TRIB
Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/10/2024, n. 2593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2593 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4662/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4662/2024 tra
e Parte_1 Parte_2
RICORRENTI
e
e Controparte_1 Parte_3 [...]
Controparte_2
RESISTENTI
Oggi 28 ottobre 2024 ad ore 10:30 innanzi al dott. Carlo Albanese, sono comparsi:
Per e l'Avv. Antonio Cristina il Parte_1 Parte_2
quale esibisce gli avvisi di ricevimento della notifica effettuata alla controparte.
Per e Controparte_3 [...]
nessuno è presente. Controparte_2
Il Giudice previa accertamento della regolarità della notifica, dichiara la contumacia dei resistenti e invita l'unica parte presente a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
A questo punto l'Avv. Antonio Cristina, nel riportarsi al proprio atto introduttivo, insite per l'accoglimento di tutte le domande proposte. Chiede di essere esonerato dalla lettura della sentenza autorizzando il Tribunale a provvedere all'immediato deposito in cancelleria a seguito della Camera di
Consiglio.
Alle ore 10:45 il Tribunale si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, provvede come segue pronunciando sentenza integrale ex art. 281 sexies c.p.c. di cui dà lettura.
Verbale chiuso alle ore 13:25.
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
pagina 1 di 7 N. R.G. 4662/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4662/2024 promossa
DA
C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , entrambi residenti in [...]
16, elettivamente domiciliati in Milano, via Visconti di Modrone n. 4 presso lo studio dell'Avv.
Antonio Cristina che li rappresenta e difende come da procura posta in calce al ricorso introduttivo;
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
, C.F. Controparte_3
e , C.F. C.F._3 Controparte_2
, entrambi residenti in [...]; C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: rimborso spese comuni.
CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLA PARTE RICORRENTE
“NEL MERITO, per tutti i motivi esposti in narrativa, condannare i convenuti
[...]
e , ciascuno per la propria quota, Controparte_3 Controparte_2
al pagamento in favore degli attori e della somma Parte_1 Parte_2 complessiva di € 20.490,07 (diconsi euro ventimilaquattrocentonovanta//07), o di quella diversa somma, anche maggiore, risultante all'esito del presente giudizio, a titolo di rimborso del 50% delle spese anticipate dai medesimi attori per le riparazioni dell'edificio comune sito in Lentate Sul Seveso,
Via Friuli n. 16, e di risarcimento del danno da inadempimento dei convenuti ex artt. 1223 c.c., oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
IN VIA ISTRUTTORIA EVENTUALE, solo ove ciò fosse ritenuto necessario ai fini della decisione e
pagina 2 di 7 senza accettare alcuna inversione degli oneri probatori a proprio carico, gli attori chiedono
l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale dei convenuti e per testimoni:
1) Vero che la parcella professionale del Geom. in data 05/12/2023 è stata pagata dai CP_4
signori e con bonifico bancario del 07/12/2023 Parte_1 Parte_2
(confermo il doc. 13 che mi si rammostra).
2) Vero che la fattura N. 60/2023 del Geom. emessa in data 07/12/2023 è stata pagata Persona_1
dai signori e con bonifico bancario del 07/12/2023 Parte_1 Parte_2
(confermo il doc. 14 che mi si rammostra).
3) Vero che la fattura N. 29/2023 della ditta individuale di € 3.300,00 emessa in data Org_1
13/12/2023 è stata pagata dal sig. con assegno bancario non trasferibile n. Parte_1
9331246285-10 di pari importo, tratto su banca - filiale di Mariano Comense, e Organizzazione_2
intestato a (confermo il doc. 15 che mi si rammostra). Org_1
4) Vero che la fattura N. 30/2023 della ditta individuale di € 3.300,00 emessa in data Org_1
13/12/2023 è stata pagata dalla sig.ra con assegno bancario non Parte_2
trasferibile n. 9331246284-09 di pari importo, tratto su banca - filiale di Organizzazione_2
Mariano Comense, e intestato a (confermo il doc. 16 che mi si rammostra). Org_1
5) Vero che la fattura N. 1/2024 della di € 5.500,00 emessa in data Organizzazione_3
02/01/2024 è stata pagata dalla sig.ra con assegno bancario non Parte_2
trasferibile n. 9331246286-11 di pari importo, tratto su - filiale di Org_4 Organizzazione_2
Mariano Comense, e intestato a (confermo il doc. 17 che mi si rammostra). Org_1
6) Vero che la fattura N. 2/2024 della ditta individuale di € 5.500,00 emessa in data Org_1
02/01/2024 è stata pagata dal sig. con assegno bancario non trasferibile n. Parte_1
9331246287-12 di pari importo, tratto su banca - filiale di Mariano Comense, e Organizzazione_2
intestato a (confermo il doc. 18 che mi si rammostra). Org_1
7) Vero che la fattura N. 4/2024 della ditta individuale di € 3.300,00 emessa in data Org_1
15/01/2024 è stata pagata dal sig. con assegno bancario non trasferibile n. Parte_1
9331246289-01 di pari importo, tratto su banca - filiale di Mariano Comense, e Organizzazione_2
intestato a (confermo il doc. 20 che mi si rammostra). Org_1
8) Vero che la fattura N. 5/2024 della ditta individuale di € 3.300,00 emessa in data Org_1
15/01/2024 è stata pagata dalla sig.ra con assegno bancario non Parte_2
trasferibile n. 9331246290-02 di pari importo, tratto su banca - filiale di Organizzazione_2
Mariano Comense, e intestato a (confermo il doc. 21 che mi si rammostra). Org_1
9) Vero che la fattura N. 1/2024 della di € 1.320,00 emessa Organizzazione_5
pagina 3 di 7 in data 09/01/2024 è stata pagata dai signori e con Parte_1 Parte_2
bonifico bancario istantaneo in pari data (confermo il doc. 19 che mi si rammostra).
10) Vero che la fattura N. 18/2023 dell'Avv. Antonio Cristina di € 800,00 emessa in data 04/10/2023 è stata pagata dai signori e con bonifico bancario in Parte_1 Parte_2
data 04/10/2023 (confermo il doc. 26 che mi si rammostra).
Si indicano quali testimoni: (…)”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in epigrafe, premettendo di essere comproprietari, in regime di comunione legale dei beni, dell'unità immobiliare costituita da un appartamento di due locali, portico e servizi con annessi vano autorimessa, vano ripostiglio e cortile, al N.C.E.U. del Comune di Lentate sul Seveso censita, quanto all'appartamento, al foglio 40, particella 33, subalterno 701, categoria A/4, classe 3, vani 5,5, superficie catastale mq 67, R.C. euro 207,36 e, e quanto al vano autorimessa, ripostiglio e cortile al foglio 40, particella 186, categoria C/6, classe 7, superficie catastale mq 21, R.C. euro 60,74, e deducendo che i coniugi e , Controparte_3 Controparte_2 nella qualità comproprietari dell'unità immobiliare sovrastante, al del medesimo Comune Org_6
individuata al foglio 40, particella 33, subalterno 101, categoria A/3, classe 3, vani 5,5, superficie catastale mq 78, R.C. euro 312,46, non avevano provveduto a rimborsare loro il 50% delle spese sostenute per le riparazioni effettuate in via d'urgenza e resesi necessarie a seguito di una tromba d'aria e di una grandinata di notevole intensità verificatesi in data 24 luglio 2023, li hanno convenuti in questa sede per vedersi restituire il 50% della somma complessivamente sostenuta per sistemare provvisoriamente i fori e le lesioni sul manto di copertura di proprietà comune e per far eseguire la pulizia dei canali di scolo dello stabile il tutto per la complessiva somma di € 20.490,07, CP_5
o di quella diversa, anche maggiore, che fosse risultata loro dovuta all'esito del giudizio.
Seppur regolarmente convenuti in giudizio i resistenti non si sono costituiti ragione per la quale a verbale dell'udienza odierna ne è stata dichiarata la contumacia.
Nel corso della medesima udienza, stante la natura documentale della controversia, previa discussione orale ed all'esito della successiva Camera di Consiglio, la causa può essere decisa come segue.
Ritiene il Tribunale che la domanda proposta sia fondata e, sulla base di quanto appresso si chiarirà, merita di essere accolta.
Emerge, infatti, documentalmente come le parti in contesa abbiano in comune il tetto dello stabile condominiale in cui sono rispettivamente titolari, i ricorrenti, di un'unità immobiliare posta al piano terra e, in resistenti, di un'altra unità immobiliare posta al di sotto del tetto di copertura, il tuto come catastalmente sopra riportato (cfr. in tal senso i documenti n. da 1 a 4)
pagina 4 di 7 Dalle numerose fotografie prodotte al documento n. 5 emerge, inoltre, come gli intensi fenomeni temporaleschi verificatisi alla fine del mese di luglio 2023 abbiano causato numerosi fori nelle lastre in cemento-amianto (eternit) del tetto di copertura, con relativa infiltrazione d'acqua nel sottotetto, nonché il danneggiamento del lucernario e dei canali di raccolta delle acque piovane, con perdite e infiltrazioni nella facciata dell'edificio, nella soletta e nella gronda in cemento perimetrale al tetto, il tutto come anche chiaramente evincibile dalla numerose fatture prodotte ai documenti da 14 a 21 e dalla nota emessa dal geom. prodotta al documento n. 13, le cui causali attestano l'effettuazione di CP_4
numerosi interventi “tampone”, tutti incentrati sulla riparazione del bene comune, per di più effettuata in via d'urgenza stante la necessità, purtroppo avvertita solo dai proprietari di uno dei due immobili costituenti il Condominio sito in Lentate sul Seveso, via Friuli n. 14/16, di evitare sia un aggravamento dei danni sia la lievitazione dei costi di ripristino.
Tali lavori sono, infatti, iniziati solo in data 6 dicembre 2023, ovverosia una volta preso atto della mancata partecipazione dei resistenti e concluse le pratiche edilizie presentate presso gli uffici tecnici comunali (cfr. in tal senso i documenti n. 11 e 12), e, terminati nel mese di gennaio 2024, sono complessivamente costati € 27.876,37 (cfr. in tal senso i documenti da 13 a 25), di cui 1.096,37 corrisposti in favore del geom. come da nota pro-forma del 5/12/2023, 1.260,00 in favore CP_4
del geom. come da fattura 60/2023, 3.300,00 in favore dell'impresa individuale Persona_1 [...] come da fattura 29/2023, 3.300,00 in favore dell'impresa individuale come da Org_1 Org_1 fattura 30/2023, 5.500,00 in favore dell'impresa individuale come da fattura 1/2024, Org_1
5.500,00 in favore dell'impresa individuale come da fattura 2/2024, 1.320,00 in favore Org_1
di come da fattura 1/2024, 3.300,00 in favore dell'impresa individuale Organizzazione_5 [...]
come da fattura 4/2024 e 3.300,00 in favore dell'impresa individuale come da Org_1 Org_1
fattura 5/2024.
Il 50% della somma complessivamente spesa per la riparazione del tetto comune da porsi pro-quota a carico degli odierni resistenti è pari, pertanto, ad € 13.938,18, e, a dire il vero, quest'ultimi, quantunque non costituitisi in giudizio, non hanno mai contestato alcunché sotto il profilo dell'an della pretesa se si considera il seguente contenuto della Pec inviata in data 10.8.2023 dall'Avv. Roberto Novati, nominato da questi ultimi per la gestione della fase preliminare di negoziazione assistita (cfr. in tal senso il documento n. 7): “Egregio Collega, ho ricevuto incarico dai Signori Controparte_3
e di ricontrare la Sua datata 4 agosto,
[...] Controparte_2
ricevuta dai miei assistiti nella giornata di ieri, comunicando quanto segue. I miei clienti sono consapevoli della necessità di intervenire sulle parti comuni danneggiate dall'evento atmosferico dello scorso 24 luglio e si rendono disponibili nel concordare una data per effettuare un sopralluogo,
pagina 5 di 7 necessariamente i primi giorni di settembre”.
Pur a fronte di tale apparente disponibilità e di quella ulteriormente ribadita - purtroppo solo a parole - nella PEC inviata in data 28.9.2023 (cfr. in tal senso le seguenti locuzioni estratte dal documento n. 11:
“Egregio Collega, facendo seguito alla telefonata intercorsa la scorsa settimana, Ti comunico che nella giornata odierna i miei assistiti comunicheranno direttamenteal Sig. la disponibilità a Parte_1
conferire l'incarico al direttore lavori indicato da quest'ultimo. Sempre entro oggi, o al massimo credo domani, i Signori dovrebbero ricevere un preventivo per quanto riguarda la parte del CP_3 rifacimentodel tetto, in modo da poterlo confrontare con quello recuperato dal Tuo cliente”), non costituendosi in giudizio non hanno minimamente documentato di avervi concretamente provveduto e,
a ben vedere, neppure può ritenersi ingiustificatamente gravosa la spesa sostenuta dai ricorrenti se si considera che ciascuna delle fatture prodotte indica una causale ben specifica, chiaramente ricollegabile alla sistemazione delle predette parti comuni.
I ricorrenti hanno anche documentato (cfr. in tal senso i documenti n. 9 e 10) che, al fine di far fronte a tale spesa, oggettivamente non irrisoria e, per di più, urgente ed inaspettata, sicché era necessario provvedervi con tempestivamente una volta venuta meno la possibilità di attendere la disponibilità – a quel punto puramente formale – manifestata dai condomini, sono stati costretti ad accendere un finanziamento il cui onere aggiuntivo complessivamente dedicato ai lavori per cui è causa è pari ad €
5.751,89, pari alla quota-parte degli interessi corrisposti e che dovranno essere corrisposti alla società finanziaria sino a concorrenza dell'importo capitale di € 13.938,18 posto a carico dei CP_6
resistenti inadempienti (così come ricavato dalla somma degli interessi delle prime 90 rate mensili poste a carico di ). Parte_1
Da ultimo, le numerose PEC scambiate tra i legali delle pari nella fase pregiudiziale e di negoziazione assistita, che ben avrebbe potuto – anzi dovuto – concludersi con un accordo, sono di per sé idonee a giustificare anche i compensi di € 800,00, oltre oneri di legge (cfr. in tal senso il documento n. 26), esposti da difensore, stavolta da porsi integralmente a carico dei resistenti.
In totale, quindi, la domanda proposta può essere accolta per l'integrale importo di € 20.490,07 a cui aggiungere i soli interessi legali (esclusa la rivalutazione monetaria non essendo stato dimostrato il maggior danno subito) nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. eventualmente maturati a decorrere dalla data di deposito del ricorso sino a quella del saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le sole fasi concretamente espletate di esame e studio ed introduttiva del giudizio, essendo stata la causa decisa in prima udienza senza alcun ulteriore aggravio né appendici decisionali scritte.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda proposta e per le causali di cui alla superiore parte motiva,
condanna e Controparte_3 Controparte_2
in solido tra loro, a corrispondere in favore di e
[...] Parte_1 [...]
la somma di € 20.490,07, oltre interessi legali nella misura prevista dall'art. Parte_2
1284, comma 4, c.c. eventualmente maturati a decorrere dalla data del 5.7.2024 sino a quella del saldo effettivo;
- condanna e Controparte_3 Controparte_2
in solido tra loro, a rifondere in favore di e
[...] Parte_1 Parte_2
le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in
[...] complessivi € 1.966,58, di cui 266,58 per spese esenti e 1,700,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Monza in data 28 ottobre 2024
Il Giudice dott. Carlo Albanese
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4662/2024 tra
e Parte_1 Parte_2
RICORRENTI
e
e Controparte_1 Parte_3 [...]
Controparte_2
RESISTENTI
Oggi 28 ottobre 2024 ad ore 10:30 innanzi al dott. Carlo Albanese, sono comparsi:
Per e l'Avv. Antonio Cristina il Parte_1 Parte_2
quale esibisce gli avvisi di ricevimento della notifica effettuata alla controparte.
Per e Controparte_3 [...]
nessuno è presente. Controparte_2
Il Giudice previa accertamento della regolarità della notifica, dichiara la contumacia dei resistenti e invita l'unica parte presente a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
A questo punto l'Avv. Antonio Cristina, nel riportarsi al proprio atto introduttivo, insite per l'accoglimento di tutte le domande proposte. Chiede di essere esonerato dalla lettura della sentenza autorizzando il Tribunale a provvedere all'immediato deposito in cancelleria a seguito della Camera di
Consiglio.
Alle ore 10:45 il Tribunale si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, provvede come segue pronunciando sentenza integrale ex art. 281 sexies c.p.c. di cui dà lettura.
Verbale chiuso alle ore 13:25.
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
pagina 1 di 7 N. R.G. 4662/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4662/2024 promossa
DA
C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , entrambi residenti in [...]
16, elettivamente domiciliati in Milano, via Visconti di Modrone n. 4 presso lo studio dell'Avv.
Antonio Cristina che li rappresenta e difende come da procura posta in calce al ricorso introduttivo;
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
, C.F. Controparte_3
e , C.F. C.F._3 Controparte_2
, entrambi residenti in [...]; C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: rimborso spese comuni.
CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLA PARTE RICORRENTE
“NEL MERITO, per tutti i motivi esposti in narrativa, condannare i convenuti
[...]
e , ciascuno per la propria quota, Controparte_3 Controparte_2
al pagamento in favore degli attori e della somma Parte_1 Parte_2 complessiva di € 20.490,07 (diconsi euro ventimilaquattrocentonovanta//07), o di quella diversa somma, anche maggiore, risultante all'esito del presente giudizio, a titolo di rimborso del 50% delle spese anticipate dai medesimi attori per le riparazioni dell'edificio comune sito in Lentate Sul Seveso,
Via Friuli n. 16, e di risarcimento del danno da inadempimento dei convenuti ex artt. 1223 c.c., oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
IN VIA ISTRUTTORIA EVENTUALE, solo ove ciò fosse ritenuto necessario ai fini della decisione e
pagina 2 di 7 senza accettare alcuna inversione degli oneri probatori a proprio carico, gli attori chiedono
l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale dei convenuti e per testimoni:
1) Vero che la parcella professionale del Geom. in data 05/12/2023 è stata pagata dai CP_4
signori e con bonifico bancario del 07/12/2023 Parte_1 Parte_2
(confermo il doc. 13 che mi si rammostra).
2) Vero che la fattura N. 60/2023 del Geom. emessa in data 07/12/2023 è stata pagata Persona_1
dai signori e con bonifico bancario del 07/12/2023 Parte_1 Parte_2
(confermo il doc. 14 che mi si rammostra).
3) Vero che la fattura N. 29/2023 della ditta individuale di € 3.300,00 emessa in data Org_1
13/12/2023 è stata pagata dal sig. con assegno bancario non trasferibile n. Parte_1
9331246285-10 di pari importo, tratto su banca - filiale di Mariano Comense, e Organizzazione_2
intestato a (confermo il doc. 15 che mi si rammostra). Org_1
4) Vero che la fattura N. 30/2023 della ditta individuale di € 3.300,00 emessa in data Org_1
13/12/2023 è stata pagata dalla sig.ra con assegno bancario non Parte_2
trasferibile n. 9331246284-09 di pari importo, tratto su banca - filiale di Organizzazione_2
Mariano Comense, e intestato a (confermo il doc. 16 che mi si rammostra). Org_1
5) Vero che la fattura N. 1/2024 della di € 5.500,00 emessa in data Organizzazione_3
02/01/2024 è stata pagata dalla sig.ra con assegno bancario non Parte_2
trasferibile n. 9331246286-11 di pari importo, tratto su - filiale di Org_4 Organizzazione_2
Mariano Comense, e intestato a (confermo il doc. 17 che mi si rammostra). Org_1
6) Vero che la fattura N. 2/2024 della ditta individuale di € 5.500,00 emessa in data Org_1
02/01/2024 è stata pagata dal sig. con assegno bancario non trasferibile n. Parte_1
9331246287-12 di pari importo, tratto su banca - filiale di Mariano Comense, e Organizzazione_2
intestato a (confermo il doc. 18 che mi si rammostra). Org_1
7) Vero che la fattura N. 4/2024 della ditta individuale di € 3.300,00 emessa in data Org_1
15/01/2024 è stata pagata dal sig. con assegno bancario non trasferibile n. Parte_1
9331246289-01 di pari importo, tratto su banca - filiale di Mariano Comense, e Organizzazione_2
intestato a (confermo il doc. 20 che mi si rammostra). Org_1
8) Vero che la fattura N. 5/2024 della ditta individuale di € 3.300,00 emessa in data Org_1
15/01/2024 è stata pagata dalla sig.ra con assegno bancario non Parte_2
trasferibile n. 9331246290-02 di pari importo, tratto su banca - filiale di Organizzazione_2
Mariano Comense, e intestato a (confermo il doc. 21 che mi si rammostra). Org_1
9) Vero che la fattura N. 1/2024 della di € 1.320,00 emessa Organizzazione_5
pagina 3 di 7 in data 09/01/2024 è stata pagata dai signori e con Parte_1 Parte_2
bonifico bancario istantaneo in pari data (confermo il doc. 19 che mi si rammostra).
10) Vero che la fattura N. 18/2023 dell'Avv. Antonio Cristina di € 800,00 emessa in data 04/10/2023 è stata pagata dai signori e con bonifico bancario in Parte_1 Parte_2
data 04/10/2023 (confermo il doc. 26 che mi si rammostra).
Si indicano quali testimoni: (…)”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in epigrafe, premettendo di essere comproprietari, in regime di comunione legale dei beni, dell'unità immobiliare costituita da un appartamento di due locali, portico e servizi con annessi vano autorimessa, vano ripostiglio e cortile, al N.C.E.U. del Comune di Lentate sul Seveso censita, quanto all'appartamento, al foglio 40, particella 33, subalterno 701, categoria A/4, classe 3, vani 5,5, superficie catastale mq 67, R.C. euro 207,36 e, e quanto al vano autorimessa, ripostiglio e cortile al foglio 40, particella 186, categoria C/6, classe 7, superficie catastale mq 21, R.C. euro 60,74, e deducendo che i coniugi e , Controparte_3 Controparte_2 nella qualità comproprietari dell'unità immobiliare sovrastante, al del medesimo Comune Org_6
individuata al foglio 40, particella 33, subalterno 101, categoria A/3, classe 3, vani 5,5, superficie catastale mq 78, R.C. euro 312,46, non avevano provveduto a rimborsare loro il 50% delle spese sostenute per le riparazioni effettuate in via d'urgenza e resesi necessarie a seguito di una tromba d'aria e di una grandinata di notevole intensità verificatesi in data 24 luglio 2023, li hanno convenuti in questa sede per vedersi restituire il 50% della somma complessivamente sostenuta per sistemare provvisoriamente i fori e le lesioni sul manto di copertura di proprietà comune e per far eseguire la pulizia dei canali di scolo dello stabile il tutto per la complessiva somma di € 20.490,07, CP_5
o di quella diversa, anche maggiore, che fosse risultata loro dovuta all'esito del giudizio.
Seppur regolarmente convenuti in giudizio i resistenti non si sono costituiti ragione per la quale a verbale dell'udienza odierna ne è stata dichiarata la contumacia.
Nel corso della medesima udienza, stante la natura documentale della controversia, previa discussione orale ed all'esito della successiva Camera di Consiglio, la causa può essere decisa come segue.
Ritiene il Tribunale che la domanda proposta sia fondata e, sulla base di quanto appresso si chiarirà, merita di essere accolta.
Emerge, infatti, documentalmente come le parti in contesa abbiano in comune il tetto dello stabile condominiale in cui sono rispettivamente titolari, i ricorrenti, di un'unità immobiliare posta al piano terra e, in resistenti, di un'altra unità immobiliare posta al di sotto del tetto di copertura, il tuto come catastalmente sopra riportato (cfr. in tal senso i documenti n. da 1 a 4)
pagina 4 di 7 Dalle numerose fotografie prodotte al documento n. 5 emerge, inoltre, come gli intensi fenomeni temporaleschi verificatisi alla fine del mese di luglio 2023 abbiano causato numerosi fori nelle lastre in cemento-amianto (eternit) del tetto di copertura, con relativa infiltrazione d'acqua nel sottotetto, nonché il danneggiamento del lucernario e dei canali di raccolta delle acque piovane, con perdite e infiltrazioni nella facciata dell'edificio, nella soletta e nella gronda in cemento perimetrale al tetto, il tutto come anche chiaramente evincibile dalla numerose fatture prodotte ai documenti da 14 a 21 e dalla nota emessa dal geom. prodotta al documento n. 13, le cui causali attestano l'effettuazione di CP_4
numerosi interventi “tampone”, tutti incentrati sulla riparazione del bene comune, per di più effettuata in via d'urgenza stante la necessità, purtroppo avvertita solo dai proprietari di uno dei due immobili costituenti il Condominio sito in Lentate sul Seveso, via Friuli n. 14/16, di evitare sia un aggravamento dei danni sia la lievitazione dei costi di ripristino.
Tali lavori sono, infatti, iniziati solo in data 6 dicembre 2023, ovverosia una volta preso atto della mancata partecipazione dei resistenti e concluse le pratiche edilizie presentate presso gli uffici tecnici comunali (cfr. in tal senso i documenti n. 11 e 12), e, terminati nel mese di gennaio 2024, sono complessivamente costati € 27.876,37 (cfr. in tal senso i documenti da 13 a 25), di cui 1.096,37 corrisposti in favore del geom. come da nota pro-forma del 5/12/2023, 1.260,00 in favore CP_4
del geom. come da fattura 60/2023, 3.300,00 in favore dell'impresa individuale Persona_1 [...] come da fattura 29/2023, 3.300,00 in favore dell'impresa individuale come da Org_1 Org_1 fattura 30/2023, 5.500,00 in favore dell'impresa individuale come da fattura 1/2024, Org_1
5.500,00 in favore dell'impresa individuale come da fattura 2/2024, 1.320,00 in favore Org_1
di come da fattura 1/2024, 3.300,00 in favore dell'impresa individuale Organizzazione_5 [...]
come da fattura 4/2024 e 3.300,00 in favore dell'impresa individuale come da Org_1 Org_1
fattura 5/2024.
Il 50% della somma complessivamente spesa per la riparazione del tetto comune da porsi pro-quota a carico degli odierni resistenti è pari, pertanto, ad € 13.938,18, e, a dire il vero, quest'ultimi, quantunque non costituitisi in giudizio, non hanno mai contestato alcunché sotto il profilo dell'an della pretesa se si considera il seguente contenuto della Pec inviata in data 10.8.2023 dall'Avv. Roberto Novati, nominato da questi ultimi per la gestione della fase preliminare di negoziazione assistita (cfr. in tal senso il documento n. 7): “Egregio Collega, ho ricevuto incarico dai Signori Controparte_3
e di ricontrare la Sua datata 4 agosto,
[...] Controparte_2
ricevuta dai miei assistiti nella giornata di ieri, comunicando quanto segue. I miei clienti sono consapevoli della necessità di intervenire sulle parti comuni danneggiate dall'evento atmosferico dello scorso 24 luglio e si rendono disponibili nel concordare una data per effettuare un sopralluogo,
pagina 5 di 7 necessariamente i primi giorni di settembre”.
Pur a fronte di tale apparente disponibilità e di quella ulteriormente ribadita - purtroppo solo a parole - nella PEC inviata in data 28.9.2023 (cfr. in tal senso le seguenti locuzioni estratte dal documento n. 11:
“Egregio Collega, facendo seguito alla telefonata intercorsa la scorsa settimana, Ti comunico che nella giornata odierna i miei assistiti comunicheranno direttamenteal Sig. la disponibilità a Parte_1
conferire l'incarico al direttore lavori indicato da quest'ultimo. Sempre entro oggi, o al massimo credo domani, i Signori dovrebbero ricevere un preventivo per quanto riguarda la parte del CP_3 rifacimentodel tetto, in modo da poterlo confrontare con quello recuperato dal Tuo cliente”), non costituendosi in giudizio non hanno minimamente documentato di avervi concretamente provveduto e,
a ben vedere, neppure può ritenersi ingiustificatamente gravosa la spesa sostenuta dai ricorrenti se si considera che ciascuna delle fatture prodotte indica una causale ben specifica, chiaramente ricollegabile alla sistemazione delle predette parti comuni.
I ricorrenti hanno anche documentato (cfr. in tal senso i documenti n. 9 e 10) che, al fine di far fronte a tale spesa, oggettivamente non irrisoria e, per di più, urgente ed inaspettata, sicché era necessario provvedervi con tempestivamente una volta venuta meno la possibilità di attendere la disponibilità – a quel punto puramente formale – manifestata dai condomini, sono stati costretti ad accendere un finanziamento il cui onere aggiuntivo complessivamente dedicato ai lavori per cui è causa è pari ad €
5.751,89, pari alla quota-parte degli interessi corrisposti e che dovranno essere corrisposti alla società finanziaria sino a concorrenza dell'importo capitale di € 13.938,18 posto a carico dei CP_6
resistenti inadempienti (così come ricavato dalla somma degli interessi delle prime 90 rate mensili poste a carico di ). Parte_1
Da ultimo, le numerose PEC scambiate tra i legali delle pari nella fase pregiudiziale e di negoziazione assistita, che ben avrebbe potuto – anzi dovuto – concludersi con un accordo, sono di per sé idonee a giustificare anche i compensi di € 800,00, oltre oneri di legge (cfr. in tal senso il documento n. 26), esposti da difensore, stavolta da porsi integralmente a carico dei resistenti.
In totale, quindi, la domanda proposta può essere accolta per l'integrale importo di € 20.490,07 a cui aggiungere i soli interessi legali (esclusa la rivalutazione monetaria non essendo stato dimostrato il maggior danno subito) nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. eventualmente maturati a decorrere dalla data di deposito del ricorso sino a quella del saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le sole fasi concretamente espletate di esame e studio ed introduttiva del giudizio, essendo stata la causa decisa in prima udienza senza alcun ulteriore aggravio né appendici decisionali scritte.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda proposta e per le causali di cui alla superiore parte motiva,
condanna e Controparte_3 Controparte_2
in solido tra loro, a corrispondere in favore di e
[...] Parte_1 [...]
la somma di € 20.490,07, oltre interessi legali nella misura prevista dall'art. Parte_2
1284, comma 4, c.c. eventualmente maturati a decorrere dalla data del 5.7.2024 sino a quella del saldo effettivo;
- condanna e Controparte_3 Controparte_2
in solido tra loro, a rifondere in favore di e
[...] Parte_1 Parte_2
le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in
[...] complessivi € 1.966,58, di cui 266,58 per spese esenti e 1,700,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Monza in data 28 ottobre 2024
Il Giudice dott. Carlo Albanese
pagina 7 di 7