Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/06/2025, n. 2842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2842 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 4759/2025
Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite, col rito del lavoro, iscritte al n. r.g. 4759/2025, 4760/2025 e 4761/2025 promosse da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. con il patrocinio dell'avv. GANCI Parte_3 C.F._3 FABIO e dell'avv. MICELI WALTER ( ); C.F._4 Parte_4
( ) VIA ROMA 48 MONREALE;
C.F._5 Parte_5
( ) VIA ROMA 48 MONREALE;
elettivamente domiciliato in presso il C.F._6 difensore avv. GANCI FABIO
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SERAFINO FRANCESCO e dell'avv. ROVELLI STEFANO ( ) C.F._7
VIA SODERINI 24 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA SODERINI, 24 20146 MILANO presso il difensore avv. SERAFINO FRANCESCO
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 16 aprile 2025, a convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
per ottenere la “Carta elettronica” per Controparte_2
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, con vittoria di spese da distrarsi.
La parte ricorrente, docente attualmente in servizio presso Istituto di Milano con contratto scadente il 30/6/25 (v. doc. 1) – premesso di aver prestato servizio quale docente, in favore dell'Amministrazione resistente, in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato - ha riferito di non aver potuto usufruire, con riferimento a tali annualità e per l'anno in corso, della cosiddetta “Carta del Docente”, istituita per consentire ai docenti di acquistare beni ed usufruire di servizi utili all'aggiornamento professionale.
La parte ricorrente ha argomentato in diritto che il mancato riconoscimento della Carta ai docenti precari si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli articoli 3, 35 e 97 Cost. e con quanto stabilito dal CCNL Comparto
Scuola, dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca e dal CCNI sulla formazione per il triennio
2019-2022. Il ricorrente ha, quindi, richiamato sia la giurisprudenza della Corte di Giustizia sul divieto di discriminazione dei lavoratori assunti a termine, nonché sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 16/3/2022, che ha riconosciuto il diritto all'attribuzione della Carta
Docente anche al personale assunto a tempo determinato.
2. Il , si è costituito anche per per Controparte_2 CP_3
l' chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo la prescrizione Controparte_4 della pretesa inerente all'a.s. 19/20.
***
3. Con ricorso del 16 aprile 2025, ha convenuto in giudizio il Parte_2 [...]
per ottenere la “Carta elettronica” per Controparte_2
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, con vittoria di spese da distrarsi.
La parte ricorrente, docente attualmente in servizio presso Istituto di Milano con contratto scadente il 30/6/25 (v. doc. 1) – premesso di aver prestato servizio quale docente, in favore dell'Amministrazione resistente, in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato - ha riferito di non aver potuto usufruire, con riferimento a tali annualità e per l'anno in corso, della cosiddetta “Carta del Docente”, istituita per consentire ai docenti di acquistare beni ed usufruire di servizi utili all'aggiornamento professionale.
La parte ricorrente ha argomentato in diritto che il mancato riconoscimento della Carta ai docenti precari si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli articoli 3, 35 e 97 Cost. e con quanto stabilito dal CCNL Comparto
Scuola, dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca e dal CCNI sulla formazione per il triennio
2019-2022. Il ricorrente ha, quindi, richiamato sia la giurisprudenza della Corte di Giustizia sul divieto di discriminazione dei lavoratori assunti a termine, nonché sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 16/3/2022, che ha riconosciuto il diritto all'attribuzione della Carta
Docente anche al personale assunto a tempo determinato.
4. Il , si è costituito anche per per Controparte_2 CP_3
l' chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo la prescrizione Controparte_4 della pretesa inerente all'a.s. 19/20.
***
5. Con ricorso del 16 aprile 2025, ha convenuto in giudizio il Parte_3
per ottenere la “Carta elettronica” per Controparte_2
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, con vittoria di spese da distrarsi.
La parte ricorrente, docente attualmente in servizio presso Istituto di Milano con contratto scadente il 30/6/25 (v. doc. 1) – premesso di aver prestato servizio quale docente, in favore dell'Amministrazione resistente, in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato - ha riferito di non aver potuto usufruire, con riferimento a tali annualità e per l'anno in corso, della cosiddetta “Carta del Docente”, istituita per consentire ai docenti di acquistare beni ed usufruire di servizi utili all'aggiornamento professionale.
La parte ricorrente ha argomentato in diritto che il mancato riconoscimento della Carta ai docenti precari si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli articoli 3, 35 e 97 Cost. e con quanto stabilito dal CCNL Comparto
Scuola, dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca e dal CCNI sulla formazione per il triennio
2019-2022. Il ricorrente ha, quindi, richiamato sia la giurisprudenza della Corte di Giustizia sul divieto di discriminazione dei lavoratori assunti a termine, nonché sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 16/3/2022, che ha riconosciuto il diritto all'attribuzione della Carta
Docente anche al personale assunto a tempo determinato.
Cont
6. Il , si è costituito anche per e per Controparte_2
l' chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_4
7. I procedimenti, riuniti ai sensi dell'art. 151 disp. Att. C.p.c., aventi natura documentale, sono decisi a seguito di discussione orale con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.
***
8. Le domande sono fondate. In primo luogo, va detto che è documentale né è contestato che tra le parti è intercorrente un rapporto di lavoro (v. attestazione di servizio e stato matricolare in atti).
9. Infondata è altresì l'eccezione di prescrizione parziale sollevata dalla parte resistente con riguardo alla annualità antecedenti al 20/21 per e In disparte il fatto che Pt_2 Pt_1
l'eccezione è inammissibile essendosi il ministero costituito senza rispettare il termine di cui all'articolo 416 cc, si osserva. La Corte di Cassazione, nella pronuncia ex art. 363 bis c.p.c. del 27/10/23, ha chiarito che il termine ha durata quinquennale e quanto alla decorrenza ha specificato: “20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per
l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”. Nel caso in esame, le ricorrenti hanno prodotto diffide ricevute dal Ministero il 5/9/24 ( e Pt_1
22/5/24 ( nel rispetto del termine quinquennale rispetto alla conclusione del contratto Pt_2 concluso per l'as 19/20 (v. doc.ti 7 allegati ai ricorsi). Né il , il quale non è CP_2 comparso all'udienza di discussione, ha mosso alcuna specifica contestazione in merito alla diffida.
10. Nel merito, la scrivente intende aderire, poiché la condivide, a pronuncia di questo Tribunale, la quale è richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. e che ha affermato: “La cornice normativa di riferimento deve individuarsi nell'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio
2015, n. 107, il quale così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche informato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_5
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi postlauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il comma 124 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. Il
d.P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. Il successivo d.P.C.M. del 28.11.2016, all'art 3, ha confermato che «la
Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». In tale contesto si inserisce altresì la nota prot. CP_6
15219 del 15.10.2015, il cui punto n. 2 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)». Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della
Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Il sistema così delineato deve necessariamente essere valutato alla luce del quadro costituzionale e dei principi sanciti a livello europeo. Dal punto di vista del diritto interno, a parere del giudicante, la limitazione del beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato costituisce una evidente discriminazione a danno dei docenti a termine che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. A tal fine, pare sufficiente richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c. quanto già recentemente affermato dal
Consiglio di Stato sez. VII, con sentenza del 16/03/2022, n.1842: “un tale sistema collide con
i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la
P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Fatte proprie tali considerazioni, occorre anche precisare che una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa primaria (art. 1 commi 121 e ss. l. n. 107/2015), rispettosa dei principi di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost, è resa possibile, senza la necessità di sottoporre detta normativa allo scrutinio di legittimità costituzionale, in quanto “i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio "lex posterior derogat priori", ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del
d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis, Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio 2012, n. 215).
6.2.1. Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge
(statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi
121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che "la
"Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria".
6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna." (Consiglio di Stato sez. VII,16/03/2022,
n.1842). Deve, anche, rammentarsi che, ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria,
l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”. Sulla compatibilità con il diritto dell'unione europea, è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE. Premesso che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, la Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale CP_2
docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_2
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450)” (v. sentenza del Tribunale di Milano del 13/10/22 RG 6506/2022 est. Palmisani).
11. Nel caso in esame, è pacifico nonché documentale che i ricorrenti abbiano svolto servizio quali docenti a tempo determinato nel corso degli aa.ss. sopra indicati, e che siano ora dipendenti a tempo determinato, sino al 30/6/25, del (v. doc.ti allegati al ricorso). CP_2
E', poi, incontestato che i ricorrenti non abbiano usufruito della Carta elettronica. Si osserva, inoltre, che il convenuto, nel presente giudizio, non ha allegato né offerto di CP_2
dimostrare ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra i docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo invece irrilevante la natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero stabilità e la regolarità del rapporto a tempo indeterminato).
12. Né può condividersi la prospettazione del secondo cui la parte ricorrente sarebbe CP_2
decaduta dal diritto di usufruire la carta per le annualità pregresse. Ed invero, non può imporsi un termine di decadenza in capo a un soggetto cui il diritto nemmeno è stato riconosciuto.
13. Nemmeno si ritiene di aderire a quanto affermato dal Tribunale di Monza con la sentenza n.
184 del 2023 nella quale si è ritenuto che il beneficio non possa essere riconosciuto per gli anni pregressi e oltre il biennio. A parere della scrivente, infatti, il beneficio va riconosciuto nei limiti della prescrizione e ciò che può, invece, essere circoscritto al biennio è, piuttosto, la possibilità di fruirne una volta che lo stesso è stato attribuito.
14. Il ha altresì eccepito l'estinzione del diritto e la decadenza dalla possibilità di fruire CP_2
del bonus. Come chiarito dalla Corte di Cassazione con pronuncia resa nel giudizio ex art. 363 bis c.p.c. in data 27/10/23, è “da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il
Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato
«SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM).
Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza.
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_2
proposito.
17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore.
Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Inoltre, sullo specifico rilievo della decadenza, “16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”.
Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di
“cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza,
cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi – il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit. Infatti,
l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo.
Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”.
15. Deve, pertanto, concludersi per il parziale accoglimento della domanda con conseguente accertamento del diritto delle parti ricorrente a ottenere la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” per gli aa.ss.
Per 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, per l'importo di euro Pt_1
3.000,00, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione tale somma, tramite il sistema della Carta elettronica, così da consentire anche il rispetto delle finalità per le quali il bonus è attribuito.
Per Comi: 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, per l'importo di euro
3.000,00, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione tale somma, tramite il sistema della Carta elettronica, così da consentire anche il rispetto delle finalità per le quali il bonus è attribuito.
Per : 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, per l'importo di euro 2.000,00, con Parte_3
conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione tale somma, tramite il sistema della Carta elettronica, così da consentire anche il rispetto delle finalità per le quali il bonus è attribuito.
16. Sugli accessori, va dato applicazione al principio affermato dalla Cassazione n. 29961/23, sopra richiamata, secondo cui “in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi
l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n.
724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione”.
17. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta il diritto della parte ricorrente a ottenere la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” per gli anni scolastici
Per 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, per l'importo di euro Pt_1
3.000,00, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione tale somma, tramite il sistema della Carta elettronica, così da consentire anche il rispetto delle finalità per le quali il bonus è attribuito.
Per Comi: 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, per l'importo di euro
3.000,00, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione tale somma, tramite il sistema della Carta elettronica, così da consentire anche il rispetto delle finalità per le quali il bonus è attribuito.
Per Forestiere: 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, per l'importo di euro 2.000,00, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione tale somma, tramite il sistema della Carta elettronica, così da consentire anche il rispetto delle finalità per le quali il bonus è attribuito, il tutto, oltre accessori come in motivazione, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione tali somme tramite il sistema della Carta elettronica;
Condanna altresì la resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€ 3.374,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi. Milano, 18 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli