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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 11/12/2024, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE UNICA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Gabriella Canto Presidente
dr. Marcello Testaquatra Giudice
dr. Alessandra Frasca Giudice
dei quali il terzo è relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2128 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nata a Rosario (Argentina), in [...] Parte_1
5.8.1984, (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._1
Caltanissetta, Via Malta n. 73/d, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Cannata
(pec: , che la rappresenta e difende Email_1
giusta procura in atti;
–parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], (C.F. CP_1
), elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Viale C.F._2
della Regione n. 21, presso lo studio degli Avv.ti Vincenzo Toscano (pec:
e Aldo Bellomo, che lo Email_2 rappresentano e difendono per mandato in atti;
– parte resistente–
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 9.10.2024 le parti hanno concluso come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
Il P.M. non si è opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.12.2022, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio a LB (CL) con CP_1
in data 26.5.2018, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune dell'anno 2018, parte II, serie C, n. 7, e che da tale unione coniugale non erano nati figli, ha dedotto che il resistente svolgeva la libera professione di medico veterinario oltre a rivestire la qualifica di socio della società di gestione di un ambulatorio veterinario, invece la ricorrente risultava essere inoccupata nonostante i vari tentativi di trovare un'occupazione lavorativa;
che l'unione coniugale nel tempo si era rivelata difficile in seguito alla mancata nascita di figli, nonostante i tentativi medicalmente assistiti, e il resistente aveva addebitato questa condizione di infertilità più volte alla ricorrente creandole un disagio psicologico e momenti di depressione reattiva, per poi scoprire, in seguito ad accertamenti medici, che il marito non aveva capacità procreativa a causa di una azoospermia;
dunque, acuite le tensioni familiari, la ricorrente era
- 2 - stata costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale in data 14.9.2022 su richiesta insistente del marito, trovando sistemazione inizialmente a casa di un'amica e poi in un'abitazione messa a disposizione da alcuni conoscenti;
a quel punto il resistente aveva iniziato a disinteressarsi totalmente della moglie non riconoscendole alcun contributo economico,
pur conoscendo la sua posizione economica, e privandola dell'assistenza morale e materiale, venendo meno agli obblighi familiari di cui all'art. 143
c.c..
La ricorrente ha aggiunto che il resistente era rimasto a vivere nella casa familiare sita in Vallelunga EN (CL), Via Nazionale n. 101-103, di sua esclusiva proprietà, composta da un piano terra adibito a studio veterinario, piano primo composto da cucina, un living, una camera matrimoniale, cameretta, bagno e terrazzo, e un piano secondo momentaneamente non abitabile e in corso di ristrutturazione, composto da due camere da letto e da un bagno;
altresì, risultava proprietario di ulteriori unità immobiliari, a differenza della ricorrente che era impossidente e viveva con gli aiuti occasionali concessi dalla madre e dai fratelli che vivevano in Argentina;
la ricorrente era comproprietaria con il marito dell'autovettura Dacia Dokker Tg. ET620NS, mentre CP_1
era proprietario di un'autovettura Fiat Punto.
La ricorrente ha dunque concluso chiedendo la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, l'assegnazione della casa coniugale o parte di essa, nello specifico il piano primo, alla ricorrente, obbligo a carico del resistente di versare a titolo di mantenimento alla ricorrente la somma di € 500,00 o la somma di € 750,00
- 3 - nel caso in cui la casa familiare non le venisse assegnata per intero o in parte, ovvero nel diverso importo ritenuto equo e di giustizia.
Si è costituito il resistente, non opponendosi alla separazione personale dei coniugi, ma contestando quanto rappresentato dalla ricorrente e addebitando a quest'ultima la frattura coniugale per il mancato rispetto dei doveri nascenti dal matrimonio, precisando che già in data 1.4.2021
avevano provveduto a richiedere la separazione consensuale dinanzi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vallelunga EN (cfr.
verbale allegato alla memoria di costituzione del resistente), e che successivamente, in data 4.5.2021, la ricorrente non si era presentata per confermare il relativo accordo, e ha aggiunto che la ricorrente era solita tenere in casa un atteggiamento depresso che veniva meno quando andava a trovare la mamma in Argentina per lunghi periodi o quando era la madre a raggiungerla per poi girare la Sicilia a spese del resistente.
Il resistente ha chiesto, dunque, di non disporre alcun obbligo a suo carico a titolo di mantenimento per la moglie e di non disporre nulla in merito all'assegnazione della casa coniugale.
Con ordinanza del 2.5.2023, dato atto della rinuncia, da parte della moglie, alla domanda di assegnazione della casa familiare, sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti:
autorizzazione a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, obbligo a carico di di versare a quale CP_1 Parte_1
contributo al suo mantenimento, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 200,00, con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat.
- 4 - Radicatosi il contraddittorio avanti al Giudice istruttore, alla luce del mancato raggiungimento di un accordo, all'udienza del 31.1.2024,
sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, sono stati assegnati,
su richiesta della parte ricorrente, i termini di cui all'art. 183 comma VI
c.p.c. con decorrenza dal 5.2.2024 (primo giorno da computare).
Entrambi i procuratori, con istanza di conversione depositata il
21.3.2024, hanno chiesto la trasformazione del rito della separazione da giudiziale in consensuale avendo le parti raggiunto un accordo sottoscritto in data 11.3.2024.
Trattenuta dapprima la causa in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti e rimessa sul ruolo, con ordinanza del
19.9.2024, al fine di fare interloquire le parti in merito alla presenza di una clausola nulla nel predetto accordo, dunque contraria all'ordinamento, che prevedeva nello specifico che, in vista del successivo divorzio, il resistente avrebbe versato alla ricorrente la somma complessiva di € 12.500,00 quale assegno una tantum a fonte di rinuncia della lla corresponsione Parte_1
dell'assegno di mantenimento, all'udienza del 9.10.2024 i procuratori e le parti hanno chiesto congiuntamente di pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: rinuncia da parte della ricorrente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento con conseguente revoca della previsione con decorrenza dal mese di marzo 2024, e obbligo a carico del resistente di versare alla stessa la somma omnicomprensiva di € 13.500,00
a titolo transattivo. La causa è stata posta quindi, su richiesta delle parti,
in decisione senza termini.
*****
- 5 - Tanto premesso, deve essere rilevato che non vi è contestazione sulla impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Le chiare posizioni processuali delle parti attestano il verificarsi del presupposto dell'irreversibile deterioramento del rapporto e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, dovendosi dunque escludere la possibilità di riconciliazione.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
Non sussistendo contrasto con disposizioni di legge, le condizioni indicate nel verbale di udienza del 9.10.2024, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della regolamentazione della separazione dei coniugi.
Le spese processuali alla luce dell'esito del giudizio devono essere interamente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Caltanissetta, uditi i procuratori delle parti ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,
definitivamente pronunciando;
pronuncia la separazione dei coniugi Parte_1
nata a [...], in data [...] e , nato in CP_1
SO (CL), in data 9.3.1984, i quali hanno contratto matrimonio in
LB (CL), in data 26.5.2018, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2018, parte II, serie C, n.
7. alle condizioni di cui al verbale di udienza del 9.10.2024;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
- 6 - Dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del
Tribunale di Caltanissetta in data 6.12.2024.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Gabriella Canto
Alessandra Frasca
- 7 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE UNICA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Gabriella Canto Presidente
dr. Marcello Testaquatra Giudice
dr. Alessandra Frasca Giudice
dei quali il terzo è relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2128 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nata a Rosario (Argentina), in [...] Parte_1
5.8.1984, (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._1
Caltanissetta, Via Malta n. 73/d, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Cannata
(pec: , che la rappresenta e difende Email_1
giusta procura in atti;
–parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], (C.F. CP_1
), elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Viale C.F._2
della Regione n. 21, presso lo studio degli Avv.ti Vincenzo Toscano (pec:
e Aldo Bellomo, che lo Email_2 rappresentano e difendono per mandato in atti;
– parte resistente–
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 9.10.2024 le parti hanno concluso come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
Il P.M. non si è opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.12.2022, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio a LB (CL) con CP_1
in data 26.5.2018, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune dell'anno 2018, parte II, serie C, n. 7, e che da tale unione coniugale non erano nati figli, ha dedotto che il resistente svolgeva la libera professione di medico veterinario oltre a rivestire la qualifica di socio della società di gestione di un ambulatorio veterinario, invece la ricorrente risultava essere inoccupata nonostante i vari tentativi di trovare un'occupazione lavorativa;
che l'unione coniugale nel tempo si era rivelata difficile in seguito alla mancata nascita di figli, nonostante i tentativi medicalmente assistiti, e il resistente aveva addebitato questa condizione di infertilità più volte alla ricorrente creandole un disagio psicologico e momenti di depressione reattiva, per poi scoprire, in seguito ad accertamenti medici, che il marito non aveva capacità procreativa a causa di una azoospermia;
dunque, acuite le tensioni familiari, la ricorrente era
- 2 - stata costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale in data 14.9.2022 su richiesta insistente del marito, trovando sistemazione inizialmente a casa di un'amica e poi in un'abitazione messa a disposizione da alcuni conoscenti;
a quel punto il resistente aveva iniziato a disinteressarsi totalmente della moglie non riconoscendole alcun contributo economico,
pur conoscendo la sua posizione economica, e privandola dell'assistenza morale e materiale, venendo meno agli obblighi familiari di cui all'art. 143
c.c..
La ricorrente ha aggiunto che il resistente era rimasto a vivere nella casa familiare sita in Vallelunga EN (CL), Via Nazionale n. 101-103, di sua esclusiva proprietà, composta da un piano terra adibito a studio veterinario, piano primo composto da cucina, un living, una camera matrimoniale, cameretta, bagno e terrazzo, e un piano secondo momentaneamente non abitabile e in corso di ristrutturazione, composto da due camere da letto e da un bagno;
altresì, risultava proprietario di ulteriori unità immobiliari, a differenza della ricorrente che era impossidente e viveva con gli aiuti occasionali concessi dalla madre e dai fratelli che vivevano in Argentina;
la ricorrente era comproprietaria con il marito dell'autovettura Dacia Dokker Tg. ET620NS, mentre CP_1
era proprietario di un'autovettura Fiat Punto.
La ricorrente ha dunque concluso chiedendo la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, l'assegnazione della casa coniugale o parte di essa, nello specifico il piano primo, alla ricorrente, obbligo a carico del resistente di versare a titolo di mantenimento alla ricorrente la somma di € 500,00 o la somma di € 750,00
- 3 - nel caso in cui la casa familiare non le venisse assegnata per intero o in parte, ovvero nel diverso importo ritenuto equo e di giustizia.
Si è costituito il resistente, non opponendosi alla separazione personale dei coniugi, ma contestando quanto rappresentato dalla ricorrente e addebitando a quest'ultima la frattura coniugale per il mancato rispetto dei doveri nascenti dal matrimonio, precisando che già in data 1.4.2021
avevano provveduto a richiedere la separazione consensuale dinanzi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vallelunga EN (cfr.
verbale allegato alla memoria di costituzione del resistente), e che successivamente, in data 4.5.2021, la ricorrente non si era presentata per confermare il relativo accordo, e ha aggiunto che la ricorrente era solita tenere in casa un atteggiamento depresso che veniva meno quando andava a trovare la mamma in Argentina per lunghi periodi o quando era la madre a raggiungerla per poi girare la Sicilia a spese del resistente.
Il resistente ha chiesto, dunque, di non disporre alcun obbligo a suo carico a titolo di mantenimento per la moglie e di non disporre nulla in merito all'assegnazione della casa coniugale.
Con ordinanza del 2.5.2023, dato atto della rinuncia, da parte della moglie, alla domanda di assegnazione della casa familiare, sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti:
autorizzazione a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, obbligo a carico di di versare a quale CP_1 Parte_1
contributo al suo mantenimento, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 200,00, con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat.
- 4 - Radicatosi il contraddittorio avanti al Giudice istruttore, alla luce del mancato raggiungimento di un accordo, all'udienza del 31.1.2024,
sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, sono stati assegnati,
su richiesta della parte ricorrente, i termini di cui all'art. 183 comma VI
c.p.c. con decorrenza dal 5.2.2024 (primo giorno da computare).
Entrambi i procuratori, con istanza di conversione depositata il
21.3.2024, hanno chiesto la trasformazione del rito della separazione da giudiziale in consensuale avendo le parti raggiunto un accordo sottoscritto in data 11.3.2024.
Trattenuta dapprima la causa in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti e rimessa sul ruolo, con ordinanza del
19.9.2024, al fine di fare interloquire le parti in merito alla presenza di una clausola nulla nel predetto accordo, dunque contraria all'ordinamento, che prevedeva nello specifico che, in vista del successivo divorzio, il resistente avrebbe versato alla ricorrente la somma complessiva di € 12.500,00 quale assegno una tantum a fonte di rinuncia della lla corresponsione Parte_1
dell'assegno di mantenimento, all'udienza del 9.10.2024 i procuratori e le parti hanno chiesto congiuntamente di pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: rinuncia da parte della ricorrente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento con conseguente revoca della previsione con decorrenza dal mese di marzo 2024, e obbligo a carico del resistente di versare alla stessa la somma omnicomprensiva di € 13.500,00
a titolo transattivo. La causa è stata posta quindi, su richiesta delle parti,
in decisione senza termini.
*****
- 5 - Tanto premesso, deve essere rilevato che non vi è contestazione sulla impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Le chiare posizioni processuali delle parti attestano il verificarsi del presupposto dell'irreversibile deterioramento del rapporto e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, dovendosi dunque escludere la possibilità di riconciliazione.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
Non sussistendo contrasto con disposizioni di legge, le condizioni indicate nel verbale di udienza del 9.10.2024, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della regolamentazione della separazione dei coniugi.
Le spese processuali alla luce dell'esito del giudizio devono essere interamente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Caltanissetta, uditi i procuratori delle parti ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,
definitivamente pronunciando;
pronuncia la separazione dei coniugi Parte_1
nata a [...], in data [...] e , nato in CP_1
SO (CL), in data 9.3.1984, i quali hanno contratto matrimonio in
LB (CL), in data 26.5.2018, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2018, parte II, serie C, n.
7. alle condizioni di cui al verbale di udienza del 9.10.2024;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
- 6 - Dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del
Tribunale di Caltanissetta in data 6.12.2024.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Gabriella Canto
Alessandra Frasca
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