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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 18/02/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2023 / 1163
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Francesca Miconi Presidente
dott.ssa LI Dai Checchi Giudice Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1163 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023 promossa da c.f. , con l'avv. FAINI ROBERTO Parte_1 C.F._1
ATTORE
contro c.f. , con l'avv. VENTALORO LUCA Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 07.02.2025.
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa LI Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE icorreva innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire pronunziare il divorzio Parte_1 da chiedeva che nulla venisse statuito in merito ai figli ed alle condizioni Controparte_1 economiche.
A fondamento della domanda, esponeva che dall'unione erano nati due figli, LI (13.08.1976) e CA (22.04.1980) maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che oggi entrambe le parti
1 risultano essere pensionate e che alcuno dei coniugi aveva avanzato richieste economiche sin dalla separazione.
Si costituiva la quale aderiva alla domanda di divorzio ma chiedeva Controparte_1 disporsi un assegno a titolo di contributo al proprio mantenimento;
In sede di udienza di comparizione delle parti, tenutasi il 22.06.2023, il Giudice non adottava provvedimenti provvisori e urgenti, non ricorrendone i presupposti, considerato che l'oggetto del contendere era limitato al riconoscimento di un assegno divorzile a favore della la quale, CP_1 gode di redditi pari a circa € 2.000,00 mensili, oltre ad essere proprietaria di immobili, pertanto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sul vincolo.
Con sentenza parziale n. 614/2023 depositata il 28.06.2023 veniva pronunziato il divorzio e con ordinanza del 30.11.2023 il Giudice Istruttore, ritenute inammissibili le istanze istruttorie, siccome relative a circostanze dedotte genericamente ovvero irrilevanti ai fini della decisione, rigettava le istanze di prova orale e fissava l'udienza per la discussione orale al 07.02.2025 ove l'avv. FAINI
ROBERTO dichiara il decesso di in data 05.12.2023 e pertanto, chiedeva Parte_1
l'interruzione del giudizio, mentre la resistente si rimetteva.
Orbene, se in linea generale il decesso del coniuge determina la cessazione della materia del contendere del giudizio di divorzio, va rilevato che di recente la Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che “Nel caso di pronuncia parziale di divorzio sullo status, con prosecuzione del giudizio al fine dell'attribuzione dell'assegno divorzile, il venir meno di un coniuge nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all'accertamento della debenza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso” (cfr. Cass. S.U. n. 20494/2022); ne deriva che, sussistendo un potenziale interesse della resistente a coltivare la domanda di assegno divorzile (sul punto la stessa non si è espressa, rimettendosi a giustizia) va dichiarata l'interruzione della causa, onde consentirne la riassunzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini,
Dichiara l'interruzione della causa.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 13.02.2025
Il Giudice Relatore
Dott.ssa LI Dai Checchi
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Francesca Miconi Presidente
dott.ssa LI Dai Checchi Giudice Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1163 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023 promossa da c.f. , con l'avv. FAINI ROBERTO Parte_1 C.F._1
ATTORE
contro c.f. , con l'avv. VENTALORO LUCA Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 07.02.2025.
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa LI Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE icorreva innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire pronunziare il divorzio Parte_1 da chiedeva che nulla venisse statuito in merito ai figli ed alle condizioni Controparte_1 economiche.
A fondamento della domanda, esponeva che dall'unione erano nati due figli, LI (13.08.1976) e CA (22.04.1980) maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che oggi entrambe le parti
1 risultano essere pensionate e che alcuno dei coniugi aveva avanzato richieste economiche sin dalla separazione.
Si costituiva la quale aderiva alla domanda di divorzio ma chiedeva Controparte_1 disporsi un assegno a titolo di contributo al proprio mantenimento;
In sede di udienza di comparizione delle parti, tenutasi il 22.06.2023, il Giudice non adottava provvedimenti provvisori e urgenti, non ricorrendone i presupposti, considerato che l'oggetto del contendere era limitato al riconoscimento di un assegno divorzile a favore della la quale, CP_1 gode di redditi pari a circa € 2.000,00 mensili, oltre ad essere proprietaria di immobili, pertanto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sul vincolo.
Con sentenza parziale n. 614/2023 depositata il 28.06.2023 veniva pronunziato il divorzio e con ordinanza del 30.11.2023 il Giudice Istruttore, ritenute inammissibili le istanze istruttorie, siccome relative a circostanze dedotte genericamente ovvero irrilevanti ai fini della decisione, rigettava le istanze di prova orale e fissava l'udienza per la discussione orale al 07.02.2025 ove l'avv. FAINI
ROBERTO dichiara il decesso di in data 05.12.2023 e pertanto, chiedeva Parte_1
l'interruzione del giudizio, mentre la resistente si rimetteva.
Orbene, se in linea generale il decesso del coniuge determina la cessazione della materia del contendere del giudizio di divorzio, va rilevato che di recente la Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che “Nel caso di pronuncia parziale di divorzio sullo status, con prosecuzione del giudizio al fine dell'attribuzione dell'assegno divorzile, il venir meno di un coniuge nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all'accertamento della debenza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso” (cfr. Cass. S.U. n. 20494/2022); ne deriva che, sussistendo un potenziale interesse della resistente a coltivare la domanda di assegno divorzile (sul punto la stessa non si è espressa, rimettendosi a giustizia) va dichiarata l'interruzione della causa, onde consentirne la riassunzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini,
Dichiara l'interruzione della causa.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 13.02.2025
Il Giudice Relatore
Dott.ssa LI Dai Checchi
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
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