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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1128/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11473/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Montedonzelli N. 21 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0283137 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20331/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio GL SA ha impugnato l'atto di contestazione prot. n. NA 0283137/2024, fascicolo n. 537/2020, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del Territorio di Napoli ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.032,00 (oltre spese), per tardiva presentazione della dichiarazione di variazione catastale ai sensi degli artt. 17 e. 20 del R.D.L. 652/1939.
L'atto di contestazione si fondava sulla presentazione oltre il termine di 30 giorni dalla fine lavori della dichiarazione DO registrata con protocollo n. NA 0064978 in data 22/03/2021, relativa all'unità immobiliare ubicata nel Comune di Villaricca (NA), Foglio 3, Particella 35, Subalterno 4, sita in
Indirizzo_1.
Ha osservato la Ricorrente che la data effettiva di ultimazione dei lavori era il 29/12/2023, come attestato dalla comunicazione di fine lavori (Prot. n. 00017858/2023), depositata presso il Comune di Villaricca e che l'indicazione della data del 22.3.2021 costituiva solo un errore materiale in quanto a quella data i lavori erano in corso.
Ha quindi osservato che nessun danno erariale era stato cagionato in quanto la dichiarazione era comunque intervenuta tempestivamente rispetto al diverso utilizzo dell'unità immobiliare. Ha poi osservato come la annullamento dell'atto di contestazione era atto oggetto di un'istanza presentata in autotutela delibata con atto carente di adeguata motivazione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio che ha osservato come nel caso in esame essendo stato dichiarato nella variazione Docfa prot. NA0064978 del 22/03/2021 in atti dal 24/03/2021 come data di ultimazione dei lavori quella del 17/12/2020 era di fatto stato superato il termine di 30 giorni previsto per la presentazione con la conseguente legittimità dell'atto di contestazione, essa è meritevole di sanzioni.
Ha poi rilevato che non è stato fornito, a sostegno dell'affermazione che la presentazione avanzata dei ricorrenti di aver commesso un errore materiale nell'indicazione della data, alcuna documentazione comprovante tale errore.
Ha rappresentato che i termini per presentare una pratica Docfa sono fissati in 30 gg. dal momento in cui i fabbricati sono divenuti “abitabili o servibili all'uso cui sono destinati” o dal momento in cui la “variazione” si è verificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le modalità di presentazione di variazioni catastali sono regolate dagli art. 17 e 20 del regio decreto, legge 13/04/1939, n. 652 e dalle successive modifiche ed integrazioni, così come da ultimo modificato dall'art. 34-quinques, comma 2 lett. b), decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80. Il termine previsto è di 30 giorni dal momento della presentazione della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
La ricorrente ha prodotto la comunicazione di fine lavori relativa alla SCIA protocollo n. 20671 del
17/12/2020 riguardante "interventi di recupero del sottotetto ad uso abitativo con interventi di riqualificazione energetica” acquisita al protocollo del Comune di Villaricca il 29.12.2023 (cfr. documentazione in atti).
La data di ultimazione dei lavori da cui decorreva il termine di trenta giorni per la presentazione del
DO era quella del 29.12.2023.
In ragione di un errore il DFOCFA è stato presentato con anticipo rispetto alla data di scadenza ed in particolare in data 22.3.2021 ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori.
Orbene, l'Agenzia delle Entrate ha emesso l'atto di contestazione impugnato sulla base del ritardo con cui sarebbe stato presentato il DO (oltre 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori). Trattasi tuttavia di un ritardo solo presunto e comunque che non ha cagionato danni all'Erario in quanto la dichiarazione di mutamento della destinazione d'uso è stata effettuata dalla Ricorrente ed è stata effettuata anche prima del termine.
Né l'Ufficio ha elevato contestazione relative al merito della dichiarazione presentata con la conseguenza che l'atto deve essere annullato.
Trattandosi di iniziativa dell'Ufficio sorta a seguito di un'erronea iniziativa della Ricorrente le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11473/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Montedonzelli N. 21 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0283137 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20331/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio GL SA ha impugnato l'atto di contestazione prot. n. NA 0283137/2024, fascicolo n. 537/2020, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del Territorio di Napoli ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.032,00 (oltre spese), per tardiva presentazione della dichiarazione di variazione catastale ai sensi degli artt. 17 e. 20 del R.D.L. 652/1939.
L'atto di contestazione si fondava sulla presentazione oltre il termine di 30 giorni dalla fine lavori della dichiarazione DO registrata con protocollo n. NA 0064978 in data 22/03/2021, relativa all'unità immobiliare ubicata nel Comune di Villaricca (NA), Foglio 3, Particella 35, Subalterno 4, sita in
Indirizzo_1.
Ha osservato la Ricorrente che la data effettiva di ultimazione dei lavori era il 29/12/2023, come attestato dalla comunicazione di fine lavori (Prot. n. 00017858/2023), depositata presso il Comune di Villaricca e che l'indicazione della data del 22.3.2021 costituiva solo un errore materiale in quanto a quella data i lavori erano in corso.
Ha quindi osservato che nessun danno erariale era stato cagionato in quanto la dichiarazione era comunque intervenuta tempestivamente rispetto al diverso utilizzo dell'unità immobiliare. Ha poi osservato come la annullamento dell'atto di contestazione era atto oggetto di un'istanza presentata in autotutela delibata con atto carente di adeguata motivazione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio che ha osservato come nel caso in esame essendo stato dichiarato nella variazione Docfa prot. NA0064978 del 22/03/2021 in atti dal 24/03/2021 come data di ultimazione dei lavori quella del 17/12/2020 era di fatto stato superato il termine di 30 giorni previsto per la presentazione con la conseguente legittimità dell'atto di contestazione, essa è meritevole di sanzioni.
Ha poi rilevato che non è stato fornito, a sostegno dell'affermazione che la presentazione avanzata dei ricorrenti di aver commesso un errore materiale nell'indicazione della data, alcuna documentazione comprovante tale errore.
Ha rappresentato che i termini per presentare una pratica Docfa sono fissati in 30 gg. dal momento in cui i fabbricati sono divenuti “abitabili o servibili all'uso cui sono destinati” o dal momento in cui la “variazione” si è verificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le modalità di presentazione di variazioni catastali sono regolate dagli art. 17 e 20 del regio decreto, legge 13/04/1939, n. 652 e dalle successive modifiche ed integrazioni, così come da ultimo modificato dall'art. 34-quinques, comma 2 lett. b), decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80. Il termine previsto è di 30 giorni dal momento della presentazione della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
La ricorrente ha prodotto la comunicazione di fine lavori relativa alla SCIA protocollo n. 20671 del
17/12/2020 riguardante "interventi di recupero del sottotetto ad uso abitativo con interventi di riqualificazione energetica” acquisita al protocollo del Comune di Villaricca il 29.12.2023 (cfr. documentazione in atti).
La data di ultimazione dei lavori da cui decorreva il termine di trenta giorni per la presentazione del
DO era quella del 29.12.2023.
In ragione di un errore il DFOCFA è stato presentato con anticipo rispetto alla data di scadenza ed in particolare in data 22.3.2021 ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori.
Orbene, l'Agenzia delle Entrate ha emesso l'atto di contestazione impugnato sulla base del ritardo con cui sarebbe stato presentato il DO (oltre 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori). Trattasi tuttavia di un ritardo solo presunto e comunque che non ha cagionato danni all'Erario in quanto la dichiarazione di mutamento della destinazione d'uso è stata effettuata dalla Ricorrente ed è stata effettuata anche prima del termine.
Né l'Ufficio ha elevato contestazione relative al merito della dichiarazione presentata con la conseguenza che l'atto deve essere annullato.
Trattandosi di iniziativa dell'Ufficio sorta a seguito di un'erronea iniziativa della Ricorrente le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.