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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/06/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Emanuele Rocco , in funzione di giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15.01.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. rg 5356 del 2023 vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall'Avv. Rosa Maria Siciliano e dall'Avv. Biagio Parte_1
Cozzolino dell'Avvocatura interna, elett.te domiciliata come in atti opponente- ricorrente E Dott. rapp.to e difeso dell'Avv. Luca Manco, presso lo Controparte_1 studio del quale elett.te domicilia in Napoli alla Via San Nicola alla Dogana n. 15
opposto – resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 08.09.2023 l proponeva opposizione Pt_1 avverso il D.I. n. 252\2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata sez. Lavoro , con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore del dott. , Controparte_1
Medico di Medicina Generale (MMG) in servizio presso , la somma Parte_1 di 4500,00 , per aver svolto, dal 29.06.2020 al 23.03.2021, funzioni di Coordinatore della , senza aver mai ricevuto il compenso (€ Controparte_2
500,00 al mese) previsto per l'esercizio della predetta funzione , nonché il pagamento delle spese di procedimento . Di fatto agiva in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a). respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi espressi, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo. In via gradata, ridurre la somma ingiunta ad € 3250,00, risultante dalla differenza tra l'importo postulato, € 4500,00, e le mensilità di giugno, luglio e metà settembre, non Contr dovute, essendo stata regolarmente costituita la solo in data 15 settembre 2020 Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. “ . Nello specifico eccepiva :
- il credito vantato dal dott. , non riveste i caratteri di certezza, liquidità ed CP_1 immediata esigibilità e dunque il Decreto Ingiuntivo risulta palesemente ingiusto, atteso che manca qualsiasi prova dell'effettivo svolgimento delle funzioni di coordinatore AFT;
Contr
- considerato che la è stata regolarmente costituita solo in data 15 settembre 2020, l'importo ingiunto, richiesto per il periodo 29 giugno 2020 – 23 marzo 2021, va opportunamente decurtato delle mensilità di luglio, agosto e metà settembre 2020, e cioè della somma pari ad €. 1.250,00. Regolarmente instauratosi il contradditorio si costituiva in giudizio il dott.
[...]
sostenendo l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione e chiedendo, CP_1 pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare rappresentava di aver fondato la propria richiesta allorché veniva formalmente nominato Coordinatore Parte della AFT n. 2 del Distretto Sanitario n. 56 dell , in forza dell'allegato Parte_2 provvedimento al prot. n. 1010234 del 29/06/2020, di recepimento delle relative elezioni e di aver svolto regolarmente ogni relativa funzione fino al 23.3.2021, Parte allorquando l recepiva, con l'allegato provvedimento al proprio prot. n. 62838 del
23/03/2021, il risultato delle elezioni dei nuovi Coordinatori delle AFT 1 e 2 DS56.
Ciò detto, si osserva che l'opposizione proposta dall è infondata e va Pt_1 pertanto rigettata per le argomentazioni di seguito esposte. Preliminarmente occorre precisare che l'AFT, -acronimo di “Aggregazione Funzionale Territoriale”-, è “una nuova forma organizzativa della Medicina Generale tesa a determinare una maggiore fidelizzazione del paziente al territorio e rappresentare una efficiente alternativa, al fine di : - ridurre la dispersione assistenziale, i ricoveri inappropriati e i ricoveri ripetuti per frequenti riacutizzazioni di patologie croniche con relative complicanze;
- assicurare l'appropriatezza dell'ambito di cura;
- favorire la permanenza della persona al proprio domicilio, la continuità assistenziale e le dimissioni protette”, il tutto così come previsto, ai sensi dell'art. 1, L. n. 189/2012, dall'allegato Piano Regionale di Programmazione della Rete per l'Assistenza Territoriale 2016-2018” ; nell'ambito del sistema sanitario della Regione Campania, esse AFT e le funzioni del relativo Coordinatore sono disciplinate dall'allegato Decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano n. 16 del 17.1.2020, in Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 6 del 27.1.2020 inoltre, per quanto non espressamente previsto dal citato decreto, la fattispecie de quo è comunque regolamentata dall' Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992 .
Incontestata è la nomina del dott. quale Coordinatore della AFT n. Controparte_1
2 del Distretto Sanitario n. 56 dell'ASL Napoli 3 Sud, in forza del provvedimento al prot. n. 1010234 del 29/06/2020, di recepimento delle relative elezioni. Premesso ciò l eccepisce che “ I Coordinatori delle (allora ancora Pt_1 costituende) suddette 30 AFT venivano effettivamente eletti nel giugno 2020, come specificato dalla Nota del Direttore UOC Cure Primarie prot. nr. 135746 del 15.07.2021 ma risulta comunque ovvio che abbiano iniziato a svolgere le proprie materiali funzioni solo tre mesi dopo, e cioè il 15.09.2020” ed ancora “ Con nota prot. nr. 135746 del 15.07.2021 il Direttore della UOC Cure Primarie, avendo ricevuto le relazioni da parte dei vari Distretti Sanitari, ha relazionato sullo stato dell'arte delle AFT costituite rilevando che “per le AFT del Distretto Sanitario 56 si evidenziano sostanziali criticità che non permettono, ad oggi, di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal DCA 16/20...”. In buona sostanza l si oppone alla richiesta di liquidazione eccependo il Pt_1 mancato esercizio, da parte del dott. delle materiali funzioni proprie Controparte_1 del Coordinatore di AFT, e dunque, con nota prot. nr. 48439 del 20.06.2022 “ richiedeva di accertare con precisione se il Dr. avesse effettivamente Persona_1 svolto le funzioni di Coordinatore AFT, considerato che non bastava la semplice e sola Contr nomina come Coordinatore per aver diritto al relativo compenso, in quanto sia la normativa nazionale che quella regionale collegano tale compenso all'effettivo svolgimento di specifiche, previste, attività, e considerato che non era pervenuta alcuna documentazione attestante il superamento delle criticità “. Orbene risulta documentato che il dott. nella sua qualità di Coordinatore CP_1 Contr dell ha puntualmente e costantemente svolto una moltitudine di attività, ed ha avuto un ruolo fondamentale durante la fase più acuta della seconda ondata Covid, infatti, con nota prot. nr. 47 del 02.11.2022 il Direttore del DS 56 ha attestato che il Dr.
, a partire dalla data di costituzione della ha svolto attività di CP_1 CP_2 organizzazione del Giornaliero dei e ha partecipato alle attività CP_3 CP_4
UCAD per la risoluzione di problematiche legate all'assistenza primaria Resta da individuare la decorrenza dell'obbligo di pagamento ,infatti, l
[...]
insiste sull'eccezione secondo cui il compenso di Coordinatore Controparte_5 eventualmente spettante al Dott. decorrerebbe, non dalla data della sua CP_1 nomina, -lì, 29.6.2020-, ma da quella successiva di costituzione dell Pt_3
15.9.2020; risulta abbondantemente provato che sin dalla nomina( 29.06/2020) il dott.
, si è adoperato per promuovere attività di assistenza sanitaria collettiva CP_1 cominciando immediatamente la propria attività di coordinamento ,come risulta dalle numerose pec e mail dalle quali emerge che lo stesso ha da subito provveduto a predisporre tutte le attività necessarie per l' organizzazione ed il monitoraggio del vasto territorio . In conclusione : il compenso di Coordinatore di AFT spettante al dott. CP_1 costituisce, il corrispettivo di una obbligazione di mezzi e non un'obbligazione di risultato, e la decorrenza dell'obbligo di pagamento è da fissarsi dalla data del provvedimento di nomina prot. n. 1010234 del 29/06/2020 .
Resta assorbita ogni ulteriore questione. Per tutte le suesposte argomentazioni, l'opposizione proposta dall deve Pt_1 essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 252/2023 del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro;
- condanna l' al pagamento in favore del dott. , delle Pt_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in complessivi € 2540,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore antistatario. Si comunichi. Così deciso in Torre Annunziata, 6/6/2025 Il Giudice del lavoro Dott. Emanuele Rocco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Emanuele Rocco , in funzione di giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15.01.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. rg 5356 del 2023 vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall'Avv. Rosa Maria Siciliano e dall'Avv. Biagio Parte_1
Cozzolino dell'Avvocatura interna, elett.te domiciliata come in atti opponente- ricorrente E Dott. rapp.to e difeso dell'Avv. Luca Manco, presso lo Controparte_1 studio del quale elett.te domicilia in Napoli alla Via San Nicola alla Dogana n. 15
opposto – resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 08.09.2023 l proponeva opposizione Pt_1 avverso il D.I. n. 252\2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata sez. Lavoro , con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore del dott. , Controparte_1
Medico di Medicina Generale (MMG) in servizio presso , la somma Parte_1 di 4500,00 , per aver svolto, dal 29.06.2020 al 23.03.2021, funzioni di Coordinatore della , senza aver mai ricevuto il compenso (€ Controparte_2
500,00 al mese) previsto per l'esercizio della predetta funzione , nonché il pagamento delle spese di procedimento . Di fatto agiva in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a). respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi espressi, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo. In via gradata, ridurre la somma ingiunta ad € 3250,00, risultante dalla differenza tra l'importo postulato, € 4500,00, e le mensilità di giugno, luglio e metà settembre, non Contr dovute, essendo stata regolarmente costituita la solo in data 15 settembre 2020 Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. “ . Nello specifico eccepiva :
- il credito vantato dal dott. , non riveste i caratteri di certezza, liquidità ed CP_1 immediata esigibilità e dunque il Decreto Ingiuntivo risulta palesemente ingiusto, atteso che manca qualsiasi prova dell'effettivo svolgimento delle funzioni di coordinatore AFT;
Contr
- considerato che la è stata regolarmente costituita solo in data 15 settembre 2020, l'importo ingiunto, richiesto per il periodo 29 giugno 2020 – 23 marzo 2021, va opportunamente decurtato delle mensilità di luglio, agosto e metà settembre 2020, e cioè della somma pari ad €. 1.250,00. Regolarmente instauratosi il contradditorio si costituiva in giudizio il dott.
[...]
sostenendo l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione e chiedendo, CP_1 pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare rappresentava di aver fondato la propria richiesta allorché veniva formalmente nominato Coordinatore Parte della AFT n. 2 del Distretto Sanitario n. 56 dell , in forza dell'allegato Parte_2 provvedimento al prot. n. 1010234 del 29/06/2020, di recepimento delle relative elezioni e di aver svolto regolarmente ogni relativa funzione fino al 23.3.2021, Parte allorquando l recepiva, con l'allegato provvedimento al proprio prot. n. 62838 del
23/03/2021, il risultato delle elezioni dei nuovi Coordinatori delle AFT 1 e 2 DS56.
Ciò detto, si osserva che l'opposizione proposta dall è infondata e va Pt_1 pertanto rigettata per le argomentazioni di seguito esposte. Preliminarmente occorre precisare che l'AFT, -acronimo di “Aggregazione Funzionale Territoriale”-, è “una nuova forma organizzativa della Medicina Generale tesa a determinare una maggiore fidelizzazione del paziente al territorio e rappresentare una efficiente alternativa, al fine di : - ridurre la dispersione assistenziale, i ricoveri inappropriati e i ricoveri ripetuti per frequenti riacutizzazioni di patologie croniche con relative complicanze;
- assicurare l'appropriatezza dell'ambito di cura;
- favorire la permanenza della persona al proprio domicilio, la continuità assistenziale e le dimissioni protette”, il tutto così come previsto, ai sensi dell'art. 1, L. n. 189/2012, dall'allegato Piano Regionale di Programmazione della Rete per l'Assistenza Territoriale 2016-2018” ; nell'ambito del sistema sanitario della Regione Campania, esse AFT e le funzioni del relativo Coordinatore sono disciplinate dall'allegato Decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano n. 16 del 17.1.2020, in Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 6 del 27.1.2020 inoltre, per quanto non espressamente previsto dal citato decreto, la fattispecie de quo è comunque regolamentata dall' Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992 .
Incontestata è la nomina del dott. quale Coordinatore della AFT n. Controparte_1
2 del Distretto Sanitario n. 56 dell'ASL Napoli 3 Sud, in forza del provvedimento al prot. n. 1010234 del 29/06/2020, di recepimento delle relative elezioni. Premesso ciò l eccepisce che “ I Coordinatori delle (allora ancora Pt_1 costituende) suddette 30 AFT venivano effettivamente eletti nel giugno 2020, come specificato dalla Nota del Direttore UOC Cure Primarie prot. nr. 135746 del 15.07.2021 ma risulta comunque ovvio che abbiano iniziato a svolgere le proprie materiali funzioni solo tre mesi dopo, e cioè il 15.09.2020” ed ancora “ Con nota prot. nr. 135746 del 15.07.2021 il Direttore della UOC Cure Primarie, avendo ricevuto le relazioni da parte dei vari Distretti Sanitari, ha relazionato sullo stato dell'arte delle AFT costituite rilevando che “per le AFT del Distretto Sanitario 56 si evidenziano sostanziali criticità che non permettono, ad oggi, di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal DCA 16/20...”. In buona sostanza l si oppone alla richiesta di liquidazione eccependo il Pt_1 mancato esercizio, da parte del dott. delle materiali funzioni proprie Controparte_1 del Coordinatore di AFT, e dunque, con nota prot. nr. 48439 del 20.06.2022 “ richiedeva di accertare con precisione se il Dr. avesse effettivamente Persona_1 svolto le funzioni di Coordinatore AFT, considerato che non bastava la semplice e sola Contr nomina come Coordinatore per aver diritto al relativo compenso, in quanto sia la normativa nazionale che quella regionale collegano tale compenso all'effettivo svolgimento di specifiche, previste, attività, e considerato che non era pervenuta alcuna documentazione attestante il superamento delle criticità “. Orbene risulta documentato che il dott. nella sua qualità di Coordinatore CP_1 Contr dell ha puntualmente e costantemente svolto una moltitudine di attività, ed ha avuto un ruolo fondamentale durante la fase più acuta della seconda ondata Covid, infatti, con nota prot. nr. 47 del 02.11.2022 il Direttore del DS 56 ha attestato che il Dr.
, a partire dalla data di costituzione della ha svolto attività di CP_1 CP_2 organizzazione del Giornaliero dei e ha partecipato alle attività CP_3 CP_4
UCAD per la risoluzione di problematiche legate all'assistenza primaria Resta da individuare la decorrenza dell'obbligo di pagamento ,infatti, l
[...]
insiste sull'eccezione secondo cui il compenso di Coordinatore Controparte_5 eventualmente spettante al Dott. decorrerebbe, non dalla data della sua CP_1 nomina, -lì, 29.6.2020-, ma da quella successiva di costituzione dell Pt_3
15.9.2020; risulta abbondantemente provato che sin dalla nomina( 29.06/2020) il dott.
, si è adoperato per promuovere attività di assistenza sanitaria collettiva CP_1 cominciando immediatamente la propria attività di coordinamento ,come risulta dalle numerose pec e mail dalle quali emerge che lo stesso ha da subito provveduto a predisporre tutte le attività necessarie per l' organizzazione ed il monitoraggio del vasto territorio . In conclusione : il compenso di Coordinatore di AFT spettante al dott. CP_1 costituisce, il corrispettivo di una obbligazione di mezzi e non un'obbligazione di risultato, e la decorrenza dell'obbligo di pagamento è da fissarsi dalla data del provvedimento di nomina prot. n. 1010234 del 29/06/2020 .
Resta assorbita ogni ulteriore questione. Per tutte le suesposte argomentazioni, l'opposizione proposta dall deve Pt_1 essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 252/2023 del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro;
- condanna l' al pagamento in favore del dott. , delle Pt_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in complessivi € 2540,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore antistatario. Si comunichi. Così deciso in Torre Annunziata, 6/6/2025 Il Giudice del lavoro Dott. Emanuele Rocco