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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecco, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecco |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 13:59 in composizione monocratica:
CATALANO SALVATORE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 118/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Lecco - Piazza Stazione 4 23900 Lecco LC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 37126 ADDIZIONALE PROVINCIALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:
voglia dichiarare illegittimo e infondato l'atto impugnato e, per l'effetto, accertare il diritto della Società alla restituzione dell'importo di euro 297,25 versato a titolo di Addizionale provinciale sull'energia elettrica oltre agli interessi come per legge per i seguenti motivi: - il provvedimento impugnato è privo degli elementi essenziali richiesti dalla legge in violazione dell'art. 19 c. 2 del D.Lgs. 546/92; - il pagamento dell'addizionale
è stato effettuato in contrasto con l'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE; - la Provincia, quale destinataria del tributo, è competente al rimborso dello stesso ancorché in via solidale con l'Agenzia delle AN;
- il comportamento della Provincia viola il principio di leale collaborazione di cui all'art. 10 della L. 212/2000 e i principi costituzionali di capacità contributiva sancito dall'art. 53, Cost. e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97, Cost.; Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA e contributo per la Cassa di previdenza
Parte resistente Provincia di Lecco:
1) Rigettare il ricorso poiché infondato.
2) Dichiarare l'Agenzia delle Accise, AN e ON unico legittimato passivo del rimborso oggetto di causa.
Spese di giustizia come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.p.A. presentava ricorso contro la Provincia di Lecco avverso il provvedimento protocollo n. 37126 notificato il 15 luglio 2025 con il quale la Provincia aveva rifiutato, negando la propria legittimazione passiva, il rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica chiesto da Ricorrente_1 S.p.A con istanza di rimborso notificata a mezzo pec in data 2 luglio 2025. La ricorrente esponeva a tal fine quanto segue:
la Ricorrente_1, uno dei principali operatori nel settore dell'energia elettrica, operando quale “cliente grossista” nel mercato della distribuzione dell'energia elettrica, quale “soggetto obbligato”, ai sensi dell'art. 53 del TUA, provvedeva alla liquidazione e al versamento delle accise (e, sino al 2012, delle relative addizionali), in conformità alla normativa di cui al D.Lgs. n. 504/1995 (nel seguito anche “Testo Unico Accise”
o “TUA”), distintamente per ciascuna provincia ove avviene l'immissione in consumo;
la Ric_1 provvedeva, poi, a traslare il peso economico dell'accisa (che doveva essere pagata all'Erario) sui suoi clienti e consumatori finali in base al diritto di rivalsa previsto dall'art. 56 del D.lgs. n. 504/1995;
l'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988 aveva istituito un'addizionale sull'accisa sull'energia elettrica in favore, a seconda dei casi, dei Comuni, delle Province o dell'Erario che, alla stregua dell'accisa, doveva essere pagata dai soggetti obbligati ex lege al versamento ( cioè i fornitori dell'energia elettrica) con la possibilità di traslare il relativo onere economico sul cliente finale;
l'addizionale era stata poi abrogata a decorrere dall'anno 2012 (con i Decreti legislativi n. 23/2011 e n.
68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario, e con D.L. n. 16/2012 anche nelle Regioni a statuto speciale);
la Corte di Cassazione aveva sancito che l'addizionale sull'accisa di cui all'art 6 D.L. n. 511 del 1988 “va disapplicata per contrasto con l'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17”, ( cfr. Cass. sent. 23 ottobre 2019, n. 27101; nello stesso senso Cass. sent. 4 giugno 2019,
n. 15198 ), specificando che legittimati al rimborso nei confronti dell'erario fossero i soli fornitori, spettando invece ai clienti finali di adire il giudice ordinario per la restituzione di quanto da loro illegittimamente pagato;
la cliente finale Ass. Associazione_1 aveva citato in giudizio davanti al Tribunale di Milano la Ric_1 per ottenere la restituzione dell'addizionale che le era stata addebitata;
il Tribunale di Milano aveva pronunciato la sentenza n. 1808/2025 pubbl. il 03/03/2025 passata in giudicato in data 7 aprile 2025, con cui aveva condannato “ Ricorrente_1 S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare a Associazione_1, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, la somma di 142.209,39 euro, oltre interessi legali ex art. 1284, 1 c., c.c. dalla domanda al saldo effettivo a titolo di ripetizione dell'indebito” ;
la Ric_1 aveva dato esecuzione alla predetta sentenza, disponendo il pagamento di euro 150.001,69 in favore di Associazione_1;
entro i 90 giorni dalla definitività della sentenza, cioè in data 2 luglio 2025, la Ric_1 aveva notificato istanza di rimborso sia alla Provincia di Lecco che all'Agenzia delle AN ma la Provincia di Lecco, con il provvedimento in data 15.07.25, si era dichiarata priva di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso, essendo, a suo dire, invece legittimata l'Agenzia delle AN e dei ON;
il provvedimento notificato dalla Provincia era impugnabile ai sensi dell'art. 19 c. 1 lett. G) del D.lgs. 546/92;
il diniego era illegittimo per violazione dell'art. 2, c. 6, del D.L 23/2011 come convertito in Legge 44/2012 e dell'art. 14, c. 4, del TUA;
la Provincia di Lecco era dotata di legittimazione passiva per essere stata destinataria del pagamento ex art. 6 c. 4 D.L. 28/11/1988, n. 511;
le somme chieste a rimborso attenevano ad una fornitura di potenza inferiore ai 200 kw e le relative addizionali erano percepite dalla Provincia;
il comma 4 dell'art. 6 del D.L. 28/11/1988, n. 511, disponeva che “ Le addizionali di cui al comma 1 relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kw sono versate direttamente ai comuni ed alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze”;
inoltre il comma 2 dello stesso articolo 6 concedeva la discrezionalità alle Province di incrementare la misura delle addizionali richieste di cui al comma 1, lettera c, fino a euro 11,40 per mille kwh, con deliberazione da adottare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
le fatture allegate al ricorso dimostravano che la fornitura era per un impianto di potenza inferiore ai 200 Kw, indicando le singole fatture l'ammontare dell'addizionale provinciale corrisposta;
il diniego impugnato era illegittimo per violazione del principio di leale collaborazione, in violazione dell'art. 10 della L 212/2000, e dei principi costituzionali di capacità contributiva ex art. 53, Cost. e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97, Cost.;
il comportamento ostruzionistico della Provincia, volto esclusivamente a preservare la sua posizione finanziaria, aveva leso gravemente il diritto di Ric_1 che, oltre ad aver dovuto subire, per conto dello Stato, la controversia con il suo cliente finale, si era vista privata del diritto al rimborso del tributo che aveva dovuto anticipare.
Si costituiva in giudizio la Provincia di Lecco, chiedendo di rigettare il ricorso, essendo l'Agenzia delle Accise,
AN e ON unica legittimata passiva al rimborso oggetto di causa, come sancito dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 21883/2024 del 2.8.2024 pronunciata sui rinvii pregiudiziali ex art. 363 bis cpc presentati dalla CGT di primo grado di Piacenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Invero la S.C. con la sentenza n. 21883/2024 del 2.8.2024 pronunciata sui rinvii pregiudiziali ex art. 363 bis cpc proposti dalla CGT di primo grado di Piacenza, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle AN e dei ON la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise di cui all'abrogato art. 6 del decreto legge 511.1988 per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 KW”.
Ebbene nel caso di specie è la stessa ricorrente ad affermare come le somme chieste a rimborso attengano ad una fornitura di potenza inferiore ai 200 kw.
In conclusione, quindi, il ricorso deve essere rigettato, atteso che la legittimazione passiva per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise di cui all'abrogato art. 6 del decreto legge 511.1988 per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 KW spetta all'Agenzia delle AN e dei
ON e non già alla Provincia di Lecco.
Dalla soccombenza deriva la condanna della ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, liquidate così come in dispositivo, atteso che il ricorso è stato presentato dopo che la S.C. aveva pronunciato la sentenza sopra citata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite che liquida in complessivi € 355,00, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 13:59 in composizione monocratica:
CATALANO SALVATORE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 118/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Lecco - Piazza Stazione 4 23900 Lecco LC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 37126 ADDIZIONALE PROVINCIALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:
voglia dichiarare illegittimo e infondato l'atto impugnato e, per l'effetto, accertare il diritto della Società alla restituzione dell'importo di euro 297,25 versato a titolo di Addizionale provinciale sull'energia elettrica oltre agli interessi come per legge per i seguenti motivi: - il provvedimento impugnato è privo degli elementi essenziali richiesti dalla legge in violazione dell'art. 19 c. 2 del D.Lgs. 546/92; - il pagamento dell'addizionale
è stato effettuato in contrasto con l'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE; - la Provincia, quale destinataria del tributo, è competente al rimborso dello stesso ancorché in via solidale con l'Agenzia delle AN;
- il comportamento della Provincia viola il principio di leale collaborazione di cui all'art. 10 della L. 212/2000 e i principi costituzionali di capacità contributiva sancito dall'art. 53, Cost. e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97, Cost.; Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA e contributo per la Cassa di previdenza
Parte resistente Provincia di Lecco:
1) Rigettare il ricorso poiché infondato.
2) Dichiarare l'Agenzia delle Accise, AN e ON unico legittimato passivo del rimborso oggetto di causa.
Spese di giustizia come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.p.A. presentava ricorso contro la Provincia di Lecco avverso il provvedimento protocollo n. 37126 notificato il 15 luglio 2025 con il quale la Provincia aveva rifiutato, negando la propria legittimazione passiva, il rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica chiesto da Ricorrente_1 S.p.A con istanza di rimborso notificata a mezzo pec in data 2 luglio 2025. La ricorrente esponeva a tal fine quanto segue:
la Ricorrente_1, uno dei principali operatori nel settore dell'energia elettrica, operando quale “cliente grossista” nel mercato della distribuzione dell'energia elettrica, quale “soggetto obbligato”, ai sensi dell'art. 53 del TUA, provvedeva alla liquidazione e al versamento delle accise (e, sino al 2012, delle relative addizionali), in conformità alla normativa di cui al D.Lgs. n. 504/1995 (nel seguito anche “Testo Unico Accise”
o “TUA”), distintamente per ciascuna provincia ove avviene l'immissione in consumo;
la Ric_1 provvedeva, poi, a traslare il peso economico dell'accisa (che doveva essere pagata all'Erario) sui suoi clienti e consumatori finali in base al diritto di rivalsa previsto dall'art. 56 del D.lgs. n. 504/1995;
l'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988 aveva istituito un'addizionale sull'accisa sull'energia elettrica in favore, a seconda dei casi, dei Comuni, delle Province o dell'Erario che, alla stregua dell'accisa, doveva essere pagata dai soggetti obbligati ex lege al versamento ( cioè i fornitori dell'energia elettrica) con la possibilità di traslare il relativo onere economico sul cliente finale;
l'addizionale era stata poi abrogata a decorrere dall'anno 2012 (con i Decreti legislativi n. 23/2011 e n.
68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario, e con D.L. n. 16/2012 anche nelle Regioni a statuto speciale);
la Corte di Cassazione aveva sancito che l'addizionale sull'accisa di cui all'art 6 D.L. n. 511 del 1988 “va disapplicata per contrasto con l'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17”, ( cfr. Cass. sent. 23 ottobre 2019, n. 27101; nello stesso senso Cass. sent. 4 giugno 2019,
n. 15198 ), specificando che legittimati al rimborso nei confronti dell'erario fossero i soli fornitori, spettando invece ai clienti finali di adire il giudice ordinario per la restituzione di quanto da loro illegittimamente pagato;
la cliente finale Ass. Associazione_1 aveva citato in giudizio davanti al Tribunale di Milano la Ric_1 per ottenere la restituzione dell'addizionale che le era stata addebitata;
il Tribunale di Milano aveva pronunciato la sentenza n. 1808/2025 pubbl. il 03/03/2025 passata in giudicato in data 7 aprile 2025, con cui aveva condannato “ Ricorrente_1 S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare a Associazione_1, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, la somma di 142.209,39 euro, oltre interessi legali ex art. 1284, 1 c., c.c. dalla domanda al saldo effettivo a titolo di ripetizione dell'indebito” ;
la Ric_1 aveva dato esecuzione alla predetta sentenza, disponendo il pagamento di euro 150.001,69 in favore di Associazione_1;
entro i 90 giorni dalla definitività della sentenza, cioè in data 2 luglio 2025, la Ric_1 aveva notificato istanza di rimborso sia alla Provincia di Lecco che all'Agenzia delle AN ma la Provincia di Lecco, con il provvedimento in data 15.07.25, si era dichiarata priva di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso, essendo, a suo dire, invece legittimata l'Agenzia delle AN e dei ON;
il provvedimento notificato dalla Provincia era impugnabile ai sensi dell'art. 19 c. 1 lett. G) del D.lgs. 546/92;
il diniego era illegittimo per violazione dell'art. 2, c. 6, del D.L 23/2011 come convertito in Legge 44/2012 e dell'art. 14, c. 4, del TUA;
la Provincia di Lecco era dotata di legittimazione passiva per essere stata destinataria del pagamento ex art. 6 c. 4 D.L. 28/11/1988, n. 511;
le somme chieste a rimborso attenevano ad una fornitura di potenza inferiore ai 200 kw e le relative addizionali erano percepite dalla Provincia;
il comma 4 dell'art. 6 del D.L. 28/11/1988, n. 511, disponeva che “ Le addizionali di cui al comma 1 relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kw sono versate direttamente ai comuni ed alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze”;
inoltre il comma 2 dello stesso articolo 6 concedeva la discrezionalità alle Province di incrementare la misura delle addizionali richieste di cui al comma 1, lettera c, fino a euro 11,40 per mille kwh, con deliberazione da adottare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
le fatture allegate al ricorso dimostravano che la fornitura era per un impianto di potenza inferiore ai 200 Kw, indicando le singole fatture l'ammontare dell'addizionale provinciale corrisposta;
il diniego impugnato era illegittimo per violazione del principio di leale collaborazione, in violazione dell'art. 10 della L 212/2000, e dei principi costituzionali di capacità contributiva ex art. 53, Cost. e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97, Cost.;
il comportamento ostruzionistico della Provincia, volto esclusivamente a preservare la sua posizione finanziaria, aveva leso gravemente il diritto di Ric_1 che, oltre ad aver dovuto subire, per conto dello Stato, la controversia con il suo cliente finale, si era vista privata del diritto al rimborso del tributo che aveva dovuto anticipare.
Si costituiva in giudizio la Provincia di Lecco, chiedendo di rigettare il ricorso, essendo l'Agenzia delle Accise,
AN e ON unica legittimata passiva al rimborso oggetto di causa, come sancito dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 21883/2024 del 2.8.2024 pronunciata sui rinvii pregiudiziali ex art. 363 bis cpc presentati dalla CGT di primo grado di Piacenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Invero la S.C. con la sentenza n. 21883/2024 del 2.8.2024 pronunciata sui rinvii pregiudiziali ex art. 363 bis cpc proposti dalla CGT di primo grado di Piacenza, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle AN e dei ON la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise di cui all'abrogato art. 6 del decreto legge 511.1988 per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 KW”.
Ebbene nel caso di specie è la stessa ricorrente ad affermare come le somme chieste a rimborso attengano ad una fornitura di potenza inferiore ai 200 kw.
In conclusione, quindi, il ricorso deve essere rigettato, atteso che la legittimazione passiva per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise di cui all'abrogato art. 6 del decreto legge 511.1988 per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 KW spetta all'Agenzia delle AN e dei
ON e non già alla Provincia di Lecco.
Dalla soccombenza deriva la condanna della ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, liquidate così come in dispositivo, atteso che il ricorso è stato presentato dopo che la S.C. aveva pronunciato la sentenza sopra citata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite che liquida in complessivi € 355,00, oltre spese generali, Iva e Cpa.