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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 12/11/2024, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
N.RG. 435 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 435 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. GIANLUCA MAGNANI Parte_1
ricorrente
e
Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali
[...]
rappresentanti pro tempore
resistente
FATTO
Contr Con ricorso ritualmente notificato al e all' , docente di CP_3 Parte_1
scuola primaria assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1.9.2015, attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo Gallicano nel
Lazio (RM), ha dedotto di aver svolto, anteriormente all'immissione in ruolo, i servizi pre-ruolo specificamente indicati in ricorso, per un totale di effettivi 10 anni, 10 mesi e 9 giorni.
Ha altresì dedotto che il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza n. 17329/2012, passata in giudicato, ha riconosciuto il proprio diritto a vedersi riconosciuta, in relazione al suddetto periodo di precariato, la medesima progressione stipendiale prevista per il personale di ruolo, senza tuttavia quantificare, in difetto di conteggi analitici, le differenze retributive maturate a tale titolo.
Ha infine dedotto di aver continuato a svolgere, successivamente alla pronuncia suddetta e fino alla data dell'immissione in ruolo, ulteriori servizi a tempo determinato, utilmente valutabili ai fini giuridici ed economici (dall'a.s.
2011/2012 all'a.s. 2014/2015).
Sulla base di tali premesse, la ricorrente ha rivendicato in questa sede tutte le differenze retributive maturate in relazione all'intero periodo di pre-ruolo prestato sino al 30.06.2015, per la somma complessiva lorda di € 4.293,53, così come risultante dalle tabelle stipendiali e dai conteggi analitici allegati al ricorso.
Sotto distinto ed ulteriore profilo, la ricorrente ha altresì lamentato di essersi vista riconoscere solo parzialmente, in sede di ricostruzione di carriera (effettuata con decreto del 8.5.2019), i servizi pre-ruolo effettivamente svolti, stante l'applicazione del disposto normativo di cui all'art. 485 Dlgs 297/1994 (a mente del quale “il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”), norma in contrasto con la normativa europea (come interpretata dalla Corte di giustizia UE) e in particolare con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ed ha domandato pertanto l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento per intero, a fini giuridici ed economici, dei servizio non di ruolo effettivamente svolto (pari ad anni 10, mesi 10 e giorni 9). Rappresentando di aver interrotto i termini di prescrizione per far valere i propri diritti con lettera racc. a.r. del 22.1.2020, la ricorrente ha chiesto, pertanto,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“CAPO A):
1. in base al giudicato formatosi con la sentenza Tribunale di Roma - Sez.
Lavoro n. 17329/2012 del 24.10.2012 e/o in diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente, in relazione agli anni di servizio pre ruolo svolti dal 2004/2005 al
2014/2015, alla piena equiparazione al personale a tempo indeterminato comparabile anche ai fini del pagamento degli incrementi stipendiali – cosiddetti gradoni – che il CCNL di comparto Scuola applicato, riconosce al solo personale a tempo indeterminato, previa disapplicazione della normativa interna nazionale contrastante;
2. per l'effetto, condannare il
[...]
, in persona del ministro p.t. al pagamento in favore di Controparte_1
, anche a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti Parte_1
(lucro cessante), della somma complessiva lorda di € 4.293,53 per i titoli di cui in diritto ed all'allegato conteggio ovvero della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;
3. ordinare all'amministrazione scolastica convenuta la regolarizzazione contributiva e previdenziale della parte ricorrente in seguito al riconoscimento delle differenze di retribuzione riconosciute;
4. in ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
CAPO B):
1. previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale (artt. 3 co.
3 del D.L. 370/1970 conv. in legge 576/70, come modificato dall'art. 81 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, poi trasfuso nell'art. 485 D.Lgs 297/1994) ed in diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE e previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale, di legge e/o pattizia, con essa contrastante, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad una ricostruzione integrale della carriera, con pieno computo, ai fini giuridici ed economici, di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti;
2. per l'effetto, annullare i decreti di ricostruzione di carriera già emessi con cui
l'anzianità pre ruolo utilmente valutabile della docente è stata riconosciuta solo in misura parziale (primi 4 anni per intero + 2/3 del restante periodo pre ruolo);
3. condannare quindi l'amministrazione scolastica ad adottare in favore della parte ricorrente nuovi decreti di ricostruzione carriera, che in sostituzione dei precedenti, riconoscano utile ai fini sia giuridici che economici (dunque come servizio di ruolo) l'intero servizio svolto con contratti a termine nel profilo di appartenenza, senza limitazione alcuna;
4. per l'effetto, condannare il , in persona del Controparte_1
ministro p.t. ad adottare in favore della parte ricorrente nuovi decreti di ricostruzione carriera, che, in sostituzione dei precedenti, riconoscano utile ai fini sia giuridici che economici (dunque come servizio di ruolo) l'intero servizio pre ruolo di docenza svolto nella scuola statale e, laddove svolto, l'intero servizio a tempo indeterminato riconducibile ad altro ruolo docente e, per
l'effetto, condannare la stessa amministrazione scolastica:
- a collocare immediatamente parte ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio (di ruolo e non di ruolo) così maturata e utilmente valutabile (classe stipendiale 15-20 e con anzianità di permanenza nella stessa pari ad anni 2 e mesi 3 alla data del 1.1.2022),
- al pagamento in suo favore, anche a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti (lucro cessante), di una somma pari o comunque commisurata ad € 5.811,97 , ovverosia all'intero ammontare delle differenze retributive tra quanto maturato e quanto percepito dalla docente lavoratrice sin dalla data di assunzione a tempo indeterminato ( 1.9.2015 ) o, in subordine, al pagamento della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;
5. in ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
6. condannare il alla regolarizzazione contributiva e Controparte_1
previdenziale della parte ricorrente conseguente al nuovo inquadramento derivante dalla invocata ricostruzione integrale della carriera nonché al versamento in favore dell' di tutti i contributi conseguentemente ancora CP_3
dovuti;
7. in aggiunta o alternativa, condannare in via generica la controparte ex art.
2116 c.c. al risarcimento del danno previdenziale in caso di accertata prescrizione di tutto o parte del credito contributivo;
Con vittoria di spese, onorari e diritti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto ha eccepito il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva, la prescrizione (per lo meno parziale) dei crediti azionati e, comunque, l'infondatezza, nel merito, della pretesa avversaria.
L' , invece, sebbene ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio ed è CP_3
stato, pertanto, dichiarato contumace.
Istruita mediante le produzioni documentali della parte ricorrente ed autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata discussa all'udienza dell'8.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e, previa verifica del deposito delle note suddette da parte del solo procuratore della ricorrente, viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
In via pregiudiziale, deve respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto, per essere il Ministero dell'Economia CP_1 e delle Finanze competente alla erogazione delle retribuzioni: al riguardo, è sufficiente osservare come siano irrilevanti la competenza alla erogazione della retribuzione o le concrete modalità di erogazione della stessa, dovendosi considerare il soggetto titolare dell'obbligo retributivo il datore di lavoro che, nel caso di specie, è, pacificamente, il convenuto. CP_1
Nel merito, i fatti di causa sono sostanzialmente pacifici.
L'amministrazione resistente, infatti, nulla ha contestato in merito alla documentazione prodotta dalla parte ricorrente e alle allegazioni contenute in ricorso circa le modalità di svolgimento del rapporto lavorativo. Può quindi ritenersi dimostrato che parte ricorrente abbia prestato attività lavorativa in regime di c.d. “pre-ruolo”, mediante la stipula di plurimi contratti a tempo determinato, specificamente indicati in ricorso (v. all. 5: certificati di servizio).
Ebbene, in relazione a detto periodo di “precariato”, il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la progressione stipendiale prevista per i docenti di ruolo è stato già accertato e dichiarato dalla sentenza n. 17329/2012 del Tribunale di
Roma, passata in giudicato (depositata in data 14.08.2024), la quale ha così statuito: “dichiara il diritto di … ... alla progressione Parte_1
professionale ordinaria secondo le medesime disposizioni normative e contrattuali previste per i docenti di ruolo con decorrenza dal primo contratto a tempo determinato concluso…”.
Parte ricorrente ha quindi chiesto, in questa sede, la liquidazione delle differenze retributive maturate, in virtù del suddetto riconoscimento, dall'a.s. 2004/2005 all'a.s. 2014/2015, quantificandole in complessivi € 4.293,53.
Tale credito, tuttavia, deve ritenersi prescritto.
Al riguardo, sostiene parte ricorrente l'eccezione di prescrizione sollevata dall'amministrazione convenuta sia infondata, perché “il titolo in base al quale viene formulata la domanda di pagamento € 4.293,53 (capo A delle rassegnate conclusioni) è costituito dalla sentenza Tribunale di Roma – Sez. Lavoro n.
17329 del 24.10.2012, rispetto alle cui condanne la prescrizione è
(notoriamente) decennale. Ebbene il ricorso de quo è stato incardinato dinnanzi a Codesto Ufficio prima della scadenza del decennio (31.01.2022), di guisa che
l'intero credito rivendicato dalla docente con il suddetto capo di domanda può considerarsi salvo”.
Tale tesi, tuttavia, non può essere accolta.
Vero è che, ai sensi dell'art. 2953 c.c., “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
Tuttavia, per pacifica giurisprudenza, la sentenza passata in giudicato, per poter determinare la conversione del termine di prescrizione, deve essere “di condanna”, come esplicitamente sancito dall'art. 2953 c.c., e cioè consistere in un provvedimento giudiziale definitivo che imponga, a chi vi è obbligato,
l'esecuzione della prestazione dovuta per il soddisfacimento del diritto altrui fatto valere, con conseguente esclusione, dall'ambito di applicabilità della norma, delle sentenze di mero accertamento (cfr., ex plurimis, Cassazione civile, Sez.
Lavoro, sent. n. 2003 del 26 gennaio 2017).
Ebbene, nel caso di specie, la sentenza n. 17329/2012 del Tribunale di Roma non contiene alcuna statuizione di condanna, essendosi limitata ad accertare “il diritto di…RONCONI ANNI…alla progressione professionale ordinaria…”.
Ne consegue che, non potendo, in difetto di una statuizione di condanna, trovare applicazione il meccanismo di cui all'art. 2953 c.c., devono ritenersi prescritte, in applicazione del termine di prescrizione quinquennale, tutte le differenze retributive maturate dalla ricorrente anteriormente al quinquennio da calcolarsi a ritroso dal primo atto interruttivo, costituita, come affermato dalla stessa parte ricorrente, dalla lettera raccomandata ricevuta all'amministrazione convenuta in data 28.02.2020 (all. 11 ricorso).
In virtù del suddetto atto interruttivo, viceversa, non può ritenersi maturata alcuna prescrizione con riferimento alle differenze retributive maturate dalla ricorrente successivamente all'immissione in ruolo (1.09.2015) per effetto del mancato integrale riconoscimento - ai fini giuridici ed economici - dell'anzianità di servizio maturata durante il periodo di “precariato”.
Al riguardo, va infatti considerato che la disciplina interna prevede che, al momento di immissione in ruolo, il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina sia riconosciuto in misura solo parziale e comunque inferiore a quella effettiva.
In particolare, ai sensi dell'art. 485 Dlgs 297/1994, “al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.
Il successivo art. 489 c. 1 del medesimo decreto legislativo prevede poi che “ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”.
Tale disposizione è stata interpretata autenticamente dall'art. 11 comma 14 L.
124/999, il quale ha chiarito che “il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Ciò posto, ai fini della risoluzione della presente controversia occorre accertare se la normativa nazionale si ponga in contrasto con quella comunitaria e, in particolare, con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato ed a tempo indeterminato comparabili sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, intitolato “Principio di non discriminazione”, che così recita: “per quanto riguarda le condizioni di impiego,
i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Ebbene, giova sul tema richiamare, oltre alla giurisprudenza europea (in particolare, la sentenza della Corte di Giustizia del 20/09/2018, nella causa C-
466/17, Motter), la recente sentenza della Suprema Corte n. 31149/2019, le cui ampie e approfondite motivazioni (a cui si rimanda) risultano pienamente condivisili.
In particolare, con tale pronuncia la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del
d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e
l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Nel caso di specie, dall'anno scolastico 1990/1991 all'anno scolastico
2014/2015, la ricorrente ha prestato servizio in virtù di plurimi contratti a tempo determinato e, in sede di ricostruzione della carriera – in applicazione del combinato disposto degli artt. 485 e 489 Dlgs 297/1994 - le è stata riconosciuta un'anzianità, ai fini giuridici ed economici, di 8 anni (all. 7b: decreti di ricostruzione carriera); invece, considerando i soli periodi di servizio effettivo e computandoli secondo i criteri valevoli per l'assunto a tempo indeterminato,
l'anzianità di servizio pre-ruolo della docente sarebbe pari a 10 anni, 10 mesi e 9 giorni.
Sussiste pertanto una disparità di trattamento in concreto, con conseguente contrarietà della normativa nazionale ai principi desumibili dalla Direttiva
70/1999, come interpretata dalla Corte di giustizia.
Ne deriva il diritto di parte ricorrente, previa disapplicazione della normativa nazionale in materia (artt. 485 c. 1, 489 c. 1 Dlgs 297/1994 e art. 11 c. 14 L.
124/1999, in quanto produttivi nel caso concreto di effetti discriminatori), a vedersi ricostruita la carriera considerando integralmente - ai fini giuridici ed economici - tutti i periodi svolti con contratto di lavoro a tempo determinato, in misura pari, come sopra osservato, a 10 anni, 10 mesi e 9 giorni.
In virtù del superiore inquadramento spettante, la ricorrente risulta aver maturato, dalla data di conferma in ruolo e sino al 1.01.2022, differenze retributive pari ad
€.5.811,97, come da conteggi analitici versati in atti, non oggetto di specifica contestazione da parte dell'Amministrazione convenuta.
A tale somma devono essere aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo tra loro non cumulati, trattandosi di credito afferente a rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
Infine, il convenuto deve essere condannato a regolarizzare la CP_1
posizione contributiva e previdenziale della ricorrente conseguente alle differenze di retribuzione riconosciute.
Le spese di lite, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, vengono
Contr compensate nella misura del 50% e poste a carico del per il restante 50%, con distrazione in favore del procuratore antistatario, nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014, con opportuna diminuzione dei valori medi tenuto conto della appartenenza della presente controversia ad un filone di cause seriali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di a vedersi ricostruita la carriera Parte_1
considerando integralmente, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi svolti con contratto di lavoro a tempo determinato, in misura pari a 10 anni, 10 mesi e 9 giorni;
- condanna il convenuto a provvedere alla ricostruzione della carriera CP_1
della ricorrente nei termini di cui al capo che precede e a corrisponderle le differenze retributive maturate in virtù del nuovo inquadramento a decorrere dalla data di conferma in ruolo (1.09.2016) e sino al 1.01.2022, per un ammontare di € 5.811,97, oltre interessi e rivalutazione monetaria, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo;
- rigetta, per il resto, il ricorso;
Contr
- condanna il a regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale della ricorrente conseguente alle differenze retributive riconosciute;
Contr
- compensa per ½ le spese di lite e condanna il alla rifusione della restante metà, liquidata in complessivi € 1.050,00 oltre rimborso spese generali 15%, Cpa
e Iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Tivoli, 12.11.2024.
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 435 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. GIANLUCA MAGNANI Parte_1
ricorrente
e
Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali
[...]
rappresentanti pro tempore
resistente
FATTO
Contr Con ricorso ritualmente notificato al e all' , docente di CP_3 Parte_1
scuola primaria assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1.9.2015, attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo Gallicano nel
Lazio (RM), ha dedotto di aver svolto, anteriormente all'immissione in ruolo, i servizi pre-ruolo specificamente indicati in ricorso, per un totale di effettivi 10 anni, 10 mesi e 9 giorni.
Ha altresì dedotto che il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza n. 17329/2012, passata in giudicato, ha riconosciuto il proprio diritto a vedersi riconosciuta, in relazione al suddetto periodo di precariato, la medesima progressione stipendiale prevista per il personale di ruolo, senza tuttavia quantificare, in difetto di conteggi analitici, le differenze retributive maturate a tale titolo.
Ha infine dedotto di aver continuato a svolgere, successivamente alla pronuncia suddetta e fino alla data dell'immissione in ruolo, ulteriori servizi a tempo determinato, utilmente valutabili ai fini giuridici ed economici (dall'a.s.
2011/2012 all'a.s. 2014/2015).
Sulla base di tali premesse, la ricorrente ha rivendicato in questa sede tutte le differenze retributive maturate in relazione all'intero periodo di pre-ruolo prestato sino al 30.06.2015, per la somma complessiva lorda di € 4.293,53, così come risultante dalle tabelle stipendiali e dai conteggi analitici allegati al ricorso.
Sotto distinto ed ulteriore profilo, la ricorrente ha altresì lamentato di essersi vista riconoscere solo parzialmente, in sede di ricostruzione di carriera (effettuata con decreto del 8.5.2019), i servizi pre-ruolo effettivamente svolti, stante l'applicazione del disposto normativo di cui all'art. 485 Dlgs 297/1994 (a mente del quale “il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”), norma in contrasto con la normativa europea (come interpretata dalla Corte di giustizia UE) e in particolare con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ed ha domandato pertanto l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento per intero, a fini giuridici ed economici, dei servizio non di ruolo effettivamente svolto (pari ad anni 10, mesi 10 e giorni 9). Rappresentando di aver interrotto i termini di prescrizione per far valere i propri diritti con lettera racc. a.r. del 22.1.2020, la ricorrente ha chiesto, pertanto,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“CAPO A):
1. in base al giudicato formatosi con la sentenza Tribunale di Roma - Sez.
Lavoro n. 17329/2012 del 24.10.2012 e/o in diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente, in relazione agli anni di servizio pre ruolo svolti dal 2004/2005 al
2014/2015, alla piena equiparazione al personale a tempo indeterminato comparabile anche ai fini del pagamento degli incrementi stipendiali – cosiddetti gradoni – che il CCNL di comparto Scuola applicato, riconosce al solo personale a tempo indeterminato, previa disapplicazione della normativa interna nazionale contrastante;
2. per l'effetto, condannare il
[...]
, in persona del ministro p.t. al pagamento in favore di Controparte_1
, anche a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti Parte_1
(lucro cessante), della somma complessiva lorda di € 4.293,53 per i titoli di cui in diritto ed all'allegato conteggio ovvero della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;
3. ordinare all'amministrazione scolastica convenuta la regolarizzazione contributiva e previdenziale della parte ricorrente in seguito al riconoscimento delle differenze di retribuzione riconosciute;
4. in ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
CAPO B):
1. previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale (artt. 3 co.
3 del D.L. 370/1970 conv. in legge 576/70, come modificato dall'art. 81 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, poi trasfuso nell'art. 485 D.Lgs 297/1994) ed in diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE e previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale, di legge e/o pattizia, con essa contrastante, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad una ricostruzione integrale della carriera, con pieno computo, ai fini giuridici ed economici, di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti;
2. per l'effetto, annullare i decreti di ricostruzione di carriera già emessi con cui
l'anzianità pre ruolo utilmente valutabile della docente è stata riconosciuta solo in misura parziale (primi 4 anni per intero + 2/3 del restante periodo pre ruolo);
3. condannare quindi l'amministrazione scolastica ad adottare in favore della parte ricorrente nuovi decreti di ricostruzione carriera, che in sostituzione dei precedenti, riconoscano utile ai fini sia giuridici che economici (dunque come servizio di ruolo) l'intero servizio svolto con contratti a termine nel profilo di appartenenza, senza limitazione alcuna;
4. per l'effetto, condannare il , in persona del Controparte_1
ministro p.t. ad adottare in favore della parte ricorrente nuovi decreti di ricostruzione carriera, che, in sostituzione dei precedenti, riconoscano utile ai fini sia giuridici che economici (dunque come servizio di ruolo) l'intero servizio pre ruolo di docenza svolto nella scuola statale e, laddove svolto, l'intero servizio a tempo indeterminato riconducibile ad altro ruolo docente e, per
l'effetto, condannare la stessa amministrazione scolastica:
- a collocare immediatamente parte ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio (di ruolo e non di ruolo) così maturata e utilmente valutabile (classe stipendiale 15-20 e con anzianità di permanenza nella stessa pari ad anni 2 e mesi 3 alla data del 1.1.2022),
- al pagamento in suo favore, anche a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti (lucro cessante), di una somma pari o comunque commisurata ad € 5.811,97 , ovverosia all'intero ammontare delle differenze retributive tra quanto maturato e quanto percepito dalla docente lavoratrice sin dalla data di assunzione a tempo indeterminato ( 1.9.2015 ) o, in subordine, al pagamento della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;
5. in ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
6. condannare il alla regolarizzazione contributiva e Controparte_1
previdenziale della parte ricorrente conseguente al nuovo inquadramento derivante dalla invocata ricostruzione integrale della carriera nonché al versamento in favore dell' di tutti i contributi conseguentemente ancora CP_3
dovuti;
7. in aggiunta o alternativa, condannare in via generica la controparte ex art.
2116 c.c. al risarcimento del danno previdenziale in caso di accertata prescrizione di tutto o parte del credito contributivo;
Con vittoria di spese, onorari e diritti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto ha eccepito il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva, la prescrizione (per lo meno parziale) dei crediti azionati e, comunque, l'infondatezza, nel merito, della pretesa avversaria.
L' , invece, sebbene ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio ed è CP_3
stato, pertanto, dichiarato contumace.
Istruita mediante le produzioni documentali della parte ricorrente ed autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata discussa all'udienza dell'8.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e, previa verifica del deposito delle note suddette da parte del solo procuratore della ricorrente, viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
In via pregiudiziale, deve respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto, per essere il Ministero dell'Economia CP_1 e delle Finanze competente alla erogazione delle retribuzioni: al riguardo, è sufficiente osservare come siano irrilevanti la competenza alla erogazione della retribuzione o le concrete modalità di erogazione della stessa, dovendosi considerare il soggetto titolare dell'obbligo retributivo il datore di lavoro che, nel caso di specie, è, pacificamente, il convenuto. CP_1
Nel merito, i fatti di causa sono sostanzialmente pacifici.
L'amministrazione resistente, infatti, nulla ha contestato in merito alla documentazione prodotta dalla parte ricorrente e alle allegazioni contenute in ricorso circa le modalità di svolgimento del rapporto lavorativo. Può quindi ritenersi dimostrato che parte ricorrente abbia prestato attività lavorativa in regime di c.d. “pre-ruolo”, mediante la stipula di plurimi contratti a tempo determinato, specificamente indicati in ricorso (v. all. 5: certificati di servizio).
Ebbene, in relazione a detto periodo di “precariato”, il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la progressione stipendiale prevista per i docenti di ruolo è stato già accertato e dichiarato dalla sentenza n. 17329/2012 del Tribunale di
Roma, passata in giudicato (depositata in data 14.08.2024), la quale ha così statuito: “dichiara il diritto di … ... alla progressione Parte_1
professionale ordinaria secondo le medesime disposizioni normative e contrattuali previste per i docenti di ruolo con decorrenza dal primo contratto a tempo determinato concluso…”.
Parte ricorrente ha quindi chiesto, in questa sede, la liquidazione delle differenze retributive maturate, in virtù del suddetto riconoscimento, dall'a.s. 2004/2005 all'a.s. 2014/2015, quantificandole in complessivi € 4.293,53.
Tale credito, tuttavia, deve ritenersi prescritto.
Al riguardo, sostiene parte ricorrente l'eccezione di prescrizione sollevata dall'amministrazione convenuta sia infondata, perché “il titolo in base al quale viene formulata la domanda di pagamento € 4.293,53 (capo A delle rassegnate conclusioni) è costituito dalla sentenza Tribunale di Roma – Sez. Lavoro n.
17329 del 24.10.2012, rispetto alle cui condanne la prescrizione è
(notoriamente) decennale. Ebbene il ricorso de quo è stato incardinato dinnanzi a Codesto Ufficio prima della scadenza del decennio (31.01.2022), di guisa che
l'intero credito rivendicato dalla docente con il suddetto capo di domanda può considerarsi salvo”.
Tale tesi, tuttavia, non può essere accolta.
Vero è che, ai sensi dell'art. 2953 c.c., “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
Tuttavia, per pacifica giurisprudenza, la sentenza passata in giudicato, per poter determinare la conversione del termine di prescrizione, deve essere “di condanna”, come esplicitamente sancito dall'art. 2953 c.c., e cioè consistere in un provvedimento giudiziale definitivo che imponga, a chi vi è obbligato,
l'esecuzione della prestazione dovuta per il soddisfacimento del diritto altrui fatto valere, con conseguente esclusione, dall'ambito di applicabilità della norma, delle sentenze di mero accertamento (cfr., ex plurimis, Cassazione civile, Sez.
Lavoro, sent. n. 2003 del 26 gennaio 2017).
Ebbene, nel caso di specie, la sentenza n. 17329/2012 del Tribunale di Roma non contiene alcuna statuizione di condanna, essendosi limitata ad accertare “il diritto di…RONCONI ANNI…alla progressione professionale ordinaria…”.
Ne consegue che, non potendo, in difetto di una statuizione di condanna, trovare applicazione il meccanismo di cui all'art. 2953 c.c., devono ritenersi prescritte, in applicazione del termine di prescrizione quinquennale, tutte le differenze retributive maturate dalla ricorrente anteriormente al quinquennio da calcolarsi a ritroso dal primo atto interruttivo, costituita, come affermato dalla stessa parte ricorrente, dalla lettera raccomandata ricevuta all'amministrazione convenuta in data 28.02.2020 (all. 11 ricorso).
In virtù del suddetto atto interruttivo, viceversa, non può ritenersi maturata alcuna prescrizione con riferimento alle differenze retributive maturate dalla ricorrente successivamente all'immissione in ruolo (1.09.2015) per effetto del mancato integrale riconoscimento - ai fini giuridici ed economici - dell'anzianità di servizio maturata durante il periodo di “precariato”.
Al riguardo, va infatti considerato che la disciplina interna prevede che, al momento di immissione in ruolo, il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina sia riconosciuto in misura solo parziale e comunque inferiore a quella effettiva.
In particolare, ai sensi dell'art. 485 Dlgs 297/1994, “al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.
Il successivo art. 489 c. 1 del medesimo decreto legislativo prevede poi che “ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”.
Tale disposizione è stata interpretata autenticamente dall'art. 11 comma 14 L.
124/999, il quale ha chiarito che “il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Ciò posto, ai fini della risoluzione della presente controversia occorre accertare se la normativa nazionale si ponga in contrasto con quella comunitaria e, in particolare, con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato ed a tempo indeterminato comparabili sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, intitolato “Principio di non discriminazione”, che così recita: “per quanto riguarda le condizioni di impiego,
i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Ebbene, giova sul tema richiamare, oltre alla giurisprudenza europea (in particolare, la sentenza della Corte di Giustizia del 20/09/2018, nella causa C-
466/17, Motter), la recente sentenza della Suprema Corte n. 31149/2019, le cui ampie e approfondite motivazioni (a cui si rimanda) risultano pienamente condivisili.
In particolare, con tale pronuncia la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del
d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e
l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Nel caso di specie, dall'anno scolastico 1990/1991 all'anno scolastico
2014/2015, la ricorrente ha prestato servizio in virtù di plurimi contratti a tempo determinato e, in sede di ricostruzione della carriera – in applicazione del combinato disposto degli artt. 485 e 489 Dlgs 297/1994 - le è stata riconosciuta un'anzianità, ai fini giuridici ed economici, di 8 anni (all. 7b: decreti di ricostruzione carriera); invece, considerando i soli periodi di servizio effettivo e computandoli secondo i criteri valevoli per l'assunto a tempo indeterminato,
l'anzianità di servizio pre-ruolo della docente sarebbe pari a 10 anni, 10 mesi e 9 giorni.
Sussiste pertanto una disparità di trattamento in concreto, con conseguente contrarietà della normativa nazionale ai principi desumibili dalla Direttiva
70/1999, come interpretata dalla Corte di giustizia.
Ne deriva il diritto di parte ricorrente, previa disapplicazione della normativa nazionale in materia (artt. 485 c. 1, 489 c. 1 Dlgs 297/1994 e art. 11 c. 14 L.
124/1999, in quanto produttivi nel caso concreto di effetti discriminatori), a vedersi ricostruita la carriera considerando integralmente - ai fini giuridici ed economici - tutti i periodi svolti con contratto di lavoro a tempo determinato, in misura pari, come sopra osservato, a 10 anni, 10 mesi e 9 giorni.
In virtù del superiore inquadramento spettante, la ricorrente risulta aver maturato, dalla data di conferma in ruolo e sino al 1.01.2022, differenze retributive pari ad
€.5.811,97, come da conteggi analitici versati in atti, non oggetto di specifica contestazione da parte dell'Amministrazione convenuta.
A tale somma devono essere aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo tra loro non cumulati, trattandosi di credito afferente a rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
Infine, il convenuto deve essere condannato a regolarizzare la CP_1
posizione contributiva e previdenziale della ricorrente conseguente alle differenze di retribuzione riconosciute.
Le spese di lite, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, vengono
Contr compensate nella misura del 50% e poste a carico del per il restante 50%, con distrazione in favore del procuratore antistatario, nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014, con opportuna diminuzione dei valori medi tenuto conto della appartenenza della presente controversia ad un filone di cause seriali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di a vedersi ricostruita la carriera Parte_1
considerando integralmente, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi svolti con contratto di lavoro a tempo determinato, in misura pari a 10 anni, 10 mesi e 9 giorni;
- condanna il convenuto a provvedere alla ricostruzione della carriera CP_1
della ricorrente nei termini di cui al capo che precede e a corrisponderle le differenze retributive maturate in virtù del nuovo inquadramento a decorrere dalla data di conferma in ruolo (1.09.2016) e sino al 1.01.2022, per un ammontare di € 5.811,97, oltre interessi e rivalutazione monetaria, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo;
- rigetta, per il resto, il ricorso;
Contr
- condanna il a regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale della ricorrente conseguente alle differenze retributive riconosciute;
Contr
- compensa per ½ le spese di lite e condanna il alla rifusione della restante metà, liquidata in complessivi € 1.050,00 oltre rimborso spese generali 15%, Cpa
e Iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Tivoli, 12.11.2024.
Il Giudice
Giorgia Busoli