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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/08/2025, n. 3621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3621 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
16858 /2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.16858/2018 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che secondo quanto dedotto dagli attori ed Parte_1 [...]
, in data 17 gennaio 2017 la loro figlia minore di nove Parte_2 Persona_1
anni, mentre si trovava presso l'Istituto Scolastico Comprensivo di Orzinuovi (BS)
in Via Cernaia n. 40, cui era iscritta in qualità di studente, veniva urtata da anch'essa minore frequentante il medesimo istituto, durante un Persona_2
1 gioco tra alunni svolto nella pausa ricreativa e cadeva a terra procurandosi una
“frattura coronale degli elementi dentari”;
rilevato che, a seguito del sinistro, la minore veniva sottoposta a Persona_1
visita medico-legale da parte del dott. il quale accertava un danno CP_1
biologico permanente nella misura del 2-3% e un danno temporaneo di un mese al
75% nonchè la rifusione delle spese per le terapie parzialmente sostitutive, da ripetere sine die (doc. 5 di parte attrice);
rilevato che gli attori denunciavano il sinistro de quo agli odierni convenuti per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti ed esperivano il tentativo di conciliazione che non aveva esito positivo;
rilevato che, di conseguenza, gli attori, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , citavano in giudizio Persona_1
il , l' Controparte_2 [...]
la società assicuratrice Controparte_3 [...]
, nonché ed in Controparte_4 Controparte_5 CP_6
proprio e quali genitori della minore formulando le seguenti Persona_2
conclusioni:
“- in via preliminare, riconoscere e dichiarare la responsabilità solidale e concorsuale
dei convenuti nella causazione del danno subìto da a seguito Persona_1
dell'evento descritto nell'atto di citazione;
2 - per l'effetto, condannare gli stessi convenuti, in solido, in favore degli attori, in
proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia al Per_1
risarcimento di tutti i danni patiti e quantificabili in € 45.314,46, ovvero, nella
diversa somma ritenuta di giustizia e risultante a seguito dell'espletata CTU, nonché
alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi a favore
dell'avvocato anticipatario;
- in forza del contratto di assicurazione stipulato, dichiarare la
[...]
, in persona del legale rappresentante, tenuta a Controparte_4
mantenere indenne e manlevare il Controparte_2
e l' e condannare la stessa al
[...] Controparte_3
pagamento pro quota delle somme di cui sopra.”; rilevato che gli attori deducevano la responsabilità dei precettori e degli educatori ai sensi dell'art. 2048 cc poiché questi ultimi erano assenti al momento del sinistro ed erano intervenuti solo successivamente, nonché la responsabilità, ai sensi degli artt. 2043 cc e 2051 cc, in capo al Dirigente scolastico, rilevando in particolare che non erano state adottate le misure idonee a prevenire eventi pericolosi all'interno della scuola, e che, se gli obblighi di vigilanza sugli alunni competevano agli insegnanti e al personale scolastico, quelli organizzativi, finalizzati all'eliminazione delle fonti di rischio, erano attribuiti dal Dirigente scolastico ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 165/2001;
3 rilevato, inoltre, che gli attori invocavano altresì l'applicabilità dell'art. 1218 co. 2 cc, deducendo la responsabilità contrattuale dell'Istituto Scolastico derivante dall'iscrizione dell'alunno alla scuola, da cui sorgerebbe un dovere di vigilanza nei confronti degli allievi, evidenziando che, nel caso di specie, tale dovere veniva violato, ed infine deducevano altresì la responsabilità extracontrattuale dei genitori della minore ex artt. 2048 co. 1 cc e 2047 cc;
Persona_3
rilevato che si costituiva in giudizio il Controparte_2
nonchè l' eccependo, in
[...] Controparte_3
primo luogo, la nullità della domanda attorea perché generica e perché priva di allegazione dei fatti fondanti la pretesa risarcitoria, poi il difetto di legittimazione passiva dell' e la legittimazione esclusiva del Controparte_3
chiamato in causa, invocando l'applicabilità del solo art. 2048 cc e non CP_2
anche dell'art. 1218 cc, in quanto trattasi di danno cagionato da terzi e non di danno autoprovocato dallo studente, ed evidenziando poi come il giorno dell'evento per cui è causa le insegnanti erano regolarmente presenti e vigilavano sugli alunni durante la pausa ricreativa, avendo anche preventivamente impartito agli stessi le regole da rispettare durante i giochi autorizzati, senonché risultava imprevista ed inevitabile la caduta della minore , mentre in punto Persona_1
di quantum debeatur il rilevava l'eccessività della domanda risarcitoria, e CP_2
si riportava alle seguenti conclusioni:
4 “voglia il Tribunale adito, previo differimento dell'udienza e autorizzazione alla
chiamata in causa della Compagnia di assicurazione Controparte_4
ritenere e dichiarare, in via principale il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
evocato in giudizio, attesa la legittimazione esclusiva del Controparte_3
e, comunque, la nullità ed in Controparte_2
ogni caso l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della proposta domanda, accertando, in
ogni caso, la totale carenza di prova in merito all'entità delle lamentate conseguenze
lesive, nonché con riferimento al nesso di causalità tra l'evento e le stesse. Spese
rifuse”;
rilevato che il giudice, con decreto del 7 marzo 2019 autorizzava la chiamata in causa dell'assicurazione, la quale si costituiva regolarmente eccependo la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 co. 2 n. 4 cpc e 164 co. 4 cpc non avendo gli attori individuato le condotte giuridicamente dovute ed omesse dal personale scolastico ed evidenziando l'imprevedibilità del comportamento della minore da cui derivava un infortunio del tutto accidentale tale Persona_2
da non consentire un tempestivo intervento e che integrerebbe la prova del caso fortuito escludendo qualsiasi responsabilità del e, inoltre, esponeva di CP_2
aver offerto alla parte attrice un importo a definizione di euro 15.000,00 qualificando però l'evento de quo come mero infortunio e non come ipotesi di responsabilità civile;
5 rilevato che l'Assicurazione contestava anche l'eccessività e l'infondatezza della quantificazione dei danni da parte degli attori rilevando l'assenza di prova per le singole poste di danno asseritamente subite dalla minore , e Persona_1
concludeva chiedendo:
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia adito, ogni contraria istanza, eccezione e
domanda, disattesa e respinta:
in via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità del
requisito ex art. 163, II comma n. 4 cpc;
nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in
narrativa, di tutte le domande svolte da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio e
per l'effetto rigettarle;
nel merito, in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra
svolte, accertare e dichiarare l'eventuale importo dovuto dalla concludente in manleva
in forza delle condizioni di assicurazione prodotte, tenuto conto della polizza infortuni,
al netto degli importi percepiti e percipiendi da parte attrice anche da parte di enti
previdenziali o assicurativi;
in ogni caso:
6 - con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre accessori di legge”;
rilevato che infine si costituivano in giudizio i convenuti e Controparte_5
in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore CP_6
contestando le domande degli attori in quanto infondate in fatto Persona_2
ed in diritto, in primo luogo, rilevando la contraddittorietà nella condotta degli attori, che instauravano il procedimento di mediazione pur non essendo obbligatorio nel caso di specie e successivamente non si presentavano, neanche a mezzo di procuratore speciale, all'incontro innanzi all'Organismo di conciliazione dipendendo dunque da tale comportamento l'esito negativo della mediazione stessa, deducendo, inoltre, la responsabilità esclusiva e diretta dell'Istituto
Scolastico e del , derivante dalla colpa del personale docente e non CP_2
docente che non avrebbe vigilato e protetto gli alunni da eventi pericolosi, ed escludendo invece l'addebitabilità di qualsiasi responsabilità nei confronti della minore e dei genitori della stessa, interpretando il fatto lesivo, Persona_2
ovvero la spinta, come atto non volontario, con conseguente inapplicabilità
dell'art. 2048 co. 1 c.c. relativo alla culpa in educando, e come evento imprevedibile e non evitabile dai genitori assenti dal luogo dell'incidente, infine contestavano altresì il quantum debeatur poiché basato su una relazione di parte, riportandosi alle seguenti conclusioni:
“piaccia al Tribunale Ill.mo di Brescia, contrariis rejectis, così giudicare:
7 in via principale e nel merito: emanare sentenza con la quale rigettare le domande
formulate a carico dei signori e sia in via solidale che Controparte_5 CP_6
concorsuale ed esclusiva, poiché infondate sia in fatto che in diritto per i motivi esposti
nella comparsa di costituzione e risposta nonché negli atti del giudizio, condannando
gli attori al pagamento delle spese diritti ed onorari di giudizio nonché della fase di
mediazione come quantificato nella comparsa di costituzione e risposta, ovvero nel
diverso maggiore o minore importo ritenuto equo e di giustizia in base alla condotta
attorea. Dichiarano di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande,
eccezioni e/o richieste di merito e/o istruttori;
in subordine: nella poco creduta e denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse anche
in parte, responsabile la minore per i fatti descritti, respingere Persona_2
qualunque domanda risarcitoria, diretta, indiretta, in via solidale, concorsuale ovvero
esclusiva per i danni patiti dalla minore formulata a carico dei signori Per_1
dichiarando ed accertando la responsabilità esclusiva, concorrente e/o Parte_3
solidale tra loro dell'istituto scolastico convenuto, del ovvero della compagnia CP_2
assicurativa garante la responsabilità civile dell' medesimo per i fatti accaduti, CP_3
il tutto anche in relazione ai criteri di cui all'art. 2047 secondo comma c.c., con vittoria
di spese diritti ed onorari di giudizio.”; rilevato che, instauratosi così il contraddittorio, il giudice con ordinanza del 19
gennaio 2021 disponeva CTU medico-legale e, successivamente, ritenuta la causa
8 matura per la decisione invitava le parti a precisare le conclusioni e quindi, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va rilevato che la causa può ben essere decisa sulla base delle risultanze acquisite, senza bisogno di ulteriore attività istruttoria;
ritenuto preliminarmente che va rigettata la domanda di risarcimento proposta dagli attori nei confronti della compagnia assicurativa in quanto al danneggiato non è attribuita un'azione diretta nei confronti dell'assicurazione, se non nei casi espressamente previsti dalla legge, tra cui non rientra all'evidenza il caso di specie;
ritenuto altresì che l'art. 61 della legge n. 312/1980 relativo alla responsabilità
patrimoniale del personale scolastico non determina la carenza di legittimazione passiva dell' per cui va rigettata Controparte_3
l'istanza di estromissione dal giudizio di quest'ultimo;
ritenuto per il resto che secondo la consolidata giurisprudenza, che questo giudice fa propria, “l'amministrazione scolastica è direttamente responsabile, in virtù del
rapporto del collegamento organico con essa del personale dipendente, del danno che sia
cagionato a minore nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza di detto personale.
L'onere probatorio del danneggiato, in tale ipotesi, si esaurisce nella dimostrazione che
il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è affidato alla scuola, essendo ciò
sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di
sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica la prova liberatoria che è
9 stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il
fatto. Ne consegue che, nel relativo giudizio per il risarcimento del danno, sussiste la
legittimazione passiva del che si surroga al Controparte_7
personale predetto per gli illeciti dallo stesso compiuti (con facoltà per lo Stato di
rivalersi su detto personale, ove il difetto di vigilanza sia ascrivibile a dolo o colpa
grave)” (cfr. Cass. civ. n. 14484 del 07/2000); ritenuto quanto alla dinamica del fatto che, come già rilevato dal giudice istruttore nell'ordinanza 4.11.2021 cui si rimanda, “la causa appare matura per la decisione alla luce delle risultanze agli atti e delle circostanze che devono ritenersi
pacifiche in quanto parimenti indicate nei capitoli di prova dedotti dalle varie parti
(ad esempio il fatto che i bambini giocavano a prendersi nel corridoio antistante le
aule…)”;
rilevato pertanto che la dinamica del fatto è molto semplice e comprensibile, vale a dire le alunne stavano giocando “a prendersi” nel corridoio antistante le aule e,
durante il gioco, si è verificato l'evento dannoso per cui è causa, cioè la minore
è caduta poiché urtata, accidentalmente, dalla minore Persona_1 Per_2
e tale evento è condizione necessaria e sufficiente ai fini della presunzione
[...]
di colpa in capo all'Amministrazione scolastica prevista dall'art. 2048 co. 2 cc la quale “configura una responsabilità soggettiva aggravata in ragione dell'onere
incombente all'insegnante o al precettore di fornire la prova liberatoria, onere che
10 risulta assolto in relazione all'esercizio - da accertarsi in concreto - di una vigilanza
adeguata all'età e al normale grado di comportamento dei minori loro affidati” (cfr.
Cass. civ. n. 11453 del 23/2003), spettando quindi agli attori la sola dimostrazione che il fatto dannoso è avvenuto all'interno dell'ambiente scolastico, nel tempo in cui gli alunni erano sottoposti alla vigilanza del personale docente e non docente cui i genitori li avevano affidati, per ragioni di educazione ed istruzione, tramite iscrizione all'Istituto;
rilevato che, sul punto, la giurisprudenza ormai pacifica ritiene che il personale scolastico, per superare la presunzione di colpa, deve provare di aver adottato tutte le misure preventive, di tipo disciplinare e organizzativo, idonee ad evitare l'insorgenza di situazioni pericolose (cfr. Cass. civ. n. 2657/2003), per cui il personale dell'Istituto Scolastico di deve ritenersi responsabile di CP_3
carenze organizzative posto che le ragazzine giocavano all' “acchiapparsi” nel corridoio antistante le aule, dove presumibilmente vi è una pavimentazione a mattonelle che per sua natura, in caso di cadute, si presta alla creazione di situazioni pericolose per gli alunni che possono cadere facendosi male, non potendosi certo invocare il carattere imprevedibile e repentino dell'eventuale caduta attesa la natura del gioco e non costituendo adeguata misura l'avere impartito agli alunni generiche raccomandazioni, considerato che, secondo l'orientamento giurisprudenziale che questo giudice fa proprio, “in tema di
11 responsabilità civile dei maestri e dei precettori, il superamento della presunzione di
responsabilità gravante, ex art. 2048 c.c., sull'insegnante per il fatto illecito
dell'allievo, postula la dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un
intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella
produzione del danno, e di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari
o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al
determinarsi di quella serie, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto
dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, dovendo la sorveglianza dei
minori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera
età, sicché, con riguardo ad uno stato dei luoghi connotato dalla presenza di un
manufatto in grado di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare,
non costituiscono idonee misure organizzative la mera presenza delle insegnanti "in
loco", se non disposte in prossimità del manufatto stesso, e l'avere le medesime
impartito agli alunni la generica raccomandazione "di non correre troppo durante la
ricreazione" senza l'adozione di interventi correttivi immediati, diretti a prevenire e ad
evitare il verificarsi di eventi dannosi” (cfr. Cass. civ. n. 9337/2016); rilevato che, secondo le più comuni regole d'esperienza, l'espressa autorizzazione ai giochi di movimento, peraltro nei corridoi, accompagnata da mere e semplici regole “di non spingere e di non correre” non si configura come misura
12 astrattamente adeguata ai fini della sicurezza di minori di una classe di terza elementare;
rilevato invece che, per la natura e le modalità concrete del fatto storico, si ritiene che debba escludersi la configurabilità di una responsabilità dei genitori della minore per culpa in educando ai sensi dell'art. 2048 co. 1 cc, Persona_2
dovendosi presumere, in assenza di prova specifica, la mancanza di volontarietà nella spinta/urto da parte di nei confronti di da considerarsi Per_2 Per_1
accidentale tra ragazzine di nove anni, e non essendovi del resto alcuna prova del nesso causale tra l'educazione impartita dai genitori della stessa ed il fatto dannoso commesso, vale a dire di quelle “carenze nell'attività educativa che si
manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi
ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare” (cfr. Cass. civ. n.
7050/2008), per cui la relativa domanda attorea di condanna al risarcimento nei confronti dei signori e va rigettata;
Controparte_5 CP_6
rilevato che, per quanto concerne i danni subiti dalla minore ed il Persona_1
nesso di causalità tra le lesioni e la tipologia di sinistro, che la CTU medico-legale disposta in questa sede - che il giudice fa propria per la logicità e le approfondite condivisibili motivazioni cui si rimanda - (cfr. relazione CTU dr.ssa Persona_4
datata 28/08/2021) osservava che “l'attuale menomazione della integrità psicofisica
del soggetto può quantificarsi, secondo i più comuni barèmes valutativi in uso nella
13 stima medico-legale del danno a persona1, nella misura del 2% (due%) in termini di
danno biologico permanente, comprensivo del danno estetico”, escludendo la possibilità che la minore possa in futuro essere svantaggiata nell'inserimento lavorativo, e che “tali lesioni sono compatibili con l'esito di un trauma contusivo del cavo orale, e pertanto compatibili con la dinamica dell'evento descritta in atti, ovverosia
una caduta a terra con trauma al volto”; ritenuto pertanto che sulla base delle risultanze della CTU come sopra indicate e presi come riferimento i parametri indicati nelle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, il risarcimento del danno non patrimoniale può essere quantificato ad oggi nella somma complessiva di euro 3.571,00;
ritenuto quanto alla richiesta di rimborso delle spese mediche già sostenute, che la
CTU citata riteneva congrue e adeguate le spese mediche per la somma complessiva di euro 2.450,00 somma che, rivalutata ad oggi con gli interessi, ammonta complessivamente ad euro 2.720,00, mentre per quanto riguarda le spese future la CTU riteneva presumibilmente necessaria una spesa di complessivi euro
7.500,00, quantificazioni che appaiono congrue e giustificate dalle risultanze di causa come già osservato dal CTU, le cui argomentazioni sono condivise da questo giudice;
rilevato quindi che gli attori non hanno provato di aver sostenuto o comunque pagato altre e diverse spese oltre quanto sopra liquidato, così come per quanto
14 riguarda il compenso del CTU il cui pagamento da parte degli attori va escluso alla luce della comunicazione del loro stesso legale (cfr. nota del CTU in data
28.3.2021);
ritenuto pertanto che il e Controparte_2
l' vanno condannati in solido a Controparte_3
pagare agli attori ed per le causali sopra Parte_1 Parte_2
indicate la somma di euro 3.571,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e la somma di 10.220,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, con gli interessi legali sulle somme così determinate da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo;
ritenuto quanto alle spese del giudizio che esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con riferimento allo scaglione relativo alle somme liquidate;
rilevato in particolare che, avendo gli stessi attori rinunciato all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (cfr. nota del legale 7.10.,2021) il
[...]
e l' Controparte_2 Controparte_3
vanno condannati in solido a rimborsarle agli attori con distrazione a
[...]
favore del procuratore anticipatario, mentre gli attori dovranno rimborsarle ai convenuti e nei confronti dei quali la domanda Controparte_5 CP_6
attorea è stata rigettata;
15 ritenuto infine, quanto alla domanda nei confronti dell'assicurazione che va dichiarata inammissibile la domanda svolta nei confronti dell'assicurazione dagli attori a spese compensate mentre va accolta la domanda di manleva formulata dall'amministrazione scolastica posto che l'art. 30 della polizza in atti non risulta applicabile in quanto il caso di specie è da ricondursi alla responsabilità civile e non all'infortunio per cui Controparte_8
, già va
[...] Controparte_9
dichiarata tenuta e condannata a manlevare il
[...]
e l' per Controparte_2 Controparte_3
quanto questi dovranno pagare agli attori in forza di quanto sopra disposto, nei limiti della franchigia e del massimale di polizza;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) ritenuta e accertata la responsabilità, condanna in solido
[...]
e l' Controparte_2 Controparte_3
a pagare a e ad , in qualità di
[...] Parte_1 Parte_2
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , Persona_1
la somma di euro 3.571,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e la somma di euro 10.220,00 a titolo di danno patrimoniale, con gli interessi legali
16 sulle somme così determinate da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo;
b) condanna in solido e Controparte_2
l' a rimborsare a e ad Controparte_3 Parte_1
le spese di causa che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi Parte_2
professionali oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
c) condanna in solido ed a rimborsare a Parte_1 Parte_2 CP_5
e le spese di causa che si liquidano in euro 5.000,00 per
[...] Parte_4
compensi professionali oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
d) dichiara tenuta e condanna la società assicuratrice
[...]
, già Controparte_8 Controparte_9
, a manlevare il
[...] Controparte_2
e l' per quanto questi
[...] Controparte_3
dovranno pagare agli attori ed in forza di Parte_1 Parte_2
quanto sopra disposto ai punti a) e b), nei limiti della franchigia e del massimale di polizza.
Così deciso in Brescia il 29 agosto 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.16858/2018 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che secondo quanto dedotto dagli attori ed Parte_1 [...]
, in data 17 gennaio 2017 la loro figlia minore di nove Parte_2 Persona_1
anni, mentre si trovava presso l'Istituto Scolastico Comprensivo di Orzinuovi (BS)
in Via Cernaia n. 40, cui era iscritta in qualità di studente, veniva urtata da anch'essa minore frequentante il medesimo istituto, durante un Persona_2
1 gioco tra alunni svolto nella pausa ricreativa e cadeva a terra procurandosi una
“frattura coronale degli elementi dentari”;
rilevato che, a seguito del sinistro, la minore veniva sottoposta a Persona_1
visita medico-legale da parte del dott. il quale accertava un danno CP_1
biologico permanente nella misura del 2-3% e un danno temporaneo di un mese al
75% nonchè la rifusione delle spese per le terapie parzialmente sostitutive, da ripetere sine die (doc. 5 di parte attrice);
rilevato che gli attori denunciavano il sinistro de quo agli odierni convenuti per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti ed esperivano il tentativo di conciliazione che non aveva esito positivo;
rilevato che, di conseguenza, gli attori, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , citavano in giudizio Persona_1
il , l' Controparte_2 [...]
la società assicuratrice Controparte_3 [...]
, nonché ed in Controparte_4 Controparte_5 CP_6
proprio e quali genitori della minore formulando le seguenti Persona_2
conclusioni:
“- in via preliminare, riconoscere e dichiarare la responsabilità solidale e concorsuale
dei convenuti nella causazione del danno subìto da a seguito Persona_1
dell'evento descritto nell'atto di citazione;
2 - per l'effetto, condannare gli stessi convenuti, in solido, in favore degli attori, in
proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia al Per_1
risarcimento di tutti i danni patiti e quantificabili in € 45.314,46, ovvero, nella
diversa somma ritenuta di giustizia e risultante a seguito dell'espletata CTU, nonché
alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi a favore
dell'avvocato anticipatario;
- in forza del contratto di assicurazione stipulato, dichiarare la
[...]
, in persona del legale rappresentante, tenuta a Controparte_4
mantenere indenne e manlevare il Controparte_2
e l' e condannare la stessa al
[...] Controparte_3
pagamento pro quota delle somme di cui sopra.”; rilevato che gli attori deducevano la responsabilità dei precettori e degli educatori ai sensi dell'art. 2048 cc poiché questi ultimi erano assenti al momento del sinistro ed erano intervenuti solo successivamente, nonché la responsabilità, ai sensi degli artt. 2043 cc e 2051 cc, in capo al Dirigente scolastico, rilevando in particolare che non erano state adottate le misure idonee a prevenire eventi pericolosi all'interno della scuola, e che, se gli obblighi di vigilanza sugli alunni competevano agli insegnanti e al personale scolastico, quelli organizzativi, finalizzati all'eliminazione delle fonti di rischio, erano attribuiti dal Dirigente scolastico ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 165/2001;
3 rilevato, inoltre, che gli attori invocavano altresì l'applicabilità dell'art. 1218 co. 2 cc, deducendo la responsabilità contrattuale dell'Istituto Scolastico derivante dall'iscrizione dell'alunno alla scuola, da cui sorgerebbe un dovere di vigilanza nei confronti degli allievi, evidenziando che, nel caso di specie, tale dovere veniva violato, ed infine deducevano altresì la responsabilità extracontrattuale dei genitori della minore ex artt. 2048 co. 1 cc e 2047 cc;
Persona_3
rilevato che si costituiva in giudizio il Controparte_2
nonchè l' eccependo, in
[...] Controparte_3
primo luogo, la nullità della domanda attorea perché generica e perché priva di allegazione dei fatti fondanti la pretesa risarcitoria, poi il difetto di legittimazione passiva dell' e la legittimazione esclusiva del Controparte_3
chiamato in causa, invocando l'applicabilità del solo art. 2048 cc e non CP_2
anche dell'art. 1218 cc, in quanto trattasi di danno cagionato da terzi e non di danno autoprovocato dallo studente, ed evidenziando poi come il giorno dell'evento per cui è causa le insegnanti erano regolarmente presenti e vigilavano sugli alunni durante la pausa ricreativa, avendo anche preventivamente impartito agli stessi le regole da rispettare durante i giochi autorizzati, senonché risultava imprevista ed inevitabile la caduta della minore , mentre in punto Persona_1
di quantum debeatur il rilevava l'eccessività della domanda risarcitoria, e CP_2
si riportava alle seguenti conclusioni:
4 “voglia il Tribunale adito, previo differimento dell'udienza e autorizzazione alla
chiamata in causa della Compagnia di assicurazione Controparte_4
ritenere e dichiarare, in via principale il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
evocato in giudizio, attesa la legittimazione esclusiva del Controparte_3
e, comunque, la nullità ed in Controparte_2
ogni caso l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della proposta domanda, accertando, in
ogni caso, la totale carenza di prova in merito all'entità delle lamentate conseguenze
lesive, nonché con riferimento al nesso di causalità tra l'evento e le stesse. Spese
rifuse”;
rilevato che il giudice, con decreto del 7 marzo 2019 autorizzava la chiamata in causa dell'assicurazione, la quale si costituiva regolarmente eccependo la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 co. 2 n. 4 cpc e 164 co. 4 cpc non avendo gli attori individuato le condotte giuridicamente dovute ed omesse dal personale scolastico ed evidenziando l'imprevedibilità del comportamento della minore da cui derivava un infortunio del tutto accidentale tale Persona_2
da non consentire un tempestivo intervento e che integrerebbe la prova del caso fortuito escludendo qualsiasi responsabilità del e, inoltre, esponeva di CP_2
aver offerto alla parte attrice un importo a definizione di euro 15.000,00 qualificando però l'evento de quo come mero infortunio e non come ipotesi di responsabilità civile;
5 rilevato che l'Assicurazione contestava anche l'eccessività e l'infondatezza della quantificazione dei danni da parte degli attori rilevando l'assenza di prova per le singole poste di danno asseritamente subite dalla minore , e Persona_1
concludeva chiedendo:
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia adito, ogni contraria istanza, eccezione e
domanda, disattesa e respinta:
in via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità del
requisito ex art. 163, II comma n. 4 cpc;
nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in
narrativa, di tutte le domande svolte da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio e
per l'effetto rigettarle;
nel merito, in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra
svolte, accertare e dichiarare l'eventuale importo dovuto dalla concludente in manleva
in forza delle condizioni di assicurazione prodotte, tenuto conto della polizza infortuni,
al netto degli importi percepiti e percipiendi da parte attrice anche da parte di enti
previdenziali o assicurativi;
in ogni caso:
6 - con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre accessori di legge”;
rilevato che infine si costituivano in giudizio i convenuti e Controparte_5
in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore CP_6
contestando le domande degli attori in quanto infondate in fatto Persona_2
ed in diritto, in primo luogo, rilevando la contraddittorietà nella condotta degli attori, che instauravano il procedimento di mediazione pur non essendo obbligatorio nel caso di specie e successivamente non si presentavano, neanche a mezzo di procuratore speciale, all'incontro innanzi all'Organismo di conciliazione dipendendo dunque da tale comportamento l'esito negativo della mediazione stessa, deducendo, inoltre, la responsabilità esclusiva e diretta dell'Istituto
Scolastico e del , derivante dalla colpa del personale docente e non CP_2
docente che non avrebbe vigilato e protetto gli alunni da eventi pericolosi, ed escludendo invece l'addebitabilità di qualsiasi responsabilità nei confronti della minore e dei genitori della stessa, interpretando il fatto lesivo, Persona_2
ovvero la spinta, come atto non volontario, con conseguente inapplicabilità
dell'art. 2048 co. 1 c.c. relativo alla culpa in educando, e come evento imprevedibile e non evitabile dai genitori assenti dal luogo dell'incidente, infine contestavano altresì il quantum debeatur poiché basato su una relazione di parte, riportandosi alle seguenti conclusioni:
“piaccia al Tribunale Ill.mo di Brescia, contrariis rejectis, così giudicare:
7 in via principale e nel merito: emanare sentenza con la quale rigettare le domande
formulate a carico dei signori e sia in via solidale che Controparte_5 CP_6
concorsuale ed esclusiva, poiché infondate sia in fatto che in diritto per i motivi esposti
nella comparsa di costituzione e risposta nonché negli atti del giudizio, condannando
gli attori al pagamento delle spese diritti ed onorari di giudizio nonché della fase di
mediazione come quantificato nella comparsa di costituzione e risposta, ovvero nel
diverso maggiore o minore importo ritenuto equo e di giustizia in base alla condotta
attorea. Dichiarano di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande,
eccezioni e/o richieste di merito e/o istruttori;
in subordine: nella poco creduta e denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse anche
in parte, responsabile la minore per i fatti descritti, respingere Persona_2
qualunque domanda risarcitoria, diretta, indiretta, in via solidale, concorsuale ovvero
esclusiva per i danni patiti dalla minore formulata a carico dei signori Per_1
dichiarando ed accertando la responsabilità esclusiva, concorrente e/o Parte_3
solidale tra loro dell'istituto scolastico convenuto, del ovvero della compagnia CP_2
assicurativa garante la responsabilità civile dell' medesimo per i fatti accaduti, CP_3
il tutto anche in relazione ai criteri di cui all'art. 2047 secondo comma c.c., con vittoria
di spese diritti ed onorari di giudizio.”; rilevato che, instauratosi così il contraddittorio, il giudice con ordinanza del 19
gennaio 2021 disponeva CTU medico-legale e, successivamente, ritenuta la causa
8 matura per la decisione invitava le parti a precisare le conclusioni e quindi, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va rilevato che la causa può ben essere decisa sulla base delle risultanze acquisite, senza bisogno di ulteriore attività istruttoria;
ritenuto preliminarmente che va rigettata la domanda di risarcimento proposta dagli attori nei confronti della compagnia assicurativa in quanto al danneggiato non è attribuita un'azione diretta nei confronti dell'assicurazione, se non nei casi espressamente previsti dalla legge, tra cui non rientra all'evidenza il caso di specie;
ritenuto altresì che l'art. 61 della legge n. 312/1980 relativo alla responsabilità
patrimoniale del personale scolastico non determina la carenza di legittimazione passiva dell' per cui va rigettata Controparte_3
l'istanza di estromissione dal giudizio di quest'ultimo;
ritenuto per il resto che secondo la consolidata giurisprudenza, che questo giudice fa propria, “l'amministrazione scolastica è direttamente responsabile, in virtù del
rapporto del collegamento organico con essa del personale dipendente, del danno che sia
cagionato a minore nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza di detto personale.
L'onere probatorio del danneggiato, in tale ipotesi, si esaurisce nella dimostrazione che
il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è affidato alla scuola, essendo ciò
sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di
sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica la prova liberatoria che è
9 stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il
fatto. Ne consegue che, nel relativo giudizio per il risarcimento del danno, sussiste la
legittimazione passiva del che si surroga al Controparte_7
personale predetto per gli illeciti dallo stesso compiuti (con facoltà per lo Stato di
rivalersi su detto personale, ove il difetto di vigilanza sia ascrivibile a dolo o colpa
grave)” (cfr. Cass. civ. n. 14484 del 07/2000); ritenuto quanto alla dinamica del fatto che, come già rilevato dal giudice istruttore nell'ordinanza 4.11.2021 cui si rimanda, “la causa appare matura per la decisione alla luce delle risultanze agli atti e delle circostanze che devono ritenersi
pacifiche in quanto parimenti indicate nei capitoli di prova dedotti dalle varie parti
(ad esempio il fatto che i bambini giocavano a prendersi nel corridoio antistante le
aule…)”;
rilevato pertanto che la dinamica del fatto è molto semplice e comprensibile, vale a dire le alunne stavano giocando “a prendersi” nel corridoio antistante le aule e,
durante il gioco, si è verificato l'evento dannoso per cui è causa, cioè la minore
è caduta poiché urtata, accidentalmente, dalla minore Persona_1 Per_2
e tale evento è condizione necessaria e sufficiente ai fini della presunzione
[...]
di colpa in capo all'Amministrazione scolastica prevista dall'art. 2048 co. 2 cc la quale “configura una responsabilità soggettiva aggravata in ragione dell'onere
incombente all'insegnante o al precettore di fornire la prova liberatoria, onere che
10 risulta assolto in relazione all'esercizio - da accertarsi in concreto - di una vigilanza
adeguata all'età e al normale grado di comportamento dei minori loro affidati” (cfr.
Cass. civ. n. 11453 del 23/2003), spettando quindi agli attori la sola dimostrazione che il fatto dannoso è avvenuto all'interno dell'ambiente scolastico, nel tempo in cui gli alunni erano sottoposti alla vigilanza del personale docente e non docente cui i genitori li avevano affidati, per ragioni di educazione ed istruzione, tramite iscrizione all'Istituto;
rilevato che, sul punto, la giurisprudenza ormai pacifica ritiene che il personale scolastico, per superare la presunzione di colpa, deve provare di aver adottato tutte le misure preventive, di tipo disciplinare e organizzativo, idonee ad evitare l'insorgenza di situazioni pericolose (cfr. Cass. civ. n. 2657/2003), per cui il personale dell'Istituto Scolastico di deve ritenersi responsabile di CP_3
carenze organizzative posto che le ragazzine giocavano all' “acchiapparsi” nel corridoio antistante le aule, dove presumibilmente vi è una pavimentazione a mattonelle che per sua natura, in caso di cadute, si presta alla creazione di situazioni pericolose per gli alunni che possono cadere facendosi male, non potendosi certo invocare il carattere imprevedibile e repentino dell'eventuale caduta attesa la natura del gioco e non costituendo adeguata misura l'avere impartito agli alunni generiche raccomandazioni, considerato che, secondo l'orientamento giurisprudenziale che questo giudice fa proprio, “in tema di
11 responsabilità civile dei maestri e dei precettori, il superamento della presunzione di
responsabilità gravante, ex art. 2048 c.c., sull'insegnante per il fatto illecito
dell'allievo, postula la dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un
intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella
produzione del danno, e di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari
o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al
determinarsi di quella serie, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto
dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, dovendo la sorveglianza dei
minori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera
età, sicché, con riguardo ad uno stato dei luoghi connotato dalla presenza di un
manufatto in grado di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare,
non costituiscono idonee misure organizzative la mera presenza delle insegnanti "in
loco", se non disposte in prossimità del manufatto stesso, e l'avere le medesime
impartito agli alunni la generica raccomandazione "di non correre troppo durante la
ricreazione" senza l'adozione di interventi correttivi immediati, diretti a prevenire e ad
evitare il verificarsi di eventi dannosi” (cfr. Cass. civ. n. 9337/2016); rilevato che, secondo le più comuni regole d'esperienza, l'espressa autorizzazione ai giochi di movimento, peraltro nei corridoi, accompagnata da mere e semplici regole “di non spingere e di non correre” non si configura come misura
12 astrattamente adeguata ai fini della sicurezza di minori di una classe di terza elementare;
rilevato invece che, per la natura e le modalità concrete del fatto storico, si ritiene che debba escludersi la configurabilità di una responsabilità dei genitori della minore per culpa in educando ai sensi dell'art. 2048 co. 1 cc, Persona_2
dovendosi presumere, in assenza di prova specifica, la mancanza di volontarietà nella spinta/urto da parte di nei confronti di da considerarsi Per_2 Per_1
accidentale tra ragazzine di nove anni, e non essendovi del resto alcuna prova del nesso causale tra l'educazione impartita dai genitori della stessa ed il fatto dannoso commesso, vale a dire di quelle “carenze nell'attività educativa che si
manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi
ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare” (cfr. Cass. civ. n.
7050/2008), per cui la relativa domanda attorea di condanna al risarcimento nei confronti dei signori e va rigettata;
Controparte_5 CP_6
rilevato che, per quanto concerne i danni subiti dalla minore ed il Persona_1
nesso di causalità tra le lesioni e la tipologia di sinistro, che la CTU medico-legale disposta in questa sede - che il giudice fa propria per la logicità e le approfondite condivisibili motivazioni cui si rimanda - (cfr. relazione CTU dr.ssa Persona_4
datata 28/08/2021) osservava che “l'attuale menomazione della integrità psicofisica
del soggetto può quantificarsi, secondo i più comuni barèmes valutativi in uso nella
13 stima medico-legale del danno a persona1, nella misura del 2% (due%) in termini di
danno biologico permanente, comprensivo del danno estetico”, escludendo la possibilità che la minore possa in futuro essere svantaggiata nell'inserimento lavorativo, e che “tali lesioni sono compatibili con l'esito di un trauma contusivo del cavo orale, e pertanto compatibili con la dinamica dell'evento descritta in atti, ovverosia
una caduta a terra con trauma al volto”; ritenuto pertanto che sulla base delle risultanze della CTU come sopra indicate e presi come riferimento i parametri indicati nelle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, il risarcimento del danno non patrimoniale può essere quantificato ad oggi nella somma complessiva di euro 3.571,00;
ritenuto quanto alla richiesta di rimborso delle spese mediche già sostenute, che la
CTU citata riteneva congrue e adeguate le spese mediche per la somma complessiva di euro 2.450,00 somma che, rivalutata ad oggi con gli interessi, ammonta complessivamente ad euro 2.720,00, mentre per quanto riguarda le spese future la CTU riteneva presumibilmente necessaria una spesa di complessivi euro
7.500,00, quantificazioni che appaiono congrue e giustificate dalle risultanze di causa come già osservato dal CTU, le cui argomentazioni sono condivise da questo giudice;
rilevato quindi che gli attori non hanno provato di aver sostenuto o comunque pagato altre e diverse spese oltre quanto sopra liquidato, così come per quanto
14 riguarda il compenso del CTU il cui pagamento da parte degli attori va escluso alla luce della comunicazione del loro stesso legale (cfr. nota del CTU in data
28.3.2021);
ritenuto pertanto che il e Controparte_2
l' vanno condannati in solido a Controparte_3
pagare agli attori ed per le causali sopra Parte_1 Parte_2
indicate la somma di euro 3.571,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e la somma di 10.220,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, con gli interessi legali sulle somme così determinate da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo;
ritenuto quanto alle spese del giudizio che esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con riferimento allo scaglione relativo alle somme liquidate;
rilevato in particolare che, avendo gli stessi attori rinunciato all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (cfr. nota del legale 7.10.,2021) il
[...]
e l' Controparte_2 Controparte_3
vanno condannati in solido a rimborsarle agli attori con distrazione a
[...]
favore del procuratore anticipatario, mentre gli attori dovranno rimborsarle ai convenuti e nei confronti dei quali la domanda Controparte_5 CP_6
attorea è stata rigettata;
15 ritenuto infine, quanto alla domanda nei confronti dell'assicurazione che va dichiarata inammissibile la domanda svolta nei confronti dell'assicurazione dagli attori a spese compensate mentre va accolta la domanda di manleva formulata dall'amministrazione scolastica posto che l'art. 30 della polizza in atti non risulta applicabile in quanto il caso di specie è da ricondursi alla responsabilità civile e non all'infortunio per cui Controparte_8
, già va
[...] Controparte_9
dichiarata tenuta e condannata a manlevare il
[...]
e l' per Controparte_2 Controparte_3
quanto questi dovranno pagare agli attori in forza di quanto sopra disposto, nei limiti della franchigia e del massimale di polizza;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) ritenuta e accertata la responsabilità, condanna in solido
[...]
e l' Controparte_2 Controparte_3
a pagare a e ad , in qualità di
[...] Parte_1 Parte_2
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , Persona_1
la somma di euro 3.571,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e la somma di euro 10.220,00 a titolo di danno patrimoniale, con gli interessi legali
16 sulle somme così determinate da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo;
b) condanna in solido e Controparte_2
l' a rimborsare a e ad Controparte_3 Parte_1
le spese di causa che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi Parte_2
professionali oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
c) condanna in solido ed a rimborsare a Parte_1 Parte_2 CP_5
e le spese di causa che si liquidano in euro 5.000,00 per
[...] Parte_4
compensi professionali oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
d) dichiara tenuta e condanna la società assicuratrice
[...]
, già Controparte_8 Controparte_9
, a manlevare il
[...] Controparte_2
e l' per quanto questi
[...] Controparte_3
dovranno pagare agli attori ed in forza di Parte_1 Parte_2
quanto sopra disposto ai punti a) e b), nei limiti della franchigia e del massimale di polizza.
Così deciso in Brescia il 29 agosto 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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