TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/06/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 17.06.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente e dall' CP_1 all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 3335/2024 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
461/2023 R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Menichini Alfonso e Anna Balzano ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ardolino Diodata ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/05/2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., la parte ricorrente, dopo aver contestato le conclusioni del ctu, dott. nell'ambito del Persona_1 procedimento a.t.p. nr. 461/2023 R.g., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità dell'espletata consulenza tecnica, essendo stata dichiarata soggetto non avente diritto alla prestazione richiesta.
Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali per accertare la sussistenza del requisito Pag. 1 di 4 CP_ sanitario con decorrenza dalla data della visita di revisione del 17.11.2022, con condanna dell a corrispondere le relative provvidenze economiche. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari da attribuirsi al pagamento ai procuratori anticipatari. CP_ Regolare la notifica, si è costituito l' il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancata specificità delle contestazioni e comunque il rigetto nel merito per l'infondatezza in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, ritenuta non necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali alla luce delle contestazioni contenute nell'atto di opposizione, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della ctu è stato comunicato in data 26.03.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 22.04.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato in data 17.05.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Attesa la specificità dei motivi di contestazione, il ricorso è ammissibile contrariamente a quanto sostenuto CP_ dall'
Venendo nel merito, la parte ricorrente ha contestato le conclusioni del ctu nominato nel giudizio di a.t.p. sottolineando che il quadro patologico presentato è di gravità tale da consentire la concessione dell'indennità di accompagnamento, ma al riguardo però non ha fornito valide argomentazioni scientifiche di segno contrario, limitandosi a dedurre che la perizia ha sottovalutato la gravità delle proprie
Pag. 2 di 4 patologie.
Tutto ciò in contrasto con la perizia svolta dal consulente tecnico in cui si valutano adeguatamente tutte le patologie da cui è affetto la parte ricorrente.
In particolare, la parte ricorrente ha dedotto che le patologie di cui risulta essere affetta si presentano in fase recidivante e che le stesse avrebbero subito un significativo aggravamento con l'avanzare dell'età.
A titolo di premessa, deve osservarsi che l'indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore degli invalidi civili totali a causa di minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, intendendosi, questi ultimi, “quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età che rendono il minorato, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza (vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, spostamenti nell'ambiente domestico).
Nel caso di specie, il consulente del Tribunale, dopo un attento esame obiettivo, pur riconoscendo la ricorrente essere affetta da: “Artropatia artrosica polidistrettuale ed esiti di frattura del femore sinistro con modesto impegno funzionale. Diabete mellito, tipo 2, in terapia farmacologica mista (insulina + ipoglicemizzanti orali). Esiti di isterectomia (01/2023) per carcinoma dell'endometrio, non seguita da trattamento chemio/radioterapico. Allegata cardiopatia ipertensiva. Insufficienza venosa cronica agli arti inferiori con ulcera trofica alla gamba destra. Recente riscontro di insufficienza renale al IV stadio in terapia conservativa. Ipoacusia bilaterale. Allegata colelitiasi”, non ha ritenuto il quadro patologico sufficiente ad integrare i requisiti necessari per l'indennità di accompagnamento.
Dall'esame obiettivo il ctu non ha riscontrato l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né l'impossibilità di svolgere in maniera autonoma gli atti della vita quotidiana.
Lo stesso, difatti, quanto all'apparato osteo-artro muscolare ha accertato: “Rachide in asse, mobile, dolente alla digitopressione delle spinose, prevalentemente cervicali e lombari. Deficit funzionale antalgico, ai gradi elevati, delle fisiologiche escursioni articolari del rachide e delle grandi articolazioni esaminate. Passaggi posturali e stazione eretta non compromessi. Deambulazione a piccoli passi, circospetta, comunque possibile in autonomia” (cfr. perizia in atti).
Lo stesso Ctu, nella discussione medico legale, ha precisato che i rilievi emersi dall'esame clinico obiettivo non hanno evidenziato neanche condizioni di intrasportabilità della Sig. , come invece Parte_1 sostenuto dalla parte.
Nessun rilievo significativo neanche per quanto concerne l'apparato neurologico. Invero, il consulente del Tribunale ha evidenziato che: “Nervi cranici apparentemente indenni. Non segni di lato. Prove cerebellari correttamente eseguite. ROT diffusamente ipoelicitabili e simmetrici. Non deficit cognitivi. Tono umorale ed affettivo normo-orientati”. (cfr. perizia in atti).
Anche, in questo caso, dall'esame obiettivo il ctu non ha accertato una minorazione fisica, psichica, di relazione o di integrazione tale da determinare svantaggio sociale o emarginazione.
Il consulente del Tribunale ha confermato le proprie risultanze mediche anche a seguito della
Pag. 3 di 4 valutazione delle osservazioni sollevate dal procuratore di parte ricorrente alla bozza peritale, che, invero, sono le medesime sollevate nell'atto introduttivo del presente giudizio di opposizione.
È doveroso precisare che seppure il ctu abbia riferito che le patologie sono permanenti e non emendabili, si ritiene ciò non sufficiente al riconoscimento della richiesta prestazione, atteso che l'esame obiettivo del ctu, fondato anche su tutta la documentazione medica in atti, prevale sul giudizio reso CP_ dall' in sede amministrativa e comunque deve essere necessariamente circoscritto all'arco temporale oggetto del giudizio a.t.p.
Pertanto, vanno ritenute prevalenti e decisive le considerazioni del ctu che ha concluso, correttamente, per il mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
In conclusione, alla luce delle censure sollevate dalla parte ricorrente, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
La stessa è priva di qualsiasi contraddizioni e può essere fatta propria dallo scrivente magistrato.
Per tutte le ragioni suesposte, l'opposizione deve essere rigettata e va dichiarata Parte_1 soggetto non avente diritto all'indennità di accompagnamento.
Le spese del giudizio a.t.p. e del presente giudizio di opposizione sono irripetibili atteso il deposito di rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. dichiarazione nel fasc. atp).
Le spese della consulenza medico-legale, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussiste in capo a Parte_1 il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento;
[...]
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio atp e del presente giudizio di opposizione;
CP_
3) pone le spese della ctu, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 17.06.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
Pag. 4 di 4