Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/04/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
RG n. 157/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 157/2025 V.G. promosso da:
(CF , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
07.06.1984, ivi residente in [...]L, e Parte_2
(CF ), nata ad [...] il [...], ivi
[...] C.F._2 residente in [...]L, elettivamente domiciliati in Avezzano, Via
Trento, 25, c/o lo studio dell'Avv. Mario Babbo ( ), che l i CodiceFiscale_3
rappresenta e difende in virtù di procure allegate telematicamente al ricorso;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 04.03.2025, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
1
2. I figli minori e saranno affidati ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, in quanto titolari della responsabilità genitoriale, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, ma con collocamento e residenza anagrafica prevalente unitamente alla madre, presso la casa familiare sita in Avezzano (AQ), via Cristoforo Colombo, 18/L, con diritto del padre, impegnato quotidianamente presso la di lui attività commerciale, di vedere i minori il primo ed il terzo fine settimana di ogni mese nonché il primo ed il terzo lunedì di ogni mese, a partire dal sabato alle ore 10,00 (salvo impegni scolastici) e sino alle ore 20 del lunedì, nonché tutti i giovedì, dall'uscita di scuola e sino alle ore 20,00 o, nel caso non vi fosse scuola, dalle 10,00 alle ore 20,00. Il pernotto presso il padre è subordinato al fatto che i bambini, ancora in tenera età, non manifestino la volontà di rientrare a dormire con la madre.
Il padre avrà diritto a tenere con se i figli per quindici giorni nel periodo estivo (consecutivi o non), natale, capodanno e pasqua alternati. I minori dovranno trascorrere il tempo con i rispettivi genitori in luoghi adatti all'età degli stessi. Potranno frequentare l'attività lavorativa del padre negli orari nei quali la stessa risulta essere normalmente
3. La casa coniugale, di proprietà della SI.ra rimarrà in uso alla stessa la quale Parte_2 provvederà a pagare le rate del mutuo e le utenze.
Il SI. deciderà dove vivere ed ivi trasferirà la sua residenza anagrafica. Resta ben Parte_1 inteso che le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4. Il SI. verserà alla SI.ra per il mantenimento dei Parte_1 Parte_2 due figli la somma di euro 225/00 (€ duecentoventicinque,00) cadauno, rivalutabile annualmente in base alle variazioni ISTAT, a mezzo bonifico bancario sul c/c recante iban n.
[...] BCC di Roma, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità annue. Saranno altresì a carico del padre, in ragione del 50%, le spese straordinarie individuate secondo il protocollo d'intesa stipulato in data 11.12.2019 tra il Tribunale di
Avezzano ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano e che prevede, differenzia e disciplina le spese ordinarie comprese nell' assegno di mantenimento, le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori e le spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è prevista la previa concertazione. A tale protocollo, pertanto, i separandi rimandano la regolamentazione delle spese ordinarie e straordinarie per i figli minori prevista e convenuta in questa sede.
2 La SI.ra continuerà a percepire il 100% dell'assegno unico. Parte_2
5) Il SI. si impegna ad aprire un libretto di risparmio a nome della figlia minore Parte_1 [...] sul quale verserà, entro il mese giugno dell'anno 2026, la somma di euro Persona_1
4.000,00.
6) Il conto corrente cointestato tra i coniugi ed acceso presso Fideuram Intesa San Paolo, Iban
[...], dovrà essere dismesso e chiuso non appena emesso il provvedimento di omologa della presente separazione personale dei coniugi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 04.03.2025
[...]
hanno adito congiuntamente il Parte_3
Tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio celebrato in Avezzano (AQ) il 14.08.2016 e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 30 Parte II, S. A, anno 2016 alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
Dall'unione dei coniugi sono nati: (c.f. , nata Persona_1 C.F._4
il 06.07.2017 ad Avezzano (AQ) e (c.f. Persona_2 [...]
), nato il [...] ad [...]. C.F._5
All'udienza del 9 aprile 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo. In tal sede le parti hanno precisato che il ricorrente dovrà versare per i due figli minori euro 225,00 ciascuno Parte_1
e che a detta cifra andrà aggiunta quella di € 400,00 circa relativa agli assegni unici che verranno percepiti interamente dalla ricorrente SI.ra Parte_2
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano
3 condivisibili in quanto adeguate alla tutela del figlio e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate, per quanto di competenza.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1 [...]
come sopra meglio generalizzati. Parte_2
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-alla casa coniugale:
“3. La casa coniugale, di proprietà della SI.ra rimarrà in uso alla stessa la quale Parte_2 provvederà a pagare le rate del mutuo e le utenze. Prende atto che il SI. deciderà Parte_1 dove vivere ed ivi trasferirà la sua residenza anagrafica.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.”
-all'affido e al collocamento dei figli e al diritto di visita paterno:
“2. I figli minori e saranno affidati ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, in quanto titolari della responsabilità genitoriale, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, ma con collocamento e residenza anagrafica prevalente unitamente alla madre, presso la casa familiare sita in Avezzano (AQ), via Cristoforo Colombo, 18/L, con diritto del padre, impegnato quotidianamente presso la di lui attività commerciale, di vedere i minori il primo ed il terzo fine settimana di ogni mese nonché il primo ed il terzo lunedì di ogni mese, a partire dal sabato alle ore 10,00 (salvo impegni scolastici) e sino alle ore 20 del lunedì, nonché tutti i giovedì, dall'uscita di scuola e sino alle ore 20,00 o, nel caso non vi fosse scuola, dalle 10,00 alle ore 20,00. Il pernotto presso il padre è subordinato al fatto che i bambini, ancora in tenera età, non manifestino la volontà di rientrare a dormire con la madre.
4 Il padre avrà diritto a tenere con sè i figli per quindici giorni nel periodo estivo (consecutivi o non), natale, capodanno e pasqua alternati. I minori dovranno trascorrere il tempo con i rispettivi genitori in luoghi adatti all'età degli stessi. Potranno frequentare l'attività lavorativa del padre negli orari nei quali la stessa risulta essere normalmente.”
-all'assegno di mantenimento per i figli:
“4. Il SI. verserà alla SI.ra per il mantenimento Parte_1 Parte_2 dei due figli la somma di euro 225/00 (€ duecentoventicinque,00) cadauno, rivalutabile annualmente in base alle variazioni ISTAT, a mezzo bonifico bancario sul c/c recante iban n.
[...] BCC di Roma, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità annue. Saranno altresì a carico del padre, in ragione del 50%, le spese straordinarie individuate secondo il protocollo d'intesa stipulato in data 11.12.2019 tra il Tribunale di
Avezzano ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano e che prevede, differenzia e disciplina le spese ordinarie comprese nell' assegno di mantenimento, le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori e le spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è prevista la previa concertazione. A tale protocollo, pertanto, i separandi rimandano la regolamentazione delle spese ordinarie e straordinarie per i figli minori prevista e convenuta in questa sede. La SI.ra continuerà a percepire il 100% dell'assegno unico.” Parte_2
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Avezzano (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 30 Parte II, S. A, anno 2016.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
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