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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 04/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1094/2024, avente ad oggetto
“opposizione preventiva all'esecuzione”, riservata per la decisione all'udienza del
3.4.2025
TRA
, con l'avvocato VINCI Parte_1 C.F._1
LUCIANO NATALE ) C.F._2
CONTRO
), con l'avvocato DILELLA MARCELLO CP_1 C.F._3
) C.F._4
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, le parti hanno concluso come da verbale in atti. All'esito, il giudice ha riservato il deposito della sentenza come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
Con l'opposizione, l'opponente censura il diritto di credito dell'opposta sulla base di un duplice ordine di motivi:
a) inesigibilità dei crediti relativi ai ratei mensili degli assegni di separazione e di mantenimento della figlia minore di cui al periodo compreso tra il mese di luglio
2016 e il mese di marzo 2019;
1 b) contestazione del quantum relativo agli importi dei ratei dell'assegno di mantenimento tra il mese di aprile 2019 e quello di agosto 2024.
Nello specifico, con riferimento a tale ultimo periodo, l'opponente ha riconosciuto di essere espressamente debitore della somma di euro 19.936, 00 (cfr. atto di citazione).
L'opposizione è infondata.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione, si rileva come recentemente gli
(cfr. 1254/2025) abbiano avuto modo di precisare che “i messaggi Parte_2
“whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11197 del
27/04/2023). Ora, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) - e così i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2,
Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez.
6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018). E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023).
Nella specie, l'opponente non ha disconosciuto la conformità dei messaggi ai fatti o alle cose medesime, limitandosi, invero, ad asserire che gli stessi non fossero giunti nella sua sfera di conoscenza;
asserzione, quest'ultima, infondata ove appena si consideri la spunta blu dei messaggi evidenziata negli atti del fascicolo telematico.
Invero, il messaggio whatsapp assolve l'onere della forma scritta, è in grado di identificare chiaramente il mittente e il destinatario (cosa sulla quale, in casu, non vi è contestazione), fornisce, infine, una prova di avvenuta ricezione.
Deve, pertanto, opinarsi nel senso che l'eccezione di prescrizione dei ratei 2016-
2019 sia infondata attesa la presenza di atti interruttivi della prescrizione [cfr.
2 messaggi del 2.3.2021, 13.9.2021, 20.1.2022, 17.3.2022, 21.7.2023 e 23.10.2023, tutti con conferma di lettura, (allegato 3 parte opposta)].
Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2943 c.c., “la prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”. Tale disposizione è stata interpretata nel senso (cfr. Cass. civ. n. 24913/2022) che “l'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante”. Di tale dichiarazione, che anche solo per implicito manifesti l'intenzione di esercitare il diritto, vi è riscontro nei messaggi acquisiti.
In Cass. civ. n. 15140/2021 si legge, inoltre, che “al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato
(elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato
(elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità”.
Nella specie, proprio perché sono chiari i soggetti, e chiara è la pretesa del creditore: ovvero quella di richiedere l'adempimento del mantenimento, non si dubita che ci si trovi dinanzi ad una costituzione in mora idonea ad interrompere gli effetti della prescrizione.
In senso dirimente, si osserva, poi, che vi sono ulteriori atti [cfr. diffida del
15.12.2016 a mezzo pec (doc. 10 parte opposta), diffida del 17.12.2016 a mezzo pec (doc. 11) e diffida del 14.11.2017 a mezzo pec (cfr. doc. 12)] che rivestono, sia per il contenuto soggettivo che oggettivo, i crismi di una messa in mora, idonea ad interrompere il decorso della prescrizione. Si veda, una per tutte, la pec del Per 15.12.2016 (cfr. doc. 10) in cui si legge: “Caro la presente per invitarti a versare
l'assegno di mantenimento di € 500,00 come da accordi consensuali. E ciò perché le tue condizioni lavorative, come da te prospettate precedentemente circa il rischio di un par time e la conseguente riduzione ad € 400,00 del mantenimento, sono rimaste immutate. Ti invito,
3 altresì, a provvedere a versare il 50% della tua parte, relativa alle spese straordinarie, che non Per_ versi ormai da anni;
nonché a saldare le rate arretrate e attuali della scuola di , come da separazione consensuale. Confido”.
Quanto, poi, ai ratei insoluti relativi al periodo compreso tra il mese di aprile 2019 e quello di agosto 2024, vi è esplicita ammissione della debenza di una somma pari ad euro 19.936 in conto capitale. La somma, pertanto, deve ritenersi non contestata sia nell'an che nel quantum.
È assorbita la domanda proposta ex articolo 186 bis c.p.c.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento individuabile sulla scorta del credito opposto.
Sussistono, infine, nella specie, come peraltro invocato dalla difesa opposta, i presupposti della colpa grave idonea, ex articolo 96, c. 3, c.p.c., a determinare la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata di chi abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
In forza della disposizione contenuta nel comma terzo dell'articolo 96 c.p.c.
(aggiunto dalla legge 69/2009), al giudice è attribuito il potere, in ogni caso e d'ufficio (senza che ciò costituisca violazione dei principi della domanda cfr. Cass.
30.7.2010 n. 17902), di condannare la parte interamente soccombente al pagamento, oltre che delle spese e degli onorari, anche di altra somma equitativamente determinata. Nel caso di specie, si riscontra colpa grave in quanto parte opponente ha agito senza quel minimo di diligenza che le avrebbe fatto agevolmente percepire l'ingiustizia e/o l'infondatezza delle proprie prospettazioni e delle proprie domande (cfr. Cass.
2.4.2015 n. 6675). L'aver, infatti, sollevato un'eccezione di prescrizione laddove, invece, erano stati inviati tanti solleciti di pagamento idonei ad interrompere la prescrizione è sintomatico di colpa grave attesa la pretestuosità dei motivi addotti al fine di sottrarsi al pagamento di somme di denaro per cui è prevista tutela penale (cfr. art. 570 c.p.) e, soprattutto,
Costituzionale.
Anche il riconoscimento di parte del credito, piuttosto che essere inteso come comportamento da premiare, deve essere stigmatizzato atteso che, se si riconosce la pretesa avversaria di un credito, non si deve costringere il creditore ad agire
4 giudiziariamente per il recupero dello stesso e tanto sia per evitare l'aggravio dei ruoli della giustizia, sia per non costringere l'altra parte ad affrontare le spese di un procedimento.
Si reputa di contenere la condanna ex articolo 96, c. 3, c.p.c. nella metà delle spese di lite, come riconosciute in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione CP_ notificato nei confronti di Giudice, ogni contraria istanza o Parte_1 eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto riconosce il diritto dell'opposta a procedere esecutivamente per tutti i ratei previsti dal mese di luglio 2016 al mese di marzo
2019 (come desumibili per tabulas) e anche con riferimento alla somma non contestata di euro 19,936,00, relativa agli importi dell'assegno di mantenimento dal mese di aprile 2019 al mese di agosto 2024, il tutto oltre interessi e rivalutazione;
condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 CP_1 lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
condanna ex articolo 96, c. 3, c.p.c., al pagamento in favore di Parte_1
CP_ Giudice della somma equitativamente determinata in euro 2.538,50;
Atti al P.M. per ogni verifica circa quanto prescritto dal secondo comma dell'articolo 570 c.p.
Così deciso in Matera il 4 aprile 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1094/2024, avente ad oggetto
“opposizione preventiva all'esecuzione”, riservata per la decisione all'udienza del
3.4.2025
TRA
, con l'avvocato VINCI Parte_1 C.F._1
LUCIANO NATALE ) C.F._2
CONTRO
), con l'avvocato DILELLA MARCELLO CP_1 C.F._3
) C.F._4
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, le parti hanno concluso come da verbale in atti. All'esito, il giudice ha riservato il deposito della sentenza come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
Con l'opposizione, l'opponente censura il diritto di credito dell'opposta sulla base di un duplice ordine di motivi:
a) inesigibilità dei crediti relativi ai ratei mensili degli assegni di separazione e di mantenimento della figlia minore di cui al periodo compreso tra il mese di luglio
2016 e il mese di marzo 2019;
1 b) contestazione del quantum relativo agli importi dei ratei dell'assegno di mantenimento tra il mese di aprile 2019 e quello di agosto 2024.
Nello specifico, con riferimento a tale ultimo periodo, l'opponente ha riconosciuto di essere espressamente debitore della somma di euro 19.936, 00 (cfr. atto di citazione).
L'opposizione è infondata.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione, si rileva come recentemente gli
(cfr. 1254/2025) abbiano avuto modo di precisare che “i messaggi Parte_2
“whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11197 del
27/04/2023). Ora, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) - e così i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2,
Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez.
6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018). E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023).
Nella specie, l'opponente non ha disconosciuto la conformità dei messaggi ai fatti o alle cose medesime, limitandosi, invero, ad asserire che gli stessi non fossero giunti nella sua sfera di conoscenza;
asserzione, quest'ultima, infondata ove appena si consideri la spunta blu dei messaggi evidenziata negli atti del fascicolo telematico.
Invero, il messaggio whatsapp assolve l'onere della forma scritta, è in grado di identificare chiaramente il mittente e il destinatario (cosa sulla quale, in casu, non vi è contestazione), fornisce, infine, una prova di avvenuta ricezione.
Deve, pertanto, opinarsi nel senso che l'eccezione di prescrizione dei ratei 2016-
2019 sia infondata attesa la presenza di atti interruttivi della prescrizione [cfr.
2 messaggi del 2.3.2021, 13.9.2021, 20.1.2022, 17.3.2022, 21.7.2023 e 23.10.2023, tutti con conferma di lettura, (allegato 3 parte opposta)].
Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2943 c.c., “la prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”. Tale disposizione è stata interpretata nel senso (cfr. Cass. civ. n. 24913/2022) che “l'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante”. Di tale dichiarazione, che anche solo per implicito manifesti l'intenzione di esercitare il diritto, vi è riscontro nei messaggi acquisiti.
In Cass. civ. n. 15140/2021 si legge, inoltre, che “al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato
(elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato
(elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità”.
Nella specie, proprio perché sono chiari i soggetti, e chiara è la pretesa del creditore: ovvero quella di richiedere l'adempimento del mantenimento, non si dubita che ci si trovi dinanzi ad una costituzione in mora idonea ad interrompere gli effetti della prescrizione.
In senso dirimente, si osserva, poi, che vi sono ulteriori atti [cfr. diffida del
15.12.2016 a mezzo pec (doc. 10 parte opposta), diffida del 17.12.2016 a mezzo pec (doc. 11) e diffida del 14.11.2017 a mezzo pec (cfr. doc. 12)] che rivestono, sia per il contenuto soggettivo che oggettivo, i crismi di una messa in mora, idonea ad interrompere il decorso della prescrizione. Si veda, una per tutte, la pec del Per 15.12.2016 (cfr. doc. 10) in cui si legge: “Caro la presente per invitarti a versare
l'assegno di mantenimento di € 500,00 come da accordi consensuali. E ciò perché le tue condizioni lavorative, come da te prospettate precedentemente circa il rischio di un par time e la conseguente riduzione ad € 400,00 del mantenimento, sono rimaste immutate. Ti invito,
3 altresì, a provvedere a versare il 50% della tua parte, relativa alle spese straordinarie, che non Per_ versi ormai da anni;
nonché a saldare le rate arretrate e attuali della scuola di , come da separazione consensuale. Confido”.
Quanto, poi, ai ratei insoluti relativi al periodo compreso tra il mese di aprile 2019 e quello di agosto 2024, vi è esplicita ammissione della debenza di una somma pari ad euro 19.936 in conto capitale. La somma, pertanto, deve ritenersi non contestata sia nell'an che nel quantum.
È assorbita la domanda proposta ex articolo 186 bis c.p.c.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento individuabile sulla scorta del credito opposto.
Sussistono, infine, nella specie, come peraltro invocato dalla difesa opposta, i presupposti della colpa grave idonea, ex articolo 96, c. 3, c.p.c., a determinare la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata di chi abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
In forza della disposizione contenuta nel comma terzo dell'articolo 96 c.p.c.
(aggiunto dalla legge 69/2009), al giudice è attribuito il potere, in ogni caso e d'ufficio (senza che ciò costituisca violazione dei principi della domanda cfr. Cass.
30.7.2010 n. 17902), di condannare la parte interamente soccombente al pagamento, oltre che delle spese e degli onorari, anche di altra somma equitativamente determinata. Nel caso di specie, si riscontra colpa grave in quanto parte opponente ha agito senza quel minimo di diligenza che le avrebbe fatto agevolmente percepire l'ingiustizia e/o l'infondatezza delle proprie prospettazioni e delle proprie domande (cfr. Cass.
2.4.2015 n. 6675). L'aver, infatti, sollevato un'eccezione di prescrizione laddove, invece, erano stati inviati tanti solleciti di pagamento idonei ad interrompere la prescrizione è sintomatico di colpa grave attesa la pretestuosità dei motivi addotti al fine di sottrarsi al pagamento di somme di denaro per cui è prevista tutela penale (cfr. art. 570 c.p.) e, soprattutto,
Costituzionale.
Anche il riconoscimento di parte del credito, piuttosto che essere inteso come comportamento da premiare, deve essere stigmatizzato atteso che, se si riconosce la pretesa avversaria di un credito, non si deve costringere il creditore ad agire
4 giudiziariamente per il recupero dello stesso e tanto sia per evitare l'aggravio dei ruoli della giustizia, sia per non costringere l'altra parte ad affrontare le spese di un procedimento.
Si reputa di contenere la condanna ex articolo 96, c. 3, c.p.c. nella metà delle spese di lite, come riconosciute in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione CP_ notificato nei confronti di Giudice, ogni contraria istanza o Parte_1 eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto riconosce il diritto dell'opposta a procedere esecutivamente per tutti i ratei previsti dal mese di luglio 2016 al mese di marzo
2019 (come desumibili per tabulas) e anche con riferimento alla somma non contestata di euro 19,936,00, relativa agli importi dell'assegno di mantenimento dal mese di aprile 2019 al mese di agosto 2024, il tutto oltre interessi e rivalutazione;
condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 CP_1 lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
condanna ex articolo 96, c. 3, c.p.c., al pagamento in favore di Parte_1
CP_ Giudice della somma equitativamente determinata in euro 2.538,50;
Atti al P.M. per ogni verifica circa quanto prescritto dal secondo comma dell'articolo 570 c.p.
Così deciso in Matera il 4 aprile 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
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