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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 420/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ER CLAUDIA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6532/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036370851000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agente della Riscossione ed alla società ATO ME 1 spa in liq., in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 24.07.2025, depositato il 23.09.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240036370851000, notificata in data 08.12.2025, emessa per la somma complessiva di euro 2.617,88, a titolo tassa rifiuti per gli anni dal 2008 al 2012.
Nella cartella si fa riferimento, quale atto prodromico, a intimazione di pagamento 291871 del 29/07/2019, notificata il 15/10/2019.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1) Omessa notifica di atti prodromici;
2) Difetto di motivazione, anche per omessa allegazione;
3) Prescrizione.
Con distrazione delle spese.
In data 26.11.2025 si è costituita AdER che ha eccepito la carenza di responsabilità per attività antecedenti alla consegna del ruolo e la legittimità della procedura di riscossione, rivendicando in ogni caso l'infondatezza dei motivi di ricorso.
In data 30.12.2025 si è costituita l'ATO che ha eccepito la regolare notifica:
-in data 18/01/2012, della fattura per TIA 2010 (All. 2);
-in data 06/08/2012, della fattura per TIA 2011 (All. 3);
-in data 05/12/12, della fattura per TIA 2012 (All. 4);
-in data 09/01/2018, della fattura per saldo TIA 2012 (All 5).
Ha inoltre argomentato la successiva notifica di atti interruttivi della prescrizione, e precisamente:
- in data 12/01/2017, dell'intimazione n. 021030/16 del 05/12/2016 (All. 6);
-in data 15/10/2019, dell'intimazione n. 291871 del 29/07/2019 (All. 7), indicata in cartella.
Ha argomentato la inammissibilità di censure, ivi compresa la prescrizione anteriormente maturata, da farsi valere impugnando gli atti previamente notificati e la generale infondatezza dei vizi dedotti.
Con distrazione.
All'udienza del 23.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che l'esame della notifica delle due intimazioni di pagamento prodotte da AdER fornisce riscontro positivo, trattandosi di notifica a mezzo posta effettuata rispettivamente a mani di familiare convivente ed a mani proprie del ricorrente.
Ciò posto, va rilevato che:
per l'anno 2008, è stata emessa l'intimazione del 2019, notificata il 29.07.2019, a prescrizione maturata.
A parere di questo giudice, la prescrizione puo' essere fatta valere nella presente sede.
Va preliminarmente rilevato che l'intimazione di pagamento indicata in cartella (rectius il sollecito di pagamento emesso dall'ente impositore) può certamente considerarsi atto impugnabile in virtù di una applicazione estensiva dell'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Ed invero, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n.
448 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2014, n. 11929; Cass., Sez. 6^-5, 5 giugno 2017, n. 13963;
Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2144; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481); è stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva (e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico) (tra le tante: Cass., Sez. 5^,
5 ottobre 2012, n. n. 17010; Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773; Cass., Sez. 6^-5, 9 maggio 2017,
n. 11397; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29501; Cass.,
Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34177; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile
2022, n. 11481).
Ciò posto, deve tuttavia evidenziarsi che l'intimazione in questione non può essere assimilata ad alcuno degli atti tipici prefigurati dall'art. 19 D.Lgs. n. 546/92, dovendosene quindi riconoscere la natura di atto
“atipico”, ad impugnazione c.d. facoltativa, la cui omessa impugnazione non vale a precludere al contribuente la possibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione nel presente giudizio proposto avverso la cartella. Costituisce, infatti, principio del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel citato art. 19 (come, per l'appunto, il sollecito di pagamento medio tempore notificato), costituendo la stessa un'estensione della tutela, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento;
ciò comporta che la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) di questa pretesa, che può essere successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19, né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19 citato (tra le tante Cass. 16743/24; Cass. n. 22108/24;
n. 16118/23; n. 16122/23; n. 31259/21; 27860/21; n. 1230/20; n. 12150/19; n. 22507/19; n. 14045/2017; n.
26129/2017; n. 14675/16; n. 20611/16; n. 2616/2015; n. 16100/2011; n. 10987/2011; n. 8033/2011; S.U. n.
10672/2009; n. 21045/2007). In altre parole, è solo la mancata impugnazione di atti “tipici” che determina il consolidamento della pretesa tributaria e l'impossibilità di far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica, ipotesi che non ricorre nel caso concreto.
Di converso, stante la natura atipica del sollecito di pagamento medio tempore notificato, il ricorrente non aveva l'onere d'impugnarlo per fare valere la prescrizione dei crediti tributari maturati antecedentemente alla relativa notifica, potendo invece far valere il vizio nella presente sede.
per l'anno 2009, è stata emessa l'intimazione del 2019, notificata il 29.07.2019, a prescrizione maturata.
Circa la possibilita' di fare valere la prescrizione nella presente sede, si veda quanto argomentato per il 2008.
per l'anno 2010, sono state emesse sia l'intimazione del 2016, notificata il 05.12.2016, sia l'intimazione del
2019, notificata il 29.07.2019. La prescrizione era già maturata alla data di notifica della prima intimazione, onde detta notifica non ha acquisito efficacia interruttiva del relativo decorso, ai fini di una nuova decorrenza
(cfr. Cass. n. 7188/25, per la quale “non produce alcun effetto interruttivo un atto, astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge”). Circa la possibilita' di fare valere la prescrizione nella presente sede, si veda quanto argomentato per il 2008.
per l'anno 2011, sono state emesse sia l'intimazione del 2016, notificata il 05.12.2016, sia l'intimazione del
2019, notificata il 29.07.2019. La prescrizione quinquennale non era maturata alla data di notifica dell'intimazione del 2016, onde la stessa ha assolto efficacia interruttiva della prescrizione, che e' venuta nuovamente a decorrere, per essere ulteriormente interrotta con la notifica dell'intimazione del 2019. Da tale notifica e fino alla notifica della cartella oggi impugnata, non puo' considerarsi decorso il termine di prescrizione, dovendosi applicare lo slittamento di 546 gg. previsto dal combinato disposto dell'art. 68, comma 1, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015.
per l'anno 2012, sono state emesse sia l'intimazione del 2016, notificata il 05.12.2016, sia l'intimazione del
2019, notificata il 29.07.2019. La prescrizione quinquennale non era maturata alla data di notifica dell'intimazione del 2016, onde la stessa ha assolto efficacia interruttiva della prescrizione, che e' venuta nuovamente a decorrere, per essere ulteriormente interrotta con la notifica dell'intimazione del 2019. Da tale notifica e fino alla notifica della cartella oggi impugnata, non puo' considerarsi decorso il termine di prescrizione, dovendosi applicare lo slittamento di 546 gg. previsto dal combinato disposto dell'art. 68, comma 1, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015.
Il ricorso deve dunque essere accolto per gli anni 2008-2009-2010, con rigetto per gli anni 2011-2012.
Spese compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione agli anni d'imposta 2008-2009-2010;
Rigetta il ricorso in relazione agli anni d'imposta 2011-2012.
Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ER CLAUDIA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6532/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036370851000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agente della Riscossione ed alla società ATO ME 1 spa in liq., in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 24.07.2025, depositato il 23.09.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240036370851000, notificata in data 08.12.2025, emessa per la somma complessiva di euro 2.617,88, a titolo tassa rifiuti per gli anni dal 2008 al 2012.
Nella cartella si fa riferimento, quale atto prodromico, a intimazione di pagamento 291871 del 29/07/2019, notificata il 15/10/2019.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1) Omessa notifica di atti prodromici;
2) Difetto di motivazione, anche per omessa allegazione;
3) Prescrizione.
Con distrazione delle spese.
In data 26.11.2025 si è costituita AdER che ha eccepito la carenza di responsabilità per attività antecedenti alla consegna del ruolo e la legittimità della procedura di riscossione, rivendicando in ogni caso l'infondatezza dei motivi di ricorso.
In data 30.12.2025 si è costituita l'ATO che ha eccepito la regolare notifica:
-in data 18/01/2012, della fattura per TIA 2010 (All. 2);
-in data 06/08/2012, della fattura per TIA 2011 (All. 3);
-in data 05/12/12, della fattura per TIA 2012 (All. 4);
-in data 09/01/2018, della fattura per saldo TIA 2012 (All 5).
Ha inoltre argomentato la successiva notifica di atti interruttivi della prescrizione, e precisamente:
- in data 12/01/2017, dell'intimazione n. 021030/16 del 05/12/2016 (All. 6);
-in data 15/10/2019, dell'intimazione n. 291871 del 29/07/2019 (All. 7), indicata in cartella.
Ha argomentato la inammissibilità di censure, ivi compresa la prescrizione anteriormente maturata, da farsi valere impugnando gli atti previamente notificati e la generale infondatezza dei vizi dedotti.
Con distrazione.
All'udienza del 23.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che l'esame della notifica delle due intimazioni di pagamento prodotte da AdER fornisce riscontro positivo, trattandosi di notifica a mezzo posta effettuata rispettivamente a mani di familiare convivente ed a mani proprie del ricorrente.
Ciò posto, va rilevato che:
per l'anno 2008, è stata emessa l'intimazione del 2019, notificata il 29.07.2019, a prescrizione maturata.
A parere di questo giudice, la prescrizione puo' essere fatta valere nella presente sede.
Va preliminarmente rilevato che l'intimazione di pagamento indicata in cartella (rectius il sollecito di pagamento emesso dall'ente impositore) può certamente considerarsi atto impugnabile in virtù di una applicazione estensiva dell'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Ed invero, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n.
448 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2014, n. 11929; Cass., Sez. 6^-5, 5 giugno 2017, n. 13963;
Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2144; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481); è stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva (e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico) (tra le tante: Cass., Sez. 5^,
5 ottobre 2012, n. n. 17010; Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773; Cass., Sez. 6^-5, 9 maggio 2017,
n. 11397; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29501; Cass.,
Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34177; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile
2022, n. 11481).
Ciò posto, deve tuttavia evidenziarsi che l'intimazione in questione non può essere assimilata ad alcuno degli atti tipici prefigurati dall'art. 19 D.Lgs. n. 546/92, dovendosene quindi riconoscere la natura di atto
“atipico”, ad impugnazione c.d. facoltativa, la cui omessa impugnazione non vale a precludere al contribuente la possibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione nel presente giudizio proposto avverso la cartella. Costituisce, infatti, principio del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel citato art. 19 (come, per l'appunto, il sollecito di pagamento medio tempore notificato), costituendo la stessa un'estensione della tutela, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento;
ciò comporta che la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) di questa pretesa, che può essere successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19, né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19 citato (tra le tante Cass. 16743/24; Cass. n. 22108/24;
n. 16118/23; n. 16122/23; n. 31259/21; 27860/21; n. 1230/20; n. 12150/19; n. 22507/19; n. 14045/2017; n.
26129/2017; n. 14675/16; n. 20611/16; n. 2616/2015; n. 16100/2011; n. 10987/2011; n. 8033/2011; S.U. n.
10672/2009; n. 21045/2007). In altre parole, è solo la mancata impugnazione di atti “tipici” che determina il consolidamento della pretesa tributaria e l'impossibilità di far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica, ipotesi che non ricorre nel caso concreto.
Di converso, stante la natura atipica del sollecito di pagamento medio tempore notificato, il ricorrente non aveva l'onere d'impugnarlo per fare valere la prescrizione dei crediti tributari maturati antecedentemente alla relativa notifica, potendo invece far valere il vizio nella presente sede.
per l'anno 2009, è stata emessa l'intimazione del 2019, notificata il 29.07.2019, a prescrizione maturata.
Circa la possibilita' di fare valere la prescrizione nella presente sede, si veda quanto argomentato per il 2008.
per l'anno 2010, sono state emesse sia l'intimazione del 2016, notificata il 05.12.2016, sia l'intimazione del
2019, notificata il 29.07.2019. La prescrizione era già maturata alla data di notifica della prima intimazione, onde detta notifica non ha acquisito efficacia interruttiva del relativo decorso, ai fini di una nuova decorrenza
(cfr. Cass. n. 7188/25, per la quale “non produce alcun effetto interruttivo un atto, astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge”). Circa la possibilita' di fare valere la prescrizione nella presente sede, si veda quanto argomentato per il 2008.
per l'anno 2011, sono state emesse sia l'intimazione del 2016, notificata il 05.12.2016, sia l'intimazione del
2019, notificata il 29.07.2019. La prescrizione quinquennale non era maturata alla data di notifica dell'intimazione del 2016, onde la stessa ha assolto efficacia interruttiva della prescrizione, che e' venuta nuovamente a decorrere, per essere ulteriormente interrotta con la notifica dell'intimazione del 2019. Da tale notifica e fino alla notifica della cartella oggi impugnata, non puo' considerarsi decorso il termine di prescrizione, dovendosi applicare lo slittamento di 546 gg. previsto dal combinato disposto dell'art. 68, comma 1, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015.
per l'anno 2012, sono state emesse sia l'intimazione del 2016, notificata il 05.12.2016, sia l'intimazione del
2019, notificata il 29.07.2019. La prescrizione quinquennale non era maturata alla data di notifica dell'intimazione del 2016, onde la stessa ha assolto efficacia interruttiva della prescrizione, che e' venuta nuovamente a decorrere, per essere ulteriormente interrotta con la notifica dell'intimazione del 2019. Da tale notifica e fino alla notifica della cartella oggi impugnata, non puo' considerarsi decorso il termine di prescrizione, dovendosi applicare lo slittamento di 546 gg. previsto dal combinato disposto dell'art. 68, comma 1, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015.
Il ricorso deve dunque essere accolto per gli anni 2008-2009-2010, con rigetto per gli anni 2011-2012.
Spese compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione agli anni d'imposta 2008-2009-2010;
Rigetta il ricorso in relazione agli anni d'imposta 2011-2012.
Spese compensate.