Articolo 1674 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1674.

(Morte dell'appaltatore).

Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell'appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente puo' sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell'opera o del servizio.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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