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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/01/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
10384/2019 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
, nato a [...] il [...] - C.F.:10 - Parte_1 C.F._1 domiciliato in GN FA (Sa), alla via Pertini n. 7, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. Gabriele UL, - C.F.: - C.F._2
, con studio in DA (Sa), alla Via XX Settembre n. 10 e dall'avv. Antonio
Sabatino - C.F.: - con studio in Salerno alla via F.sco Farao n. 4, C.F._3 tutti elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'avv. Gabriele UL, in
DA (Sa), alla Via XX Settembre n. 10;
- OPPONENTE -
CONTRO
Controparte_1
(già ) - C.F.: -, in
[...] Controparte_2 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, dom.to presso la sede legale, in
Roscigno (Sa) alla via IV Novembre, ma, ai fini del presente atto, presso il suo difensore costituito in atti, avv. Marco Esposito, con domicilio eletto in Salerno alla via Zara n. 3 di Salerno;
-OPPOSTA –
, in persona del Vice Presidente del Consiglio di Parte_2
Amministrazione, Dott. con sede legale in Brescia, via Corfù 102, C.F. Parte_3
e P.IVA , iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del Testo Unico P.IVA_2
Bancario (TUB) al numero 8074, nella qualità di procuratrice speciale, per atto del Notaio di TT Milanese di data 09.12.2020 (doc. 1), Rep. n. 2903, Racc. Persona_1
n. 2227, di con sede legale in Milano, Via V. Betteloni 2, codice Parte_4 fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano – Monza –
Brianza – Lodi n. 02200990980, R.E.A. di Milano n. 1766491, iscritta nell'elenco generale
1 tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, in nome e per conto di società a Controparte_3 responsabilità limitata costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, con sede legale in Milano, via Vittorio Betteloni, n. 2, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano – Monza- Brianza – Lodi n. 11386170960, iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35745.9, giusta procura speciale per atto del
Notaio di TT Milanese di data 09.12.2020, Rep. n. 2902, Racc. Persona_1
n. 2226 (doc. 2), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al presente atto, dall'Avv. dall'Avv. Renato Sardi (C.F. ) congiuntamente e C.F._4 disgiuntamente all'Avv. Paolo Glielmi (C.F. ), elettivamente C.F._5 domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo in Eboli (SA), Via G. Matteotti n. 63;
- INTERVENUTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il 22.10.2019, il sig. Parte_1 nella qualità di fideiussore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo reso in data 26/07/2019 dal Tribunale Ordinario di Salerno nell'ambito del giudizio monitorio n. 7545/2019 RGAC con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore della comparente Banca, la complessiva somma di €.112.563,29 oltre interessi, spese e compensi del monitorio. La Controparte_1 otteneva D.I. nei confronti dei sig.ri e
[...] Parte_1
, nella loro qualità di garanti del sig. , il quale – in data CP_4 Persona_2
22.04.2004 – stipulava con la ricorrente Banca contratto di mutuo fondiario per originari
€ 200.000,00. Solamente il sig. si opponeva al predetto D.I. incardinando il Pt_1 presente giudizio. In particolare, eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo deducendo quale unico motivo di opposizione la vessatorietà e la nullità della clausola riportata nell'art.5 bis del contratto di mutuo fondiario, relativamente a quanto riferibile all'art. 1957 c.c. Per tale motivo il sig. rassegnava le seguenti testuali Parte_1 conclusioni: Piaccia a codesto On. Le Tribunale di Salerno, contrariis reiectis, così provvedere dichiarare la nullità dell'opposto decreto, con conseguente revoca dell'emessa ingiunzione, perché reso in base ad un ricorso improponibile ed inammissibile, oltre che infondato in fatto ed in diritto
e privo degli elementi di certezza, liquidità, esigibilità del presunto credito, indeterminato nel quantum, nonché concesso su documentazione totalmente estranea all'opponente. In ogni caso, per effetto della soccombenza dell'opposta, condannare la stessa alle spese ed onorari del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.” In data 18.02.2020 si costituiva la
Controparte_1 chiedendo “in via preliminare - autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
2 a torto opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito - accertare e dichiarare l'infondatezza, l'improponibilità e/o l'inammissibilità dell'opposizione e della domanda riconvenzionale ex adverso proposte e, per l'effetto, rigettarle, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
condannare, in ogni caso, gli opponenti al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, oltre al rimborso forfetario per spese generali, iva e cap come per legge.”
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. del 13.10.2021, si costituiva n nome, Parte_2 per conto e nell'interesse di cessionaria del credito Controparte_3 originariamente vantato da Controparte_1
Instaurato il contradditorio, all'udienza del 04.03.2020 il
[...]
Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione e assegnava a parte opponente i termini per l'instaurazione della procedura di mediazione rinviando all'udienza del
18.11.2020. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., senza svolgimento di attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusionali del 17.05.2023, poi differita allo 11.09.2024. A detta udienza la causa veniva riservata in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
Sulla legittimazione di quale procuratrice speciale di Parte_2
Controparte_3
Ritiene questo Giudice di dover esaminare in via preliminare la sussistenza della legittimazione ad agire nel presente giudizio in capo a quale Parte_2 procuratrice speciale di cessionaria del credito azionato in Controparte_3 via monitoria dalla Controparte_1
posto che secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. Civ.,
[...]
SS.UU., n. 2951/2016) “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice”.
La ha dedotto di essere divenuta titolare del credito azionato in sede Parte_2 monitoria in virtù di contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco concluso, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130/1999, in data 1-12-2020nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione e con effetto in data 14 luglio 2017, il cui avviso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 143 del 5.12.2020
Appare fondata l'eccezione sollevata da parte opponente di carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria. Dalla documentazione in atti emerge che " Parte_2 non ha fornito la prova di essere munita della condizione dell'azione della legittimazione ad agire nel presente giudizio: infatti non vi è alcuna prova documentale che dimostri in che modo abbia acquistato la titolarità del suddetto credito dall'originaria titolare, cioè Controparte_1
parte opposta nel presente giudizio.
[...]
3 Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., ord. n.
5617/2020) ha sancito che la disposizione di cui all'articolo 58, comma 4, T.U.B. e, quindi, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, non attesta la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco;
invero, come dimostra chiaramente il tenore letterale della suddetta norma, la pubblicazione opera - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2, valendo cioè unicamente ad impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente. Vale a dire che la pubblicazione della cessione dei crediti in blocco vale solo a sostituire, ai fini notiziali per evitare la liberazione dei debitori ceduti, la notificazione dell'atto di cessione che, quantunque con forme non vincolate o sacramentali, deve pur sempre esistere tra parte cedente e cessionaria e che, come tale, va provata in giudizio.
Occorre, dunque, approntare un'adeguata, chiara e puntuale, documentazione contrattuale, obbligo che discende in via diretta dal principio di "sana e prudente gestione" di cui all'art. 5 T.U.B. Pertanto, con riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto che si assume cessionario - la norma di cui all'art. 58, comma
2, T.U.B, seppure non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, "assunta questa diversa prospettiva", che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (cfr. Cass. Civ., n. 15884/2019).
Invero ha prodotto solo con la memoria di replica il contratto di cessione. Tale Pt_2 produzione deve essere considerata palesemente tardiva in quanto dalla consultazione del fascicolo telematico risulta che la società cessionaria si è costituita prima della concessione dei termini di cui all'art. 183 comma VI cpc. Pertanto avrebbe dovuto depositare la prova della propria legittimazione nel rispetto delle scansioni processuali.
Facendo applicazione dei principi appena illustrati, ne consegue che non può ritenersi provata in alcun modo la legittimazione di " quale procuratrice Parte_2 speciale di , in quanto, da un lato, la “interventrice” non ha Controparte_3 prodotto tempestivamente alcun documento comprovante con certezza l'esistenza del contratto di cessione del credito stipulato con la Banca opposta e, dall'altro, lato, perché
l'estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto reca indicazioni assolutamente generiche sui crediti ceduti “in blocco” utilizzando diciture, evidentemente prive del requisito di
4 determinatezza in presenza del quale la pubblicazione in G.U. può essere ritenuta in grado di provare l'avvenuta cessione del credito. Pertanto, poiché non è possibile ravvisare la titolarità del diritto di credito azionato in via monitoria dalla Banca opposta in capo a " quale procuratrice speciale di Parte_2 Controparte_3 ne consegue che va dichiarato il difetto di legittimazione ad agire di quest'ultima e rigettata la richiesta di sostituzione della parte opposta.
Deve pertanto, a parere del Giudicante, ritenersi inammissibile l'intervento del cessionario ex art. 111 comma terzo c.p.c. nel giudizio in corso, fermo restando che, in difetto di estromissione del cedente sulla base del consenso di tutte le parti, il rapporto processuale continua a svolgersi tra le parti originarie dandosi così luogo a una sostituzione processuale del dante causa (sostituto) all'avente causa (sostituito).
In tal senso si veda Cass. Civ. Sez. I 22/10/09 n. 22424, secondo cui la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti.
Vanno quindi delibate le domande da Controparte_1
Soc. Coop non estromessa dal giudizio.
[...]
Il merito
L'opposizione risulta proposta dal solo fideiussore in relazione al Parte_1 contratto di mutuo ipotecario del 22.04.2005 stipulato da . Parte Persona_2 opponente eccepisce la nullità per vessatorietà dell'art. 5bis del contratto di mutuo ipotecario del 22.04.2005 dove è pattuita la fideiussione rilasciata dall'odierno opponente nella parte in cui contiene la previsione della deroga all'art. 1957 c.c.
Parte opposta ha eccepito la inammissibilità dell'avversa opposizione trattandosi di una ipotesi di contratto autonomo di garanzia.
Parte opponente ha dedotto di rivestire la qualifica di consumatore con conseguente nullità della deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nel contratto di mutuo.
In merito al se il rivesta la qualifica di consumatore vi è da considerare che Pt_1 parte opposta e il cessionario giammai hanno specificamente contestato tale circostanza limitandosi a dedurre l'assenza di prova. Vi è da considerare che il convenuto deve tempestivamente prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (art. 167, primo comma, c.p.c.) e "il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal p.m., nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita" (art. 115, primo comma, c.p.c.).”Ciò chiarito, secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, colui che presta una fideiussione per scopi estranei
5 alla propria attività imprenditoriale, anche se il debito garantito ricade su un soggetto professionale, deve essere qualificato come consumatore.
La Suprema Corte, infatti, ha ribadito l'esclusione della rilevanza dell'attività svolta dal debitore principale per la qualificazione della posizione di consumatore o meno del fideiussore e “di conseguenza, alla stregua dell'interpretazione che, nell'attuale, questa Corte dà della nozione generale di consumatore (cfr., da ultimo, Cass., 26 marzo 2019, n. 8419), tale dev'essere considerato il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)” (Cass. Civ. 16 gennaio 2020, n. 742).
Dato atto del più recedente orientamento della Suprema Corte e nulla desumendosi circa la qualifica del fideiussore dal tenore delle pattuizioni né dalla documentazione depositata, oltre che in assenza di repliche sul punto, occorre ritenere che l' opponente abbiano agito nella qualità di consumatore.
Occorre allora esaminare la legittimità della deroga all'art. 1957 c.c..
L'art. 5 bis co. 1 del contratto di fideiussione prevede testualmente “ Il sig. Pt_1
e la sig.ra a maggior garanzia delle obbligazioni assunte dalla parte
[...] CP_4 mutuataria verso la Banca per il mutuo di euro 200.000 dalla stessa concesso con il presente contratto, si dichiara fidejussore solidale con la parte mutuataria per tutte le ragioni di debito di quest'ultima verso la banca fino alla concorrenza della suddetta somma di euro 300.000 oltre interessi, accessori, premi di assicurazione, spese giudiziarie e oneri tributari e, propriamente, per tutti gli obblighi assunti con il presente atto fino alla completa estinzione del debito, espressamente esonerando la Banca stessa dall'osservanza dell'art. 1957 c.c. , intendendo rimanere obbligati , in deroga a tale disposizione , anche se la Banca non abbia proposto le sue istanze contro il debitore e gli altri coobbligati o non le abbia continuate entro i termini indicati in tale disposizione di legge”. Il comma 4 dell'art. 5 bis prevede: “ Infine il medesimo, in conseguenza della presente fideiussione, e dietro semplice invito della Banca, da effettuarsi con lettera raccomandata al domicilio eletto in contratto, si obbliga a versare immediatamente tutte le somme che saranno dovute dalla parte mutuataria di cui si è reso garante anche in caso di opposizione di essa parte mutuataria”.
È necessario, a questo punto, chiarire la natura della garanzia di cui è causa .
Ebbene, secondo questo Giudice la locuzione “ a semplice richiesta scritta” non è di per sé sufficiente a qualificare l'autonomia della garanzia prestata, ciò in ossequio alle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Suprema Corte, secondo cui l'utilizzo di espressioni del tipo “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta” possono riferirsi
“sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei
6 riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria” (Cass. Civ. n. 16825/2016).
Non risulta, pertanto, “decisivo l'impiego delle espressioni 'a semplice richiesta' o 'a prima richiesta' del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale
e l'obbligazione di garanzia, giacché la caratteristica principale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà, insita nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 cod. civ.” (Cass.
Civ. 05/19300). In materia di garanzie personali, la presenza nell'accordo di garanzia di una clausola 'a prima richiesta', come nel caso di specie, non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, l'effettiva volontà delle parti, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell'intervenuta stipulazione". (Cassazione civile sez. I, 04/12/2024, (ud.
29/10/2024, dep. 04/12/2024), n.31105).
Nella specie, al di là della clausola sull'obbligo di pagare “semplice richiesta scritta”, nessuna disposizione contrattuale sembra eliminare il vincolo di accessorietà tra obbligazione principale ed obbligazione garantita.
Dell'espressione, invero, occorre tener conto nel complessivo assetto dell'accordo, che è caratterizzato da molteplici rinvii alla disciplina codicistica della fideiussione, all'utilizzo del termine fidejussore, e risulta privo di clausole che prevedano l'inopponibilità al creditore istante delle eccezioni relative al rapporto principale.
Non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., è necessario accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass., n. 16825/16; n. 84/2010; n. 19693/2022). È dunque la volontà delle parti che deve essere indagata onde ricostruire il reale contenuto della pattuizione.
Interpretando le clausole contrattuali mediante una ricognizione di quale sia stato l'intendimento perseguito dalle parti, è possibile attribuire alle formule testuali da esse adoperate, che non appaiono di per sé decisive, un'identità coerente con gli scopi che si
è inteso realizzare per mezzo della loro previsione.
Nel caso in esame la sola clausola a "pagamento immediato a semplice richiesta scritta", accompagnata dalla previsione di un assetto negoziale che ricalchi nel complesso il modello fideiussorio, non consente di ritenere che il garante abbia consapevolmente
7 sottoscritto un contratto di garanzia autonomo. La mancata previsione nel regolamento contrattuale della rinuncia alle eccezioni induce a ritenere che sia stata formalizzata la costituzione di una fideiussione, sicché la sola clausola a "pagamento immediato a semplice richiesta scritta", senza l'espresso riferimento alla preclusione delle eccezioni, non consente di desumere che si è in presenza di una garanzia autonoma.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente ma costante, la clausola in deroga all'art. 1957 c.c. è vessatoria nei confronti del consumatore in quanto limita la facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria prestata e determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Nell'ambito di un contratto di fideiussione, le parti possono escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma se il garante è qualificabile come consumatore, tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionato secondo i modi e le forme previste dal Codice del Consumo, con onere per il professionista di provare che le clausole (considerate vessatorie) sono state oggetto di trattativa individuale ex art. 34 comma 5 del codice del consumo, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c. (Trib. Firenze 2023, Trib. Milano 2019). Tali principi sono stati di recente affermati anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 2023
n. 27558), che ha sottolineato come con la deroga all'art. 1957 c.c. viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita Banca. Tale clausola, in assenza di trattativa privata, il cui onere incombe sul professionista, appare idonea a configurare un significativo squilibrio a danno del consumatore.
Nel caso di specie non risulta provata alcuna trattativa intercorsa con l'opponente. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la nullità della clausola
5 bis comma 4 del contratto di mutuo contenente la fideiussione sottoscritta da Pt_1
in data 22.4.2005 in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33 lettera t) Cod. Cons.,
[...] secondo cui si presumono vessatorie le clausole che hanno come oggetto o come effetto quello di “sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”.
Conseguentemente deve ritenersi operante il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. entro il quale il creditore è tenuto a proporre le sue istanze contro il debitore, che nel caso di specie non risulta rispettato, essendo pacifico che alcuna iniziativa giudiziale sia stata intrapresa dalla Banca nei confronti del debitore principale né del fideiussore nel termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione. Sotto tale
8 ultimo profilo giova precisare che nel caso di specie il dies a quo del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. non può che essere individuato, al più tardi e a prescindere dalle singole rate non pagate, con la revoca del beneficio del termine e la risoluzione del rapporto di cui alla missiva del 16.9.2016 prodotta doc.4 fascicolo opposta.
Successivamente a tale missiva non risulta alcuna iniziativa intrapresa dalla Banca fino al deposito del ricorso monitorio nel luglio 2019.
Su questi rilievi, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'opposta e sono liquidate nella misura di € 7.052 in conformità ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 52.000 a € 260.000) di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni con distrazione in favore dei procuratori Antonio Sabatino e Gabriele UL.
Spese compensate nei rapporti con la cessionaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione avverso il D.I. n. 2353/2019 emesso dal Tribunale di Salerno, disattesa ogni contraria eccezione, istanza e difesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo.
2) Dichiara la carenza di legittimazione attiva di in nome, per Parte_2 conto e nell'interesse di Controparte_3
3) Condanna Controparte_1
al pagamento delle spese processuali in favore di parte
[...] opponente che si liquidano in complessivi € 7.431 di cui euro 379,50 a titolo di
C.U e euro 7.052 a titolo di compensi (Fase Studio € 1.276, Fase Introduttiva € 814,
Fase Istruttoria € 2.835, Fase Decisoria € 2.127), oltre IVA e CPA come per legge con distrazione in favore dei procuratori Antonio Sabatino e Gabriele UL.
4) Spese processuali integralmente compensate nei rapporti con la cessionaria.
Così deciso in Salerno, il 17.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
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