliere l'appello proposto da
[...]
e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Sentenza, accertare e Parte_1 dichiarare il diritto dello stesso appellante ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti nella vicenda de qua nella misura di € 31196,94, comprensivo di danno morale patito dall'odierno appellante e danni materiali riportati dal suo ciclomotore, decurtato della somma di € 18852,00, già liquidata dal Giudice di primo grado;
2) Conseguentemente, condannare gli odierni appellati alla corresponsione, a titolo di risarcimento dei danni subiti nella vicenda de qua, la somma di € 31196,94 (già decurtata della somma liquidata con la sentenza del giudizio di primo grado) in favore del sig. , in considerazione dei motivi esposti in narrativa Parte_1
o quella maggiore o minore che sarà ritenuta giusta ed equa in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
3) In Via Subordinata, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta la suddetta richiesta e dovesse essere condivisa la corresponsabilità, nella causazione del sinistro de quo, nella misura del 50 %, del sig. , accertare Parte_1
e dichiarare, in ogni caso, il diritto dello stesso appellante ad ottenere il risarcimento dei danni morali subiti nella vicenda de qua, nella misura del 50%, quantificati in €
4281,125 (50% di € 8562,25) nonché dei danni materiali riportati dal ciclomotore, nella misura del 50%, quantificati in € 558,84 (50% di € 1117,69) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
4) Per l'effetto, condannare, in ogni caso, le parti appellate al risarcimento dei danni morali subiti nella vicenda de qua dall'odierno appellante, nella misura del 50%, quantificati in € 4281,125 (50% di € 8562,25) nonché dei danni materiali riportati dal ciclomotore, nella misura del 50%, quantificati in € 558,84 (50% di € 1117,69) o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta giusta ed equa in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
5)Condannare, in ogni caso, gli appellati al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio di secondo grado nonché dell'altra metà delle competenze legali compensate nel giudizio di primo grado, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori ex art 93 cpc.” per parte appellata: rigettare l'appello di controparte perché infondato in fatto e in diritto, per i motivi di cui al presente atto. Il tutto col favore delle spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 23.6.2020, Parte_1
impugnava la sentenza n. 1520/2019, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria
pag. 2/8 accoglieva parzialmente la domanda proposta dall'attuale appellante, condannando i convenuti al risarcimento del 50% del danno subito dal in occasione del Parte_1
sinistro del 208.2013, escludendo il risarcimento per i danni subiti dal motociclo dell'attore e compensando per metà le spese di lite.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata, nei termini indicati in epigrafe, e deduceva:
1. Errata valutazione delle prove: i testimoni hanno dichiarato che l'apertura dello sportello della smart parcheggiata era stata improvvisa e l'appellante aveva frenato ed ha cercato di evitare l'impatto, finendo sui separatori della corsia dell'autobus e cadendo., dovendosi quindi escludere ogni concorso di colpa del danneggiato;
2. Mancato riconoscimento del danno morale, nonostante l'evidente sofferenza causata dal tipo di lesioni subite e dal lungo e doloroso decorso di guarigione;
3. Errata valutazione del danno patrimoniale: mancata considerazione del preventivo di riparazione quale fonte di prova apprezzabile dal giudice;
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_1
e , già contumaci in primo grado, non si Controparte_2 Controparte_3
costituivano benché regolarmente citati.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2.1. Il primo motivo non può trovare accoglimento.
La sentenza di prime cure ha, correttamente, ritenuto applicabile al sinistro in esame la presunzione di pari responsabilità di colpa, prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c., trattando di interpretazione estensiva ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso (cfr. da ultimo, Cass. n. 3764 del 2021).
Nel caso in esame, le risultanze della prova non consentono di escludere la presunzione di pari responsabilità del conducente del motociclo, come evidenziato nella motivazione della sentenza impugnata.
pag. 3/8 Incontestata la condotta colposa del conducente della Smart, che ha aperto lo sportello senza controllare se vi fossero auto o moto in arrivo, invadendo la corsia di marcia del motociclo, si deve osservare che non vi è prova che la condotta del sia esente Parte_1 da colpa. L'apertura dello sportello, infatti, non ha determinato l'urto con il motociclo, me è stata seguita da una frenata ed un brusco cambio di direzione per evitare lo scontro, che ha portato il ciclomotore verso la corsia riservata ai mezzi pubblici, con conseguente contatto con i separatori di corsia e caduta. L'appellante perdeva l'equilibrio ed il controllo del mezzo, cercando di evitare l'ostacolo comparso improvvisamente sulla sua corsia di marcia, per cui cadeva riportando lesioni.
L'apertura dello sportello non è, tuttavia, un evento eccezionale ed imprevedibile rispetto alle auto parcheggiate, per cui la mera violazione dell'obbligo gravante sul conducente della Smart e quindi la sua condotta colposa non sono eventi talmente eccentrici rispetto al comportamento possibile del conducente del veicolo in sosta da escludere automaticamente la colpa concorrente del conducente del motociclo, che deve invece provare di aver fatto il possibile per evitare il danno. In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto. (Cass. Sez. 6, 16/02/2017, n. 4130, Rv. 642842 - 01).
Nel caso di specie, tuttavia, non vi è alcuna prova del comportamento dell'appellante, da cui desumere il rispetto delle regole del codice della strada da parte del Parte_1
visto che le prove assunte non hanno consentito di accertare la velocità del ciclomotore, la distanza dello stesso dalla Smart al momento dell'apertura dello sportello, la porzione di corsia occupata dallo sportello, il tipo di separatore di corsia che ha contribuito alla caduta.
Non vi è prova, quindi, che l'apertura dello sportello fosse avvenuta ad una distanza tale da non consentire una manovra di arresto o di deviazione in sicurezza, né è stato pag. 4/8 dimostrato il rispetto dei limiti di velocità da parte dell'attuale appellante, per cui la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. non è stata vinta.
2.2. Anche il secondo motivo di appello non è fondato.
Il danno liquidato in sentenza è il danno non patrimoniale, liquidato in base alle tabelle di Milano del 2018, che prevedono un punto di danno biologico pari ad €2.522,22 ed un punto di danno non patrimoniale di € 3.253,66. Seguendo dette tabelle, il danno biologico era quantificabile in € 24.100,00, per cui è evidente che la liquidazione del giudice di primo grado fa riferimento al danno non patrimoniale di € 31.089,00, evidentemente comprensivo della componente di sofferenza (danno morale) di cui l'appellante ora chiede il riconoscimento. L'ultimo paragrafo della pagina 6 della decisione impugnata, infatti, chiarisce che il danno morale è già stato liquidato e non era stato dimostrato un ulteriore danno, una diversa sofferenza, da liquidare in via aggiuntiva. In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139
Cod. Ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti. (Cass. Sez. 3, 26/11/2024,
n. 30461, Rv. 672920 - 01).
Se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un pag. 5/8 ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente.
Il riconoscimento di ulteriori voci di danno, ovvero di un danno morale particolare, diverso e superiore a quello già liquidato, doveva, pertanto, essere oggetto di una rigorosa allegazione e dimostrazione, che di certo è mancata nel corso del giudizio di primo grado.
Difatti, gli unici elementi indicati dall'appellante sono la sofferenza fisica dovuta al sinistro ed ai tempi di guarigione, mentre la consulenza tecnica di parte nulla aggiunge, se non che il danneggiato aveva già subito un sinistro ed un danno similare, aggravato da quello oggetto di causa (motivo per la riduzione e non l'aumento del danno risarcibile).
2.3. Il deficit probatorio che connota l'istruttoria di primo grado impone anche il rigetto del terzo motivo di impugnazione.
Giova premettere che i danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni. (In applicazione del principio, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non provato il danno per la mancata dimostrazione del pagamento della riparazione). (Cass. Sez. 3, 26/06/2024, n. 17670, Rv. 671572 - 01).
Il preventivo di riparazione, pertanto, può essere utilizzato come elemento di prova della quantificazione del danno subito dal ciclomotore a seguito del sinistro, ma non può costituire prova dell'esistenza dei danni stessi. In altri termini, una volta dimostrato che il sinistro ha provocato danni al mezzo, il preventivo può servire quale elemento per la loro liquidazione. Nel caso di specie, tuttavia, non vi è prova dei danni subiti dal ciclomotore, visto che l'unica prova prodotta è il preventivo di riparazione, contestato dall'appellata, e poco congruente con i possibili danni subiti a seguito del sinistro: ad esempio, si parla di danneggiamento del “baulletto” anteriore (probabilmente un portaoggetti posto nella parte anteriore), di bauletto posteriore completo o coperchietto trasmissione, ossia elementi il cui danneggiamento non sarebbe desumibile dai punti d'urto indicati sul CID. Non sono poi presenti foto dello scooter, né il mezzo è stato pag. 6/8 visionato dalla assicurazione convenuta, nessuno dei testimoni ha chiarito quali danni avesse subito, per cui non è possibile usare il preventivo per liquidare danni per i quali manca la prova del nesso causale.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante.
Le spese vengono liquidate in € 2.906,00 (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale) utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del
2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, utilizzando le tariffe minime previste per le cause di valore fino ad € 26.000,00, tenuto conto che la somma di € 18.852,00 – compresa nei €
31.196,94 richiesti dall'appellante – non è oggetto dell'impugnazione, come lo stesso appellante lo precisa nelle conclusioni.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria n. 1520/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 06/06/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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