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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 29/05/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 861/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato in funzione di Giudice Unico, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 861/2020 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
PROMOSSA DA
P.I: ) con sede in Gela alla via E. Morselli n. 38, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa giusta procura in atti dall'avv. Benedetta Caruso presso il cui studio sito in Catania al viale
Raffaello Sanzio n. 60, è elettivamente domiciliata;
– opponente –
CONTRO
(P.I.: ) con sede in Gela, Zona Industriale IV Strada, in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, sig.ra , rappresentata CP_2
e difesa giusta procura in atti dall'avv. Pierpaolo Grisanti presso il cui studio sito in Gela al Corso
Vittorio Emanuele n. 183, è elettivamente domiciliata;
– opposta –
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 129/2020 del 25 marzo 2020, con cui il Tribunale di Gela ha ingiunto in favore della società il pagamento della somma di € 66.149,35 oltre interessi e Controparte_1
spese procedimentali per il mancato pagamento di fatture indicate nell'estratto autentico notarile del libro giornale dei crediti in contenzioso dell'odierna opposta, quale corrispettivo per forniture di materiale bituminoso (di tipo “tappetino”, “semitappetino”, “bynder” e “fusti di emulsione”) eseguite in favore dell'odierna opponente.
1 Più in dettaglio, l'opponente ha dedotto la mancanza di prova circa l'esistenza del credito sul presupposto che le fatture commerciali sarebbero inidonee a comprovare l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto obbligatorio. Ha aggiunto altresì che neppure i documenti di trasporto depostati dalla a corredo delle fatture commerciali sarebbero idonei a provare Controparte_1
l'esistenza del credito, posto che non vi sarebbe corrispondenza tra la merce indicata e quella riportata in fattura oltre al fatto che la sottoscrizione ivi riportata non sarebbe riferibile alla Parte_1
[...]
Inoltre, ha eccepito l'infondatezza della pretesa ingiunta e l'estinzione dell'obbligazione di pagamento in conseguenza del pignoramento presso terzi effettuato da parte di Controparte_3
Segnatamente, ha dedotto che, mediante procedura esecutiva presso terzi, a far data dal 29
[...]
marzo 2018, tutte le somme dovute della nei confronti della Parte_2 Controparte_1 sarebbero state vincolate ai sensi dell'art. 546 c.p.c. con la conseguenza che la prima non avrebbe potuto eseguire alcun pagamento in favore della seconda e che qualsiasi obbligazione esistente nei confronti dell'odierna opposta sarebbe estinta. ha pertanto chiesto di “accertare e dichiarare l'illegittimità della Parte_1
ottenuta ingiunzione, stante la radicale carenza di prova del credito;
in ogni caso non dovuta la somma richiesta con il decreto ingiuntivo opposto, stante l'inesistenza e/o l'estinzione dell'obbligazione di pagamento ad esso sottesa, e, per l'effetto, revocare e/o annullare con qualsivoglia statuizione il decreto ingiuntivo n. D.I. n. 129/2020, R.G. 501/2020 concesso dal
Tribunale civile di Gela il 28.3.2020 in favore di e in danno di Controparte_1 Parte_1
Condannare parte opposta al pagamento di una somma a titolo risarcitorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa in considerazione dell'entità del credito per cui si controverte e delle circostanze complessivamente valutate”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 3 novembre 2020, si è costituita in giudizio la la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 20 novembre 2024, celebratasi mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. indi, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
All'esito del deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, il giudice decide la causa con la presente sentenza.
2. Merito.
2.1 Sulla prova del credito.
2 Con il primo motivo di opposizione, l'opponente ha dedotto l'inidoneità delle fatture commerciali a provare la sussistenza dell'obbligazione negoziale e quindi del credito azionato sul presupposto che, secondo pacifica giurisprudenza, non potrebbero costituire fonte di prova a favore della stessa parte che li ha emessi;
parte opponente ha altresì dedotto che dei documenti di trasporto sarebbero idonei a provare l'esistenza dell'obbligazione negoziale posto che non vi sarebbe corrispondenza tra la merce indicata e quella riportata in fattura oltre al fatto che la sottoscrizione ivi riportata non sarebbe riferibile alla Parte_1
La doglianza è infondata.
E' noto che, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, le fatture commerciali, se da un lato integrano prova scritta idonea ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio, dall'altro lato, nel giudizio di opposizione, non sono di per sé prova sufficiente della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, del suo contenuto e dell'esecuzione della prestazione che ne costituisce oggetto, in quanto si tratta di atti di provenienza unilaterale formati dallo stesso creditore, formati dunque dalla parte che intende valersene in giudizio. Sicché, la parte non può, infatti, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., far derivare elementi di prova a proprio favore da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi.
Il fatto che siano intercorsi rapporti commerciali tra le parti non può far ritenere provata, in via presuntiva, l'esistenza del rapporto specificamente oggetto di causa o la sua consistenza.
La stessa valenza probatoria attenuata va riconosciuta anche ai documenti di trasporto prodotti in giudizio dalla parte opposta, che non hanno efficacia di prova piena della consegna della merce e della quantità ivi indicata, in quanto sottoscritti da terzi. Pertanto, di fronte alle contestazioni mosse dall'opponente in ordine alla esistenza e consegna della merce fatturata, spetta al creditore opposto fornire la piena prova del credito (Tribunale Napoli Nord Sent., 14 luglio 2023; Tribunale Modena
Sez. I, 05 settembre 2009). Infatti, nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna. In tale ultimo caso, tuttavia, la prova della consegna della merce può ritenersi raggiunta qualora i documenti di trasporto siano corredati dalla firma del destinatario e tale firma non sia stata ritualmente disconosciuta dalla controparte (Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2007, n. 14594).
Deve a tal proposito rilevarsi che la produzione in giudizio delle fatture e dei documenti di trasporto contenenti l'indicazione della merce, sottoscritti dalla società debitrice per consegna, oltre a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo, costituisce anche piena prova del credito azionato e vantato in giudizio.
3 A tal proposito, giova evidenziare che, sin dalla fase monitoria, ha prodotto Controparte_1
in giudizio, a sostegno della propria domanda di ingiunzione, sia le fatture sia i documenti di trasporto che attestano la regolare vendita e consegna alla società della merce per la quale è stato chiesto il pagamento del relativo prezzo. Documenti tutti sottoscritti con sigla, dalla attestanti, pertanto, l'effettiva consegna e ricezione della merce ivi indicata. Pt_1 Parte_1
Sottoscrizione, peraltro, mai oggetto di contestazione.
2.2 Sull'estinzione del credito.
Con il secondo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto l'infondatezza della pretesa ingiunta e l'estinzione dell'obbligazione di pagamento eseguito del pignoramento presso terzi effettuato da Controparte_3
In particolare, ha rappresentato che , con atto di Parte_1 Controparte_3
pignoramento notificato il 29 marzo 2018, ha avviato una procedura esecutiva presso terzi in danno di (debitore) e nei confronti di (terzo esecutato), sottoponendo Controparte_1 Parte_1
a espropriazione tutti i crediti vantati dalla prima presso quest'ultima. Infatti, tutte le somme dovute da nei confronti della sarebbero state vincolate ai sensi dell'art. Parte_1 Controparte_1
546 c.p.c. con la conseguenza che il vincolo di indisponibilità delle somme dovute dal terzo esecutato avrebbe estinto qualsivoglia obbligazione nei confronti della in quanto Controparte_1
legittimamente adempiute nei confronti della sua creditrice . Controparte_3
Il motivo è fondato.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che l'assegnazione al creditore procedente del credito del debitore verso il terzo realizza una cessione del credito in luogo dell'adempimento, con efficacia pro solvendo, attuata forzatamente attraverso il provvedimento giudiziale. La fattispecie è riconducibile a quella più generale disciplinata dall'art. 1198 c.c., alla quale può attingersi in mancanza di una disciplina specificamente dettata per l'assegnazione del credito in sede esecutiva
(seppure, la datio in solutum non avvenga sulla base di un accordo delle parti, bensì forzatamente).
L'ordinanza di assegnazione, che conclude la procedura esecutiva mobiliare avente ad oggetto crediti (pignoramento presso terzi), determina, dunque, il trasferimento coattivo del credito vantato dal debitore esecutato verso il terzo a favore del creditore pignorante/assegnatario. Essa, cioè, opera una modifica soggettiva, autoritativa, dal lato attivo del rapporto obbligatorio di cui al credito oggetto di pignoramento.
Ne consegue che, per effetto dell'ordinanza di assegnazione, il credito assegnato non ha più come parte dal lato attivo il debitore esecutato, nella veste di creditore, ma ad esso succede il creditore pignorante/assegnatario, mentre resta fermo il debitore originario ovvero il terzo pignorato, con
4 conseguente estromissione dal rapporto obbligatorio del debitore esecutato (ex multis Cass.
1544/2006). Sicché, con l'ordinanza di assegnazione, il creditore pignorante diventa titolare del credito che fino ad allora il debitore esecutato vantava verso il terzo, mentre il pagamento da parte del debitore assegnato al creditore assegnatario (art. 2928 c.c.), realizza il pieno effetto satisfattivo dell'assegnazione che, quindi, integra una datio in solutum, condizionata al pagamento integrale
(Cass. 11-12-2007, n. 25946; Cass. 26-1-2006, n. 1544; Cass. 28-3-2001, n. 4494), che estingue definitivamente il debito che gravava sul terzo esecutato
Nella specie, in applicazione dei principi di diritto espressi, deve ritenersi estinto il credito azionato con il procedimento monitorio. Invero, parte opponente ha documentato l'integrale pagamento del piano rateale di rientro concordato tra l'opponente e l'ente della riscossione in 24 rate complessive (l'ultima corrisposta il 18 agosto 2022). Mentre la non solo non ha mai Controparte_1
contestato la corrispondenza del credito vantato con quello oggetto di pignoramento, ma ha ammesso la circostanza già nella memoria di costituzione.
3. Conclusioni.
Alla luce di quanto precede, l'opposizione deve esser accolta.
In punto di spese, osserva il Tribunale che, come osservato dall'opposta, con l'atto di pignoramento presso terzi notificato il 29 marzo 2018, è stato chiesto contestualmente di pagare e, comunque, comunicare l'esistenza di debiti nei confronti della entro 60 giorni. Controparte_1
L'invito non è stato ottemperato, come dimostrato anche dalla nota inviata dalla Controparte_3
il 20 aprile 2020, data successiva alla notifica del decreto ingiuntivo (cfr. all.ti nn. 3 e 4 alla citazione in opposizione). Tuttavia, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., già da marzo 2018, vigeva un vincolo di indisponibilità delle somme, che prescindeva dall'indicazione delle somme, vincolo ben conosciuto dalla alla quale l'ufficiale della riscossione ha notificato il relativo atto di Controparte_1
pignoramento (cfr. ultima pagina dell'all. 3 citato).
Ne consegue che le spese di lite non possono che essere poste nei confronti della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta;
revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 129/2020 emesso dal Tribunale di Gela in data
28 marzo 2020;
5 condanna parte opposta alle spese del giudizio, che liquida, in favore di parte opponente, nella misura complessiva di € 14.103,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, oltre al rimborso per spese vive di € 406,50.
Gela, 29 maggio 2025
Il giudice
Vincenzo Accardo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato in funzione di Giudice Unico, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 861/2020 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
PROMOSSA DA
P.I: ) con sede in Gela alla via E. Morselli n. 38, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa giusta procura in atti dall'avv. Benedetta Caruso presso il cui studio sito in Catania al viale
Raffaello Sanzio n. 60, è elettivamente domiciliata;
– opponente –
CONTRO
(P.I.: ) con sede in Gela, Zona Industriale IV Strada, in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, sig.ra , rappresentata CP_2
e difesa giusta procura in atti dall'avv. Pierpaolo Grisanti presso il cui studio sito in Gela al Corso
Vittorio Emanuele n. 183, è elettivamente domiciliata;
– opposta –
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 129/2020 del 25 marzo 2020, con cui il Tribunale di Gela ha ingiunto in favore della società il pagamento della somma di € 66.149,35 oltre interessi e Controparte_1
spese procedimentali per il mancato pagamento di fatture indicate nell'estratto autentico notarile del libro giornale dei crediti in contenzioso dell'odierna opposta, quale corrispettivo per forniture di materiale bituminoso (di tipo “tappetino”, “semitappetino”, “bynder” e “fusti di emulsione”) eseguite in favore dell'odierna opponente.
1 Più in dettaglio, l'opponente ha dedotto la mancanza di prova circa l'esistenza del credito sul presupposto che le fatture commerciali sarebbero inidonee a comprovare l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto obbligatorio. Ha aggiunto altresì che neppure i documenti di trasporto depostati dalla a corredo delle fatture commerciali sarebbero idonei a provare Controparte_1
l'esistenza del credito, posto che non vi sarebbe corrispondenza tra la merce indicata e quella riportata in fattura oltre al fatto che la sottoscrizione ivi riportata non sarebbe riferibile alla Parte_1
[...]
Inoltre, ha eccepito l'infondatezza della pretesa ingiunta e l'estinzione dell'obbligazione di pagamento in conseguenza del pignoramento presso terzi effettuato da parte di Controparte_3
Segnatamente, ha dedotto che, mediante procedura esecutiva presso terzi, a far data dal 29
[...]
marzo 2018, tutte le somme dovute della nei confronti della Parte_2 Controparte_1 sarebbero state vincolate ai sensi dell'art. 546 c.p.c. con la conseguenza che la prima non avrebbe potuto eseguire alcun pagamento in favore della seconda e che qualsiasi obbligazione esistente nei confronti dell'odierna opposta sarebbe estinta. ha pertanto chiesto di “accertare e dichiarare l'illegittimità della Parte_1
ottenuta ingiunzione, stante la radicale carenza di prova del credito;
in ogni caso non dovuta la somma richiesta con il decreto ingiuntivo opposto, stante l'inesistenza e/o l'estinzione dell'obbligazione di pagamento ad esso sottesa, e, per l'effetto, revocare e/o annullare con qualsivoglia statuizione il decreto ingiuntivo n. D.I. n. 129/2020, R.G. 501/2020 concesso dal
Tribunale civile di Gela il 28.3.2020 in favore di e in danno di Controparte_1 Parte_1
Condannare parte opposta al pagamento di una somma a titolo risarcitorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa in considerazione dell'entità del credito per cui si controverte e delle circostanze complessivamente valutate”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 3 novembre 2020, si è costituita in giudizio la la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 20 novembre 2024, celebratasi mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. indi, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
All'esito del deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, il giudice decide la causa con la presente sentenza.
2. Merito.
2.1 Sulla prova del credito.
2 Con il primo motivo di opposizione, l'opponente ha dedotto l'inidoneità delle fatture commerciali a provare la sussistenza dell'obbligazione negoziale e quindi del credito azionato sul presupposto che, secondo pacifica giurisprudenza, non potrebbero costituire fonte di prova a favore della stessa parte che li ha emessi;
parte opponente ha altresì dedotto che dei documenti di trasporto sarebbero idonei a provare l'esistenza dell'obbligazione negoziale posto che non vi sarebbe corrispondenza tra la merce indicata e quella riportata in fattura oltre al fatto che la sottoscrizione ivi riportata non sarebbe riferibile alla Parte_1
La doglianza è infondata.
E' noto che, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, le fatture commerciali, se da un lato integrano prova scritta idonea ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio, dall'altro lato, nel giudizio di opposizione, non sono di per sé prova sufficiente della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, del suo contenuto e dell'esecuzione della prestazione che ne costituisce oggetto, in quanto si tratta di atti di provenienza unilaterale formati dallo stesso creditore, formati dunque dalla parte che intende valersene in giudizio. Sicché, la parte non può, infatti, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., far derivare elementi di prova a proprio favore da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi.
Il fatto che siano intercorsi rapporti commerciali tra le parti non può far ritenere provata, in via presuntiva, l'esistenza del rapporto specificamente oggetto di causa o la sua consistenza.
La stessa valenza probatoria attenuata va riconosciuta anche ai documenti di trasporto prodotti in giudizio dalla parte opposta, che non hanno efficacia di prova piena della consegna della merce e della quantità ivi indicata, in quanto sottoscritti da terzi. Pertanto, di fronte alle contestazioni mosse dall'opponente in ordine alla esistenza e consegna della merce fatturata, spetta al creditore opposto fornire la piena prova del credito (Tribunale Napoli Nord Sent., 14 luglio 2023; Tribunale Modena
Sez. I, 05 settembre 2009). Infatti, nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna. In tale ultimo caso, tuttavia, la prova della consegna della merce può ritenersi raggiunta qualora i documenti di trasporto siano corredati dalla firma del destinatario e tale firma non sia stata ritualmente disconosciuta dalla controparte (Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2007, n. 14594).
Deve a tal proposito rilevarsi che la produzione in giudizio delle fatture e dei documenti di trasporto contenenti l'indicazione della merce, sottoscritti dalla società debitrice per consegna, oltre a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo, costituisce anche piena prova del credito azionato e vantato in giudizio.
3 A tal proposito, giova evidenziare che, sin dalla fase monitoria, ha prodotto Controparte_1
in giudizio, a sostegno della propria domanda di ingiunzione, sia le fatture sia i documenti di trasporto che attestano la regolare vendita e consegna alla società della merce per la quale è stato chiesto il pagamento del relativo prezzo. Documenti tutti sottoscritti con sigla, dalla attestanti, pertanto, l'effettiva consegna e ricezione della merce ivi indicata. Pt_1 Parte_1
Sottoscrizione, peraltro, mai oggetto di contestazione.
2.2 Sull'estinzione del credito.
Con il secondo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto l'infondatezza della pretesa ingiunta e l'estinzione dell'obbligazione di pagamento eseguito del pignoramento presso terzi effettuato da Controparte_3
In particolare, ha rappresentato che , con atto di Parte_1 Controparte_3
pignoramento notificato il 29 marzo 2018, ha avviato una procedura esecutiva presso terzi in danno di (debitore) e nei confronti di (terzo esecutato), sottoponendo Controparte_1 Parte_1
a espropriazione tutti i crediti vantati dalla prima presso quest'ultima. Infatti, tutte le somme dovute da nei confronti della sarebbero state vincolate ai sensi dell'art. Parte_1 Controparte_1
546 c.p.c. con la conseguenza che il vincolo di indisponibilità delle somme dovute dal terzo esecutato avrebbe estinto qualsivoglia obbligazione nei confronti della in quanto Controparte_1
legittimamente adempiute nei confronti della sua creditrice . Controparte_3
Il motivo è fondato.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che l'assegnazione al creditore procedente del credito del debitore verso il terzo realizza una cessione del credito in luogo dell'adempimento, con efficacia pro solvendo, attuata forzatamente attraverso il provvedimento giudiziale. La fattispecie è riconducibile a quella più generale disciplinata dall'art. 1198 c.c., alla quale può attingersi in mancanza di una disciplina specificamente dettata per l'assegnazione del credito in sede esecutiva
(seppure, la datio in solutum non avvenga sulla base di un accordo delle parti, bensì forzatamente).
L'ordinanza di assegnazione, che conclude la procedura esecutiva mobiliare avente ad oggetto crediti (pignoramento presso terzi), determina, dunque, il trasferimento coattivo del credito vantato dal debitore esecutato verso il terzo a favore del creditore pignorante/assegnatario. Essa, cioè, opera una modifica soggettiva, autoritativa, dal lato attivo del rapporto obbligatorio di cui al credito oggetto di pignoramento.
Ne consegue che, per effetto dell'ordinanza di assegnazione, il credito assegnato non ha più come parte dal lato attivo il debitore esecutato, nella veste di creditore, ma ad esso succede il creditore pignorante/assegnatario, mentre resta fermo il debitore originario ovvero il terzo pignorato, con
4 conseguente estromissione dal rapporto obbligatorio del debitore esecutato (ex multis Cass.
1544/2006). Sicché, con l'ordinanza di assegnazione, il creditore pignorante diventa titolare del credito che fino ad allora il debitore esecutato vantava verso il terzo, mentre il pagamento da parte del debitore assegnato al creditore assegnatario (art. 2928 c.c.), realizza il pieno effetto satisfattivo dell'assegnazione che, quindi, integra una datio in solutum, condizionata al pagamento integrale
(Cass. 11-12-2007, n. 25946; Cass. 26-1-2006, n. 1544; Cass. 28-3-2001, n. 4494), che estingue definitivamente il debito che gravava sul terzo esecutato
Nella specie, in applicazione dei principi di diritto espressi, deve ritenersi estinto il credito azionato con il procedimento monitorio. Invero, parte opponente ha documentato l'integrale pagamento del piano rateale di rientro concordato tra l'opponente e l'ente della riscossione in 24 rate complessive (l'ultima corrisposta il 18 agosto 2022). Mentre la non solo non ha mai Controparte_1
contestato la corrispondenza del credito vantato con quello oggetto di pignoramento, ma ha ammesso la circostanza già nella memoria di costituzione.
3. Conclusioni.
Alla luce di quanto precede, l'opposizione deve esser accolta.
In punto di spese, osserva il Tribunale che, come osservato dall'opposta, con l'atto di pignoramento presso terzi notificato il 29 marzo 2018, è stato chiesto contestualmente di pagare e, comunque, comunicare l'esistenza di debiti nei confronti della entro 60 giorni. Controparte_1
L'invito non è stato ottemperato, come dimostrato anche dalla nota inviata dalla Controparte_3
il 20 aprile 2020, data successiva alla notifica del decreto ingiuntivo (cfr. all.ti nn. 3 e 4 alla citazione in opposizione). Tuttavia, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., già da marzo 2018, vigeva un vincolo di indisponibilità delle somme, che prescindeva dall'indicazione delle somme, vincolo ben conosciuto dalla alla quale l'ufficiale della riscossione ha notificato il relativo atto di Controparte_1
pignoramento (cfr. ultima pagina dell'all. 3 citato).
Ne consegue che le spese di lite non possono che essere poste nei confronti della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta;
revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 129/2020 emesso dal Tribunale di Gela in data
28 marzo 2020;
5 condanna parte opposta alle spese del giudizio, che liquida, in favore di parte opponente, nella misura complessiva di € 14.103,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, oltre al rimborso per spese vive di € 406,50.
Gela, 29 maggio 2025
Il giudice
Vincenzo Accardo
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