Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1674.
(Morte dell'appaltatore).
Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell'appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente puo' sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell'opera o del servizio.
(Morte dell'appaltatore).
Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell'appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente puo' sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell'opera o del servizio.
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- 1. FAQ. Il contratto di appalto cade in successione?Avv. Giulia Tatone · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 225.95107
Art. 1674 cc. “Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell'appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. […]
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Giurisprudenza • 58
- 1. Trib. Siracusa, sentenza 04/10/2022, n. 1843Provvedimento: […] Occorre osservare che, con riferimento ai casi di risoluzione del contratto d'appalto, l'art. 1674 c.c. prevede il suo scioglimento soltanto per morte dell'appaltatore, e solo in casi determinati, venendo in rilievo la fiducia che il committente riversa nella persona alla quale ha affidato l'incarico di svolgere determinati lavori.Leggi di più...
- proprietà materiali acquistati·
- art. 1674 c.c.·
- risoluzione contratto appalto·
- morte committente·
- improcedibilità azione·
- restituzione somme versate·
- negoziazione assistita·
- clausola compromissoria·
- art. 1671 c.c.