Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 05/04/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1125/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1125 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022,
promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. Carmine GRIECO (C.F. ), C.F._1
elettivamente domiciliata a Pompei, via Carlo Alberto I trav. n. 12, presso lo studio del difensore;
attrice-opponente contro
C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avvocati Gianluca MANCINI (C.F.
e Marco BASOLU (C.F. ), elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito a NUORO, Piazza Italia n. 7;
convenuta-opposta
1
patrocinio dell'avv. Davide DIANI (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._4
presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, siti a Piazza Municipio, Palazzo San CP_2
Giacomo;
chiamata in causa
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
9.12.2024):
“si riporta al proprio atto introduttivo , alla allegata documentazione ed ai precedenti scritti difensivi. Reitera anche nella presente sede tutte le eccezioni mosse alla società opposta in uno a quella di prescrizione delle somme presuntivamente richieste ex adverso, insistendo nella rimessione del Giudizio in istruttoria, al fine di vedere accolta la richiesta di chiamata in causa di esso anche per economia processuale, stante la comunanza Controparte_2
della lite de qua con detto Ente. Tanto si reitera in considerazione della dedotta inammissibilità processuale, ex Ufficio, della citazione di detta istituzione effettuata direttamente nell'atto introduttivo. La sanatoria di detto vizio processuale è stata chiesta in sede di note 183 VI comma I termine c.p.c. che consentono detta attività processuale. Del resto essendo stata la chiamata in causa, già effettuata nell'atto introduttivo, anche se viziata,
Il giudice, su richiesta, ben poteva e può autorizzarla successivamente, al fine di evitare così
l'estinzione definitiva della possibilità di integrare il contraddittorio;
tra l'altro , nel caso che ci occupa, detta integrazione non avrebbe leso i diritti del terzo ( cfr Cass. civ. n.
16336/2020), in quanto esso si è già costituito in giudizio ed ha svolto Controparte_2
ampia attività difensiva. Ove non trovi ingresso detta richiesta, conclude quindi per l'accoglimento della domanda con vittoria degli oneri di lite con l'attribuzione al sottoscritto avv.to anticipatario e compensazione delle spese di lite con esso previa Controparte_2 assegnazione della causa in decisione con i termini ex art 190 c.p.c.”.
Nell'interesse dell'opposta (rassegnate nella comparsa di risposta e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 6.12.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa revoca del decreto emesso, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento di € 2480,64, Pt_1
oltre interessi al tasso di cui al D.Lgs. 231/2002 in favore della opposta.
2 Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, nella misura del
15% ex art.2 DM 55/2014”.
Nell'interesse della chiamata in causa (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
6.12.2024):
“- in via preliminare, dichiarare la nullità della chiamata in causa e, conseguentemente, disporre l'estromissione dal presente giudizio del Controparte_2
- in via subordinata, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ente rappresentato;
- ancora in via preliminare, dichiarare l'improponibilità e l'inammissibilità delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione;
- nel merito, rigettare la domanda attrice di garanzia e manleva in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto e comunque non provata sia in ordine al fatto, sia in ordine al nesso causale;
- in ogni caso, rigettare la domanda, non sussistendo prova del danno;
- infine, solo in via subordinata, nella ipotesi di individuazione di una pluralità di debitori rispetto al credito ingiunto, graduare le rispettive quote di responsabilità all'interno del vincolo solidale passivo, condannando il condebitore solidale all'eventuale regresso in favore del debitore esecutato e pagante.
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA) in favore del rappresentato in giudizio da difensore iscritto negli elenchi Controparte_2 speciali degli avvocati di enti pubblici”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato il 9.8.2022 nella cancelleria di questo
Tribunale, la ha chiesto decreto Controparte_1
ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, di 6.118,40 euro “oltre interessi al tasso di cui al
D.Lgs. 231/2002” e “Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% ex art. 2 DM 55/2014” – a carico della CP_3
a titolo di corrispettivi dovuti per la somministrazione di energia elettrica e gas,
[...]
esponendo quanto segue:
a. il credito preteso con la domanda monitoria derivava dai consumi oggetto delle seguenti fatture:
3 b. nonostante la diffida ricevuta, la società utente non aveva provveduto al pagamento del dovuto.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo n. 199/2022, emesso il 5.9.2022 nel procedimento n. 867/2022 RAC, dell'importo di 6.118,40 euro, gli interessi chiesti nel ricorso e le spese del procedimento, liquidate in “€ 540,00 per compensi e in € 145,50 per spese esenti, oltre 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA sugli importi imponibili e le ulteriori spese necessarie”.
3. Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha proposto Parte_1
tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo menzionato nel punto che precede, così
difendendosi:
4 a. ha eccepito il difetto di legittimazione processuale della – il cui Parte_2
legale rappresentante aveva conferito la procura alle liti al difensore per la fase monitoria – non essendovi documentazione attestante la sua qualità di procuratrice speciale della Controparte_1
b. ha eccepito l'estinzione del credito oggetto della domanda monitoria per intervenuta prescrizione:
i. quinquennale, relativamente alle fatture “n.0630811920213429 del
09\09\2013 con scadenza al 30\09\2013, n.0630811920213421 del
05\11\2013 con scadenza al 25\11\2013, n.0630811020213427 del
10\11\2014 con scadenza al 01\12\2014, n.0630811920213428 del
10\01\2015 con scadenza al 30\01\2015, n. 0630811920213429 del
09\03\2015 con scadenza al 30\03\2015 ,n. 0630811920213421 del
09\05\2015 con scadenza al 29\05\2015, n. 0630811920213422 del
09\07\2015 con scadenza al 29\07\2015, n. 0630811920213423 del
09\09\2015 con scadenza al 29\09\2015, n. 0630811920213424 del
09\11\2015 con scadenza al 30\11\2015, n. 0630811920213425 del
16\01\2016, n. . 0630811920213425 con scadenza al 05\02\2016, n.
0630811920213426 del 09\03\2016 con scadenza al 29\03\2016, n.
0630811920213427 del 09\05\2016 con scadenza al 30\05\2016, n.
0630811920213428 del 15\07\2016 con scadenza al 04\08\2016, n.
0630811920213429 del 14\09\2016 con scadenza al 04\10\2016,
n.0630811920213421 del 11\11\2016 con scadenza al 01\12\2016, n.
0630811920213422 del 13\01\2017 con scadenza al 02\02\2017, n.
0630811920213423 del 10\03\2017 con scadenza al 30\03\2017, n.
5 0630811920213425 del 10\07\2017 con scadenza al 31\07\2017”;
ii. biennale, ai sensi della Legge n. 205/2017, relativamente alle fatture “n.
0630811920213429 del 10\03\2018 con scadenza al 30\03\2018, n.
0630811920213421 del 11\05\2018 con scadenza al 31\05\2018, n.
0630811920213425 del 10\07\2018 con scadenza al 30\07\2018, n.
0630811920213426 del 10\09\2018 con scadenza al 01\10\2018, n.
0630811920213427 del 10\11\2018 con scadenza al 30\11\2018, n.
0630811920213428 del 11\01\2019 con scadenza al 31\01\2019, n.
0630811920213421 del 10\03\2019 con scadenza al 30\03\2019, n. .
0630811920213422 del 10\05\2019 con scadenza al 30\05\2019, n.
0630811920213423 del 10\07\2019 con scadenza al 30\07\2019, n.
0630811920213424 del 10\09\2019 con scadenza al 30\09\2019, n.
0630811920213425 del 10\11\2019 con scadenza al 30\11\2019, n.
0630811920213426 del 11\01\2020 con scadenza al 30\01\2020, n.
0630811920213427, del 10\03\2020 con scadenza al 30\03\2020, n.
0630811920213428 del 10\05\2020 con scadenza al 30\05\2020, n.
0630811920213429 del 10\07\2020 con scadenza al 30\07\2020”;
c. ha comunque contestato la sussistenza del credito, per due ragioni,
rispettivamente:
i. assenza di prova, essendo inidonee le fatture versate a corredo del ricorso monitorio;
ii. il fatto che dal 2013 essa opponente non aveva più avuto la disponibilità
materiale del posteggio servito dalla somministrazione, siccome sito nell'ex mercato ittico di di Via Duca Degli Abruzzi n. 34, in seguito CP_2
alla chiusura disposta con delibera del Consiglio Comunale di n. 28 CP_2
6 del 26.6.2013, con la quale tutti i venditori – tra i quali essa opponente –
erano stati sfrattati e spostati nel Comune di Volla, mentre il suddetto complesso edilizio era stato occupato da vagabondi e clochard;
d. ha citato in giudizio il quale custode del fabbricato Controparte_2
servito dalla somministrazione elettrica e di gas, formulando nei suoi confronti domanda riconvenzionale subordinata di manleva, in ipotesi di accoglimento totale o parziale della pretesa avanzata dalla convenuta.
L'opponente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente 1) Dichiarare la nullità dell'opposto decreto n ingiuntivo rg 867\2022 per mancanza legittimazione processuale di essa;
Controparte_1
2) respingere ogni eventuale richiesta di concessione di provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo;
3) accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione quinquennale delle fatture n.0630811920213429 del 09\09\2013 con scadenza al 30\09\2013, n.0630811920213421 del 05\11\2013 con scadenza al 25\11\2013, n.0630811020213427 del 10\11\2014 con scadenza al 01\12\2014, n.0630811920213428 del 10\01\2015 con scadenza al
30\01\2015, n. 0630811920213429 del 09\03\2015 con scadenza al 30\03\2015 ,n.
0630811920213421 del 09\05\2015 con scadenza al 29\05\2015, n. 0630811920213422 del 09\07\2015 con scadenza al 29\07\2015, n.. 0630811920213423 del 09\09\2015 con scadenza al 29\09\2015, n. 0630811920213424 del 09\11\2015 con scadenza al
30\11\2015, n. 0630811920213425 del 16\01\2016, n. . 0630811920213425 con scadenza al 05\02\2016, n. 0630811920213426 del 09\03\2016 con scadenza al 29\03\2016, n.
0630811920213427 del 09\05\2016 con scadenza al 30\05\2016, n. 0630811920213428 del 15\07\2016 con scadenza al 04\08\2016, n. 0630811920213429 del 14\09\2016 con scadenza al 04\10\2016, n.0630811920213421 del 11\11\2016 con scadenza al
01\12\2016, n. 0630811920213422 del 13\01\2017 con scadenza al 02\02\2017, n.
0630811920213423 del 10\03\2017 con scadenza al 30\03\2017, n. 0630811920213424 del 10\05\2017 con scadenza al 30\05\2017, n. 0630811920213425 del 10\07\2017 con scadenza al 31\07\2017;
4) accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione biennale ex legge di bilancio 2018
(legge n. 205/2017 ) delle fatture: n. 0630811920213429 del 10\03\2018 con scadenza al
30\03\2018, n. 0630811920213421 del 11\05\2018 con scadenza al 31\05\2018, n.
0630811920213425 del 10\07\2018 con scadenza al 30\07\2018, n. 0630811920213426 del 10\09\2018 con scadenza al 01\10\2018, n. 0630811920213427 del 10\11\2018 con scadenza al 30\11\2018, n. 0630811920213428 del 11\01\2019 con scadenza al
31\01\2019, n. 0630811920213421 del 10\03\2019 con scadenza al 30\03\2019, n. .
0630811920213422 del 10\05\2019 con scadenza al 30\05\2019, n. 0630811920213423 del 10\07\2019 con scadenza al 30\07\2019, n. 0630811920213424 del 10\09\2019 con scadenza al 30\09\2019, n. 0630811920213425 del 10\11\2019 con scadenza al
30\11\2019, n. 0630811920213426 del 11\01\2020 con scadenza al 30\01\2020, n.
7 0630811920213427, del 10\03\2020 con scadenza al 30\03\2020, n. 0630811920213428 del 10\05\2020 con scadenza al 30\05\2020, n. . 0630811920213429 del 10\07\2020 con scadenza al 30\07\2020;
5) accertare e dichiarare che essa non ha la disponibilità del posteggio Parte_1 in cui era e\o è ubicata l'utenza oggetto di fatturazioni di sua assegnazione presso l'ex mercato Ittico di chiuso dall'anno 2013 ; CP_2
6) accertare che essa non ha usufruito di alcun consumo di energia Parte_1 elettrica dell'utenza oggetto di fatturazioni;
7) accertare e dichiarare dalla data dello sloggio di essa e dalla Controparte_4 chiusura del mercato ittico di custode dell'intero edificio a tanto in precedenza CP_2 preposto, è esso Controparte_2
8) dichiarare esso chiamato in causa, essere tenuto a Controparte_5 manlevare da eventuali incombenze a carico di essa in conseguenza delle Parte_1 richieste di controparte;
9) dichiarare nullo, inefficace e revocare l'opposto decreto ingiuntivo per riscontro immediato di mancato fondamento probatorio posto a base di esso;
Condannare essa società in persona del suo legale rapp.te Controparte_1 convenuta, nonché esso – in persona del suo Sindaco p.t. al pagamento Controparte_2 delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara averne fatta anticipazione”.
4. Con comparsa di risposta, depositata il 7.9.2023, la Controparte_1
i è così difesa:
[...]
a. non ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla società attrice, con esclusivo riguardo alle 18 fatture emesse nel periodo compreso tra il 10.5.2017 e l'11.1.2022;
b. ha contestato la fondatezza delle altre ragioni addotte dall'opponente, in particolare:
i. quanto alla prova del credito (pari a 2.480,64, euro, importo al netto delle somme prescritte), le fatture emesse si basavano su consumi stimati o rilevati, come previsto dalla normativa di settore;
ii. riguardo all'indisponibilità dell'immobile lamentata dall'opponente,
quest'ultima non aveva comunque esercitato il diritto di recesso dal rapporto di somministrazione, circostanza che rendeva irrilevante la chiamata in causa del Controparte_2
8 L'opposta ha quindi concluso domandando la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente a pagarle il minor importo di 2.480,64 euro (oltre agli interessi previsti dal
D.Lgs. 231/2002).
5. Con comparsa di risposta, depositata il 13.7.2023, il si è così Controparte_2
difeso:
a. ha eccepito la propria carenza di titolarità passiva del rapporto, sul rilievo che nel periodo in contestazione, in virtù di concessione-contratto stipulata il 16.7.2014, il
Centro Ittico sito a via Duca degli Abruzzi, era stato affidato in gestione e CP_2
manutenzione – per lavori di ristrutturazione – al Centro Agro Alimentare di
(C.A.A.N.), con verbale di consegna (temporanea ed anticipata) sottoscritto CP_2
il 28.8.2013, complesso la cui disponibilità materiale era stata riottenuta da esso il 21.6.2019; CP_2
b. ha eccepito la prescrizione del diritto di credito vantato dall'opponente nei confronti di esso al quale il primo non aveva mai formulato alcuna CP_2
richiesta di pagamento;
c. ha comunque contestato la fondatezza della domanda di manleva, laddove, pur essendo veritiera la circostanza che dal 12.5.2022 l'opponente non aveva più avuto la disponibilità del locale (box n. 25) di cui era assegnataria nel suddetto Mercato
ittico, durante la gestione da parte del C.A.A.N., la medesima non aveva provveduto ad effettuare la disdetta dal rapporto di somministrazione, né
tantomeno durante tale periodo aveva stipulato qualsivoglia rapporto contrattuale con esso ente comunale.
Il a rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_2
“- in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del CP_2
[...]
- ancora in via preliminare, dichiarare l'improponibilità e l'inammissibilità della pretesa
9 creditoria per intervenuta prescrizione;
<- nel merito, rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile, improponibile,
generica ed infondata in fatto e in diritto e comunque non provata sia in ordine al fatto, sia in ordine al nesso causale;
- in ogni caso, rigettare la domanda, non sussistendo prova del danno;
- infine, solo in via subordinata, nella ipotesi di pluralità di responsabili, graduare le relative responsabilità all'interno del vincolo solidale passivo, condannando i condebitori solidali all'eventuale regresso in favore del debitore esecutato e pagante.
- Con vittoria delle spese, compensi di giudizio, oltre oneri riflessi”.
6. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 12.9.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 13.9.2024 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, preso atto della mancata formulazione dell'istanza ex art. 648 c.p.c. da parte dell'opposta, il giudice ha assegnato il termine per il tentativo di conciliazione previsto dalla delibera n. 209/2016
dell'AEEGSI (oggi ARERA).
7. In seguito alla sostituzione dell'udienza dell'11.1.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 12.1.2024 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il giudice ha invitato le parti ad interloquire in ordine all'ammissibilità della chiamata in causa del CP_2
assegnando contestualmente alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6,
[...]
c.p.c.
8. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 17.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 18.10.2024 ai sensi del comma 3 di detta disposizione il giudice non ha ammesso le richieste istruttorie formulate dall'opponente (interrogatorio formale,
prova per testimoni – non indicati – e istanza ex art. 213 c.p.c.) e ha fissato l'udienza del
10.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
9. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 10.12.2024 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e, con provvedimento reso l'11.12.2024 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha trattenuto la causa in
10 decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
10. L'opposizione deve essere accolta, previa declaratoria di contumacia dell'opposta.
10.1 Ai sensi dell'art. 77, comma 1, c.p.c. “Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari”.
Per ciò che rileva ai fini della presente decisione, come anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26217/2024):
- “il potere di rappresentanza processuale, con la connessa facoltà di conferire la procura alle liti al difensore, non può mai essere attribuito disgiuntamente dal potere di rappresentanza sostanziale (tra le tante, Cass., sez. 1, 03/01/2017, n. 43;
Cass., sez. 3, 26/06/2007, n. 14766; Cass., sez. L, 19/09/2001, n. 11828; Cass.,
sez. U, 08/05/1998, n. 4666; Cass., sez. U, 09/06/1998, n. 5653): in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, il dovere del giudice di accertare, anche d'ufficio, la legittimazione processuale delle parti comporta che egli deve verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire o contraddire in nome e per conto dell'ente abbia anche dichiarato di far ciò in una veste astrattamente idonea, per legge o per espressa disposizione statutaria, ad abilitarlo alla rappresentanza sostanziale dell'ente stesso nel processo”;
- “al fine di perseguire la conservazione degli atti processuali, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, con
11 efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato di effettiva rappresentanza dell'ente medesimo, il quale rappresenti la volontà, anche tacita, di ratificare l'operato del falsus procurator (Cass., sez. 1, 15/11/2016, n. 23274; Cass., sez. 6 -
2, 18/03/ 2015, n. 5343; Cass., sez. 3, 15/09/2008, n. 23670; Cass., sez. 3,
02/02/2006, n. 2270)”;
- “ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ., nel testo riformulato dalla legge n. 69/2009,
applicabile ai giudizi iniziati successivamente alla data - 4 luglio 2009 - della sua entrata in vigore, ‹‹Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o mettere in regola gli atti e documenti che riconosce difettosi››; al successivo secondo comma,
è previsto che ‹‹Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore,
il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa L'osservanza del termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”;
- “le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4248 del 2016, hanno, tuttavia, precisato che,
qualora il rilievo del vizio di rappresentanza non sia officioso, l'onere di sanatoria sorge immediatamente in capo al rappresentato — anche in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. — senza necessità di assegnare un termine che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo di parte «l'avversario è
chiamato a contraddire» tempestivamente, con la produzione della
12 documentazione necessaria allo scopo, volendosi ‹‹salvaguardare l'ordinamento dal disvalore “di sistema” costituito dall'emissione di sentenze inutiliter datae››; e tale principio ha trovato conferma in numerose pronunce successive (Cass., sez. 2,
04/10/2018, n. 24212; Cass., sez. L, 24/12/2019, n. 34467; Cass., sez. 5,
04/07/2019, n. 17974; Cass., sez. 6 -5, 17/05/2019, n. 13312; Cass., sez. 2,
16/10/2020, n. 22564; Cass., sez. 1, 20/10/2021, n. 29244), cosicché, in assenza di una tempestiva reazione all'eccezione, la nullità della procura o il difetto di rappresentanza diviene insanabile (in tal senso, Cass., sez. 2, 16/10/2020, n.
22564; Cass., sez. 1, 03/11/2022, n. 32399)”.
Tali principi debbono essere coordinati con l'insegnamento secondo cui “in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità
di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e,
quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale,
incombe però a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere a condizione che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva
(come è nel caso in esame), non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante,
dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa
13 (Cass. Sez. U. 1° ottobre 2007, n. 20596; in senso conforme: Cass. 10 giugno 2020, n.
11091; Cass. 30 settembre 2014, n. 20563)” (Cass. n. 35588/2023, n. 13487/2023, n.
2149/2022).
10.2 Applicando al caso in esame le condivisibili regole ermeneutiche sopra esposte, si osserva quanto segue:
a. a pagina 3 del ricorso monitorio si legge che:
“Si producono i seguenti documenti:
1. Verbale di Assemblea Straordinaria che ha statuito il cambio di denominazione sociale da a Controparte_6 Controparte_7
2. Copia procura speciale di Notaio Controparte_1 Per_1
in Roma del 13/04/2022 (Rep. 65401– Racc. 33912)
[...]
3. Estratto Notarile autentico del “Giornale dei crediti in contenzioso” della società relativo alle fatture azionate con il Controparte_1
presente ricorso
4. Copia diffida di pagamento
5. Copia ricevuta a.r.”.
b. tra gli allegati effettivamente prodotti dalla ricorrente-convenuta e risultanti dal fascicolo telematico – peraltro più numerosi di quelli indicati dall'odierna convenuta (nonché privi di numerazione) – sono invero rinvenibili:
i. l'avviso (in formato .pdf) di mancata consegna di una PEC inviata il
29.4.2022;
ii. il file in formato .xml relativo al ricorso monitorio;
iii. l'atto notarile (a rogito del dott. , rep. n. 52783, racc. n. Persona_1
26322) con cui il 6.9.2016 l'assemblea della
[...]
ha deliberato di mutare denominazione in Parte_3 [...]
[...]
[...] [ oltre a modificare l'art.
1.1 dello Parte_4
statuto ed a conferire al Presidente del C.d.A. ed agli altri consiglieri il potere di porre in essere disgiuntamente tutti gli adempimenti resi necessari dalla modifica statutaria (efficace dall'1.1.2017);
iv. l'estratto autenticato il 10.6.2022 dal Notaio, dott. Persona_2
attestante la regolare iscrizione delle fatture oggetto di causa nel “Libro
Giornale dei Crediti in Contenzioso”;
v. un “INDICE ATTI”, corrispondente all'elenco degli allegati trascritto a pag. 3 del ricorso monitorio;
vi. tre lettere di diffida, datate, rispettivamente, 16.5.2022, 28.4.2022 e
20.4.2022;
vii. la nota di iscrizione a ruolo;
viii. la procura alle liti, rilasciata agli avvocati Gianluca MANCINI, Laura
INGRILLI e Marco BASOLU da parte , quale amministratore CP_8
delegato e legale rappresentante della Parte_5
procuratrice speciale della ricorrente;
ix. la ricevuta telematica di pagamento del contributo unificato e della marca da bollo;
x. due avvisi di ricevimento datati 20.4.2022 e 16.5.2022
c. nell'atto di citazione (pag. 3), la parte opponente ha eccepito “La inesistenza valida documentazione attestante di legittimazione processuale di essa
[...]
per il tramite della rilasciante Controparte_1 Parte_5
procura ad litem nel procedimento monitorio de quo ed ivi indicata come procuratore speciale di essa ”; Controparte_1
d. di fronte a tale contestazione, la convenuta – la quale, non trattandosi di potere
15 rappresentativo derivante dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altro atto soggetto a pubblicità legale (peraltro, neppure menzionato), avrebbe dovuto produrre la procura notarile generale o speciale conferita alla sua mandataria nella sua prima difesa utile, ossia nella comparsa di risposta, si è ivi limitata ad asserire che “La
censura è manifestamente infondata attesa la procura generale a firma Notaio
Atlante, dalla quale risultano tutti i poteri della procuratrice speciale compreso quello di agire giudizialmente per il recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti di Elettrico”, evidentemente riferendosi all'allegato n. 2 indicato nel CP_1
ricorso monitorio [“Copia procura speciale di Controparte_1
Notaio in Roma del 13/04/2022 (Rep. 65401– Racc. 33912)”], Persona_1
documento tuttavia mai versato in atti nella fase monitoria;
e. il vizio afferente alla rappresentanza sostanziale rilasciata all'asserita procuratrice speciale – la quale ha a sua volta conferito la procura alle liti agli odierni difensori della – è quindi divenuto Controparte_1
insanabile, non ricorrendo neppure i presupposti per l'assegnazione del termine ex art. 182, comma 2, c.p.c. (stante, come detto, l'eccezione sollevata dalla società
attrice).
10.3 Alla luce delle considerazioni che precedono e, quindi, atteso il difetto di capacità
processuale – vizio afferente, sia la rappresentanza in giudizio della convenuta, sia la procura alle liti – in ordine alla pretesa avanzata in via monitoria e nella presente fase di opposizione:
a. deve essere dichiarata la contumacia della Controparte_1
sul rilievo che “il difetto della procura del convenuto, a differenza di quella
[...]
dell'attore, non può in alcun modo incidere sulla regolarità del contraddittorio.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, dalla sussistenza di
16 una valida procura conferita dal convenuto al proprio difensore non dipende la valida costituzione del rapporto processuale, comportando la sua mancanza esclusivamente la contumacia del convenuto medesimo, e potendo tale difetto di costituzione della parte in questione rilevare esclusivamente sotto il profilo dell'eventuale pregiudizio che la non rituale presenza del convenuto nel processo possa arrecare all'attore (ad esempio comportando la condanna di quest'ultimo alle spese, che non ci sarebbe stata ove il convenuto, contumace, non avesse partecipato al giudizio) (cfr. Cass.
7120/1982; 12363/1998; 9596/2001; 10949/2001; 834/2004)” (Cass. n. 24038/2015);
b. il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la domanda di pagamento formulata dalla eve essere dichiarata inammissibile. Controparte_1
11. Nonostante l'accoglimento dell'opposizione comporti l'assorbimento della domanda riconvenzionale subordinata di manleva formulata dall'opponente nei confronti del nel caso in esame deve essere comunque dichiarata Controparte_2
inammissibile la chiamata in causa di quest'ultimo, poiché:
a. è noto come “l'opponente a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, determinandosi, in mancanza, una decadenza rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato, ancorché questi non abbia, sul punto,
sollevato eccezioni, in quanto il principio della non rilevabilità di ufficio della nullità di un atto per raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto, e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e distinte norme” (Cass. n. 3901/2025, n. 23632/2023, n.
5132/2020, n. 728/2020), sebbene siano state individuate alcune fattispecie “in cui non si determina il vizio di nullità della chiamata del terzo. In particolare, ciò si
17 verifica nell'ipotesi in cui la chiamata diretta del terzo contenuta nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo sia accompagnata dall'istanza comunque rivolta al giudice, anche in via subordinata, di autorizzazione alla chiamata (Cass.
16336/2020), nonché nell'ipotesi in cui il giudice dell'opposizione abbia pronunciato nel merito nei confronti del terzo chiamato in giudizio, dovendosi, in tale ultimo caso, ritenere configurabile un'autorizzazione implicita alla chiamata del terzo (così ancora Cass. 16336/2020 citata). Infine è stato precisato, in applicazione del principio generale secondo cui i vizi che determinano nullità
processuali si convertono in motivi di gravame, che il giudice d'appello può
rilevare d'ufficio la nullità della chiamata in causa effettuata con citazione diretta,
ma solo se il relativo vizio è motivo di gravame (Cass. 41383/2021)” (Cass. n.
23695/2023);
b. nell'atto di citazione la parte opponente ha direttamente convenuto in giudizio il non formulando alcuna istanza subordinata di Controparte_2
autorizzazione alla predetta chiamata, né tantomeno di differimento della prima udienza a tal uopo;
c. in virtù del consolidato insegnamento riportato nel punto 11-a che precede, quanto affermato in proposito dalla parte opponente nella comparsa conclusionale – ossia che “Al fine di sanare la rilevata decadenza mai eccepita dalla controparte ma esclusivamente dal Giudicante, il sottoscritto avv.to ha precisato e il suo atto di citazione e nelle conclusioni di esso ha chiesto anche in via subordinata al
Giudice di essere autorizzato ex art 269 c.p.c. alla chiamata in causa di esso in persona del suo sindaco pro tempore. Tanto al fine di far Controparte_2
rimanere impedita la decadenza della chiamata sebbene già effettuata direttamente in atto introduttivo (Cass. civ. 16336/2020) ed anche in virtu' della
18 documentazione già versata in atti” – si appalesa:
i. irrilevante in relazione al fatto che la questione è stata rilevata d'ufficio, in assenza di eccezione da parte del chiamato in causa;
ii. non conferente, in riferimento alla citata pronuncia di legittimità (Cass. n.
16336/2020), laddove nel caso in esame non ricorre alcuna delle due ipotesi derogatorie ivi individuate dalla Suprema Corte, ossia la formulazione della richiesta di autorizzazione in via subordinata (la quale avrebbe dovuto essere proposta direttamente nell'atto di citazione, non già
nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) o la pronuncia nel merito sulla domanda di manleva da parte del giudice del primo grado
(insussistente, stante la rilevata inammissibilità della chiamata in causa).
2. In ragione dell'inammissibilità della domanda monitoria, le spese di lite (per contributo unificato ed iscrizione a ruolo) del procedimento n. 867/2022 RAC di questo Tribunale,
anticipate dalla debbono restare a suo Controparte_1
carico.
3. Nel rapporto processuale tra la e la Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del presente giudizio di opposizione debbono essere
[...]
regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico dell'opposta, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, in ragione dell'inammissibilità della domanda monitoria.
Dette spese debbono essere distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Carmine
GRIECO, dichiaratosi antistatario.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene applicando i valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, in base allo scaglione compreso tra 5.200,01 euro e
19 26.000,00 euro – non potendosi tenere conto della riduzione della domanda effettuata nella comparsa di risposta della convenuta, siccome non regolarmente costituita in giudizio – con riduzione della meta per i compensi delle fasi di studio e introduttiva
(considerato il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto),
nonché della fase istruttoria (nella quale l'opponente ha prodotto tre documenti,
formulando pochi capitoli di prova orale e l'istanza ex art. 213 c.p.c., richieste non ammesse) e di quella decisionale (l'opponente ha depositato la sola comparsa conclusionale, nella quale si è limitata ad insistere nelle medesime argomentazioni articolate nei suoi precedenti scritti difensivi).
4. Nel rapporto processuale tra la il e spese Parte_1 Controparte_2
di lite d debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico dell'opponente, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, in ragione dell'inammissibilità della chiamata in causa.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene applicando i medesimi criteri indicati nel punto 13 che precede in relazione al rapporto processuale tra l'opponente e l'opposta.
PER QUESTI MOTIVI
5. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. dichiara la contumacia della Controparte_1
b. accoglie l'opposizione proposta dalla , per l'effetto: Parte_1
i. revoca il decreto ingiuntivo n. 199/2022, emesso da questo Tribunale il
5.9.2022 nel procedimento n. 867/2022 RAC;
ii. dichiara inammissibile la domanda di pagamento formulata dalla
20 Controparte_1
c. dispone che le spese di lite del procedimento monitorio n. 867/2022 RAC di questo Tribunale, anticipate dalla Controparte_1
restino a suo carico;
d. condanna la a rimborsare alla Controparte_1
– e, per essa, al difensore antistatario, avv. Carmine Parte_1
GRIECO (C.F. ) – le spese di lite del presente procedimento C.F._1
di opposizione, così liquidate:
€ 459,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 388,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 840,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 2.538,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
e. dichiara inammissibile la chiamata in causa del Controparte_2
f. condanna la rimborsare al e spese Parte_1 Controparte_2
di lite, così liquidate:
€ 459,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 388,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 840,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 2.538,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Nuoro, 5.4.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
0630811920213424 del 10\05\2017 con scadenza al 30\05\2017, n.