Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
n.4450/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia individuale di lavoro tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. CARPAGNANO SABINO -c.f. , nonché C.F._1 dell'avv. DE FINIS ALESSIA -c.f. C.F._2
-parte ricorrente-
e
[...]
Controparte_1 ssistenza e difesa, ai sensi dell'art.417 bis c.p.c.,
[...] della dott.ssa -c.f. Controparte_2 C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 15/01/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/06/2023 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante
l'amministrazione scolastica rassegnando contro quest'ultima le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare – in contraddittorio con il
[...]
in persona del con Controparte_3 CP_4
l' in persona del Controparte_1
1
“collaboratore scolastico” e di “assistente amministrativo”, ai sensi dell'art.485 del D. Lgs. n.297/1994, come interpretato dalla
Corte di Cassazione, e non ai sensi dell'art.4 del DPR n.399/1988, in quanto più vantaggiosa, e, per l'effetto,
b) accertare e dichiarare – in contraddittorio con il
[...]
in persona del con Controparte_3 CP_4
l' in persona del Controparte_1
Direttore Generale – il diritto della ricorrente a vedersi considerata, alla data dell'1.9.2016, un'anzianità complessiva di
16 anni, 6 mesi e 13 giorni, utile sia ai fini giuridici che economici, in qualità di “collaboratore scolastico” e di
“assistente amministrativo”, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto,
c) accertare e dichiarare – in contraddittorio con il
[...]
in persona del con Controparte_3 CP_4
l' in persona del Controparte_1
Direttore Generale – il diritto della ricorrente a vedersi ricostruita la carriera, di ruolo e non, con modifica del relativo decreto, sulla base di un'anzianità, alla data dell'1.9.2016, di
16 anni, 6 mesi e 13 giorni, utile sia ai fini giuridici che economici, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto,
d) accertare e dichiarare – in contraddittorio con il
[...]
in persona del con Controparte_3 CP_4
l' in persona del Controparte_1
Direttore Generale – il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere, in qualità di “assistente amministrativo”, la seconda fascia stipendiale (9-14 anni) dall'1.2.2008 al 31.1.2015, la terza fascia stipendiale (15-20 anni) dall'1.2.2015 al 31.1.2021 e la quarta fascia stipendiale (21-27 anni) dall'1.2.2021 al
31.1.2028 e, quindi, il relativo stipendio annuo lordo meglio specificato in narrativa, alla lettera “B” della parte in diritto e nel conteggio allegato al ricorso (nelle colonne “retribuzione
2 spettante” e “Indenn. Vac. Contratt.”), oltre che la somma lorda di € 5.461,89, a titolo di differenze salariali, per il periodo dall'1.6.2018 al 31.3.2023, come risultanti dagli allegati conteggi, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto,
e) condannare il in Controparte_3 persona del e l' CP_4 Controparte_1
, in persona del Direttore Generale, per un verso, a
[...] ricostruire la carriera, di ruolo e non, dell'istante, sulla base di una anzianità, alla data dell'1.9.2016, di 16 anni, 6 mesi e 13 giorni, utile sia ai fini giuridici che economici, e, per altro verso, a riconoscere all'istante, in qualità di “assistente amministrativo”, la seconda fascia stipendiale (9-14 anni) dall'1.2.2008 al 31.1.2015, la terza fascia stipendiale (15-20 anni) dall'1.2.2015 al 31.1.2021 e la quarta fascia stipendiale
(21-27 anni) dall'1.2.2021 al 31.1.2028 e, quindi, il relativo stipendio annuo lordo meglio specificato in narrativa, alla lettera “B” della parte in diritto e nel conteggio allegato al ricorso (nelle colonne “retribuzione spettante” e “Indenn. Vac.
Contratt.”), oltre che la somma lorda di € 5.461,89, a titolo di differenze salariali, per il periodo dall'1.6.2018 al 31.3.2023, come risultanti dagli allegati conteggi, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
f) il tutto oltre agli accessori di legge e con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarre in favore dei sottoscritti difensori anticipatari”.
La ricorrente in epigrafe indicata, appartenente al personale
A.T.A. della scuola con qualifica e mansioni di collaboratore scolastico, impiegata presso scuole statali pubbliche in virtù di reiterati contratti a termine fino al 01°/09/2001 (data della sua assunzione in prova con contratto a tempo indeterminato) ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla corretta ricostruzione della carriera, evidenziando di avere prestato servizio per i periodi (dal 3.4.1995 al
7.6.1995, dal 12.9.1995 al 6.10.1995, dall'8.1.1996 al 7.6.1996,
3 dal 7.1.1997 al 6.4.1997, dal 3.12.1997 al 19.12.1997, dal
7.1.1998 al 6.4.1998, dal 6.10.1998 al 3.11.1998, dal 3.2.1999 al
2.5.1999, dall'11.10.1999 all'8.11.1999 e dal 4.10.2000 al
31.8.2001, per un totale di 2 anni, 6 mesi e 13 giorni, prima della sua assunzione a tempo indeterminato) indicati nel decreto di ricostruzione di carriera prot. n.424 del 7.5.2007, in cui il convenuto aveva provveduto sulla richiesta di CP_3
“ricostruzione di carriera” con una parziale valutazione a detti fini (“con un'anzianità di 0 anni, e che la residua anzianità di 2 anni, 6 mesi e 13 giorni, riconosciuta utile ai fini giuridici ed economici dal momento dell'immissione in ruolo, sarebbe stata utile per la successiva progressione di carriera”).
La parte ricorrente ha aggiunto che in data 1.9.2016 era stata assunta in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, area B, profilo professionale assistente amministrativo, con decorrenza giuridica con decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2016; che, dopo la sua immissione in ruolo in qualità di “assistente amministrativo” (1.9.2016), aveva presentato una nuova istanza di ricostruzione di carriera, con la quale aveva chiesto il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, fin dal momento della sua immissione in ruolo in qualità di “assistente amministrativo”, di un'anzianità di servizio, di ruolo e non, in qualità di “collaboratore scolastico”, pari a 16 anni, 6 mesi e 13 giorni, di cui 2 anni, 6 mesi e 13 giorni non di ruolo e 14 anni di ruolo (dall'1.9.2001 al
31.8.2016, con esclusione dell'anno 2013, ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. b, del D.P.R. n.122/2013), oltre all'anzianità di ruolo maturata in qualità di assistente amministrativo;
che con decreto n.80 del 21.12.2017, il convenuto aveva CP_3 evidenziato che, alla data dell'1.9.2016: a) applicando l'istituto della temporizzazione dell'assegno personale riassorbibile, disciplinata dall'art.4, comma 8, 9 e 10, del DPR n.399/1988,
l'istante avrebbe maturato un'anzianità complessiva di 11 anni, 10 mesi e 6 giorni, utili sia ai fini giuridici che economici;
b)
4 applicando l'istituto della ricostruzione di carriera disciplinato dall'art.485 del D. Lgs. n.297/1994, la ricorrente avrebbe maturato un'anzianità complessiva di 16 anni, 6 mesi e 13 giorni, ma solo 12 anni, 4 mesi e 8 giorni sarebbero stati utili, sia ai fini giuridici che economici, fin dall'1.9.2016, mentre 4 anni, 2 mesi e 5 giorni (pari ad 1/3 dell'anzianità di servizio non di ruolo superiore ai 4 anni) sarebbero stati utili, solo ai fini economici, al compimento di un'anzianità di servizio di 20 anni, ai sensi dell'art.4, comma 3, del D.P.R. n.399/1988, richiamato dall'art.66, comma 6, del CCNL del comparto Scuola del 4.8.1995
(v. docc. agli atti); che, all'esito della ricostruzione della carriera sulla base della temporizzazione, era stata inserita a partire dall'1.9.2016, nella seconda fascia stipendiale (9-14 anni), con un'anzianità di 9 anni con la precisazione che sarebbe stata corrisposta la retribuzione relativa alla fascia stipendiale di appartenenza, utilizzando le tabelle contenute nel CCNL di categoria in vigore ratione temporis (v. docc. agli atti); che era rimasta nella seconda fascia stipendiale (9-14 anni) fino al
30.9.2019 ed era stata passata nella terza fascia stipendiale (15-
20 anni) dall'1.10.2019 (con scadenza della fascia prevista per il
30.9.2025) (v. docc. agli atti).
Nel merito, la domanda attorea è fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione sulla base delle argomentazioni esposte in precedenti conformi della giurisprudenza di merito
(Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, Sentenza n. 761/2020 pubbl. il 10/02/2020 RG n. 14659/2017 est. Dott.ssa Isabella Calia), che, essendo pienamente condivise da questo giudicante, vengono di seguito riportate in termini sostanzialmente integrali.
La ricorrente ha chiesto che l'amministrazione scolastica convenuta sia condannata a riconoscerle l'intera anzianità di servizio maturata nel periodo di lavoro “precario”, con la conseguente condanna al riconoscimento anche del corrispondente trattamento economico.
Il ricorso è senza dubbio fondato.
5 I fatti di causa sono forniti di prova documentale. Le allegazioni contenute in ricorso circa le modalità di svolgimento del rapporto lavorativo sono comprovate attraverso idonea produzione documentale (cfr. certificato di servizio e decreto di ricostruzione carriera – all.ti 1, 2 e 3 del fascicolo di parte ricorrente). Può quindi ritenersi dimostrato che parte ricorrente ha prestato attività lavorativa in regime di c.d. “pre-ruolo”, mediante la stipula di numerosi contratti a tempo determinato.
È altrettanto documentato che l'anzianità di servizio maturata durante il periodo di “precariato” è stata riconosciuta solo in parte.
Va infatti considerato che la disciplina interna relativa all'inquadramento del personale della scuola docente e non docente c.d. “non di ruolo” non contempla nel corso del periodo di precariato un'anzianità normativa ed economica corrispondente all'integrale servizio. Essa, inoltre, prevede che al momento di immissione in ruolo il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina sia riconosciuto in misura solo parziale e comunque inferiore a quella effettiva.
Le disposizioni di riferimento sono le seguenti:
a) per il personale docente, l'art. 485 d.lgs. 297/1994 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), secondo cui «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo»;
b) per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 d.lgs. cit., in base al quale «Al personale
6 amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993,
n. 29».
Per il personale docente rileva altresì l'art. 489, comma 1, t.u. cit., secondo cui «Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione». L'art. 11, comma 14, della legge
124/99, inoltre, ha interpretato autenticamente il citato art. 489, stabilendo che «Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico
è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale».
Ciò posto, per la risoluzione della controversia occorre accertare se la normativa nazionale si ponga in contrasto con quella comunitaria e, in particolare, con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato ed a tempo indeterminato comparabili sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro di cui alla direttiva 1999/70/Ce.
In passato questo giudicante ha respinto domande simili a quella in esame ritenendo che l'ordinamento nazionale non si ponesse in contrasto con la citata direttiva comunitaria. In estrema sintesi, la decisione traeva spunto dalla nota sentenza della Corte di cassazione n. 10127 del 2012, con la quale era stato affermato – tra le altre cose – che la disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico costituisce “norma
7 equivalente” alle misure di cui alla direttiva 1999/70/Ce e, quindi, non si pone in contrasto con la direttiva stessa, come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria.
La questione merita tuttavia di essere rimeditata in ragione del fatto che nella specie viene in rilievo non già l'obbligo dello
Stato di prevenire abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato
(clausola 5 dell'Accordo), bensì il divieto di discriminazione tra condizioni d'impiego dei lavoratori tra loro comparabili in ragione del tipo di contratto concluso con il datore di lavoro
(clausola 4).
Orbene, non c'è dubbio che le norme sopra citate determinino, a carico dei lavoratori a termine, un'evidente disparità di trattamento rispetto ai dipendenti appartenenti al personale di ruolo. A differenza di quanto accade per i lavoratori assunti a tempo determinato, difatti, per i dipendenti di ruolo l'anzianità di servizio è determinata computando integralmente il periodo di servizio svolto.
Questa disparità è – ad avviso del giudicante – in contrasto con quanto prevede la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva n. 1999/70/Ce.
La citata clausola, significativamente intitolata «Principio di non discriminazione», così recita: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».
Sulla questione, ripetutamente affrontata dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, è intervenuta di recente la Suprema
Corte, con la sentenza n. 31150 del 28.11.2019, le cui ampie e approfondite motivazioni, pienamente condivisibili, vengono di seguito trascritte.
«3. Il Collegio è chiamato a pronunciare sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla
8 ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
La questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo non solo a fini economici ma anche ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative.
Ciò spiega perché il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.
4. Tralasciando, perché non rilevante ai fini di causa, la disciplina antecedente agli anni 70, va detto che già con il D.L.
n. 370 del 1970, convertito con modificazioni dalla L. n. 576 del
1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 9, che "Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo".
La disposizione era stata modificata dapprima dal D.P.R. n. 420 del 1974, art. 23 e poi dalla L. n. 463 del 1978, secondo cui "Al
9 personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica del D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 9, convertito con modificazioni nella L. 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici".
Con il D.Lgs. n. 297 del 1994, di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 589, che testualmente dispone "1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993,
n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili".
Il successivo art. 570, aggiunge che "Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il
10 riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo".
Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del
D.Lgs. n. 297 del 1994, sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che "Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.".
Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del D.Lgs., le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
5. In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dal D.Lgs.
n. 165 del 2001, artt. 2 e 40, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che "Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al
D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla
L. 26 luglio 1970, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4".
Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che "Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.".
11 Di seguito il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8, ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione "l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95
(riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)" ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 (lett. g n.
8) del CCNL 29.11.2007.
Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 676 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al D.L. n. 370 del
1970, "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sé il rinvio agli artt. 569 e 570 del T.U., che non a caso non figurano fra le norme del Decreto Legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione.
Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del D.L. n. 370 del 1970, menziona espressamente anche il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, che, per quel che rileva in questa sede, prevede che "Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali".
6. Anticipando considerazioni che verranno riprese nel prosieguo della motivazione, osserva il Collegio che la normativa dettata
12 dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso
Decreto Legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito".
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la
L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
7. È poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe
13 dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica.
È noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute.
8. Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C-177/10 punto 43; Corte di Giustizia Persona_1
14 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia
20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-
29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, De
Diego Porras;
5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos), la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr.
Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356,
26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonchè agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass.
n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del
2019).
8.1. Nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05,
[...]
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Persona_2
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non
15 può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del
Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto
55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-
677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-
393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice
16 fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-
302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di
Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 . Pt_2
9. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza
20.9.2018, in causa C466/17, , con la quale, a seguito di Per_3 rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di
Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi".
È significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal
Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 489, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, nonché sulla necessità di raggiungere
"un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso" (punto 51).
Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono
17 configurare una ragione oggettiva "gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale", obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità "fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio".
Poiché, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate, come ha fatto il ricorrente nel corso della discussione orale, le CP_3 affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi", sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato
Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
10. Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato della L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata "discriminazione alla rovescia".
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la
18 disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che Per_3 la giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale (pag. 11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle " funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995).
Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
19 Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una "finalità legittima di politica sociale" nel momento in cui, nei fatti, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Motter).
11. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011,
punti da 49 a 56). Persona_1
12. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, perché la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto che la Corte ritiene di dovere enunciare nei termini che seguono: "il D.Lgs. n.
297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro
CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni
20 effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato"».
Nel caso oggetto del presente giudizio, la ricorrente ha prestato servizio in virtù di plurimi contratti a tempo determinato prima della sua assunzione con contratto a tempo indeterminato prima in qualità di “collaboratore scolastico” e successivamente in qualità di “assistente amministrativo” (cfr. certificato di servizio della ricorrente).
Ebbene, secondo la normativa interna, ovvero in base al combinato disposto degli artt. 569 e 570 d.lgs. 297/94, la sua anzianità di servizio considerando per intero i periodi di servizio effettivo e computandoli secondo i criteri valevoli per l'assunto a tempo indeterminato, l'anzianità di servizio pre-ruolo sarebbe pari ad anni 16, mesi 6 e giorni 13.
La rilevata disparità di trattamento e la conseguente contrarietà della normativa nazionale ai principi desumibili dalla Direttiva
70/1999, come interpretata dalla Corte di giustizia, conducono pertanto all'accoglimento del ricorso.
Ne deriva il diritto di parte ricorrente al pieno riconoscimento dei periodi di servizio prestati in esecuzione di tutti i contratti a termine stipulati con l'amministrazione scolastica resistente.
Alle somme dovute devono essere aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo tra loro non cumulati, trattandosi di credito afferente a rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
Il diritto alle differenze retributive arretrate va tuttavia circoscritto nei limiti della prescrizione quinquennale (come tempestivamente eccepita dalla controparte nella memoria difensiva), interrotta dalla notifica del ricorso eseguita nei confronti dell'Amministrazione scolastica in data 17/07/2023.
Sullo specifico tema della prescrizione è di recente intervenuta la Corte di cassazione – sezione lavoro, con l'ordinanza n. 2232 del 30.01.2020, chiarendo che il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio è insuscettibile di prescrizione,
21 potendo invece prescriversi solo i diritti che su di essa si fondano.
È utile riportare per esteso le motivazioni dell'ordinanza citata:
“2.1. questa Corte ha già da tempo fissato, con plurimi precedenti, un principio generale che, seppure dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, non può non valere, dopo la contrattualizzazione, anche per l'impiego pubblico e quindi per il lavoro scolastico;
2.2. l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990,
n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n.
477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n.
12354; Cass. 1 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004,
n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n.
15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n.
15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
2.3. essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez.
Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass. n.
12756/2003 nonchè la più recente Cass. 26 aprile 2018, n. 10131);
2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione – distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che “non esiste… un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per
22 l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio” – cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna richiamandosi, al riguardo,
l'orientamento costituito da Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n.
9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779;
Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass.
19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che “debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto” (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio
1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);
2.6. l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.,
n. 4, ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una
23 differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”.
Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.
Pertanto, va affermato il diritto della ricorrente, previa disapplicazione della normativa nazionale in materia, a vedersi ricostruita la carriera considerando integralmente tutti i periodi svolti con contratto di lavoro a tempo determinato (pari ad anni
16, mesi 6 e giorni 13) e a percepire le differenze retributive maturate in virtù del suddetto nuovo riconoscimento con la decorrenza specificata dal nominato CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
Passando alla quantificazione del credito della ricorrente, occorre rimarcare che all'esito della CTU espletata in corso di causa – le cui conclusioni, ad avviso dello scrivente, si appalesano del tutto condivisibili, in quanto fondate sull'approfondito esame della documentazione prodotta in giudizio dalle parti, nonché motivate in maniera logica, coerente ed immune da contraddizioni rispetto ai quesiti posti [«1. Verifichi il CTU
- previo esame della documentazione in atti e di quella che dovesse essere necessaria ai fini dell'espletamento dell'incarico
(la cui acquisizione presso gli uffici pubblici viene sin d'ora autorizzata) - se l'anzianità effettiva di servizio prestata dalla parte ricorrente con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex artt. 569 e 570 d.lgs.
n.297/1994. 2. Tenga conto il CTU nel calcolo dell'anzianità di cui al punto 1.: a) del solo servizio effettivo prestato,
24 maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con esclusione, quindi, degli intervalli fra la cessazione di un rapporto a tempo determinato e l'inizio di quello successivo e, per i rapporti a tempo determinato diversi da quelli annuali, dei mesi estivi;
b) del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera (con esclusione del riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, dovendosi tenere conto in questo caso soltanto del servizio prestato presso le scuole statali e pareggiate);
3. Proceda il CTU in risposta al quesito 2. alla comparazione di due dati numerici:
(1) la sommatoria dei periodi di servizio non di ruolo effettivamente prestati dalla parte ricorrente quale collaboratore scolastico alle dipendenze del sino alla data della CP_5 immissione in ruolo (precisamente: I. con esclusione dei periodi lavorativi svolti presso scuole paritarie;
II. computo dei periodi prestati anche in un ruolo diverso da quello attuale;
III. maggiorazione dei periodi nei quali l'assenza sia giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato, come congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati;
IV. esclusione degli intervalli fra la cessazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e l'inizio di quello successivo, così come, per i rapporti di lavoro diversi da quelli annuali, esclusione dei mesi estivi) e (2) il conteggio dei periodi riconosciuti al momento dell'immissione in ruolo in applicazione dei criteri di cui agli artt. 569 e 570 d.lgs. 297/94, come desumibili dal decreto dirigenziale di “ricostruzione della carriera”;
4. In caso di risposta affermativa al quesito di cui al punto 1., quantifichi il
CTU con riferimento al periodo oggetto di causa il differente trattamento spettante alla parte ricorrente in ragione dell'attività svolta con contratto a termine, parametrandolo a
25 quello riservato al personale ATA assunto a tempo indeterminato e specificando l'importo eventualmente ancora spettante con decorrenza dal 17/07/2018 (in applicazione della prescrizione quinquennale dalla data di notificazione del ricorso introduttivo del giudizio eseguita il 17/07/2023, che costituisce il primo atto interruttivo del decorso della prescrizione);
5. Verifichi in ogni caso il CTU la correttezza del calcolo eseguito dalla parte ricorrente in ricorso»] – l'amministrazione scolastica resistente deve essere condannata a corrispondere alla parte ricorrente l'importo complessivo di euro 3.662,71, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo.
In particolare, si condividono la ricostruzione e le conclusioni rassegnate dal CTU nella sua relazione scritta:
«Come richiesto dai quesiti, si è proceduto a ricostruire la carriera professionale della ricorrente per passaggio di ruolo, quale lavoratrice con contratto a tempo indeterminato nell'area professionale del personale Amministrativo Tecnico ed Ausiliario, dal profilo professionale di collaboratore scolastico al profilo superiore di assistente amministrativo, con decorrenza giuridica ed economica dall'1 settembre 2016, confermata in ruolo in data 1 gennaio 2017, al termine del periodo di prova.
A tal fine, sulla base dello stato matricolare (all. 2 memoria di costituzione), risultano essere stati prestati dalla ricorrente nelle scuole statali i seguenti servizi:
- non di ruolo con il profilo professionale di collaboratrice scolastica, per supplenze brevi e saltuarie e supplenze annuali, dal 3/4/1995 al 31/8/2001;
- di ruolo con il profilo professionale di collaboratrice scolastica dall'1/9/2001 al 31/8/2016;
- conferma in ruolo in data 4/5/2002;
- incarico a tempo determinato nell'ambito del comparto scuola, profilo professionale di assistente amministrativo, dal 15/10/2007 al 31/8/2008, dal 22/9/2008 al 31/8/2009, dal 9/9/2010 al
30/6/2011, dall'11/9/2015 al 31/8/2016;
26 - passaggio di profilo da collaboratrice scolastica ad assistente amministrativa dall'1/9/2016;
- nomina in ruolo in data 1/9/2016;
- conferma in ruolo in data 1/1/2017.
Ai fini della ricostruzione della carriera professionale della ricorrente si è proceduto a calcolare l'anzianità di servizio riferita ai servizi di pre-ruolo prestati nel periodo dal 3/4/1995 al 31/8/2001, quale collaboratrice scolastica nella scuola statale, tenuto conto del solo servizio effettivo prestato, con esclusione degli intervalli fra la cessazione di un rapporto a tempo determinato e l'inizio di quello successivo e, per i rapporti a tempo determinato diversi da quelli annuali, dei mesi estivi, come riepilogato nella tabella di seguito riportata:
- la colonna (a) riporta la nomina riferita all'assegnazione della supplenza nell'ambito del comparto scuola;
- le colonne (b) e (c) riportano rispettivamente la data di inizio e termine di ogni periodo di supplenza;
- la colonna (d) indica i giorni di servizio di ogni singola supplenza;
Tipo nomina dal al gg.
a b c d
Supplenza breve e saltuaria 03/04/1995 07/06/1995 66
Supplenza breve e saltuaria 12/09/1995 06/10/1995 25
Supplenza breve e saltuaria 08/01/1996 07/06/1996 152
Supplenza breve e saltuaria 07/01/1997 06/04/1997 90
Supplenza breve e saltuaria 03/12/1997 19/12/1997 17
Supplenza breve e saltuaria 07/01/1998 06/04/1998 90
Supplenza breve e saltuaria 06/10/1998 03/11/1998 29
Supplenza breve e saltuaria 03/02/1999 02/05/1999 89
Supplenza breve e saltuaria 11/10/1999 08/11/1999 29
Servizio annuale dopo l'1/9 04/10/2000 31/08/2001 332
Totale giorni di servizio 919
La ricorrente nel periodo di pre-ruolo ha prestato complessivamente n. 919 giorni di servizio nelle scuole statali, corrispondenti ad anni 2, mesi 6, giorni 13.
27 Tenuto conto del servizio prestato in ruolo con il profilo di collaboratrice scolastica, dall'1/9/2001 al 31/8/2016, pari ad anni 15, di cui utili ai fini dell'anzianità di servizio anni 14, tenuto conto che non è valutabile il servizio prestato nell'anno
2013 per effetto del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti ex D.P.R.
4/9/2013, n.122, la sig.ra alla data del passaggio Parte_1 di profilo dell'1/9/2016 ha prestato complessivamente anni 16 mesi
6 e giorni 13 di servizio nelle scuole statali.
Con riferimento agli incarichi a tempo determinato nell'ambito del comparto scuola, con profilo professionale di assistente amministrativo, svolti dal 15/10/2007 al 31/8/2008, dal 22/9/2008 al 31/8/2009, dal 9/9/2010 al 30/6/2011 e dall'11/9/2015 al
31/8/2016, si è tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 59 del
CCNL del 29/11/2007: “1.Il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. 2.
L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali”.
Si precisa che ai fini dell'anzianità di servizio sono interamente valutabili i servizi prestati per incarichi a tempo determinato.
Alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione n. 31150/2019 e n. 9144/2016, considerato il divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, la ricostruzione di carriera ai fini giuridici ed economici della ricorrente, alla data del passaggio di profilo
(1/9/2016), riconoscendo integralmente il servizio prestato fino all'immissione in ruolo, determina un'anzianità di servizio, utile ai fini giuridici ed economici, pari ad anni 16 mesi 6 e giorni 13
(senza alcuna decurtazione per i servizi di pre-ruolo e di ruolo nel profilo inferiore previsti dall'art. 4, comma 13, del D.P.R.
n. 399/1988).
28 Come richiesto dal quesito, comparando l'anzianità di servizio come sopra calcolata pari ad anni 16 mesi 6 e giorni 13, con l'anzianità determinata in applicazione dei criteri di cui agli artt. 569 e 570 del D.Lgs. n. 297/1994 di cui al decreto dirigenziale n. 80 del 21/12/2017 (all. 2 ricorso), pari ad anni
12 mesi 4 e giorni 8, utili ai fini giuridici ed economici, anni 4 mesi 2 giorni 5, utile ai soli fini economici, risulta superiore la prima.
Pertanto, considerando l'anzianità di servizio determinata dal sottoscritto C.T.U., alla data di passaggio di profilo da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo, alla ricorrente è riconosciuta la seguente progressione di carriera:
Data di Evento Anzianità utile ai fini Posizione
maturazione giuridici ed economici stipendiale
01/09/2016 immissione in ruolo anni 16 mesi 6 giorni 13 15 – 20 anni
01/01/2017 conferma nel ruolo anni 16 mesi 10 giorni 13 15 - 20 anni
18/02/2021 compiuta anzianità anni 21 mesi 0 giorni 0 21 – 27 anni
18/02/2028 compiuta anzianità anni 28 mesi 0 giorni 0 28 – 34 anni
Dal decreto n. 80 del 21/12/2017 si evince che la retribuzione annua lorda riconosciuta alla sig.ra determinata Parte_1 sulla base dell'anzianità calcolata con il metodo della temporizzazione ex art. 4, commi 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 399/1988
(anni 11, mesi 10, giorni 6) alla data dell'1/9/2016 (nomina in ruolo) è pari ad euro 19.913,32, di cui euro 18.411,10 per stipendio seconda posizione stipendiale (9-14 anni) di cui alla tab. A del CCNL 4/8/2011, euro 774,00 per compenso individuale accessorio di cui alla tab. 3 CCNL 29/11/2007, euro 125,28 per indennità vacanza contrattuale 1/7/2010 ed euro 602,94 per assegno ad personam.
La retribuzione annua lorda spettante alla ricorrente, determinata sulla base dell'anzianità calcolata con il metodo della ricostruzione di carriera, riconoscendo integralmente i servizi preruolo, sempre alla data della nomina in ruolo, è pari ad euro
20.579,43, di cui euro 19.680,15 per stipendio terza posizione stipendiale (15-20 anni) di cui alla tab. A del CCNL 4/8/2011,
29 euro 774,00 per compenso individuale accessorio di cui alla tab. 3
CCNL 29/11/2007 ed euro 125,28 per indennità di vacanza contrattuale 1/7/2010. Pertanto, alla data di nomina in ruolo, per la ricorrente risulta più favorevole il trattamento economico determinato con il metodo della ricostruzione di carriera.
Tanto premesso, in ossequio ai quesiti posti, sulla base delle tabelle retributive previste dal C.C.N.L. Comparto Scuola del
4/8/2011 e ss.mm.ii. si è proceduto a calcolare le retribuzioni spettanti alla ricorrente a decorrere dal 17/7/2018 (in applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948, comma
4, c.c., dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio eseguita il 17/7/2023) e, quindi, dalla mensilità di luglio 2018 a marzo 2023 (ultima busta paga agli atti), in base a:
- l'anzianità di servizio riconosciuta con il metodo della ricostruzione di carriera alla data di nomina in ruolo (anzianità giuridica ed economica di anni 16, mesi 6 e giorni 13);
- inquadramento iniziale alla posizione stipendiale “15-20 anni” e con il passaggio alla posizione stipendiale “21-27 anni” a far data dal 18 febbraio 2021;
Le retribuzioni annue e mensili lorde spettanti sono state riepilogate nell'allegata Tabella A.
Successivamente nell'allegata Tabella B si è proceduto a calcolare le differenze retributive spettanti alla sig.ra Parte_1 sottraendo dalle retribuzioni mensili spettanti di cui alla tabella A, le retribuzioni mensili percepite desunte dalle buste paga agli atti (all. 1 ricorso).
Il risultato così ottenuto è pari ad euro 3.662,71.
CONCLUSIONI
Sulla scorta dell'intera documentazione esaminata e dei prospetti di calcolo allegati, la ricostruzione effettuata dal sottoscritto
C.T.U. della carriera professionale della sig.ra Parte_1 alla luce dei principi affermati dalle più recenti sentenze della
Corte di Cassazione intervenute in materia ed in ossequio ai quesiti posti, evidenzia essere più favorevole per la ricorrente la ricostruzione di carriera calcolata mediante il riconoscimento
30 integrale dei servizi prestati fino alla data di immissione in ruolo nell'area professionale del personale A.T.A., area B, profilo professionale assistente amministrativo (1/9/2016), rispetto alla ricostruzione di carriera calcolata con il meccanismo della temporizzazione, di cui al decreto dirigenziale n. 80 del 21/12/2017.
Il ricalcolo effettuato dal sottoscritto C.T.U. determina un importo a credito della sig.ra per il periodo Parte_1 dall'1/7/2018 al 31/3/2023, pari ad Euro 3.662,71 (tabella B), con il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici pari a 16 anni, 6 mesi e 13 giorni alla data del passaggio nel profilo di assistente amministrativo (1/9/2016), inquadramento iniziale alla posizione stipendiale “15-20 anni”, con il passaggio alla posizione “21-27 anni” a decorrere dall'1 febbraio 2021».
Le spese processuali – la cui liquidazione è affidata al dispositivo che segue ed è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 55 del 2014 e successive modifiche tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate – seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'amministrazione scolastica convenuta con distrazione nei confronti dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
Analogamente le spese di CTU vengono poste in base al principio della prevalente soccombenza a carico dell'amministrazione scolastica convenuta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente a vedersi ricostruita la carriera considerando integralmente tutti i periodi svolti con contratto di lavoro a tempo determinato, in misura pari ad anni
16, mesi 6 e giorni 13;
-condanna l'Amministrazione scolastica convenuta a corrispondere la somma lorda di euro 3.662,71 a titolo di differenze retributive
31 per la causale di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo;
-condanna l'Amministrazione scolastica convenuta a rifondere in favore della parte ricorrente le spese processuali, che liquida complessivamente in euro 1.500,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, CAP ed IVA come per legge, oltre euro 118,50 per esborsi con distrazione nei confronti dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'amministrazione scolastica convenuta.
Trani, 15/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
32