TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/10/2025, n. 4263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4263 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa EP AC, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 11646/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Marcantonio Moschetti ( giusta procura Email_1 rilasciata su foglio separato
OPPONENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, Controparte_1 viale Regione Siciliana N.O. 1514 (P.IVA e Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa, P.IVA_1 unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Alfredo CI ( e dell'Avv. Giancarlo Email_2
CI ( giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del 05/09/2022 Email_3
SOCIETA' OPPOSTA
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo
…………….
CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE:
“accertare e dichiarare che il pagamento eseguito dall'opponente è stato effettuato in buona fede
e sulla base di circostanze univoche determinate dalla responsabilità della creditrice opposta, e quindi liberato da qualsivoglia obbligo ai sensi dell'art. 1189 c.c.; accertare e dichiarare che l'opponente ha subito le conseguenze di una comunicazione fraudolenta posta in essere sulla base della vulnerabilità del server di trasmissione della posta della creditrice opposta;
per l'effetto: revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, incluse quelle di CTU”.
CONCLUSIONI DELLA SOCIETA' OPPOSTA:
“Rigettare l'opposizione proposta per i motivi tutti e per ciascuno di essi esposti nella narrativa che precede e che in questa sede si intendono integralmente ripetuti e trascritti, confermando il decreto ingiuntivo n.2902/2021 del 17/6/2021 emesso dal Tribunale di Palermo e comunque con condanna alla corresponsione di € 16.000,00, oltre interessi moratori a decorrere dalla lettera di messa in mora del 28.01.2021 al saldo e rivalutazione monetaria.
Condannare l'opponente alle spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese, IVA e
CPA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato, a mezzo pec, il 06/09/2021, il sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2902/2021 emesso da questo Tribunale, depositato il
17/06/2021 e notificato il 23/06/2021, con cui al predetto è stato ingiunto il pagamento, in favore della società della somma di € 16.000,00 oltre interessi legali dal 28/01/2021 e Controparte_1 le spese del procedimento monitorio quale saldo dell'acquisto di un'autovettura AUDI Q2 targata
GC484TA per la somma complessiva di € 40.600,00.
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo ed ha esposto che il pagamento a saldo per l'acquisto del mezzo è stato effettuato mediante finanziamento da parte della società
[...]
e per la restante somma di € 16.000,00 mediante bonifico bancario eseguito in data Controparte_2
31/12/2020 dietro indicazione del codice IBAN, risultato poi errato, fornito dalla società venditrice con e-mail ordinaria pervenuta il 16/12/2020 alle ore 15:40, la cui copia della disposizione è stata alla stessa consegnata al momento del ritiro dell'autovettura avvenuto in data 11/01/2021.
Il sig. ha dedotto di non dovere alcuna somma alla società opposta in quanto, nonostante Pt_1 il pagamento sia stato eseguito a soggetto diverso dal vero creditore, in ogni caso, va applicato il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole di cui all'art. 1189 c.c. stante il comportamento colposo del creditore che lo ha indotto, in buona fede, ad eseguire il pagamento al creditore apparente. In proposito, ha contestato alla società opposta la circostanza di avergli comunicato il codice IBAN servendosi di una mail ordinaria che costituisce uno strumento di elevatissimo rischio di frode;
ha ipotizzato, sulla base di una CTP, che l'anomalia si sarebbe verificata all'interno della sfera di controllo della società venditrice ed ha sostenuto che il personale della
[...] avrebbe dovuto accorgersi che il codice IBAN e la Banca indicata nella disposizione di CP_1 bonifico, esibita al momento della consegna dell'autovettura, erano diversi mentre tali circostanze gli sono state contestate a distanza di 17 giorni dalla consegna dell'autovettura e per tale ragione non gli
è stato possibile recuperare la somma.
Infine, l'opponente ha precisato di avere presentato querela contro ignoti ed attivato un procedimento avanti l'Arbitro Bancario e Finanziario per contestare il comportamento della Banca che aveva pagato il bonifico nonostante la distinta di pagamento contenesse quale beneficiario un soggetto diverso, giudizio che si è concluso con decisione di non accoglimento del ricorso stante che, sulla base di una decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, non sussiste l'obbligo della banca di verificare, in sede di pagamento, la congruità di informazioni ulteriori all'IBAN.
Si è costituita in giudizio la società chiedendo, previa concessione della Controparte_1 provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata esponendo, nello specifico, che il sig. , legale rappresentante della CP_3 CP_1
mail in data 16/12/2020 ha inviato al sig. , mail
[...] Email_4 Parte_1
tre mail e segnatamente una alle 12:11 relativa al finanziamento, una alle Email_5
12:12 contenente gli estremi dell'agenzia ove effettuare il passaggio di proprietà della vettura da lasciare in permuta ed una alle 12:16 contenente il codice Iban su cui effettuare il bonifico del saldo di € 16.000,00; ha precisato che con mail sempre del 16/12/2020 delle ore 13:39 il sig. ha Pt_1 comunicato di avere ricevuto solamente le prime due mail, ma non anche la terza, quindi, il CP_3 con mail sempre del 16/12/202, delle 15:16, ha nuovamente inviato un'e-mail con l'indicazione del codice IBAN;
ha precisato che, previa esibizione della ricevuta della disposizione del bonifico di €
16.000,00, in data 11/01/2021 ha consegnato l'autovettura ma che, dopo qualche giorno, non rinvenendo sul proprio c/c l'accredito del citato importo ed effettuando un accurato controllo, ha rilevato che la disposizione di bonifico esibita indicava un codice IBAN non corrispondente a quello della società che era stato comunicato all'opponente con le mail sopra menzionate. Controparte_1
La società opposta ha, pertanto, dedotto di non avere inviato al sig. l'e-mail a questi Pt_1 pervenuta il 16/12/2020 ore 15:40, sostenendo fosse contraffatta e frutto di una frode informatica, ha eccepito che il pagamento effettuato non ha effetto liberatorio poiché frutto della di lui negligenza in quanto ha omesso di verificare la realtà dei fatti con la normale prudenza ed ha contestato la relazione peritale di parte prodotta in atti dall'opponente in quanto inattendibile.
Con ordinanza del 04/02/2022 è stata rigettata la richiesta della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. All'esito dell'istruzione probatoria mediante CTU informatica, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., all'udienza del 23/06/2025, ove è stata posta in decisione;
successivamente, con ordinanza del 21/07/2025, la causa è stata rimessa sul ruolo per il deposito della documentazione contenuta nel fascicolo monitorio stante l'impossibilità di aprire il file allegato che la conteneva e, disposta la trattazione con la modalità scritta, la nuova udienza è stata fissata per il giorno 02/10/2025, ove la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di diritto, il caso in esame è riconducibile alla fattispecie descritta dall'art. 1189 c.c.
È opportuno precisare che la più recente giurisprudenza di legittimità e di merito richiede, ai fini dell'applicazione estensiva della norma di cui all'art. 1189 c.c. al c.d. "rappresentante apparente", la sussistenza di circostanze univoche, tali da ingenerare l'erroneo convincimento del debitore in buona fede;
inoltre, il debitore, che invoca il principio dell'apparenza giuridica, è liberato quando fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore che abbia fatto sorgere nel "solvens" in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'"accipiens" (cfr. Cass. 09/09/2025 n. 24889; Cass. 09/04/2018 n. 9758;
Cass. 25/01/2018 n. 1869; Cass. 11/09/2013 n. 20847; Cass. Corte Appello Lecce, sez. II, 26/05/2023
n. 420).
"Il principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il giudice - le cui conclusioni, sul punto, sono censurabili in sede di legittimità se illogiche e contraddittorie - deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile a negligenza, per aver trascurato
l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dalle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile” (cfr. Cass. 04/07/2024 n. 18345; Cass. 05/04/2016 n.
6563).
Nel caso in esame, è pacifico che le coordinate bancarie sono state indicate al sig. da Pt_1 terzi truffatori che si sono inseriti nella corrispondenza elettronica fra le parti.
In particolare, si è verificata un'ipotesi di frode informatica del tipo "man in the middle", in cui un terzo, mediante alterazione di comunicazioni elettroniche relative ad una transazione commerciale, modifica le coordinate bancarie al fine di deviare il pagamento in proprio favore. Mediante l'accesso abusivo al sistema informatico aziendale, hacker esperti si frappongono tra due soggetti, assumendo l'identità di uno di essi, con l'obiettivo dapprima di acquisire informazioni e, successivamente, di intercettare e distrarre i vari pagamenti.
All'ignaro interlocutore viene inviata, da un indirizzo creato ad hoc, una falsa e-mail identica nello stile, nel tono, nei caratteri tipografici, con cui si chiede di effettuare un pagamento, relativo solitamente ad un rapporto commerciale che l'azienda ha in essere, su un IBAN diverso;
il debitore adempie la propria prestazione, credendo di effettuare il bonifico al fornitore, creditore o partner commerciale, tuttavia, il pagamento non viene accreditato al reale destinatario ma dirottato su conti appositamente creati e svuotati ancor prima che il malcapitato possa accorgersene.
Nel caso che ci occupa, applicando i menzionati principi, non appaiono sussistere quelle circostanze obiettive e univoche da far supporre al debitore come reale una legittimazione in capo all'accipiens in realtà inesistente, ciò alla luce dei seguenti dati pacifici e documentali.
In primis, giova rilevare che dallo scambio di e-mail intercorso tra le parti il giorno 16/12/2020 (cfr. docc. 5 – 6 fascicolo monitorio), emerge:
1) alle ore 12:11 il sig. , legale rappresentante della CP_3 Controparte_1 dall'indirizzo ha inviato al sig. all'indirizzo Email_4 Parte_1
un'e-mail ove non vi era scritto alcun messaggio ma con cui è Email_5 stato trasmesso soltanto un allegato denominato “ , di cui non è stata Parte_2 depositata copia e di cui non si conosce il contenuto anche se, pare, contenesse la copia del contratto di finanziamento, come precisato dallo stesso opponente nell'e-mail inviata alle ore
13:39;
2) alle ore 12:12 il sig. , dall'indirizzo ha comunicato al sig. CP_3 Email_4
, gli estremi dell'agenzia ove effettuare il Parte_1 Email_5 passaggio di proprietà della vettura da lasciare in permuta ed elencato la documentazione da presentare;
3) alle ore 12:16, il sig. , dall'indirizzo ha inviato al sig. CP_3 Email_4
, un'e-mail con la quale ha specificato le Parte_1 Email_5 coordinate bancarie su cui eseguire il bonifico del saldo di € 16.000,00;
4) alle ore 13:39, il sig. , dall'indirizzo ha risposto al Pt_1 Email_5 messaggio delle ore 12:12 inviatogli dal sig. , comunicando CP_3 Email_4 di avere ricevuto solamente due e-mail ma non una terza;
5) alle ore 15:16, il sig. , dall'indirizzo ha inviato nuovamente CP_3 Email_4 al sig. , un'e-mail contenente il codice IBAN;
Parte_1 Email_5 6) alle ore 15:40, dall'indirizzo è stata inviata al sig. , Email_6 Parte_1
un'e-mail con l'indicazione di un codice IBAN diverso da quello Email_5 comunicato nelle precedenti e-mail.
In data 31/12/2020, l'opponente ha eseguito il bonifico (cfr. doc. 4 produzione opponente) ed in data
11/01/2021, previa esibizione della ricevuta della disposizione del bonifico di € 16.000,00, gli è stata consegnata l'autovettura.
Soltanto dopo qualche giorno, la società opposta, non rinvenendo il relativo accredito sul proprio c/c, ha effettuato una verifica rilevando che, nella menzionata disposizione di bonifico, la banca su cui era stato accreditato l'importo non era quella presso la quale la società intratteneva il proprio conto corrente e che il codice IBAN era diverso rispetto a quello comunicato con le e-mail sopra richiamate.
Fatte queste premesse, appare difettare la prova di un comportamento esente da colpa in capo all'opponente.
Innanzitutto, va rilevato che il messaggio spedito dal truffatore, seppur identico nel contenuto tranne nel numero del codice IBAN, presenta la stranezza, di cui l'opponente avrebbe dovuto accorgersi, che l'indirizzo da cui l'e-mail sarebbe stata inviata è “ e non “cannata@ riolo.it” Email_6 con cui è intercorsa la precedente corrispondenza tra le parti.
A poco vale, il fatto che il messaggio giunto all'indirizzo dell'opponente apparisse provenire dal dominio “@riolo.it”; è notorio, infatti, che è facile violare la messaggeria elettronica di un utente e così acquisire gli indirizzi reali da questi usati per corrispondere e che è altrettanto facile usare tali indirizzi nella spedizione (mediante strumenti gratuiti e largamente usati sul web) di messaggi con falso mittente.
Non è stato possibile verificare attentamente, però, se tale e-mail fosse in modo evidente diversa, nei caratteri tipografici e nella grafica, rispetto alle altre e-mail inviate dalla società opposta e ricevute dal in quanto quest'ultimo non le ha prodotte né sono state rinvenute dal CTU nel di lui Pt_1
PC.
“Inoltre, si è provveduto all'ispezione del computer marca HP modello Compaq 6300 Pro avente seriale n. CZC2431l44 in uso Al Sig. Parte_3
Dalle verifiche eseguite è stato possibile verificare che nel computer non era installato nessun client di posta elettronica. Non è stato possibile individuare elementi utili al procedimento” (cfr. pagg. 16
e 17 relazione CTU, Ing. . Persona_1
Va rilevato, peraltro, che il CTU ha evidenziando che nulla prova il file pdf della e-mail fraudolenta prodotta dall'opponente tenuto conto che “…la mera stampa pdf non permette di accertarne
l'integrità e ricavarne informazioni quali datazione, autore, date di creazione, modifica, cancellazione, stampa e quindi non è possibile escludere eventuali modifiche o manipolazioni del file”.
Agli atti vi sono soltanto le copie delle e-mail spedite dalla società la cui grafica è CP_1 diversa dalla e-mail fraudolenta.
In secondo luogo, va evidenziato che una circostanza che avrebbe dovuto insospettire l'opponente era anche la mancata ricezione della precedente e-mail delle ore 12:16, con cui la società CP_1 gli aveva comunicato le coordinate bancarie, fatto da questi ha segnalato alla società con la e-mail delle ore 13:39.
Orbene, se l'opponente avesse attentamente esaminato la e-mail falsa, prima ancora di effettuare la disposizione di bonifico, si sarebbe accorto della diversità dell'indirizzo e ciò avrebbe dovuto indurlo ad accertarsi, anche telefonicamente, della correttezza del codice IBAN ricevuto.
Un ulteriore elemento che l'opponente avrebbe dovuto attenzionare è l'indicazione della sede dell'istituto di credito presso cui ha effettuato il pagamento stante che nella disposizione di bonifico era indicata la BNL Agenzia di Portici, Corso Umberto I n°18 e non, invece, un'agenzia di Palermo ove la società operava ed aveva la sua sede, circostanza ben nota all'opponente e, comunque, facilmente rilevabile oltre che dalle e-mail ricevute anche dal contratto di acquisto dell'auto e dal contratto di finanziamento (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio e doc. B comparsa di costituzione).
In ultimo, l'opponente avrebbe potuto verificare l'esattezza del codice IBAN confrontandolo con quello riportato nel contratto di finanziamento, di cui lo stesso non ha contestato di averne ricevuto copia e che, comunque, sembra gli sia stato trasmesso con la prima e-mail.
Invero, nella nota del 22.12.2020, sottoscritta dall'opponente e la cui firma non è stata disconosciuta, indirizzata alla società finanziaria VOLKSWAGEN BANK GmbH, allegata al contratto di finanziamento dell'autovettura, questi ha chiesto alla finanziaria di erogare l'importo del finanziamento alla rascrivendo specificamente il codice Iban della società Parte_4 venditrice: [...].
In definitiva, sarebbe bastato un semplice e prudente contatto telefonico con il personale della società opposta cui chiedere conferma dell'IBAN per il pagamento dell'importo, peraltro consistente,
a tutelare le di lui ed altrui ragioni.
Alla luce delle superiori considerazioni, emerge la leggerezza con cui ha operato l'opponente che ha eseguito il bonifico in data 31/12/2020, a distanza quindi di un apprezzabile arco temporale dalla ricezione dell'e-mail contraffatta (16.12.2020), senza mai chiedere chiarimenti alla Controparte_1 sulle coordinate bancarie e senza svolgere nessun accertamento sull'effettiva titolarità del conto corrente su cui ha eseguito il bonifico. Nell'ipotesi di frode informatica realizzata mediante intercettazione di comunicazioni e-mail, la mera apparente corrispondenza degli account di posta elettronica con quelli del creditore non è sufficiente a integrare l'affidamento ragionevole del debitore quando concorrano plurimi elementi anomali, quali la difformità delle coordinate bancarie rispetto a quelle indicate nel contratto e l'accredito presso un istituto bancario non locale.
In presenza di tali elementi, il debitore è tenuto ad adottare verifiche ulteriori, anche mediante semplice contatto telefonico diretto con il creditore, prima di procedere al pagamento.
Per quanto concerne l'eventuale vulnerabilità dei sistemi informatici della società creditrice, peraltro, non provata, nella specie è irrilevante ai fini della valutazione del carattere liberatorio del pagamento ai sensi dell'art. 1189 c.c.
Infatti, il CTU, dopo avere esaminato n.27 computer tramite un'ispezione informatica presso gli uffici della società siti a Palermo in Ugo La Malfa n.4, ha rilevato che Parte_4
“nell'ambito degli accertamenti eseguiti sono state individuate quattro mail inviate dall'indirizzo
a , ovvero quelle sopra menzionate;
che “…non sono Email_4 Email_7 state rilevate mail provenienti dall'indirizzo di posta elettronica e che Email_8
“dall'analisi del PC della Parte Attrice non vi è traccia della medesima mail”.
Inoltre, rispondendo alle osservazioni dei consulenti di parte, l'ausiliario ha concluso che
“Verosimilmente è possibile che mediante un trojan o uno spyware presenti in uno dei PC delle parti,
l'attaccante abbia potuto captare tutte le informazioni di cui sopra”, dunque, una falla ben avrebbe potuto esserci anche nel sistema informatico dell'opponente il quale, stranamente, non si è premurato di conservare le e-mail riguardanti l'oggetto della causa.
Dunque, una probabile frode informatica “man in the middle” si sarebbe potuta verificare sia nel sistema informatico dell'una o dell'altra parte ma il CTU non ha potuto accertarlo.
In ultimo, va osservato che il fatto che in data 11.01.2021 l'opponente ha consegnato la disposizione di bonifico presso la sede della Concessionaria e subito dopo gli è stata consegnata l'autovettura senza che nessuno abbia rilevato che il codice IBAN indicato nella distinta era errato o che l'Istituto di credito non era quello della Banca della società opposta non ha rilevanza alcuna ai fini della domanda oggetto del giudizio;
tutt'al più, il ritardo della segnalazione del pagamento in un conto corrente diverso da parte della società opposta con la conseguente impossibilità di recuperare la somma, ricorrendone i presupposti, potrebbe essere valutata sotto il profilo di un'eventuale responsabilità extra contrattuale, domanda non avanzata in questo giudizio.
Ritenuto quanto sopra esposto, l'opposizione proposta dal sig. va rigettata e, Parte_1 per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va confermato sia per la sorte che per le spese e dichiarato esecutivo. Spese di lite
Per quanto riguarda, il regime delle spese processuali, l'opponente va condannato al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla nella presente fase d'opposizione. Controparte_1
La liquidazione di tali spese, per la quale si rimanda al dispositivo, viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/22 applicando i valori medi dei parametri della tabella n. 2 per le cause di valore da € 5.200,01 fino ad €
26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ rigetta l'opposizione proposta dal sig. e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2902/2021 emesso dal Tribunale di Palermo che va dichiarato esecutivo;
➢ condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, in favore della società opposta, relative al giudizio di opposizione, liquidate in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA;
➢ condanna parte opponente al pagamento delle spese di CTU come liquidata con separato decreto in atti.
Così deciso in Palermo, 30 ottobre 2025
IL GIUDICE
EP AC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa EP AC, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 11646/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Marcantonio Moschetti ( giusta procura Email_1 rilasciata su foglio separato
OPPONENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, Controparte_1 viale Regione Siciliana N.O. 1514 (P.IVA e Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa, P.IVA_1 unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Alfredo CI ( e dell'Avv. Giancarlo Email_2
CI ( giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del 05/09/2022 Email_3
SOCIETA' OPPOSTA
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo
…………….
CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE:
“accertare e dichiarare che il pagamento eseguito dall'opponente è stato effettuato in buona fede
e sulla base di circostanze univoche determinate dalla responsabilità della creditrice opposta, e quindi liberato da qualsivoglia obbligo ai sensi dell'art. 1189 c.c.; accertare e dichiarare che l'opponente ha subito le conseguenze di una comunicazione fraudolenta posta in essere sulla base della vulnerabilità del server di trasmissione della posta della creditrice opposta;
per l'effetto: revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, incluse quelle di CTU”.
CONCLUSIONI DELLA SOCIETA' OPPOSTA:
“Rigettare l'opposizione proposta per i motivi tutti e per ciascuno di essi esposti nella narrativa che precede e che in questa sede si intendono integralmente ripetuti e trascritti, confermando il decreto ingiuntivo n.2902/2021 del 17/6/2021 emesso dal Tribunale di Palermo e comunque con condanna alla corresponsione di € 16.000,00, oltre interessi moratori a decorrere dalla lettera di messa in mora del 28.01.2021 al saldo e rivalutazione monetaria.
Condannare l'opponente alle spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese, IVA e
CPA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato, a mezzo pec, il 06/09/2021, il sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2902/2021 emesso da questo Tribunale, depositato il
17/06/2021 e notificato il 23/06/2021, con cui al predetto è stato ingiunto il pagamento, in favore della società della somma di € 16.000,00 oltre interessi legali dal 28/01/2021 e Controparte_1 le spese del procedimento monitorio quale saldo dell'acquisto di un'autovettura AUDI Q2 targata
GC484TA per la somma complessiva di € 40.600,00.
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo ed ha esposto che il pagamento a saldo per l'acquisto del mezzo è stato effettuato mediante finanziamento da parte della società
[...]
e per la restante somma di € 16.000,00 mediante bonifico bancario eseguito in data Controparte_2
31/12/2020 dietro indicazione del codice IBAN, risultato poi errato, fornito dalla società venditrice con e-mail ordinaria pervenuta il 16/12/2020 alle ore 15:40, la cui copia della disposizione è stata alla stessa consegnata al momento del ritiro dell'autovettura avvenuto in data 11/01/2021.
Il sig. ha dedotto di non dovere alcuna somma alla società opposta in quanto, nonostante Pt_1 il pagamento sia stato eseguito a soggetto diverso dal vero creditore, in ogni caso, va applicato il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole di cui all'art. 1189 c.c. stante il comportamento colposo del creditore che lo ha indotto, in buona fede, ad eseguire il pagamento al creditore apparente. In proposito, ha contestato alla società opposta la circostanza di avergli comunicato il codice IBAN servendosi di una mail ordinaria che costituisce uno strumento di elevatissimo rischio di frode;
ha ipotizzato, sulla base di una CTP, che l'anomalia si sarebbe verificata all'interno della sfera di controllo della società venditrice ed ha sostenuto che il personale della
[...] avrebbe dovuto accorgersi che il codice IBAN e la Banca indicata nella disposizione di CP_1 bonifico, esibita al momento della consegna dell'autovettura, erano diversi mentre tali circostanze gli sono state contestate a distanza di 17 giorni dalla consegna dell'autovettura e per tale ragione non gli
è stato possibile recuperare la somma.
Infine, l'opponente ha precisato di avere presentato querela contro ignoti ed attivato un procedimento avanti l'Arbitro Bancario e Finanziario per contestare il comportamento della Banca che aveva pagato il bonifico nonostante la distinta di pagamento contenesse quale beneficiario un soggetto diverso, giudizio che si è concluso con decisione di non accoglimento del ricorso stante che, sulla base di una decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, non sussiste l'obbligo della banca di verificare, in sede di pagamento, la congruità di informazioni ulteriori all'IBAN.
Si è costituita in giudizio la società chiedendo, previa concessione della Controparte_1 provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata esponendo, nello specifico, che il sig. , legale rappresentante della CP_3 CP_1
mail in data 16/12/2020 ha inviato al sig. , mail
[...] Email_4 Parte_1
tre mail e segnatamente una alle 12:11 relativa al finanziamento, una alle Email_5
12:12 contenente gli estremi dell'agenzia ove effettuare il passaggio di proprietà della vettura da lasciare in permuta ed una alle 12:16 contenente il codice Iban su cui effettuare il bonifico del saldo di € 16.000,00; ha precisato che con mail sempre del 16/12/2020 delle ore 13:39 il sig. ha Pt_1 comunicato di avere ricevuto solamente le prime due mail, ma non anche la terza, quindi, il CP_3 con mail sempre del 16/12/202, delle 15:16, ha nuovamente inviato un'e-mail con l'indicazione del codice IBAN;
ha precisato che, previa esibizione della ricevuta della disposizione del bonifico di €
16.000,00, in data 11/01/2021 ha consegnato l'autovettura ma che, dopo qualche giorno, non rinvenendo sul proprio c/c l'accredito del citato importo ed effettuando un accurato controllo, ha rilevato che la disposizione di bonifico esibita indicava un codice IBAN non corrispondente a quello della società che era stato comunicato all'opponente con le mail sopra menzionate. Controparte_1
La società opposta ha, pertanto, dedotto di non avere inviato al sig. l'e-mail a questi Pt_1 pervenuta il 16/12/2020 ore 15:40, sostenendo fosse contraffatta e frutto di una frode informatica, ha eccepito che il pagamento effettuato non ha effetto liberatorio poiché frutto della di lui negligenza in quanto ha omesso di verificare la realtà dei fatti con la normale prudenza ed ha contestato la relazione peritale di parte prodotta in atti dall'opponente in quanto inattendibile.
Con ordinanza del 04/02/2022 è stata rigettata la richiesta della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. All'esito dell'istruzione probatoria mediante CTU informatica, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., all'udienza del 23/06/2025, ove è stata posta in decisione;
successivamente, con ordinanza del 21/07/2025, la causa è stata rimessa sul ruolo per il deposito della documentazione contenuta nel fascicolo monitorio stante l'impossibilità di aprire il file allegato che la conteneva e, disposta la trattazione con la modalità scritta, la nuova udienza è stata fissata per il giorno 02/10/2025, ove la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di diritto, il caso in esame è riconducibile alla fattispecie descritta dall'art. 1189 c.c.
È opportuno precisare che la più recente giurisprudenza di legittimità e di merito richiede, ai fini dell'applicazione estensiva della norma di cui all'art. 1189 c.c. al c.d. "rappresentante apparente", la sussistenza di circostanze univoche, tali da ingenerare l'erroneo convincimento del debitore in buona fede;
inoltre, il debitore, che invoca il principio dell'apparenza giuridica, è liberato quando fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore che abbia fatto sorgere nel "solvens" in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'"accipiens" (cfr. Cass. 09/09/2025 n. 24889; Cass. 09/04/2018 n. 9758;
Cass. 25/01/2018 n. 1869; Cass. 11/09/2013 n. 20847; Cass. Corte Appello Lecce, sez. II, 26/05/2023
n. 420).
"Il principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il giudice - le cui conclusioni, sul punto, sono censurabili in sede di legittimità se illogiche e contraddittorie - deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile a negligenza, per aver trascurato
l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dalle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile” (cfr. Cass. 04/07/2024 n. 18345; Cass. 05/04/2016 n.
6563).
Nel caso in esame, è pacifico che le coordinate bancarie sono state indicate al sig. da Pt_1 terzi truffatori che si sono inseriti nella corrispondenza elettronica fra le parti.
In particolare, si è verificata un'ipotesi di frode informatica del tipo "man in the middle", in cui un terzo, mediante alterazione di comunicazioni elettroniche relative ad una transazione commerciale, modifica le coordinate bancarie al fine di deviare il pagamento in proprio favore. Mediante l'accesso abusivo al sistema informatico aziendale, hacker esperti si frappongono tra due soggetti, assumendo l'identità di uno di essi, con l'obiettivo dapprima di acquisire informazioni e, successivamente, di intercettare e distrarre i vari pagamenti.
All'ignaro interlocutore viene inviata, da un indirizzo creato ad hoc, una falsa e-mail identica nello stile, nel tono, nei caratteri tipografici, con cui si chiede di effettuare un pagamento, relativo solitamente ad un rapporto commerciale che l'azienda ha in essere, su un IBAN diverso;
il debitore adempie la propria prestazione, credendo di effettuare il bonifico al fornitore, creditore o partner commerciale, tuttavia, il pagamento non viene accreditato al reale destinatario ma dirottato su conti appositamente creati e svuotati ancor prima che il malcapitato possa accorgersene.
Nel caso che ci occupa, applicando i menzionati principi, non appaiono sussistere quelle circostanze obiettive e univoche da far supporre al debitore come reale una legittimazione in capo all'accipiens in realtà inesistente, ciò alla luce dei seguenti dati pacifici e documentali.
In primis, giova rilevare che dallo scambio di e-mail intercorso tra le parti il giorno 16/12/2020 (cfr. docc. 5 – 6 fascicolo monitorio), emerge:
1) alle ore 12:11 il sig. , legale rappresentante della CP_3 Controparte_1 dall'indirizzo ha inviato al sig. all'indirizzo Email_4 Parte_1
un'e-mail ove non vi era scritto alcun messaggio ma con cui è Email_5 stato trasmesso soltanto un allegato denominato “ , di cui non è stata Parte_2 depositata copia e di cui non si conosce il contenuto anche se, pare, contenesse la copia del contratto di finanziamento, come precisato dallo stesso opponente nell'e-mail inviata alle ore
13:39;
2) alle ore 12:12 il sig. , dall'indirizzo ha comunicato al sig. CP_3 Email_4
, gli estremi dell'agenzia ove effettuare il Parte_1 Email_5 passaggio di proprietà della vettura da lasciare in permuta ed elencato la documentazione da presentare;
3) alle ore 12:16, il sig. , dall'indirizzo ha inviato al sig. CP_3 Email_4
, un'e-mail con la quale ha specificato le Parte_1 Email_5 coordinate bancarie su cui eseguire il bonifico del saldo di € 16.000,00;
4) alle ore 13:39, il sig. , dall'indirizzo ha risposto al Pt_1 Email_5 messaggio delle ore 12:12 inviatogli dal sig. , comunicando CP_3 Email_4 di avere ricevuto solamente due e-mail ma non una terza;
5) alle ore 15:16, il sig. , dall'indirizzo ha inviato nuovamente CP_3 Email_4 al sig. , un'e-mail contenente il codice IBAN;
Parte_1 Email_5 6) alle ore 15:40, dall'indirizzo è stata inviata al sig. , Email_6 Parte_1
un'e-mail con l'indicazione di un codice IBAN diverso da quello Email_5 comunicato nelle precedenti e-mail.
In data 31/12/2020, l'opponente ha eseguito il bonifico (cfr. doc. 4 produzione opponente) ed in data
11/01/2021, previa esibizione della ricevuta della disposizione del bonifico di € 16.000,00, gli è stata consegnata l'autovettura.
Soltanto dopo qualche giorno, la società opposta, non rinvenendo il relativo accredito sul proprio c/c, ha effettuato una verifica rilevando che, nella menzionata disposizione di bonifico, la banca su cui era stato accreditato l'importo non era quella presso la quale la società intratteneva il proprio conto corrente e che il codice IBAN era diverso rispetto a quello comunicato con le e-mail sopra richiamate.
Fatte queste premesse, appare difettare la prova di un comportamento esente da colpa in capo all'opponente.
Innanzitutto, va rilevato che il messaggio spedito dal truffatore, seppur identico nel contenuto tranne nel numero del codice IBAN, presenta la stranezza, di cui l'opponente avrebbe dovuto accorgersi, che l'indirizzo da cui l'e-mail sarebbe stata inviata è “ e non “cannata@ riolo.it” Email_6 con cui è intercorsa la precedente corrispondenza tra le parti.
A poco vale, il fatto che il messaggio giunto all'indirizzo dell'opponente apparisse provenire dal dominio “@riolo.it”; è notorio, infatti, che è facile violare la messaggeria elettronica di un utente e così acquisire gli indirizzi reali da questi usati per corrispondere e che è altrettanto facile usare tali indirizzi nella spedizione (mediante strumenti gratuiti e largamente usati sul web) di messaggi con falso mittente.
Non è stato possibile verificare attentamente, però, se tale e-mail fosse in modo evidente diversa, nei caratteri tipografici e nella grafica, rispetto alle altre e-mail inviate dalla società opposta e ricevute dal in quanto quest'ultimo non le ha prodotte né sono state rinvenute dal CTU nel di lui Pt_1
PC.
“Inoltre, si è provveduto all'ispezione del computer marca HP modello Compaq 6300 Pro avente seriale n. CZC2431l44 in uso Al Sig. Parte_3
Dalle verifiche eseguite è stato possibile verificare che nel computer non era installato nessun client di posta elettronica. Non è stato possibile individuare elementi utili al procedimento” (cfr. pagg. 16
e 17 relazione CTU, Ing. . Persona_1
Va rilevato, peraltro, che il CTU ha evidenziando che nulla prova il file pdf della e-mail fraudolenta prodotta dall'opponente tenuto conto che “…la mera stampa pdf non permette di accertarne
l'integrità e ricavarne informazioni quali datazione, autore, date di creazione, modifica, cancellazione, stampa e quindi non è possibile escludere eventuali modifiche o manipolazioni del file”.
Agli atti vi sono soltanto le copie delle e-mail spedite dalla società la cui grafica è CP_1 diversa dalla e-mail fraudolenta.
In secondo luogo, va evidenziato che una circostanza che avrebbe dovuto insospettire l'opponente era anche la mancata ricezione della precedente e-mail delle ore 12:16, con cui la società CP_1 gli aveva comunicato le coordinate bancarie, fatto da questi ha segnalato alla società con la e-mail delle ore 13:39.
Orbene, se l'opponente avesse attentamente esaminato la e-mail falsa, prima ancora di effettuare la disposizione di bonifico, si sarebbe accorto della diversità dell'indirizzo e ciò avrebbe dovuto indurlo ad accertarsi, anche telefonicamente, della correttezza del codice IBAN ricevuto.
Un ulteriore elemento che l'opponente avrebbe dovuto attenzionare è l'indicazione della sede dell'istituto di credito presso cui ha effettuato il pagamento stante che nella disposizione di bonifico era indicata la BNL Agenzia di Portici, Corso Umberto I n°18 e non, invece, un'agenzia di Palermo ove la società operava ed aveva la sua sede, circostanza ben nota all'opponente e, comunque, facilmente rilevabile oltre che dalle e-mail ricevute anche dal contratto di acquisto dell'auto e dal contratto di finanziamento (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio e doc. B comparsa di costituzione).
In ultimo, l'opponente avrebbe potuto verificare l'esattezza del codice IBAN confrontandolo con quello riportato nel contratto di finanziamento, di cui lo stesso non ha contestato di averne ricevuto copia e che, comunque, sembra gli sia stato trasmesso con la prima e-mail.
Invero, nella nota del 22.12.2020, sottoscritta dall'opponente e la cui firma non è stata disconosciuta, indirizzata alla società finanziaria VOLKSWAGEN BANK GmbH, allegata al contratto di finanziamento dell'autovettura, questi ha chiesto alla finanziaria di erogare l'importo del finanziamento alla rascrivendo specificamente il codice Iban della società Parte_4 venditrice: [...].
In definitiva, sarebbe bastato un semplice e prudente contatto telefonico con il personale della società opposta cui chiedere conferma dell'IBAN per il pagamento dell'importo, peraltro consistente,
a tutelare le di lui ed altrui ragioni.
Alla luce delle superiori considerazioni, emerge la leggerezza con cui ha operato l'opponente che ha eseguito il bonifico in data 31/12/2020, a distanza quindi di un apprezzabile arco temporale dalla ricezione dell'e-mail contraffatta (16.12.2020), senza mai chiedere chiarimenti alla Controparte_1 sulle coordinate bancarie e senza svolgere nessun accertamento sull'effettiva titolarità del conto corrente su cui ha eseguito il bonifico. Nell'ipotesi di frode informatica realizzata mediante intercettazione di comunicazioni e-mail, la mera apparente corrispondenza degli account di posta elettronica con quelli del creditore non è sufficiente a integrare l'affidamento ragionevole del debitore quando concorrano plurimi elementi anomali, quali la difformità delle coordinate bancarie rispetto a quelle indicate nel contratto e l'accredito presso un istituto bancario non locale.
In presenza di tali elementi, il debitore è tenuto ad adottare verifiche ulteriori, anche mediante semplice contatto telefonico diretto con il creditore, prima di procedere al pagamento.
Per quanto concerne l'eventuale vulnerabilità dei sistemi informatici della società creditrice, peraltro, non provata, nella specie è irrilevante ai fini della valutazione del carattere liberatorio del pagamento ai sensi dell'art. 1189 c.c.
Infatti, il CTU, dopo avere esaminato n.27 computer tramite un'ispezione informatica presso gli uffici della società siti a Palermo in Ugo La Malfa n.4, ha rilevato che Parte_4
“nell'ambito degli accertamenti eseguiti sono state individuate quattro mail inviate dall'indirizzo
a , ovvero quelle sopra menzionate;
che “…non sono Email_4 Email_7 state rilevate mail provenienti dall'indirizzo di posta elettronica e che Email_8
“dall'analisi del PC della Parte Attrice non vi è traccia della medesima mail”.
Inoltre, rispondendo alle osservazioni dei consulenti di parte, l'ausiliario ha concluso che
“Verosimilmente è possibile che mediante un trojan o uno spyware presenti in uno dei PC delle parti,
l'attaccante abbia potuto captare tutte le informazioni di cui sopra”, dunque, una falla ben avrebbe potuto esserci anche nel sistema informatico dell'opponente il quale, stranamente, non si è premurato di conservare le e-mail riguardanti l'oggetto della causa.
Dunque, una probabile frode informatica “man in the middle” si sarebbe potuta verificare sia nel sistema informatico dell'una o dell'altra parte ma il CTU non ha potuto accertarlo.
In ultimo, va osservato che il fatto che in data 11.01.2021 l'opponente ha consegnato la disposizione di bonifico presso la sede della Concessionaria e subito dopo gli è stata consegnata l'autovettura senza che nessuno abbia rilevato che il codice IBAN indicato nella distinta era errato o che l'Istituto di credito non era quello della Banca della società opposta non ha rilevanza alcuna ai fini della domanda oggetto del giudizio;
tutt'al più, il ritardo della segnalazione del pagamento in un conto corrente diverso da parte della società opposta con la conseguente impossibilità di recuperare la somma, ricorrendone i presupposti, potrebbe essere valutata sotto il profilo di un'eventuale responsabilità extra contrattuale, domanda non avanzata in questo giudizio.
Ritenuto quanto sopra esposto, l'opposizione proposta dal sig. va rigettata e, Parte_1 per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va confermato sia per la sorte che per le spese e dichiarato esecutivo. Spese di lite
Per quanto riguarda, il regime delle spese processuali, l'opponente va condannato al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla nella presente fase d'opposizione. Controparte_1
La liquidazione di tali spese, per la quale si rimanda al dispositivo, viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/22 applicando i valori medi dei parametri della tabella n. 2 per le cause di valore da € 5.200,01 fino ad €
26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ rigetta l'opposizione proposta dal sig. e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2902/2021 emesso dal Tribunale di Palermo che va dichiarato esecutivo;
➢ condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, in favore della società opposta, relative al giudizio di opposizione, liquidate in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA;
➢ condanna parte opponente al pagamento delle spese di CTU come liquidata con separato decreto in atti.
Così deciso in Palermo, 30 ottobre 2025
IL GIUDICE
EP AC