Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/04/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
n° 230/24 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Concetta Zappalà Presidente
2 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore
3 Dott. Alessandra Santalucia Consigliere in esito alla scadenza del termine dell'8 aprile 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 230/24 R.G.L. e vertente
TRA in persona del legale rappre- Parte_1 sentante, c.f. , rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente P.IVA_1 dalle avv. Caterina Tomasello (c.f. ) e Carmela Puglisi (c.f. C.F._1
), elettivamente domiciliata presso la sede in via La C.F._2 Pt_1
Farina 263, pec Appellante Email_1
CONTRO
, nato a [...], il [...] e ivi residente in Controparte_1
Via Mendolari 15, c.f. , quale titolare dell'attività all'insegna “Le C.F._3 antiche tradizioni basicotane”, con sede in Basicò (ME), Via Provinciale 23, C.da
Toscano, p. iva , elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., Via P.IVA_2
Longano 127, presso lo studio dell'avv. Carmelo Mazzeo (c.f. C.F._4
, dal quale è rappresentato e difeso, fax 090/979.93.35 e pec
[...] [...]
–Appellato Email_2
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione 359/22- appello avverso la sen- tenza del Giudice del lavoro di Barcellona P.G. n° 735 pubblicata in data 8 dicembre
2023
CONCLUSIONI
ASP: 1) omissis 2) rimettere la causa al tribunale di Barcellona P.G., sezione ci- vile;
3) annullare o modificare la sentenza impugnata;
4) dichiarare la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento 359/2022; 5) condanna della controparte alle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
: 1) Preliminarmente dichiarare l'appello inammissibile e, in ogni caso, CP_1 infondato;
2) rigettare l'appello con integrale conferma della sentenza impugnata;
3) condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari di
giudizio, oltre c.p.a. e i.v.a.; 4) con salvezza di ogni altro diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Barcellona P.G. depositato il 27 settembre
2022 e iscritto al n° 2096/22, proponeva opposizione Controparte_1 all'ordinanza ingiunzione 359/22 per l'importo di 2.000,00 euro oltre accessori per violazione dell'art. 5 Reg. CE 852/2004, sanzione comminata dall
[...]
L'ordinanza recava data 7 settembre 2022 e l'oppo- Parte_1 nente non indicava la data di notifica. Chiedeva l'annullamento del provvedimento o in subordine la riduzione della sanzione alla misura minima. Parte Contumace con sentenza n° 735 depositata in data 8 dicembre 2023 il giu- Parte dice di primo grado ha accolto il ricorso condannando a rimborsare al
[...]
le spese di lite. Pt_2 Parte ha proposto appello con ricorso depositato in data 14 maggio 2024. Nella resistenza del , depositate note di trattazione scritta entro l'8 aprile 2025, CP_1 la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza ingiunzione è stata comminata sulla base di verbale 357 del 4 ottobre
2017, notificato l'11 ottobre, per avere il esercitato la trasformazione di CP_1 ricotta fresca in ricotta infornata con vendita al consumatore finale e vendita di pro- dotti tipici e prodotti alimentari confezionati senza avere predisposto procedure di Parte autocontrollo conformi HACCP. Il ha lamentato che ha ignorato gli CP_1 scritti difensivi presentati il 9 novembre 2017 e ha fatto presente che la documen- tazione di conformità HACCP era presente in azienda ma, a causa della confusione creata dall'ispezione, non immediatamente rinvenuta. Ha evidenziato che gli stessi ispettori hanno dato atto nella relazione conclusiva "la risoluzione delle non con- formità riscontrate".
Il tribunale, rammentati i principi in tema di onere della prova, constatata la man- Parte cata costituzione di e valutato il contenuto della relazione conclusiva, ha rite- nuto fondata la difesa del . CP_1 Parte Con il primo motivo contesta la declaratoria di contumacia. Premette che il ricorrente aveva intestato il ricorso alla sezione civile del tribunale, fra l'altro cor- rettamente così individuando l'ufficio competente. Evidenzia dunque di essersi co- stituito in data 31 marzo 2023, indicando il corretto numero di ruolo 2096/2022, inviando però la busta informatica (cfr. ricevute di accettazione e avvenuta conse- gna in allegato al ricorso 434 c.p.c) alla cancelleria civile la quale, in pari data, rispondeva "numero di ruolo non valido;
procedimento non trovato – Sono neces- sarie verifiche da parte della cancelleria" e, il successivo 3 aprile, chiariva con altro messaggio "deposito su fascicolo appartenente ad altro registro, da depositare su n° 230/24 R.G.L.
SICID lavoro" con notifica di rifiuto. Parte non nega di avere ricevuto i messaggi di rifiuto, ma sostiene che tale eve- nienza non invaliderebbe ex tunc la costituzione della parte, evidenziando che in diversi tribunali è stato adottato un protocollo in base al quale, in caso di rifiuto di un deposito telematico, la cancelleria avvisa immediatamente l'avvocato per via te- lefonica, mentre nel caso in esame sarebbero trascorsi più giorni inutilmente.
Al contrario di quanto sostenuto in via manifestamente dilatoria dall'appellato, tale censura va esaminata perché non è affatto vaga e contesta puntualmente l'iter logico seguito dal tribunale. Problema diverso è la sua fondatezza. Correttamente Parte rileva l'appellato che il Giudice di prime cure, nel decreto art. 415 c.p.c., che non nega di avere ricevuto unitamente al ricorso introduttivo già il 22 novembre
2022, fissava inequivocabilmente la prima udienza innanzi al Giudice del lavoro. Parte ammette del resto anche esplicitamente che si è trattato di un proprio errore, sicuramente favorito dall'errata intestazione del ricorso introduttivo, ma comunque non giustificato da quest'ultima. L'avviso informale per vie brevi non è previsto dalla legge, in queste ipotesi, e il fatto che alcuni uffici abbiano adottato protocolli che lo contemplano dimostra anzi a contrario che non si tratta di un adempimento la cui omissione giustifichi l'errore dell'avvocato. Parte Nemmeno può sostenersi che la cancelleria abbia avvisato la difesa con in- tollerabile ritardo, visto che la notifica venne indirizzata alla cancelleria (sbagliata) di venerdì, e l'avviso di rifiuto venne inviato il primo giorno lavorativo successivo, cioè il lunedì 3 aprile, peraltro dopo che nell'immediatezza (appena due minuti dopo la consegna della busta) era partito il messaggio pec in cui si avvisava che il fasci- colo non si trovava e che erano necessarie ricerche. Parte Altrettanto correttamente il evidenzia che ha ricevuto la mail con CP_1
l'avviso del rifiuto ben diciassette giorni prima dell'udienza fissata per la prima comparizione, e si è di contro totalmente disinteressata del giudizio, non compiendo alcun atto in un processo della cui pendenza era legalmente informato.
Agevolmente il argomenta poi di avere notificato in data 27 aprile 2023 CP_1
l'ordinanza del 21 aprile 2023 con la quale il tribunale aveva sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione, anche in questo caso senza alcuna reazione di Parte che bene avrebbe potuto costituirsi in corso di giudizio quantomeno per invo- care la corretta assegnazione del fascicolo e/o l'adozione di provvedimenti istruttori d'ufficio, andando di contro ictu oculi esclusa la possibilità che il tribunale rimet- tesse in termini la parte, responsabile dell'errore.
La declaratoria di contumacia era pertanto corretta e il giudizio non va restituito al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. Parte Con il secondo motivo ripropone le difese di merito contenute nella memoria art. 416 c.p.c., e cioè: 1) l'infondatezza dell'eccezione di mancata audizione in sede n° 230/24 R.G.L.
precontenziosa; 2) la veridicità dei rilievi posti a fondamento della contestazione di illecito amministrativo.
Il punto 1) è irrilevante perché il tribunale non ha minimamente fondato l'acco- glimento del ricorso sulla mancata audizione.
Il punto 2) è invece precluso alla luce della mancata tempestiva produzione del verbale di accesso, peraltro contrastato dal contenuto della relazione conclusiva, Parte sulla quale non spende una parola nemmeno in questa sede.
Non è possibile nemmeno una compensazione parziale delle spese perché il gros- solano errore in cui era incorso il nell'introdurre il giudizio era stato ri- CP_1 mediato già con il decreto di fissazione dell'udienza e con il successivo avviso via Parte pec del rifiuto della busta, e soprattutto perché l'inerzia successiva di non ha un rapporto causale significativo con la sciatteria della controparte.
L'appello va dunque integralmente rigettato. Le spese di questo grado seguono la soccombenza, da liquidare secondo i minimi tariffari del secondo scaglione, data la manifesta semplicità della controversia.
Il contenuto della presente sentenza rientra fra quelli contemplati dall'art. 13 comma 1quater T.U. 115 del 2002.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 14 maggio 2024 dall
[...]
, contro , avverso la sen- Parte_1 Controparte_1 tenza del Giudice del lavoro di Barcellona P.G. n° 735 pubblicata in data 8 dicembre
2023, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese di questo grado, liquidate in 1.458,00 euro oltre i.v.a., c.p.a. e generali. Dà atto dell'ap- plicabilità dell'art. 13 comma 1quater T.U. n° 115 del 2002 ai fini del contributo unificato, se dovuto.
Messina 9 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Fabio Conti) (dott. Concetta Zappalà)