Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/05/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2016/2017 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2016/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 15.11.2024 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e
281 quinquies, co. I, c.p.c. e vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CUTOLO ROSA ANNA, presso il cui studio elettivamente domicilia alla VIA DELLA VITTORIA N.3 85028 RIONERO IN VULTURE, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio;
OPPONENTE
E
(P. IV , già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
corrente in Potenza, alla via del Seminario Maggiore n. 117, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
MANCUSI CARMELO, presso il cui studio elettivamente domicilia alla VIA
DELLA TECNICA CENTRO DIREZIONALE ROSSELLINO 85100
POTENZA;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
somministrazione;
2016/2017 r.g.a.c. Pag. 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 303/2017, con cui gli veniva ingiunto di pagare, in favore della la somma di € Controparte_2
72.190,23 oltre interessi e spese della procedura monitoria per il mancato pagamento di n. 11 fatture relative al contratto di somministrazione di gas stipulato dal proprio de cuius (ingiunzione emessa nei confronti degli Parte_3
opponenti e degli altri eredi e ). Parte_4 Parte_5
In particolare, gli opponenti hanno eccepito:
- la risoluzione del contratto di somministrazione stipulato in data 04.09.2015 dal proprio de cuius, in qualità di titolare della ditta individuale CH ON -
Autotrasporti Movimento Terra, stante il sopravvenuto decesso di quest'ultimo in costanza di vincolo contrattuale (decesso verificatosi in data 01.02.2016 e contratto avente decorrenza dal 01.10.2014 al 30.09.2016);
- la non debenza della fatturazione emessa a partire dal 17.03.2016 a causa della morte del titolare dell'azienda e della mancata continuazione dell'attività di impresa da parte degli eredi;
- la non debenza della somma richiesta a titolo di interessi moratori sulle somme versate dal de cuius, non essendo intercorso tra gli eredi e la alcun CP_2
contratto di natura commerciale che consentirebbe l'applicazione degli interessi al tasso maggiorato piuttosto che a quello legale;
- la non operatività della capitalizzazione degli interessi e della penale prevista dalle condizioni contrattuali al n. 5 e al n. 8 giacché “la morte del titolare dell'azienda ha fatto venir meno il contratto ed anche le clausole vessatorie previste nelle condizioni contrattuali e che comunque ove volessero essere intese
2016/2017 r.g.a.c. Pag. 2 come validamente poste non possono avere rilevanza nei confronti degli eredi del de ciuus perché da questi non pattuite e quindi non riconosciute”.
- la non correttezza dei consumi fatturati nonché dei conguagli effettuati.
Sulla base di tali premesse in fatto, chiedevano: “1) Accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di somministrazione intercorso tra la Controparte_2
e il sig. per impossibilità sopravvenuta per il decesso del
[...] Parte_3
sig. alla data del 01.02.2016, dichiarare l'insussistenza del Parte_3
vincolo contrattuale nei confronti di e , in qualità Parte_1 Parte_2
di eredi del de cuius;
2) In virtù dell'inesistenza del vincolo contrattuale nei confronti di e , in qualità di eredi del de cuius, Parte_1 Parte_2
accertare e dichiarare l'inefficacia ed inapplicabilità nei confronti degli opponenti delle clausole n.5 e n.8 delle condizioni particolari del contratto e della clausola lettera i) delle condizioni generali del contratto relativamente alle somme richieste con le 8 fatture emesse mensilmente a partire dai 17.03.2016 al
21.10.2016 per interessi moratori, capitalizzazioni, oneri di trasporto e gestione e per conguaglio fine contratto per i mesi a partire dal febbraio 2016 sino a settembre 2016; 3) accertare e dichiarare non provato il quantitativo di gas naturale fornito dalla alla Ditta CH ON;
4) Controparte_2
Revocare il D.I. opposto e per l'effetto rigettare la domanda dell'opposta società
o rideterminarla nel suo ammontare nella misura che sarà accertata in corso di causa. 5) Vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Costituitasi in giudizio, la (già ha Controparte_1 Controparte_2
confutato le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non riunito il procedimento al giudizio di opposizione previamente instaurato dagli altri due eredi (RG 1961/2017), la causa, istruita documentalmente e a mezzo di ctu tecnica, dopo alcuni rinvii dovuti all'interruzione del giudizio per la morte dell'opponente (riassunto dall'altro opponente Parte_2 Parte_6
r.g.a.c. Pag. 3
[...] anche nella sua qualità di erede della parte deceduta) nonché alle esigenze Pt_1
di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. ratione temporis vigente.
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L'opposizione non può essere accolta per le ragioni di seguito chiarite.
§1. In primo luogo, non merita condivisione la tesi di parte opponente secondo cui il decesso del contraente, in un contratto di somministrazione a prestazioni corrispettive, determinerebbe la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Invero, ai sensi dell'art. 1256 “l'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”. L'impossibilità è, dunque, riferita alla prestazione che, nel caso di specie, trattandosi di obbligazione pecuniaria avente ad oggetto l'obbligo del somministrato di corrispondere il corrispettivo pattuito, non può certamente dirsi divenuta impossibile.
Nella dottrina tradizionale l'impossibilità liberatoria è concepita in senso rigoroso, come impossibilità naturalistica della realizzazione materiale della prestazione dovuta in sé considerata, cioè impossibilità di provocare il fatto o di tenere il comportamento promessi. Una parte della dottrina propone un temperamento del modello dell'impossibilità naturalistica alla luce del concorrente criterio della diligenza, affermando che la prestazione sarebbe impossibile quando all'esecuzione si opponga un ostacolo non superabile con l'impiego dell'ordinaria diligenza che diviene, in questa accezione, un parametro di integrazione del rapporto obbligatorio. Un ulteriore orientamento intende l'impossibilità della prestazione in termini di inesigibilità della prestazione secondo buona fede, che sussiste quando si oppone una difficoltà che, in considerazione del tipo di prestazione promessa e dei mezzi correntemente impiegati per eseguirla, non è corretto pretendere che il debitore superi.
2016/2017 r.g.a.c. Pag. 4 La giurisprudenza offre una certa varietà di enunciazioni di carattere generale.
Certamente la più diffusa è l'affermazione secondo la quale ricorre impossibilità della prestazione in presenza di un ostacolo tale da impedire la prestazione in modo assoluto ed oggettivo (cfr. già Cass. civ., 17/06/1980, n. 3844 secondo cui
“L'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 c. c., estingue l'obbligazione o giustifica il ritardo nell'adempimento è da intendere in senso assoluto ed obiettivo
e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente o temporaneamente l'adempimento; il che, alla stregua del principio secondo cui genus nunquam perit, può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratta di una somma di denaro”).
È evidente che, a prescindere dall'orientamento seguito, non può discorrersi di impossibilità di adempiere un'obbligazione pecuniaria a causa della morte del soggetto obbligato, considerando che la morte del contraente non determina l'estinzione del vincolo contrattuale ma la sua continuazione negli eredi succeduti al de cuius.
Sebbene il codice civile del 1942, a differenza di quello del 1865, non contempli una norma che preveda espressamente la successione degli eredi nei contratti stipulati dal de cuius (cfr. art. 1127 del codice civile previgente), trattasi di principio generale immanente al sistema e diretta conseguenza della successione dell'erede in universum ius e cioè nel complesso di beni e diritti facenti capo al de cuius aventi contenuto patrimoniale.
La natura generale della regola richiamata trova conferma nella previsione di specifiche ipotesi, eccezionali, di carattere derogatorio in relazione ad alcuni contratti tipici ove è previsto che la morte del contraente determini la risoluzione automatica del contratto (cfr. art. 1674 cod. civ. in tema di appalto;
art. 1722 n. 4 in tema di mandato;
art. 24 co. 1 cod. civ. per il contratto di associazione;
art. 2284 cod. civ. nella società di persone) ovvero la nascita di un diritto potestativo di recesso unilaterale dal contratto in capo agli eredi (cfr. art. 1614 cod. civ. nella
2016/2017 r.g.a.c. Pag. 5 locazione di fondi urbani;
l'art. 1627 cod. civ. per gli eredi dell'affittuario; l'art. 1833 co. 2 in materia di conto corrente ordinario).
§2. Ciò posto, acclarata la successione degli eredi nel contratto di somministrazione stipulato dal de cuius e la loro responsabilità nell'adempimento dell'obbligazione corrispettiva di pagamento del prezzo, occorre esaminare gli ulteriori motivi di opposizione articolati dagli opponenti che concernono, da un lato, l'operatività delle clausole contrattuali (genericamente qualificate come vessatorie e ritenute non vincolanti per gli eredi in quanto estranei al contratto concluso dal solo dante causa) e, dall'altro, la correttezza dei consumi fatturati e degli ulteriori calcoli effettuati dalla compagnia somministrante anche relativamente alla somma pretesa a titolo di interessi.
Per le ragioni già ampiamente illustrate, va respinta la tesi dell'opponente secondo cui le clausole contrattuali non vincolerebbero gli eredi in quanto terzi rispetto al contratto sottoscritto in vita dal de cuius. La successione degli eredi nella posizione contrattuale facente capo al proprio dante causa, infatti, assicura l'efficacia nei loro confronti delle clausole pattizie validamente concluse dalle parti.
Ovviamente, gli eredi - divenuti parte del rapporto contrattuale - ben potrebbero far valere eventuali invalidità negoziali, avendo la medesima legittimazione in tal senso spettante al proprio dante causa.
Alla luce delle prefate considerazioni, non si rinvengono ragioni per cui il regolamento contrattuale non sarebbe vincolante per gli eredi né si individuano cause di invalidità delle clausole richiamate.
Parimenti, deve dirsi per l'applicazione del saggio maggiorato degli interessi - previsto dalla normativa in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - trattandosi di contratto concluso per l'esercizio dell'attività di impresa (circostanza confermata dagli stessi opponenti allorché deducono che il contratto è stato concluso da nella sua qualità di titolare della ditta Parte_3
individuale CH ON - Autotrasporti Movimento Terra).
2016/2017 r.g.a.c. Pag. 6 Gi eredi, infatti, rispondono dei debiti del defunto - ex art. 752 cod. civ. - ed anche degli interessi maturati sulla sorte capitale rispetto ai quali, ai fini della determinazione del tasso applicabile, non può che aversi riguardo al contratto stipulato a suo tempo dal de cuius (dovendosi altrimenti ammettere che, di fronte ad un evento ordinario qual è la morte, l'altro contraente potrebbe subire, per ciò solo, una modificazione dell'oggetto del contratto e della disciplina allo stesso applicabile).
Medesime osservazioni vanno riferite alla vincolatività, per gli eredi, delle ulteriori clausole contrattuali, dovendosene escludere la lamentata vessatorietà.
I contraenti, infatti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, hanno liberamente concluso il contenuto del contratto, come si evince dalla sottoscrizione apposta da entrambi i paciscienti a margine di ogni pagina del contratto, in calce allo stesso ed in calce alle clausole specificamente indicate ai fini dell'art. 1341 cod. civ. (si veda, in particolare, la copia del contratto prodotta dall'opposta già nel giudizio monitorio).
L'art. 5, nel definire i corrispettivi dovuti dal somministrato e dunque l'oggetto dell'obbligazione sullo stesso gravante, prevede che “qualora il prelievo a consuntivo sul periodo di vigenza del contratto, a 38,1 MJ/m3, “Vc” risulti inferiore al volume minimo contrattuale Vmin = 300.000 Smc, il cliente corrisponderà a , per i soli mesi in cui non abbia prelevato almeno CP_2
25.000 Smc, un importo mensile pari ad € 1.301,50”.
La previsione di un importo minimo dovuto al fornitore di gas - a prescindere dai consumi effettivi - non può ritenersi espressione di uno squilibrio sinallagmatico del contratto trattandosi di una clausola che legittimamente tutela il venditore, il quale è tenuto ad onorare gli accordi conclusi con il distributore di energia in relazione ai volumi di gas prenotati proprio in ragione dei fabbisogni dei propri clienti finali, espressamente indicati in contratto.
2016/2017 r.g.a.c. Pag. 7 Né si rinviene in atti un'espressa richiesta da parte degli eredi in ragione della morte del titolare dell'azienda, debitamente comunicata alla società somministrante.
§3. Vanno, infine, considerate le contestazioni in ordine alla somma pretesa in pagamento dall'opposta.
Come noto, per giurisprudenza costante, in tema di somministrazione la fattura emessa dal somministrante non costituisce prova dell'esistenza del credito. Tale affermazione, peraltro, si deve coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore. In particolare, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'articolo 1218 del cod. civ.
Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità.
Deriva da quanto precede, quindi, un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della vicinanza della prova, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze e tale regola, sul riparto
2016/2017 r.g.a.c. Pag. 8 dell'onere della prova, presuppone che l'utente contesti il funzionamento del contatore (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6959).
Nel caso in esame, gli opponenti hanno solo genericamente contestato i consumi, non allegando il cattivo funzionamento del contatore di cui, di contro, l'opposta ha dimostrato la regolare verifica di funzionalità (in data 07.03.2012 e in data
29.07.2014).
Il corretto funzionamento del contatore è, d'altronde, confermato dalla circostanza che, a seguito del decesso del contraente, i consumi registrati sono stati pari a zero, dovendosi escludere, pertanto, l'esistenza di anomalie e di registrazione di consumi in eccesso.
Tanto chiarito, deve ritenersi che l'opposta abbia dato sufficiente prova del proprio credito, nell'an e nel quantum, avendo, con riferimento a quest'ultimo, provato, altresì, la corrispondenza tra la somma fatturata all'utente finale con quella a sua volta fatturata dalla società di distribuzione 2iReteGas, producendo in giudizio le fatture di trasporto emesse da quest'ultima nel periodo oggetto di causa.
§4. Sulle contestazioni in ordine alla capitalizzazione degli interessi.
Per la verifica dell'eventuale indebita capitalizzazione degli interessi, solo genericamente denunciata dagli opponenti, è stato sottoposto al ctu a tal fine nominato il seguente quesito “quantifichi il c.t.u., sulla base delle fatture in atti,
l'importo dovuto dagli opponenti al creditore opposto a titolo di corrispettivo maturato in virtù del contratto di somministrazione stipulato dal loro dante causa, escludendo dal computo la capitalizzazione degli interessi debitori”.
Ebbene il ctu, analizzando la documentazione in atti, è pervenuto alla seguente conclusione “l'importo dovuto alla società fino al 21/10/2016 è Controparte_3
pari ad € 72.196,95, di cui € 69.105,72 per capitale ed € 3.091,23 a titolo di interessi moratori senza capitalizzazione degli stessi”, conclusioni che devono essere certamente condivise.
2016/2017 r.g.a.c. Pag. 9 Il consulente, dunque, ha confermato la piena legittimità della pretesa azionata in sede monitoria dalla società opposta, escludendo l'applicazione di una indebita capitalizzazione degli interessi.
Risultando la somma dovuta, così come determinata dal consulente, leggermente superiore a quella ingiunta (pari a € 72.190,23), al rigetto dell'opposizione non può che seguire la conferma dell'opposto decreto.
§5. Va ulteriormente disattesa la richiesta di parte opponente, avanzata solamente con la comparsa conclusionale, di condannare, in caso di rigetto dell'opposizione,
“il sig. in qualità di coerede dei de cuius e Parte_1 Parte_3
... al pagamento a lui spettante per il principio della ripartizione Parte_2
dei debiti ereditari in proporzione alla quota spettante a ciascun erede legittimo ex art.752 c.c.”.
Secondo l'opponente, infatti, il Giudice non potrebbe “disattendere il principio della ripartizione dei debiti ereditari in proporzione alla quota spettante a ciascun erede di cui all' art. 752 c.c., non potendo condannare, così come richiesto dalla società opposta, gli opponenti al pagamento in solido tra loro in quanto tutti eredi legittimi”.
Trattasi di eccezione mai formulata prima dall'opponente e che, pertanto, non può essere esaminata dalla scrivente.
Sul punto si richiama Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3391 del 03/02/2023, secondo cui
“Il coerede che sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario è tenuto ad eccepire - tempestivamente, n.d.r. - la propria qualità di obbligato "pro quota", in virtù dell'esistenza di altri coeredi” differenziandosi tale ipotesi da quella in cui la qualità di coerede sia sopravvenuta all'inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del de cuius, instaurandosi in tal caso tra i coeredi “una condizione di litisconsorzio necessario processuale, applicandosi conseguentemente la regola di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale ciascuno di essi risponde, nei confronti del creditore, nei limiti della propria quota ereditaria”.
2016/2017 r.g.a.c. Pag. 10 §6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della domanda, in applicazione dei parametri minimi tenuto conto della natura del giudizio (trattandosi di una prosecuzione del giudizio monitorio le cui spese già risultano liquidate in decreto), della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
303/2017 emesso dal Tribunale di Potenza in data 19.03.2017 dichiarandolo esecutivo;
2) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in €
5.500,00, oltre rimborso IV, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Potenza, il 20/05/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
2016/2017 r.g.a.c. Pag. 11