Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/04/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dottor Andrea Loffredo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 7138/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – risarcimento danni a cose
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Elisa Di Peso
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Emilia Controparte_1
Morrone
APPELLATO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 9/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 2000/2017 del Giudice di
Pace di Cava dè Tirreni, che lo aveva condannato al pagamento in favore di della somma di euro 2.247,27 oltre Controparte_1 accessori, a titolo di risarcimento dei danni provocati all'autovettura
Mercedes Classe A tg.CB114AR di proprietà dell'appellato dallo scoppio di un petardo lanciato sotto il mezzo da esso appellante.
L'appellante deduceva a motivi l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, atteso che il giudice di pace si era
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Deduceva, inoltre, l'erronea interpretazione dell'art. 131 bis c.p. sulla rilevanza del procedimento penale nel giudizio civile, atteso che il procedimento penale si era concluso con decreto di archiviazione del 18.06.2015 per tenuità del fatto, senza espletamento di alcuna attività d'indagine che potesse essere utile a ricostruire la dinamica dei fatti verificatisi la sera del 31.12.2014.
Né il Giudice di Pace, secondo l'appellante, aveva motivato in ordine alle ragioni per le quali aveva scritto che, dall'istruttoria espletata nel giudizio civile, era emersa la responsabilità del
. Evidenziava l'erronea valutazione delle prove Pt_1 dichiarative acquisite davanti al giudice di primo grado, dalle quali non era dato evincersi con sicurezza che il petardo era stato lanciato sotto l'autovettura del proprio da esso appellante. Per tali CP_1 motivi chiedeva la totale riforma dell'impugnata sentenza, con rigetto della domanda risarcitoria proposta in primo grado dall'appellato; in subordine mitigare la condanna alle spese, in quanto liquidate in misura eccessiva rispetto al valore della causa.
Si costituiva in giudizio , il quale, riproponendo Controparte_1 le difese e le eccezioni già svolte in primo grado, chiedeva il rigetto dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'appello non è fondato e va pertanto rigettato. Preliminarmente giova evidenziare che il giudice di appello, in caso di motivazione insufficiente della sentenza impugnata, può comunque integrarla, se la decisone nel merito è da condividere e confermare.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 I fatti oggetto di causa sono quelli che si verificarono la sera dell'ultimo dell'anno 2015, vigilia di Capodanno, giorno in cui è tradizione, anche a Cava de' Tirreni, festeggiare l'anno nuovo con fuochi d'artificio. La circostanza dello sparo di fuochi d'artificio e petardi è incontestata e provata da tutti i testi sentiti dal giudice di prime cure. Altra circostanza incontestata è che uno dei petardi, lanciato in direzione della Mercedes dell'appellato, esplodeva proprio sotto la parte anteriore dell'abitacolo. In questo scenario, secondo la versione dell'appellante, esso si trovava a Pt_1 passeggiare con la signora quando, con un balzo fu costretto Pt_2 ad allontanarsi velocemente perché inconsapevolmente capitato nel bel mezzo di uno spettacolo pirotecnico e quindi in una situazione di pericolo, tanto che a seguito della sua reazione, veniva aggredito e malmenato, proprio dal gruppo di persone che avevano creato l'evento, che lo accusarono di aver loro rovinato lo spettacolo e di non essersi fermato prima delle esplosioni dei petardi. L'appellante, quindi, nega di aver lanciato il petardo in direzione dell'autovettura e ritiene che dal giudizio non emersero prove sufficienti ad identificarlo come l'autore della condotta dannosa.
Invero, tale valutazione delle prove fatta dall'appellante si scontra con la testimonianza di il quale ebbe a riferire che il Testimone_1
“ si accorse della presenza di un ragazzo, poi, identificato CP_1 nella persona del signor che, nel posizionare i Parte_1 botti esplosivi calciava e indirizzava uno di questi ancora inesploso facendolo rotolare volontariamente sotto l'abitacolo anteriore dell'autovettura di sua proprietà”, aggiungendo di aver assistito all'evento perché si trovava fuori al bar Insomnia Cafè unitamente al proprietario del bar, , notando appunto che il Persona_1 ragazzo, poi identificato per il sig. , “aveva una cipolla in Pt_1 mano che ha lanciato a terra e con un calcio successivamente ha spinto sotto l'abitacolo della classe A”.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 Anche il teste ebbe a confermare di aver visto Persona_1 un ragazzo che collocava un petardo che finiva sotto la macchina del Sig. , tuttavia senza identificare tale ragazzo. CP_1
Infondata è poi la tesi dell'appellante secondo cui seppure avesse tenuto la condotta imputatagli, egli l'avrebbe commessa involontariamente e per legittima difesa o stato di necessità, in quanto si sarebbe allontanato con un salto per evitare che il “cd. botto” nell'esplodere potesse ferire lui e la compagna e, probabilmente, in tale azione, finì per urtare inconsapevolmente il petardo. Invero, a fronte del palesarsi di un pericolo reale e concreto quale quello dell'esplosione di petardi e fuochi la sera dell'ultimo dell'anno, sarebbe stato prudente evitare di passare per quel tratto di strada o attendere che le esplosioni finissero.
Riguardo alle spese del giudizio di primo grado, esse risultano liquidate nell'ambito delle tariffe minime e massime in relazione al valore della causa tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
La dubbiezza della lite in ordine alla precisa ricostruzione dei fatti,
l'apporto quasi nullo delle indagini svolte in sede penale richiamate dal Giudice di Pace, la sussistenza di un procedimento penale instaurato dal per lesioni a lui procurate nel medesimo Pt_1 contesto di tempo e di luogo ed anche la superficiale sintetica motivazione dell'impugnata sentenza inducono a compensare tra le parti le spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
2) Compensa tra le parti le spese della presente fase di giudizio.
3) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento in favore dell'Erario di un ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 Nocera Inferiore, 1/04/2025 Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5