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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/07/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4356 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Separazione consensuale
DI
(nata a [...] [...] - C.F. e Parte_1 C.F._1
(nato a [...] il [...] - C.F. rappresentati e Parte_2 C.F._2
difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MARCHIÒ LUISA presso il quale elettivamente domiciliano in VIA NICOLARDI N. 5 SAN GIORGIO A CREMANO
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/03/2025 e , premesso Parte_1 Parte_2
che avevano contratto matrimonio il 07/07/1990 e che dalla predetta unione erano nati due figli:
nata il [...]e nato il [...], maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza già interrotta da tempo con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale all'udienza del 10/06/2025, svolta con modalità cartolare, riservava la decisione al Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c..
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare sita in San Giorgio a Cremano (NA) in via Cappiello n.51/c, foglio 4, particella
666 subalterno 50 di proprietà della Sig. continuerà ad essere abitata esclusivamente da Pt_1 quest'ultima e di proprietà esclusiva di quest'ultima.
2) I coniugi economicamente dipendenti non percepiranno alcun tipo di assegno ed entrambi provvederanno per sé alle proprie necessità.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n.246 , parte II , S. A reg. Atti Matrimonio anno 1990);
[...]
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/06/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino