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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 7180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7180 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Colandrea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 4/2/2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 778/2022 R.G.;
causa pendente tra:
, elettivamente domiciliato in Portici, alla via Armando Diaz n. 3, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Buonocunto, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Vincenzo Romaniello n.
21B, presso lo studio dell'avv. Luisa Caporale, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_3 elettivamente domiciliate in Napoli, alla Via Armando Diaz n. 11, presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, dalla quale sono rappresentate e difese;
PARTE OPPOSTA
E
Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
[...] in Napoli, alla via Porzio n. 4, Centro Direzionale, Isola G1, presso lo studio dell'avv.
Massimo Collà Ruvolo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Armando Diaz n. 11, presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, dalla quale è rappresentata e difesa;
PARTE CHIAMATA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c. ed opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, c.p.c. avverso intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione notificato in data 4/1/2022 spiegava Parte_1 opposizione in relazione all'intimazione di pagamento n. 07120219015028953000 notificata in data 7/12/2021 ad istanza di Controparte_1 contestando, in particolare, alcune delle pretese creditorie di cui alle cartelle ed agli avvisi indicati nell'intimazione in questione e, segnatamente, quelle di cui alle seguenti posizioni:
1) cartella n. 07120031072269970000 notificata in data 26/2/2004 per un totale di euro 1.100,92 (ente impositore: , Ufficio Napoli Controparte_1
1; tipologia del credito: cassa depositi e prestiti, cassa ammende;
registro recuperi spese giustizia)
2) cartella n. 07120040013560781000 notificata in data 20/3/2004 per un totale di euro 26.320,91 (ente impositore: , Ufficio Napoli Controparte_1
1; tipologia del credito: registro multe e ammende, sanzioni amministrative;
registro recuperi spese giustizia);
3) cartella n. 07120040195899922000 notificata in data 5/2/2005 per un totale di euro 1.052,06 (ente impositore: Tribunale di Napoli, Ufficio Campione
Penale; tipologia del credito: recupero multe e ammende);
4) cartella n. 07120060087292662000 notificata in data 18/8/2006 per un totale di euro 55,40 (ente impositore: Tribunale di Napoli, Controparte_5
tipologia del credito: spese processuali);
[...]
5) cartella n. 07120080142702028000 notificata in data 27/12/2008 per un totale di euro 634,47 (ente impositore: Tribunale di Napoli, Controparte_5
tipologia del credito: spese processuali);
[...] 6) cartella n. 071200110035324371000 notificata in data 6/12/2011 per un totale di euro 1.647,34 (ente impositore: Corte d'Appello di Napoli, CP_5
Penale; tipologia del credito: spese processuali, multe ed ammende);
7) cartella n. 07120140033965409000 notificata in data 25/4/2014 per un totale di euro 282,10 (ente impositore: di Napoli;
Controparte_4 tipologia del credito: diritti annuali);
8) cartella n. 07120140125144124000 notificata in data 3/1/2015 per un totale di euro 12.206,45 (ente impositore: Corte d'Appello di Napoli;
tipologia del credito: spese processuali, recupero multe ed ammenda e cassa ammende depositi e prestiti);
9) cartella n. 07120160033282124000 notificata in data 7/7/2016 per un totale di euro 224,25 (ente impositore: tipologia del Controparte_4 credito: diritti annuali);
10) cartella n 0712018004488886000 notificata in data 21/1/2019 per un totale di euro 1.813,99 (ente impositore: tipologia del credito: Controparte_3 sanzioni amministrative);
11) avviso di addebito n. 37120140019125351000 notificato in data 19/2/2015 per un totale di euro 1.680,05 (ente impositore: INPS Napoli;
tipologia del credito: contributi I.V.S).
L'opponente premetteva di avere interesse ad un accertamento dell'inesistenza dei crediti indicati nell'intimazione di pagamento, richiamando, in particolar modo, la sentenza n. 19704 del 2015 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e prospettando qualificarsi la domanda nei termini di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; circa i crediti di natura tributaria, peraltro, postulava sussistere la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda formulata, sottolineando come l'opposizione avrebbe riguardato fatti successivi al consolidarsi della pretesa dell'amministrazione fiscale e richiamando la sentenza n. 34447 del 2019 delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Nel merito, deduceva, in primo luogo, l'inesistenza delle pretese in ragione della mancata notifica degli atti presupposti;
in secondo luogo ed in ordine ai crediti concernenti spese di giustizia, poi, eccepiva la nullità delle cartelle in quanto prive di indicazioni idonee a far comprendere il titolo di addebito;
in terzo luogo ed in ordine ai crediti per sanzioni amministrative, diritti camerali e previdenziali invocava l'estinzione degli stessi per decorso del termine di prescrizione quinquennale;
sulla scorta di tali considerazioni, quindi, domandava dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento e l'inesistenza delle pretese in essa consacrate. Con comparsa depositata in data 8/2/2022 si costituiva la parte opposta
[...]
, la quale eccepiva, in via preliminare, la competenza Controparte_6
a conoscere dell'opposizione in parte qua del giudice del lavoro;
nel merito, rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva per le contestazioni concernenti l'operato dell'agente della riscossione;
postulava, in ogni caso, la regolare notificazione dell'avviso di addebito.
Con comparsa depositata in data 4/10/2022 si costituivano le parti opposte e le quali eccepivano l'inammissibilità Controparte_2 Controparte_3 delle doglianze relative all'omessa notificazione delle cartelle e degli atti prodromici in quanto integranti un'opposizione ex art. 617, primo comma, c.p.c. da proporsi nel termine di decadenza di venti giorni;
in ogni caso, deducevano l'infondatezza delle censure anche in ordine all'asserita prescrizione.
Con comparsa depositata in data 5/10/2022 si costituiva la parte opposta
, la quale eccepiva, in via preliminare, il difetto di Controparte_1 giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario per le contestazioni concernenti i crediti di natura tributaria;
deduceva, altresì, la parziale cessazione del contendere per i crediti consacrati nelle cartelle n. 07120031072269970000 (in quanto oggetto di parziale riscossione e residuo sgravio) e n.
07120040013560781000 (in quanto oggetto di riscossione e con residuo solo per interessi e spese); in ogni caso, postulava la regolare notificazione delle cartelle di pagamento, dell'avviso di addebito ed anche di successivi atti di riscossione
(preavviso di fermo amministrativo ed intimazione ex art. 50); infine, sottolineava l'infondatezza della doglianza relativa alla pretesa estinzione dei crediti per decorso del termine di prescrizione e l'inammissibilità delle censure integranti un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Con comparsa depositata in data 17/10/2022 si costituiva l'ulteriore parte opposta in Controparte_4 proposito, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
in ogni caso, evidenziava come fosse stata posta in essere l'attività di competenza dell'ente per il recupero dei diritti camerali ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per le contestazioni concernenti l'operato dell'agente della riscossione.
Con provvedimento reso all'esito della prima udienza del 25/10/2022 veniva ordinata la chiamata in causa dell'ente impositore e disposta la Controparte_1 separazione delle cause con trasmissione alla Sezione Lavoro di quella concernente il credito consacrato nell'avviso di addebito per contributi previdenziali in favore dell . Controparte_6 All'esito della chiamata in causa si costituiva con comparsa depositata in data
8/3/2023 la parte , la quale – in relazione al credito di cui alla Controparte_1 cartella n. 07120040013560781 – eccepiva l'incompetenza funzionale del giudice ordinario per essere competente il giudice dell'esecuzione penale;
in ogni caso, eccepiva l'inammissibilità delle doglianze integranti un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e l'infondatezza nel merito delle censure complessivamente formulate.
All'esito della concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
l'Avvocatura distrettuale dello Stato depositava le relative memorie e, al riguardo, precisava che anche i crediti di cui alle cartelle sopra indicate sub 1) e 2) si originassero da sanzioni pecuniarie di natura penale (depositando la relativa documentazione); nel prosieguo, all'udienza del 4/2/2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, non appare fuor luogo ricordare come – a seguito del provvedimento di separazione delle cause adottato all'esito dell'udienza del 25/10/2022 – alcuna pronuncia debba essere adottata sulla domanda per la parte concernente il credito di cui all'avviso di addebito.
Infatti, in parte qua la causa ha originato un distinto procedimento oggetto di trasmissione alla Sezione Lavoro del Tribunale.
§ 3. Ciò posto, sempre in limine litis ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum occorre sottolineare come le doglianze sollevate con l'atto di citazione si risolvano in un triplice ordine di contestazioni.
Anzitutto, l'opponente ha censurato l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli atti prodromici (cfr. il punto 3 dell'atto di citazione: pp. 8-9).
Ad avviso di questo giudice la doglianza in questione integra un'opposizione ex art. 617, primo comma, c.p.c., atteso che – concernendo il mancato rispetto della sequenza procedimentale prescritta ai fini della riscossione – essa involge la regolarità degli atti posti in essere (e, in ultima istanza, dell'intimazione avverso la quale è stata spiegata opposizione).
In secondo luogo, per le cartelle concernenti spese di giustizia l'opponente ha censurato la legittimità delle stesse, postulando che esse sarebbero “generiche e inidonee a far comprendere quale fosse il sotteso titolo di addebito” (cfr. il punto 3 dell'atto di citazione: p. 9). Ad avviso di questo giudice anche tale doglianza integra un'opposizione ex art. 617, primo comma, c.p.c., atteso che essa involge la regolarità degli atti esecutivi
(nel caso di specie, le cartelle).
In terzo luogo ed infine, l'opponente ha invocato l'estinzione dei crediti per decorso del termine di prescrizione quinquennale (cfr. il punto 4 dell'atto di citazione: pp. 10-11).
Trattasi in tal caso di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma,
c.p.c., atteso che la doglianza concerne il diritto di procedere ad esecuzione forzata in ragione di un fatto estintivo sopravvenuto.
Per la verità, con riguardo a tale censura questo giudice non può fare a meno di constatare – in sede di interpretazione della domanda – come la contestazione non possa ritenersi riferita a tutti i crediti azionati con l'intimazione di pagamento:
l'opponente ha infatti operato un esplicito richiamo alle sanzioni amministrative pecuniarie, ai diritti camerali ed ai crediti INPS, invocando sul punto il decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Per contro alcuna indicazione è stata operata per gli ulteriori crediti azionati con l'intimazione, i quali – anche all'esito delle precisazioni operate nella memoria depositata nel primo termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c. dall'Avvocatura distrettuale dello Stato – involgono la categoria delle spese di giustizia (ovverosia, sanzioni “penali” e spese processuali).
In altri termini, l'estrema genericità del richiamo nell'intestazione al decorso del termine di prescrizione (segnatamente, “sulla intervenuta prescrizione” e, nel contempo, il riferimento esplicito nello svolgimento argomentativo al termine di prescrizione per sanzioni amministrative, diritti camerali e crediti INPS) inducono a ritenere che la domanda finisca per riguardare – per come concretamente articolata
– esclusivamente i crediti di tale natura.
§ 4. Esaurite le premesse che precedono, deve essere anzitutto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario per la parte in cui l'opposizione all'intimazione concerne i crediti di cui alla cartella n.
07120140033965409000 e n. 07120160033282124000.
Al riguardo, costituisce circostanza del tutto pacifica quella per cui i crediti di cui alle suddette cartelle abbiano natura tributaria: sotto questo profilo, infatti, vengono in discussione ruoli esattoriali per somme iscritte a titolo di diritti annuali in favore della Camera di CO (cfr. l'intimazione di pagamento e gli estratti di ruolo agli atti di causa). Ne discende che l'impugnazione dell'intimazione deve inevitabilmente aver luogo innanzi al giudice tributario: invero, l'art. 19, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 546 del
1992 contempla espressamente – tra gli atti impugnabili innanzi al giudice tributario
– “l'avviso di mora”, denominazione con la quale si fa riferimento, a ben vedere, all'intimazione di pagamento prescritta dall'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Siffatta conclusione è peraltro pacifica nella giurisprudenza di legittimità: sul punto, è sufficiente ricordare come – secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione – “a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, come modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata;
ne consegue che l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora (o
l'intimazione di pagamento "ex" art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, rilevante nella specie) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del medesimo d.lgs.” (Cass. Sez. Un. 31 marzo 2008,
n. 8279).
Né appare pertinente il richiamo alle recenti pronunce delle Sezioni Unite n.
34447 del 2019 e n. 7822 del 2020 operato da parte opponente, posto che i principi colà affermati mirano a delimitare i confini della giurisdizione a fronte sì dell'eccezione di prescrizione, ma pur sempre laddove sia stato compiuto un atto
“esecutivo” a cura dell'agente della riscossione (e, quindi, dell'atto che – alla luce de sopra citato art. 2 del D. Lgs. n. 546 del 1992 – potenzialmente è sottratto alla giurisdizione del giudice tributario).
Del resto, la semplice lettura del principio di diritto affermato da Cass. Sez. Un.
14 aprile 2020, n. 7822 non fa che confortare la conclusione sopra raggiunta: in quella occasione, infatti, la Corte ha attribuito alla giurisdizione tributaria “la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici …”.
Ne discende che anche la cognizione dell'eccezione di prescrizione sollevata a fronte di un'intimazione di pagamento notificata dall'agente della riscossione (oltre che, ovviamente, la censura di regolarità formale dell'intimazione costituenti il primo motivo di opposizione) si appartengono sempre alla giurisdizione tributaria, trattandosi di un atto espressamente impugnabile dinanzi a tale giudice e di atto prodromico all'esecuzione forzata. § 5. Per quanto concerne la domanda nella parte in cui investe gli ulteriori crediti azionati con l'intimazione (ovviamente, con le precisazioni operate al § 3 della presente sentenza sui limiti dell'eccezione di prescrizione), ritiene questo giudice che il primo ed il secondo motivo di opposizione siano inammissibili.
Invero, le contestazioni sono tardive in quante formulate una volta decorso il termine di decadenza di venti giorni previsto dall'art. 617, primo comma, c.p.c.: la notificazione dell'intimazione di pagamento ha avuto luogo in data 7/12/2021, laddove l'atto di citazione è stato notificato in data 4/1/2022.
§ 6. Residua da delibare il terzo motivo di opposizione (ovverosia, la deduzione di estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione quinquennale), doglianza che – tenuto conto, si ribadisce, dell'individuazione del relativo oggetto operata al § 3 della presente sentenza – è oggetto di delibazione nella presente sede, in buona sostanza, limitatamente al credito di cui alla cartella n
0712018004488886000 per sanzioni amministrative in favore della CP_3
[...]
Invero, per i diritti camerali si rientra nell'ambito della declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, laddove – per i crediti INPS – la relativa domanda
è oggetto del provvedimento di separazione e trasmissione alla Sezione Lavoro.
Nel merito, la contestazione è infondata.
L'odierna parte opposta ha documentato la notificazione della cartella in questione (eseguita nelle forme previste per la c.d. irreperibilità “relativa”: cfr. in particolare il deposito presso la casa comunale in data 13-19/12/2018 per il mancato rinvenimento del destinatario o di persone addette alla ricezione e l'invio in data 10/1/2019 della raccomandata informativa restituita al mittente per compiuta giacenza;
documento n. 14 della produzione di parte opposta), notificazione che – per quanto in questa sede interessa – ha determinato l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale decorrente dall'ordinanza di irrogazione delle sanzioni amministrative (risalente all'anno 2014: cfr. l'estratto del ruolo).
Ne discende che – alla data della notificazione dell'intimazione di pagamento
(7/12/2021) – non risultava elasso il termine di prescrizione di legge.
§ 7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore di ciascuna delle parti opposte in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con riduzione al minimo delle voci per tutte le fasi in ragione della tipologia di attività difensiva posta in essere. Nella determinazione del valore della causa ritiene questo giudice di far riferimento allo scaglione per il credito azionato e, quindi, quello da euro 25.001,00 ad euro 52.000,00 per la posizione di e per le parti Controparte_1 opposte , ed (per Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 le quali si procede ad una liquidazione unitaria in ragione della difesa svolta cumulativamente dall'Avvocatura dello Stato) e quello fino ad euro 1.100,00 per la posizione della parte opposta Controparte_4
con la precisazione che l'individuazione di uno scaglione
[...] differente si giustifica in ragione dell'autonomia delle domande e della conseguente scindibilità delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario sull'opposizione all'intimazione di pagamento n.
07120219015028953000 notificata in data 7/12/2021 ad istanza di
[...]
nella parte in cui ha ad oggetto le contestazioni per i Controparte_1 crediti consacrati nelle cartelle n. 07120140033965409000 e n.
07120160033282124000.
RIGETTA per il resto l'opposizione.
CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali
(nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge, quanto alla posizione processuale della parte opposta Controparte_1 ed all'unitaria posizione processuale delle parti Controparte_1
e nonché, in euro 332,00 per Controparte_2 Controparte_3 compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge, quanto alla posizione processuale della
[... parte opposta di CO, Industria, Artigianato ed Agricoltura CP_4
CP_3
Napoli, 16/07/2025
Il giudice
Dott. Valerio Colandrea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Colandrea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 4/2/2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 778/2022 R.G.;
causa pendente tra:
, elettivamente domiciliato in Portici, alla via Armando Diaz n. 3, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Buonocunto, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Vincenzo Romaniello n.
21B, presso lo studio dell'avv. Luisa Caporale, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_3 elettivamente domiciliate in Napoli, alla Via Armando Diaz n. 11, presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, dalla quale sono rappresentate e difese;
PARTE OPPOSTA
E
Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
[...] in Napoli, alla via Porzio n. 4, Centro Direzionale, Isola G1, presso lo studio dell'avv.
Massimo Collà Ruvolo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Armando Diaz n. 11, presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, dalla quale è rappresentata e difesa;
PARTE CHIAMATA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c. ed opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, c.p.c. avverso intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione notificato in data 4/1/2022 spiegava Parte_1 opposizione in relazione all'intimazione di pagamento n. 07120219015028953000 notificata in data 7/12/2021 ad istanza di Controparte_1 contestando, in particolare, alcune delle pretese creditorie di cui alle cartelle ed agli avvisi indicati nell'intimazione in questione e, segnatamente, quelle di cui alle seguenti posizioni:
1) cartella n. 07120031072269970000 notificata in data 26/2/2004 per un totale di euro 1.100,92 (ente impositore: , Ufficio Napoli Controparte_1
1; tipologia del credito: cassa depositi e prestiti, cassa ammende;
registro recuperi spese giustizia)
2) cartella n. 07120040013560781000 notificata in data 20/3/2004 per un totale di euro 26.320,91 (ente impositore: , Ufficio Napoli Controparte_1
1; tipologia del credito: registro multe e ammende, sanzioni amministrative;
registro recuperi spese giustizia);
3) cartella n. 07120040195899922000 notificata in data 5/2/2005 per un totale di euro 1.052,06 (ente impositore: Tribunale di Napoli, Ufficio Campione
Penale; tipologia del credito: recupero multe e ammende);
4) cartella n. 07120060087292662000 notificata in data 18/8/2006 per un totale di euro 55,40 (ente impositore: Tribunale di Napoli, Controparte_5
tipologia del credito: spese processuali);
[...]
5) cartella n. 07120080142702028000 notificata in data 27/12/2008 per un totale di euro 634,47 (ente impositore: Tribunale di Napoli, Controparte_5
tipologia del credito: spese processuali);
[...] 6) cartella n. 071200110035324371000 notificata in data 6/12/2011 per un totale di euro 1.647,34 (ente impositore: Corte d'Appello di Napoli, CP_5
Penale; tipologia del credito: spese processuali, multe ed ammende);
7) cartella n. 07120140033965409000 notificata in data 25/4/2014 per un totale di euro 282,10 (ente impositore: di Napoli;
Controparte_4 tipologia del credito: diritti annuali);
8) cartella n. 07120140125144124000 notificata in data 3/1/2015 per un totale di euro 12.206,45 (ente impositore: Corte d'Appello di Napoli;
tipologia del credito: spese processuali, recupero multe ed ammenda e cassa ammende depositi e prestiti);
9) cartella n. 07120160033282124000 notificata in data 7/7/2016 per un totale di euro 224,25 (ente impositore: tipologia del Controparte_4 credito: diritti annuali);
10) cartella n 0712018004488886000 notificata in data 21/1/2019 per un totale di euro 1.813,99 (ente impositore: tipologia del credito: Controparte_3 sanzioni amministrative);
11) avviso di addebito n. 37120140019125351000 notificato in data 19/2/2015 per un totale di euro 1.680,05 (ente impositore: INPS Napoli;
tipologia del credito: contributi I.V.S).
L'opponente premetteva di avere interesse ad un accertamento dell'inesistenza dei crediti indicati nell'intimazione di pagamento, richiamando, in particolar modo, la sentenza n. 19704 del 2015 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e prospettando qualificarsi la domanda nei termini di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; circa i crediti di natura tributaria, peraltro, postulava sussistere la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda formulata, sottolineando come l'opposizione avrebbe riguardato fatti successivi al consolidarsi della pretesa dell'amministrazione fiscale e richiamando la sentenza n. 34447 del 2019 delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Nel merito, deduceva, in primo luogo, l'inesistenza delle pretese in ragione della mancata notifica degli atti presupposti;
in secondo luogo ed in ordine ai crediti concernenti spese di giustizia, poi, eccepiva la nullità delle cartelle in quanto prive di indicazioni idonee a far comprendere il titolo di addebito;
in terzo luogo ed in ordine ai crediti per sanzioni amministrative, diritti camerali e previdenziali invocava l'estinzione degli stessi per decorso del termine di prescrizione quinquennale;
sulla scorta di tali considerazioni, quindi, domandava dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento e l'inesistenza delle pretese in essa consacrate. Con comparsa depositata in data 8/2/2022 si costituiva la parte opposta
[...]
, la quale eccepiva, in via preliminare, la competenza Controparte_6
a conoscere dell'opposizione in parte qua del giudice del lavoro;
nel merito, rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva per le contestazioni concernenti l'operato dell'agente della riscossione;
postulava, in ogni caso, la regolare notificazione dell'avviso di addebito.
Con comparsa depositata in data 4/10/2022 si costituivano le parti opposte e le quali eccepivano l'inammissibilità Controparte_2 Controparte_3 delle doglianze relative all'omessa notificazione delle cartelle e degli atti prodromici in quanto integranti un'opposizione ex art. 617, primo comma, c.p.c. da proporsi nel termine di decadenza di venti giorni;
in ogni caso, deducevano l'infondatezza delle censure anche in ordine all'asserita prescrizione.
Con comparsa depositata in data 5/10/2022 si costituiva la parte opposta
, la quale eccepiva, in via preliminare, il difetto di Controparte_1 giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario per le contestazioni concernenti i crediti di natura tributaria;
deduceva, altresì, la parziale cessazione del contendere per i crediti consacrati nelle cartelle n. 07120031072269970000 (in quanto oggetto di parziale riscossione e residuo sgravio) e n.
07120040013560781000 (in quanto oggetto di riscossione e con residuo solo per interessi e spese); in ogni caso, postulava la regolare notificazione delle cartelle di pagamento, dell'avviso di addebito ed anche di successivi atti di riscossione
(preavviso di fermo amministrativo ed intimazione ex art. 50); infine, sottolineava l'infondatezza della doglianza relativa alla pretesa estinzione dei crediti per decorso del termine di prescrizione e l'inammissibilità delle censure integranti un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Con comparsa depositata in data 17/10/2022 si costituiva l'ulteriore parte opposta in Controparte_4 proposito, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
in ogni caso, evidenziava come fosse stata posta in essere l'attività di competenza dell'ente per il recupero dei diritti camerali ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per le contestazioni concernenti l'operato dell'agente della riscossione.
Con provvedimento reso all'esito della prima udienza del 25/10/2022 veniva ordinata la chiamata in causa dell'ente impositore e disposta la Controparte_1 separazione delle cause con trasmissione alla Sezione Lavoro di quella concernente il credito consacrato nell'avviso di addebito per contributi previdenziali in favore dell . Controparte_6 All'esito della chiamata in causa si costituiva con comparsa depositata in data
8/3/2023 la parte , la quale – in relazione al credito di cui alla Controparte_1 cartella n. 07120040013560781 – eccepiva l'incompetenza funzionale del giudice ordinario per essere competente il giudice dell'esecuzione penale;
in ogni caso, eccepiva l'inammissibilità delle doglianze integranti un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e l'infondatezza nel merito delle censure complessivamente formulate.
All'esito della concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
l'Avvocatura distrettuale dello Stato depositava le relative memorie e, al riguardo, precisava che anche i crediti di cui alle cartelle sopra indicate sub 1) e 2) si originassero da sanzioni pecuniarie di natura penale (depositando la relativa documentazione); nel prosieguo, all'udienza del 4/2/2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, non appare fuor luogo ricordare come – a seguito del provvedimento di separazione delle cause adottato all'esito dell'udienza del 25/10/2022 – alcuna pronuncia debba essere adottata sulla domanda per la parte concernente il credito di cui all'avviso di addebito.
Infatti, in parte qua la causa ha originato un distinto procedimento oggetto di trasmissione alla Sezione Lavoro del Tribunale.
§ 3. Ciò posto, sempre in limine litis ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum occorre sottolineare come le doglianze sollevate con l'atto di citazione si risolvano in un triplice ordine di contestazioni.
Anzitutto, l'opponente ha censurato l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli atti prodromici (cfr. il punto 3 dell'atto di citazione: pp. 8-9).
Ad avviso di questo giudice la doglianza in questione integra un'opposizione ex art. 617, primo comma, c.p.c., atteso che – concernendo il mancato rispetto della sequenza procedimentale prescritta ai fini della riscossione – essa involge la regolarità degli atti posti in essere (e, in ultima istanza, dell'intimazione avverso la quale è stata spiegata opposizione).
In secondo luogo, per le cartelle concernenti spese di giustizia l'opponente ha censurato la legittimità delle stesse, postulando che esse sarebbero “generiche e inidonee a far comprendere quale fosse il sotteso titolo di addebito” (cfr. il punto 3 dell'atto di citazione: p. 9). Ad avviso di questo giudice anche tale doglianza integra un'opposizione ex art. 617, primo comma, c.p.c., atteso che essa involge la regolarità degli atti esecutivi
(nel caso di specie, le cartelle).
In terzo luogo ed infine, l'opponente ha invocato l'estinzione dei crediti per decorso del termine di prescrizione quinquennale (cfr. il punto 4 dell'atto di citazione: pp. 10-11).
Trattasi in tal caso di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma,
c.p.c., atteso che la doglianza concerne il diritto di procedere ad esecuzione forzata in ragione di un fatto estintivo sopravvenuto.
Per la verità, con riguardo a tale censura questo giudice non può fare a meno di constatare – in sede di interpretazione della domanda – come la contestazione non possa ritenersi riferita a tutti i crediti azionati con l'intimazione di pagamento:
l'opponente ha infatti operato un esplicito richiamo alle sanzioni amministrative pecuniarie, ai diritti camerali ed ai crediti INPS, invocando sul punto il decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Per contro alcuna indicazione è stata operata per gli ulteriori crediti azionati con l'intimazione, i quali – anche all'esito delle precisazioni operate nella memoria depositata nel primo termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c. dall'Avvocatura distrettuale dello Stato – involgono la categoria delle spese di giustizia (ovverosia, sanzioni “penali” e spese processuali).
In altri termini, l'estrema genericità del richiamo nell'intestazione al decorso del termine di prescrizione (segnatamente, “sulla intervenuta prescrizione” e, nel contempo, il riferimento esplicito nello svolgimento argomentativo al termine di prescrizione per sanzioni amministrative, diritti camerali e crediti INPS) inducono a ritenere che la domanda finisca per riguardare – per come concretamente articolata
– esclusivamente i crediti di tale natura.
§ 4. Esaurite le premesse che precedono, deve essere anzitutto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario per la parte in cui l'opposizione all'intimazione concerne i crediti di cui alla cartella n.
07120140033965409000 e n. 07120160033282124000.
Al riguardo, costituisce circostanza del tutto pacifica quella per cui i crediti di cui alle suddette cartelle abbiano natura tributaria: sotto questo profilo, infatti, vengono in discussione ruoli esattoriali per somme iscritte a titolo di diritti annuali in favore della Camera di CO (cfr. l'intimazione di pagamento e gli estratti di ruolo agli atti di causa). Ne discende che l'impugnazione dell'intimazione deve inevitabilmente aver luogo innanzi al giudice tributario: invero, l'art. 19, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 546 del
1992 contempla espressamente – tra gli atti impugnabili innanzi al giudice tributario
– “l'avviso di mora”, denominazione con la quale si fa riferimento, a ben vedere, all'intimazione di pagamento prescritta dall'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Siffatta conclusione è peraltro pacifica nella giurisprudenza di legittimità: sul punto, è sufficiente ricordare come – secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione – “a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, come modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata;
ne consegue che l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora (o
l'intimazione di pagamento "ex" art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, rilevante nella specie) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del medesimo d.lgs.” (Cass. Sez. Un. 31 marzo 2008,
n. 8279).
Né appare pertinente il richiamo alle recenti pronunce delle Sezioni Unite n.
34447 del 2019 e n. 7822 del 2020 operato da parte opponente, posto che i principi colà affermati mirano a delimitare i confini della giurisdizione a fronte sì dell'eccezione di prescrizione, ma pur sempre laddove sia stato compiuto un atto
“esecutivo” a cura dell'agente della riscossione (e, quindi, dell'atto che – alla luce de sopra citato art. 2 del D. Lgs. n. 546 del 1992 – potenzialmente è sottratto alla giurisdizione del giudice tributario).
Del resto, la semplice lettura del principio di diritto affermato da Cass. Sez. Un.
14 aprile 2020, n. 7822 non fa che confortare la conclusione sopra raggiunta: in quella occasione, infatti, la Corte ha attribuito alla giurisdizione tributaria “la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici …”.
Ne discende che anche la cognizione dell'eccezione di prescrizione sollevata a fronte di un'intimazione di pagamento notificata dall'agente della riscossione (oltre che, ovviamente, la censura di regolarità formale dell'intimazione costituenti il primo motivo di opposizione) si appartengono sempre alla giurisdizione tributaria, trattandosi di un atto espressamente impugnabile dinanzi a tale giudice e di atto prodromico all'esecuzione forzata. § 5. Per quanto concerne la domanda nella parte in cui investe gli ulteriori crediti azionati con l'intimazione (ovviamente, con le precisazioni operate al § 3 della presente sentenza sui limiti dell'eccezione di prescrizione), ritiene questo giudice che il primo ed il secondo motivo di opposizione siano inammissibili.
Invero, le contestazioni sono tardive in quante formulate una volta decorso il termine di decadenza di venti giorni previsto dall'art. 617, primo comma, c.p.c.: la notificazione dell'intimazione di pagamento ha avuto luogo in data 7/12/2021, laddove l'atto di citazione è stato notificato in data 4/1/2022.
§ 6. Residua da delibare il terzo motivo di opposizione (ovverosia, la deduzione di estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione quinquennale), doglianza che – tenuto conto, si ribadisce, dell'individuazione del relativo oggetto operata al § 3 della presente sentenza – è oggetto di delibazione nella presente sede, in buona sostanza, limitatamente al credito di cui alla cartella n
0712018004488886000 per sanzioni amministrative in favore della CP_3
[...]
Invero, per i diritti camerali si rientra nell'ambito della declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, laddove – per i crediti INPS – la relativa domanda
è oggetto del provvedimento di separazione e trasmissione alla Sezione Lavoro.
Nel merito, la contestazione è infondata.
L'odierna parte opposta ha documentato la notificazione della cartella in questione (eseguita nelle forme previste per la c.d. irreperibilità “relativa”: cfr. in particolare il deposito presso la casa comunale in data 13-19/12/2018 per il mancato rinvenimento del destinatario o di persone addette alla ricezione e l'invio in data 10/1/2019 della raccomandata informativa restituita al mittente per compiuta giacenza;
documento n. 14 della produzione di parte opposta), notificazione che – per quanto in questa sede interessa – ha determinato l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale decorrente dall'ordinanza di irrogazione delle sanzioni amministrative (risalente all'anno 2014: cfr. l'estratto del ruolo).
Ne discende che – alla data della notificazione dell'intimazione di pagamento
(7/12/2021) – non risultava elasso il termine di prescrizione di legge.
§ 7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore di ciascuna delle parti opposte in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con riduzione al minimo delle voci per tutte le fasi in ragione della tipologia di attività difensiva posta in essere. Nella determinazione del valore della causa ritiene questo giudice di far riferimento allo scaglione per il credito azionato e, quindi, quello da euro 25.001,00 ad euro 52.000,00 per la posizione di e per le parti Controparte_1 opposte , ed (per Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 le quali si procede ad una liquidazione unitaria in ragione della difesa svolta cumulativamente dall'Avvocatura dello Stato) e quello fino ad euro 1.100,00 per la posizione della parte opposta Controparte_4
con la precisazione che l'individuazione di uno scaglione
[...] differente si giustifica in ragione dell'autonomia delle domande e della conseguente scindibilità delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario sull'opposizione all'intimazione di pagamento n.
07120219015028953000 notificata in data 7/12/2021 ad istanza di
[...]
nella parte in cui ha ad oggetto le contestazioni per i Controparte_1 crediti consacrati nelle cartelle n. 07120140033965409000 e n.
07120160033282124000.
RIGETTA per il resto l'opposizione.
CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali
(nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge, quanto alla posizione processuale della parte opposta Controparte_1 ed all'unitaria posizione processuale delle parti Controparte_1
e nonché, in euro 332,00 per Controparte_2 Controparte_3 compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge, quanto alla posizione processuale della
[... parte opposta di CO, Industria, Artigianato ed Agricoltura CP_4
CP_3
Napoli, 16/07/2025
Il giudice
Dott. Valerio Colandrea