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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente
2. dott.ssa Nicoletta Giammarino Consigliere
3. dott.ssa Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'udienza del 19/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 1974/2022 Ruolo Generale Sezione lavoro
TRA nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Severino Nappi, nato a [...] il [...] (C.F.:
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Napoli, alla C.F._2
via Toledo, 282, come da procura in atti;
appellante
E
), in persona del Presidente della G. R., legale Controparte_1 P.IVA_1
rappt.te p.t., rappresentato e difeso, dall'Avv. PASQUALE D'ONOFRIO
( ) dell'Avvocatura Regionale giusta procura generale ad lites in C.F._3
atti, elett.te dom.to in Napoli alla via S. Lucia 81; appellata
NONCHE'
(cf. ) e il Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(cf. ), in persona dei Ministri pro tempore,
[...] P.IVA_3 rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato (C.F. , C.F._4
presso i cui uffici in via Diaz n. 11 ex lege domicilia;
appellati
1 MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.07.2022 l'appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza n. 1043/2022 emessa dal Tribunale di Napoli sez. lavoro in data 24.02.2022 con la quale è stata rigettata la domanda dallo stesso proposta volta a sentire dichiarare, previo accertamento della illegittimità della condotta posta in essere dagli enti convenuti, il diritto di esso ricorrente ad essere assegnato immediatamente ai sensi dell'art. 34 bis
D.lvo 165/2001 presso il ministero della Giustizia per lo svolgimento delle funzioni di operatore giudiziario nell'area funzionale seconda, posizione retributiva F1, ovvero presso il ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per lo svolgimento delle funzioni di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza, nell'area funzionale seconda, posizione retributiva F1, con il conseguente diritto ad essere iscritto nel ruolo di uno degli enti convenuti, con effetti dalla data di pubblicazione del relativo avviso e con il riconoscimento del relativo trattamento economico e normativo da quantificarsi in separata sede, con la vittoria di spese e attribuzione. A fondamento del gravame l'appellante ha eccepito la violazione e falsa applicazione degli artt. 33, 34 e 34 bis d.lgs.
165 del 2001 appuntata soprattutto sull'erronea affermazione fatta dal giudice di prime cure laddove ha ritenuto che l'assegnazione temporanea durante la collocazione in disponibilità comportasse la cancellazione del lavoratore dagli elenchi, concludendo quindi per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda con vittoria delle spese per il doppio grado.
Si è costituita la che, reiterata l'eccezione di difetto di giurisdizione Controparte_1 del giudice adito, ha ribadito l'infondatezza della domanda e la legittimità del proprio operato, alla stregua della disciplina normativa applicabile, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito giudice per essere la controversia devoluta alla cognizione del G.A. ed, in ogni caso, rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto.
Si sono altresì costituiti il ed il Controparte_2 Controparte_4
che, ritenendo corretta la sentenza impugnata, ne hanno chiesto
[...] la conferma con rigetto dell'appello e vittoria di spese.
Rileva la Corte che parte appellante non è comparsa né alla udienza di discussione del
5.03.2025, né all'odierna udienza, nonostante abbia ricevuto in data 5.03.2025 rituale
2 comunicazione mediante biglietto di cancelleria del rinvio ex art. 348 c.p.c. dall'udienza del 5.03.2025 all'odierna.
La Corte, quindi, ha deciso la causa come da dispositivo con contestuale motivazione.
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del
1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo.
Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poiché nel rito del lavoro “l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza” (cfr. Cass. SU 5839/93 in motivazione).
Nella specie poiché l'appellante non è comparso all'udienza del 5.03.2025, né all'odierna udienza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
La novità e particolarità delle questioni oggetto di lite individuano ragioni sufficienti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.
Non sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228/2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR n.115 del 2002 in ordine al pagamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, stante le condizioni reddituali dichiarate dall'appellante.
P.Q.M.
La Corte così decide:
3 a) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Napoli, 19/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Gomez de Ayala dott.ssa Mariavittoria Papa
4
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente
2. dott.ssa Nicoletta Giammarino Consigliere
3. dott.ssa Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'udienza del 19/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 1974/2022 Ruolo Generale Sezione lavoro
TRA nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Severino Nappi, nato a [...] il [...] (C.F.:
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Napoli, alla C.F._2
via Toledo, 282, come da procura in atti;
appellante
E
), in persona del Presidente della G. R., legale Controparte_1 P.IVA_1
rappt.te p.t., rappresentato e difeso, dall'Avv. PASQUALE D'ONOFRIO
( ) dell'Avvocatura Regionale giusta procura generale ad lites in C.F._3
atti, elett.te dom.to in Napoli alla via S. Lucia 81; appellata
NONCHE'
(cf. ) e il Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(cf. ), in persona dei Ministri pro tempore,
[...] P.IVA_3 rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato (C.F. , C.F._4
presso i cui uffici in via Diaz n. 11 ex lege domicilia;
appellati
1 MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.07.2022 l'appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza n. 1043/2022 emessa dal Tribunale di Napoli sez. lavoro in data 24.02.2022 con la quale è stata rigettata la domanda dallo stesso proposta volta a sentire dichiarare, previo accertamento della illegittimità della condotta posta in essere dagli enti convenuti, il diritto di esso ricorrente ad essere assegnato immediatamente ai sensi dell'art. 34 bis
D.lvo 165/2001 presso il ministero della Giustizia per lo svolgimento delle funzioni di operatore giudiziario nell'area funzionale seconda, posizione retributiva F1, ovvero presso il ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per lo svolgimento delle funzioni di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza, nell'area funzionale seconda, posizione retributiva F1, con il conseguente diritto ad essere iscritto nel ruolo di uno degli enti convenuti, con effetti dalla data di pubblicazione del relativo avviso e con il riconoscimento del relativo trattamento economico e normativo da quantificarsi in separata sede, con la vittoria di spese e attribuzione. A fondamento del gravame l'appellante ha eccepito la violazione e falsa applicazione degli artt. 33, 34 e 34 bis d.lgs.
165 del 2001 appuntata soprattutto sull'erronea affermazione fatta dal giudice di prime cure laddove ha ritenuto che l'assegnazione temporanea durante la collocazione in disponibilità comportasse la cancellazione del lavoratore dagli elenchi, concludendo quindi per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda con vittoria delle spese per il doppio grado.
Si è costituita la che, reiterata l'eccezione di difetto di giurisdizione Controparte_1 del giudice adito, ha ribadito l'infondatezza della domanda e la legittimità del proprio operato, alla stregua della disciplina normativa applicabile, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito giudice per essere la controversia devoluta alla cognizione del G.A. ed, in ogni caso, rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto.
Si sono altresì costituiti il ed il Controparte_2 Controparte_4
che, ritenendo corretta la sentenza impugnata, ne hanno chiesto
[...] la conferma con rigetto dell'appello e vittoria di spese.
Rileva la Corte che parte appellante non è comparsa né alla udienza di discussione del
5.03.2025, né all'odierna udienza, nonostante abbia ricevuto in data 5.03.2025 rituale
2 comunicazione mediante biglietto di cancelleria del rinvio ex art. 348 c.p.c. dall'udienza del 5.03.2025 all'odierna.
La Corte, quindi, ha deciso la causa come da dispositivo con contestuale motivazione.
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del
1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo.
Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poiché nel rito del lavoro “l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza” (cfr. Cass. SU 5839/93 in motivazione).
Nella specie poiché l'appellante non è comparso all'udienza del 5.03.2025, né all'odierna udienza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
La novità e particolarità delle questioni oggetto di lite individuano ragioni sufficienti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.
Non sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228/2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR n.115 del 2002 in ordine al pagamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, stante le condizioni reddituali dichiarate dall'appellante.
P.Q.M.
La Corte così decide:
3 a) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Napoli, 19/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Gomez de Ayala dott.ssa Mariavittoria Papa
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