Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a concordare col Governo degli Stati Uniti d'America le modalita' relative all'assunzione dei prestiti previsti al punto 1, lettera b) dell'Accordo del 5 luglio 1956 ed al punto d) dell'articolo II dell'Accordo del 30 ottobre 1956, la cui utilizzazione dovra' essere approvata con legge ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a concordare col Governo degli Stati Uniti d'America le modalita' relative all'assunzione dei prestiti previsti al punto 1, lettera b) dell'Accordo del 5 luglio 1956 ed al punto d) dell'articolo II dell'Accordo del 30 ottobre 1956, la cui utilizzazione dovra' essere approvata con legge ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 .