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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/02/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G..I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4298 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto
“Opposizione alla esecuzione (art. 615, I comma c.p.c.) ” TRA (C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 ll'Avv ttuale dello Stato di Salerno (C.F. ), presso i cui uffici elettivamente domicilia in Salerno, Corso P.IVA_2
Vittorio Emanuele n. 58, giusta procura in atti;
Attore
(P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_3 del legale rappresentante p.t. Rag. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Dario Fiorillo (C.F. dio del quale domicilia in Napoli, C.F._1
Via Aniello Falcon in atti;
Convenuta
CONCLUSIONI: Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 29.05.24 il dé Parte_1 Pt_1 conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Controparte_3 al fine di sentir accogliere la propost
[...]
via principale e in via subordinata, ivi formulate. Esponeva l'attrice, in particolare, di aver ricevuto in data 16.05.24, in qualità di terzo, atto di precetto intimante il pagamento di 12.863,82 oltre interessi maturandi sino all'effettivo soddisfo e spese successive occorrende, sulla scorta della ordinanza di assegnazione, emessa dal Tribunale di Ivrea nel procedimento esecutivo recante n.274/2020, in data 23 giugno 2020, nei confronti del in persona del legale rapp.te pro tempore, munita di Controparte_4 formula esecutiva dal Cancelliere del Tribunale di Ivrea il giorno 17 luglio 2020 e notificata in forma esecutiva in data 13 agosto 2020. Si assumeva, in particolare, nell'atto introduttivo, la nullità/invalidità dell'atto di precetto a causa della intervenuta dichiarazione di insolvenza della debitrice e della CP_4 successiva sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D. lgs. n. 270\99. Osservava, al riguardo, parte attrice come, in presenza di una sentenza che aveva ammesso il alla procedura di amministrazione straordinaria, un eventuale Controparte_4 pagamento del quantum dovuto da parte del terzo Istituto scolastico sarebbe risultato inefficace nei confronti della procedura, in virtù del disposto dell'art. 48 del D. lgs. n. 270\99, ispirato alla tutela della par condicio creditorum e giustificato dalla c.d. efficacia liberatoria condizionata all'adempimento del terzo. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale, reietta ogni contraria istanza ed eccezione accogliersi l'opposizione de qua e, per l'effetto: preliminarmente ed in via cautelare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 615 comma 1 c.p.c., dichiarare l'inefficacia e/o sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato ad istanza di Controparte_1
per i motivi indicati in parte narrativa;
nel merito, acc
[...] to dalla , dichiarando che non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno oppon con vittoria di s Si costituiva in giudizio, con comparsa del 5.09.24, la società convenuta, la quale, nel contestare quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto, replicava ai singoli profili di contestazione formulati dalla parte opponente. Ed infatti, puntualizzava come “nell'espropriazione presso terzi di crediti, il fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c., e nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi contro di essa proposto dal terzo pignorato, non comporta né la caducazione dell'ordinanza di assegnazione, né la cessazione ipso iure della materia del contendere nel giudizio di opposizione;
non spetta al giudice dell'opposizione stabilire se gli eventuali pagamenti compiuti dal terzo pignorato in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione siano o meno efficaci, ai sensi dell'art. 44 I. fall., in considerazione del momento in cui vennero effettuati”. A tale conclusione non ostava, a suo dire, il disposto dell'art. 2928 c.c., secondo il quale il diritto dell'assegnatario verso il debitore si estingue solo con la riscossione del credito assegnato. Tale previsione, infatti, non ha l'effetto di perpetuare la procedura esecutiva, la cui funzione è già stata assolta mediante l'assegnazione, ma ha solo un effetto di diritto sostanziale, cioè attribuire all'assegnazione del credito pignorato l'effetto di un trasferimento con efficacia pro solvendo. Instava, in conclusione, per il rigetto della spiegata opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite. Il procedimento veniva istruito in via documentale e perveniva alla udienza del 5.02.25, previo deposito di memorie conclusive e note di replica, sicché era trattenuto per la decisione dal G.I.. Le domande avanzate dalla parte attrice opponente risultano infondate e non possono pertanto trovare accoglimento. Sul punto, si ritiene opportuno procedere alla preliminare ricostruzione sul piano giuridico del meccanismo di pagamento delineato dagli artt. 543 e ss. c.p.c. che disciplinano l'istituto dell'espropriazione presso terzi. L'art. 553 c.p.c. dispone che il giudice dell'esecuzione, nel caso in cui il terzo si dichiari debitore di somme esigibili immediatamente o in termini non maggiori di novanta giorni, "le assegna in pagamento, salva esazione, ai creditori concorrenti". Secondo la costante giurisprudenza della Corte di legittimità l'ordinanza del giudice dell'esecuzione determina il trasferimento della titolarità della pretesa creditoria pro solvendo dal debitore esecutato al creditore procedente. L'art. 553 c.p.c. è letto come il corollario applicativo, nell'ambito del processo esecutivo, dell'art. 1198 c.c. che disciplina la "datio in solutum", stabilendo, quale modalità peculiare di estinzione del rapporto obbligatorio, il trasferimento del credito da parte del debitore al proprio creditore delineando una fattispecie estintiva a formazione progressiva che si articola nel trasferimento del diritto, giusta l'ordinanza del giudice del giudizio esecutivo, e nel successivo pagamento da parte del debitore ceduto. Secondo la ricostruzione operata in dottrina e in giurisprudenza, l'art. 1198 c.c. prevede che il rapporto obbligatorio tra debitore e creditore si estingue solo con l'esecuzione del pagamento da parte del debitore ceduto. L'art. 553 c.p.c. deve essere interpretato in modo coordinato con l'esegesi giurisprudenziale e dottrinale dell'art. 1198 c.c., pertanto, si deve ritenere che il credito del soggetto che procede in via esecutiva si estingue solo in presenza di due condizioni:1)il giudice con la propria ordinanza trasferisce il credito al soggetto procedente;
2)il debitore ceduto esegue la prestazione dovuta. Ancora, seguendo la costante giurisprudenza della Corte di legittimità, che l'art. 553 c.p.c. riprende il meccanismo estintivo del rapporto obbligatorio regolato dall'art. 1198 c.c. che, nel disciplinare la particolare ipotesi di "datio in solutum" realizzata tramite la cessione del credito, precisa che il fatto estintivo si articola in una fattispecie a formazione progressiva caratterizzata dal trasferimento del credito, dal debitore al proprio creditore, e dal successivo pagamento da parte del debitor debitoris (Cass. 1611/00: "Ogni atto satisfattivo comunque, e pur indirettamente, riferibile al debitore fallito, o perché eseguito con suo denaro o per incarica di lui (nei modi della delegazione o dell'accollo cumulativo non allo scoperto, quando cioè il delegato o l'accollante siano obbligati verso il debitore e il loro pagamento vale ad estinguere perciò entrambi i debiti: Cass. n. 6474 del 1998), ovvero in luogo di lui, come appunto il pagamento del terzo debitore del fallito, assegnato coattivamente ex art. 553 c.p.c. al creditore che ha promosso l'azione esecutiva presso quel terzo. Poiché le somme dovute dal terzo sono assegnate in pagamento ai creditori "salvo esazione" (art. 553 c.p.c.), alla assegnazione sopravvive il debito dell'insolvente (art. 2928 c.c.; "...il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato") e l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla successiva esazione: perciò il pagamento che il terzo "assegnato" abbia eseguito dopo la dichiarazione di fallimento, e che vale ad estinguere il persistente debito del fallito, incontra la sanzione di inefficacia prevista dall'art. 44 l.f."; Cass. 10200/01: "L'ordinanza di assegnazione al creditore pignorante del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato non comporta una semplice indicazione di pagamento, ma un vero e proprio trasferimento della titolarita del credito, sicché il creditore assegnatario subentra, dal momento in cui il giudice dell'esecuzione ha emesso il provvedimento di assegnazione, nel rapporto creditorio ed è dunque l'unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento dal debitore assegnato (cfr. ex pluribus Cass. 28 marzo 2001, n. 4494; Cass. 12 ottobre 1995, n. 10626; Cass. 26 ottobre 1993, n. 6317). Si attua, pertanto, in forma coattiva e nei limiti dell'importo dovuto, una vicenda analoga a quella della cessione di credito in luogo dell'adempimento (art. 1198 c.c.). La circostanza che l'obbligazione del debitore esecutato sopravviva alla cessione, sino alla riscossione del credito (art. 553, 1 co., c.p.c.: "assegna in pagamento, salvo esazione"; art. 2928 c.c.: "il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato"; art. 1198 c.c.: "l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito") non esclude il trasferimento del credito e, soprattutto, non consente di ritenere che il successivo pagamento del debitore assegnato, ricevuto inefficacemente dal creditore assegnatario, in quanto eseguito indirettamente dal fallito, come si e? detto nell'esame del ricorso principale, sia anche eseguito inefficacemente dal terzo assegnato. Questi, infatti, come esattamente ritenuto dalla Corte di merito, pagando il creditore assegnatario, paga l'unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento"). In forza dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c. emessa dal giudice del processo esecutivo il pagamento eseguito dal debitore pignorato, poiché è diretto a estinguere il rapporto obbligatorio tra il creditore procedente e il debitore esecutato e contestualmente il rapporto obbligatorio tra debitore esecutato e il debitore assegnato può essere qualificato, sotto il primo profilo come atto solutorio eseguito in luogo del debitore esecutato e, sotto il secondo profilo, come pagamento eseguito a favore del debitore esecutato. Nel caso che qui ci occupa l'unico motivo di opposizione articolato da parte attorea non coglie nel segno in applicazione del principio di diritto secondo il quale “in tema di espropriazione presso terzi, al fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. e nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi proposto dal terzo pignorato contro di essa, non consegue la caducazione dell'ordinanza di assegnazione e neppure la cessazione ipso iure della materia del contendere nel giudizio di opposizione. Inoltre, ai sensi del previgente art. 44 l. fall., non è riconducibile all'oggetto di quest'ultimo la valutazione dell'efficacia di eventuali pagamenti, rispetto al momento in cui sono stati realizzati, dal terzo pignorato in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione” (cfr. Cass. civ., sez. III, 5 giugno 2020, n. 10820, come richiamata da Cassazione civile sez. III, 20/11/2023, n.32146); in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal debitor debitoris al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c., è inefficace, ai sensi dell'art. 44 citato, qualora intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento. E, nel frangente considerato, in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, è data al curatore l'azione revocatoria fallimentare del pagamento eseguito dal debitor debitoris (Cassazione civile sez. I, 15/02/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 15/02/2021), n.3850). Rileva il Tribunale come, invero, anche la recente giurisprudenza di merito ha chiarito che
“l'ordinanza ex art. 533 c.p.c., emessa successivamente alla dichiarazione di fallimento, è inopponibile, in quanto atto reso inter alios, all'ufficio fallimentare, con la conseguenza che, nella prospettiva della curatela, il credito non è trasferito al creditore procedente e, quindi, il successivo pagamento eseguito dal debitore assegnato, essendo privo di relazione con il provvedimento giudiziale, non è un né un atto solutorio riferibile all'imprenditore fallito né un atto solutorio eseguito a suo favore, con la conseguenza che non può essere oggetto ai sensi dell'art. 44 L.F. dell'azione d'inefficacia. Si deve sottolineare che l'art. 44 L.F. persegue la finalità di ricostituire nello stato esistente alla data di dichiarazione di fallimento le componenti economiche e finanziarie del patrimonio del fallito, pertanto, essendo l'ordine ex art. 533 L.F. del giudice dell'esecuzione inopponibile all'ufficio fallimentare, non si pone il problema di ricostituire il patrimonio dell'imprenditore insolvente” (Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 26/07/2013). Al fine di applicare le statuizioni sopra riportate mette conto ricostruire la vicenda fattuale. Ebbene, nel caso qui vagliato, la sequenza temporale è la seguente: il Giudice della Esecuzione, con ordinanza esec mob n. 274\2020, a definizione della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, assegnava al creditore la somma dovuta al debitore principale dal terzo pignorato, e on sentenza n. 1\21 il Tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza di ammettendola alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.lgs. n. 270\99. Così ricostruiti i fatti per cui è causa, è agevole rilevare, sulla scorta delle richiamate pronunce della giurisprudenza di legittimità, che una volta emessa l'ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., a conclusione del procedimento di espropriazione presso terzi, la azione esecutiva non risulta inibita dall'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria del debitore. La fattispecie differisce, in buona sostanza, da quella decisa dal Tribunale e coincide con quella esaminata dalle due sentenze di legittimità riportate in apertura (e invero citate espressamente da parte opposta nella memoria costitutiva), dal momento che, solo in queste ultime due, sia il pignoramento che l'ordinanza di assegnazione avevano avuto luogo prima dell'inizio della procedura. L'opposizione, in conclusione, va respinta. Quanto alle spese del presente giudizio, attese le peculiarità in fatto riscontrate e tenuto conto che la decisione è stata assunta al lume di orientamenti interpretativi per cui non si rinviene, allo stato, una univoca prassi applicativa, si ritiene equo disporne la integrale compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede: a) Rigetta la opposizione spiegata dal;
Parte_1
b) Compensa integralmente le spese
Così deciso in Salerno l' 11.02.25
IL GIUDICE dott.ssa Alessia Pecoraro