Sentenza breve 16 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 16/09/2022, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/09/2022
N. 01411/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00969/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 969 del 2022, proposto da
AT MA RA, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Politi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Marta Settimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RO Pezzuto, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della procedura di assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato di assistenza primaria per gli ambiti carenti della medicina generale 2022 ASL Lecce, pubblicati sul BURP n. 31 del 17.03.2022 e mediante le graduatorie approvate in data 20.5.2022 con deliberazione ASL Lecce n. 417 del 0.05.2022, e svoltasi mediante convocazione di assemblea plenaria di tutti i candidati in data 23.05.2022 alle ore 10:00 presso la sede della ASL in Lecce alla via Miglietta n. 5, nonché di tutti gli atti presupposti, antecedenti e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della ASL di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. G. Politi per la parte ricorrente, avv. M. Settimo per la P.A.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Dott.ssa AT MA RA ha impugnato gli atti della procedura, in epigrafe indicata, con cui l’intimata Amministrazione ha proceduto all’assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato di assistenza primaria per gli ambiti carenti della medicina generale 2022.
1.1. Con i motivi di gravame, la ricorrente ha dedotto “Violazione del principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, Eccesso di Potere, disparità di trattamento, contraddittorietà, travisamento dei fatti e delle norme previste nel caso specifico” .
1.2. In particolare, ella si duole che, pur essendo presente in assemblea ed essendo stata raggiunta la posizione in graduatoria relativa alla sua posizione, non sia stata interpellata dal dirigente preposto alle operazioni di scorrimento delle graduatorie già formate, e ciò sebbene fosse ancora disponibile e da assegnare un posto riservato alla graduatoria dei medici equipollenti, in cui è utilmente collocata.
1.3. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione sanitaria per resistere, instando per il rigetto dell’istanza cautelare e del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
2. Alla camera di consiglio del 13 settembre 2022 la causa è stata riservata in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
3. Il gravame è inammissibile per difetto di giurisdizione, come formalmente rilevato dal Collegio ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a., vertendosi nella fattispecie di un’attività finalizzata alla costituzione di un rapporto privatistico, nonché del diritto soggettivo, affermato dalla ricorrente, avente ad oggetto l’assegnazione dell’incarico e posto alla base dell’azione svolta nel presente giudizio.
Per giurisprudenza consolidata nella materia, rientrano nella giurisdizione del Giudice Amministrativo le controversie aventi ad oggetto la fase di individuazione delle zone carenti di medicina generale che l’amministrazione intende ricoprire e culminante nella pubblicazione delle stesse con atto avente natura di bando pubblico, nonché la fase relativa alla formazione delle graduatorie per il successivo conferimento degli incarichi di medicina generale su dette zone, atteso che, in tali fattispecie, si rinviene l’esercizio di potere amministrativo e le correlative posizioni giuridiche vantate dai candidati sono di interesse legittimo ( Consiglio di Stato, Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3754; Id. , Sez. III, 6 febbraio 2015, n. 611; Cass. Sez. Un., 2 aprile 2007, n. 8087).
E, tuttavia, in tema di conferimento degli incarichi di medicina generale, la fase relativa alla individuazione delle zone carenti e alla formazione delle graduatorie, nella quale è appunto sussistente la giurisdizione amministrativa, deve essere tenuta distinta dalla successiva fase dell’assunzione dell’incarico, nella quale la pretesa del medico, dopo la formazione della graduatoria, alla costituzione del rapporto, sulla base della collocazione in essa, è devoluta alla cognizione del Giudice civile (T.A.R. Molise Campobasso Sez. I Sent., 20 aprile 2012, n. 174).
In continuità con tale indirizzo, va pertanto considerato che l’impugnazione involge la fase di concreto affidamento dell’incarico nonché gli atti ad essa riferiti, i quali non costituiscono per sé stessi esercizio di alcun potere discrezionale, in quanto collocati nell’ambito del rapporto privatistico che insorge tra l’azienda ed il medico già individuato dalla graduatoria, così da escludere il sindacato dell’adito Giudice Amministrativo.
Né può trascurarsi di osservare come l’azione svolta in giudizio, benché formalmente di annullamento, ponga alla propria base il diritto, allegato dalla ricorrente, di conseguire l’assegnazione dell’incarico, in virtù del mero scorrimento della graduatoria, senza che sia richiesto o risulti comunque necessario l’esercizio di una interposta attività discrezionale da parte dell’Amministrazione.
In tal senso, proprio l’affermazione di un diritto soggettivo, avente ad oggetto l’incondizionato affidamento dell’incarico e la costituzione del rapporto (privatistico) con l’Azienda sanitaria, in ragione della sola posizione in graduatoria, senza che sia quindi richiesta la mediazione di una attività costitutiva connotata da profili di discrezionalità, rappresenta l’ulteriore indice della sottrazione della presente controversia all’alveo della giurisdizione amministrativa e della conseguenziale devoluzione di questa al Giudice Ordinario (cfr. Cass. Civ, Sez. Un., n. 8087 del 2007, secondo cui “ricade nell ’ ambito della giurisdizione ordinaria la controversia promossa dal medico che rivendichi il diritto alla costituzione della convenzione sulla base della sua posizione nella graduatoria” ).
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.
5. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, anche in considerazione del rilievo officioso dell’accertato difetto di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione del Giudice Ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO