Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, sezione XVII, in persona del G.O.P. Maria Gabriella Zimpo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 8516, Ruolo Generale dell'anno 2023 ed assunta in decisione all'udienza del 03.10.2024, vertente
TRA Parte 1 con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Parte_2
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n.
1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046, in persona del proprio procuratore ad negotia Dott.ssa in virtù Parte 3
dei poteri conferitigli con procura speciale del 3 agosto 2021, in autentica Notaio Dott. Persona 1 di Bologna rep.95.399/racc.11.384 rappresentata e difesa dall'Avv.
Luigi Marcelli con studio in Roma al Viale Egeo n.61, anche quale domicilio eletto, come da delega in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante protempore Controparte_1 attualmente in carica, elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa n. 190, presso lo
Studio dell'avv. Elisabetta Zannotti, che la rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per atto del notaio Persona 2 rep. N 55418 racc. n. 16104, registrato a Roma il 4 maggio 2022, depositato in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della "ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che:
"imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18;
363/19).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo della citazione e quello contrario della comparsa di risposta.
A sostegno della propria domanda la parte attrice allegava:
di aver patito danni al patrimonio per fatto e colpa di Controparte_1 in conseguenza della perpetrata violazione del disposto di cui all'art. 43 comma 2° R.D. 21.12.1933 n. 1736 (Legge
Assegno) e con riguardo a n. 10 assegni di traenza tutti muniti, ab origine, della clausola di non trasferibilità tutti negoziati presso uno sportello bancario/postale della stessa Controparte 1 e tutti incassati da soggetti diversi dagli originari beneficiari, precisamente:
1. Assegno di Traenza n. 2407099131 emesso da Intesa San Paolo S.p.A. in data 10.02.2017 su disposizione di [...] ووPersona 3 ' (beneficiario originario) di € Parte 1 all'ordine di
Persona 4 (falso beneficiario) e900,00 e trafugato e di poi contraffatto a nome di "
negoziato c/o Controparte 1 filiale 38397 in data 28.02.2017 come risulta da stampigliatura sul retro dell'assegno;
2. Assegno di Traenza n. 745480705 emesso e spedito da Unipol Banca
Parte 1 all'ordine di S.p.A. in data 30.09.2016 su disposizione di
(beneficiario originario) di € 600,00 e trafugato e contraffatto a "
Persona 5
nome di "(falso beneficiario) e negoziato c/o CP 1 filiale Persona 6
55380 in data 11.10.2016 come risulta da stampigliatura sul retro dell'assegno;
3. Assegno di
Traenza n.2407099180 emesso e spedito da Intesa San Paolo S.p.A. in data 10.02.2017 su disposizione all'ordine di "DIMARTINO di Parte 1
WIORIKA"(beneficiario originario) di € 1.800,00 e trafugato e contraffatto a nome di "DI [...]
(falso beneficiario) e negoziato c/o filiale 9043 in data "
Controparte_1 Pt 4
22.02.2017 come risulta da stampigliatura sul retro dell'assegno;
4. Assegno di Traenza n.
2407099154 emesso e spedito da Intesa San Paolo S.p.A. in data 10.02.2017 su disposizione di all'ordine di "FORT-TRANS SNC DI OR NO Parte 1
C" (beneficiario originario) di € 1.558, 00 e trafugato e contraffatto a nome di Per_7
[...] (falso beneficiario) e negoziato e pagato c/o " Controparte_1 filiale 46878 in data
28.02.2017 come risulta da stampigliatura sul retro dell'assegno;
5. Assegno di Traenza n.
2407099130 emesso e spedito da Intesa San Paolo S.p.A. in data 10.02.2017 su disposizione di
Parte 1 all'ordine di Persona 8 (beneficiario originario), di € " 99Persona 9 (falso beneficiario) e negoziato 1.650,00 e trafugato e contraffatto a nome di filiale 40023 in data 21.02.2017 come risulta da stampigliatura sul e pagato c/o Controparte_1
retro dell'assegno;
6. Assegno di Traenza Assegno di Traenza n. 2407099167 emesso e spedito da
Intesa San Paolo S.p.A. in data 10.02.2017 su disposizione di Parte_1
' (beneficiario originario), di € 2.000,00 e trafugato e contraffatto all'ordine di " Parte 5
Persona 10a nome di (falso beneficiario) e negoziato e pagato c/o Controparte 1 filiale 96125 in data 21.02.2017 come risulta da stampigliatura sul retro dell'assegno;
7. Assegno di
Traenza Assegno di Traenza n. 74480347 emesso e spedito da Unipol Banca S.p.A. in data
30.09.2016 su disposizione di Parte 1 all'ordine di Parte_6
[...] (beneficiario originario), di € 500,00 e trafugato e contraffatto a nome di Pt 7
Controparte 1[...] (falso beneficiario). Assegno negoziato in data 17.10.2016 presso filiale 40015 Napoli 41 come risulta da stampigliatura sul retro dell'assegno;
8. Assegno di Traenza
n. 2407076895 emesso e spedito da Intesa San Paolo S.p.A. in data 03.02.2017 su disposizione di (beneficiario Parte 1 all'ordine di Parte 8
originario), di € 2.200, trafugato e contraffatto a nome di Controparte_2
(falso beneficiario) e negoziato e pagato c/o Controparte_1 filiale 40449 in data 28.03.2017;
9. Assegno di Traenza Assegno di Traenza n. 0074480228-04 emesso da Unipol Banca in data
29.09.2016 su disposizione di Parte 1 all'ordine di Parte_9
[...] "(originario beneficiario) e spedito in pari data di € 2.500,00 e trafugato e contraffatto a nome di Parte 10 "(falso beneficiario) e negoziato e pagato c/o
Controparte_1 filiale 63436 in data 11.10.2016; 10. Assegno di Traenza Pt 11 03069 CAB n.
2407140248 emesso da Intesa San Paolo S.p.A. in data 18.12.2016 su disposizione di [...] all'ordine di (beneficiario originario) per € 7.000,00Parte 1 "Persona 11
a soggetto diverso dal beneficiario;
che ie trafugato e pagato in data 1.03.2017 c/o CP 1
suddetti assegni venivano richiesti ed emessi dagli istituti di credito in ragione di un rapporto di provvista e nell'ambito della propria attività, per la liquidazione di indennizzo e/o risarcimento dei danni agli aventi diritto;
che stante la violazione dell'obbligo portato dalla disciplina normativa speciale di cui all' art.43 R.d. n.1736/1933, che impone alla banca negoziatrice, nel caso in esame a
Controparte_1 di pagare l'assegno “non trasferibile” al solo legittimo beneficiario, di [...]
Controparte_1 ad essa è da imputarsi la responsabilità contrattuale;
Precisava le conclusioni chiedendo: Voglia l'On.le Tribunale di Roma accertata e ritenuta la responsabilità di [...]
Controparte 1 nella negoziazione dei 10 (dieci) assegni di traenza meglio indicati e specificati in atti, condannare la stessa Società convenuta al pagamento in favore di Parte_1
[...] della complessiva somma di € 20.708,00 - pari alla sommatoria dei singoli importi portati da ciascuno dei 10 (dieci) assegni di traenza, e pari all'importo complessivo sostenuto da Parte_1 per ripetere il pagamento in favore degli orinari beneficiari degli stessi dieci assegni di traenza trafugati- rivalutata a far data dalla negoziazione dei titoli trafugati o in subordine da quella della ripetizione del pagamento e/o in ulteriore subordine da quello della domanda- anno per anno secondo l'indice medio dell'Istat per i prezzi al consumo e su tale somma rivalutata calcolare sia gli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 attesa l'attività imprenditoriale esercitata dalla [...] Parte 1 e con conseguente riconoscimento degli interessi legali dalla data di negoziazione, in subordine dalla ripetizione del pagamento o in ulteriore subordine dalla data della domanda, oltre al rimborso delle spese di giudizio, e vinte le competenze maggiorate degli accessori di legge (spese generali, c.p.a. e IVA)."
Si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando la fondatezza delle avverse domande e chiedendo: " Voglia l'Ill.mo Giudice adito:- in via principale, nel merito, rigettare, integralmente le domande avverse, formulate nei confronti della Controparte_1 siccome infondate in fatto e diritto. in via subordinata, nell'ipotesi in cui si rilevi l'illegittimità della negoziazione dei titoli in questione, riconoscere ex art. 1227, c.c., ogni responsabilità in capo all'attrice o, in ulteriore subordine, la responsabilità comunque concorrente della parte attrice per l'adozione incauta della spedizione per posta ordinaria dei titoli;
- Vittoria di spese e onorari di causa."
La causa era istruita documentalmente.
All'udienza del 03.10.2024 le parti erano invitate a precisare le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.
IL GIUDICE OSSERVA QUANTO SEGUE
Con riferimento alla causa petendi, Parte 1 con il
Controparte 1 per aver pagato a procedimento che ci occupa invoca la responsabilità di soggetto non legittimato il dedotto assegno di traenza non trasferibili con clausola di intrasferibilità ex art. 43 2° co. Leggi Assegni, emessi da Unipol Banca S.p.A. e precisamente:
Assegno di Traenza n. 2407099131 emesso da Intesa San Paolo S.p.A. in data 10.02.2017 all'ordine di "(benficiario originario) di € 900,00, trafugato, Persona 3
Controparte 1 da Persona 4contraffatto ed incassato presso "(falso beneficiario);
2. Assegno di Traenza n. 745480705 emesso e spedito da Unipol Banca S.p.A.
(oggi BPER Banca) in data 30.09.2016 all'ordine di Persona 5
(beneficiario originario) di € 600,00 trafugato, contraffatto ed incassato presso Controparte_1
[...] da (falso beneficiario);
3. Assegno di Traenza Persona 6
n.2407099180 emesso e spedito da Intesa San Paolo S.p.A. in data 10.02.2017 all'ordine di
"DIMARTINO WIORIKA”(beneficiario originario) di € 1.800,00 trafugato, contraffatto ed incassato presso Controparte_1 da (falso beneficiario);
4. Parte 12 "
Assegno di Traenza n. 2407099154 emesso e spedito da Intesa San Paolo S.p.A. in data
10.02.2017 all'ordine di "FORT-TRANS SNC DI OR NO & C"
(beneficiario originario) di € 1.558, 00 trafugato, contraffatto ed incassato presso [...]
Controparte 1 da (falso beneficiario);
5. Assegno di Traenza n. Persona 7
2407099130 emesso e spedito da Intesa San Paolo S.p.A. in data 10.02.2017 all'ordine di
(beneficiario originario), di € 1.650,00 trafugato, contraffatto edPersona_8
Persona 9 (falso beneficiario;
6. incassato presso Controparte_1 da66 "
Assegno di Traenza Assegno di Traenza n. 2407099167 emesso e spedito da Intesa San Paolo
S.p.A. in data 10.02.2017 all'ordine di 2 (beneficiario originario), di € 66 "
Parte_5
2.000,00 trafugato, contraffatto ed incassato presso Controparte_1 da Per 10 [...] (falso beneficiario);
7. Assegno di Traenza Assegno di Traenza n. 74480347 emesso e spedito da Unipol Banca S.p.A. (oggi BPER Banca) in data 30.09.2016 all'ordine di
"(beneficiario originario), di € 500,00 trafugato, contraffatto edParte_6 incassato presso Controparte_1 da Parte 7 " (falso beneficiario);
8. Assegno di Traenza n. 2407076895 emesso e spedito da Intesa San Paolo S.p.A. in data 03.02.2017
" (beneficiario originario), di € 2.200, trafugato,all'ordine di Parte 8 contraffatto ed incassato presso Controparte 1 da Controparte_2
[...] "(falso beneficiario);
9. Assegno di Traenza Assegno di Traenza n. 0074480228-04 emesso da Unipol Banca in data 29.09.2016 all'ordine di "(originario 66
Parte_9
beneficiario) e spedito in pari data di € 2.500,00 trafugato, contraffatto ed incassato presso
Controparte 1 da" Parte 10 "(falso beneficiario); 10.
Assegno di Traenza n.ABI 03069 CAB n. 2407140248 emesso da Intesa San Paolo S.p.A. in data 18.12.2016 all'ordine di Persona 11 (beneficiario originario) per € 7.000,00 "
CP 1 a soggetto diverso dal beneficiario e trafugato e pagato in data 1.03.2017 c/o qualificatosi come tale.
La domanda di parte attrice, dalle risultanze istruttorie acquisite nel corso della causa e dalle circostanze condivise in contraddittorio tra le parti, appare fondata e va, pertanto, accolta.
Preliminarmente si ricorda che in merito al riparto dell'onere della prova l'art. 2697
c.c. dispone che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, o eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui tale eccezione si fonda.
Dall'esame degli atti di causa e della documentazione depositata risulta, invero, provata da parte della società attrice quanto dedotto, ovvero: l'emissione e spedizione da parte della
Unipol Banca S.p.A. (oggi BPER Banca) e da Intesa San Paolo S.p.A gli assegni su richiamati ai legittimi beneficiari Cfr. doc.ti da 1D a 10D allegato 11 da parte attrice); le denunce/querele svolte dai legittimi beneficiari (Cfr. doc. 9A e 10 A); dichiarazione dei legittimi beneficiari di non aver ricevuto gli assegni ad essi spediti (Cfr. coc. Allegati da parte attrice da 1A a 8A); la ripartizione del pagamento a favore dei legittimi beneficiari (Cfr. doc.ti allegati da parte attrice da 1B a 10B); copia degli assegni originariamente emessi e contraffatti (Cfr. doc.ti allegati da parte attrice da 1B a 10B);
Dall'esame delle deduzioni e produzioni documentali allegate da parte convenuta risulta confermata la circostanza che gli assegni de quibus siano stati incassati presso gli Uffici Postali a seguito di richiesta ed apertura di conti Banco Posta (cfr. doc. 2e 3 allegati da parte convenuta).
Ebbene, dalla pluralità degli elementi obiettivi sopra richiamati si trae il convincimento dell'illecita messa all'incasso degli assegni richiamati da parte dei sedicenti beneficiari.
Dunque, va verificata la ricorrenza della responsabilità della società convenuta per aver pagato a soggetto diverso dal legittimo beneficiario, come in effetti è emerso nel corso di causa.
Orbene, si osserva che al riguardo è intervenuta recentemente la Suprema Corte statuendo che, secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma II, del R.D. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma II, c.c. (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 12477 del 21/05/2018).
Secondo tale orientamento, pertanto, lo svolgimento dell'obbligazione da parte della banca negoziatrice, che nel caso in esame è Controparte_1 con la diligenza dovuta, è da riferirsi a quella nascente dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
Dunque, si osserva che la Suprema Corte condivisibilmente qualifica la responsabilità della banca, che paga l'assegno a persona diversa dal beneficiario, come contrattuale, e non oggettiva, con l'onere dell'istituto di credito di provare di aver agito con la diligenza professionale richiesta per l'attività espletata.
La natura contrattuale attribuita alla responsabilità della banca negoziatrice produce effetto nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse,abbiano sofferto un danno, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Tra i quali, prima di tutti il prenditore, ma, comunque, anche colui che ha apposto sul titolo la clausola di non trasferibilità, o colui che abbia visto in tal modo indebitamente utilizzata la provvista costituita presso la banca trattaria (o emittente), nonché, se del caso, questa stessa banca. Da ciò scaturisce la considerazione che le regole di circolazione e di pagamento dell'assegno munito di clausola di non trasferibilità, pur certamente svolgendo anche un'indiretta funzione di rafforzamento dell'interesse generale alla regolare circolazione dei titoli di credito, appaiono essenzialmente volte a tutelare i diritti di coloro che alla circolazione di quello specifico titolo sono interessati: ciascuno dei quali ha ragione di confidare sul fatto che l'assegno verrà pagato solo con le modalità e nei termini che la legge prevede, la cui concreta attuazione, proprio per questo, rimessa ad un banchiere, ossia ad un soggetto dotato di specifica professionalità a questo riguardo. Ed è appena il caso di aggiungere che tale professionalità del banchiere si riflette necessariamente sull'intera gamma delle attività da lui svolte nell'esercizio dell'impresa bancaria, e quindi sui rapporti che in quelle attività sono radicati, giacché per lo più si tratta di rapporti, per la corretta attuazione dei quali il banchiere dispone di strumenti e di competenze che normalmente gli altri soggetti interessati non hanno, dai quali, appunto, dipende, per un verso, l'affidamento di tutti gli interessati nel puntuale espletamento, da parte del banchiere, dei compiti inerenti al servizio bancario e, per altro verso, la specifica responsabilità in cui il banchiere medesimo incorre nei confronti di coloro che con lui entrano in contatto per avvalersi di quel servizio, ove, viceversa, egli non osservi le regole al riguardo prescritte dalla legge (cfr. Cass. civ. sez. un.
n. 14712 del 26/06/2007).
Sulla base dei suesposti principi, consegue che nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato gli assegni non trasferibili a persone diverse dall'effettivo prenditore è ammessa a provare che l'inadempimento non le sia imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
Si ritiene, pertanto, di condividere l'orientamento del recente arresto delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione, che qualifica la responsabilità della banca che paga l'assegno a persona diversa dal beneficiario come contrattuale, non oggettiva, sicché l'istituto di credito, al fine di andare esente da responsabilità, ha l'onere di provare di aver agito con la diligenza professionale richiesta per l'attività espletata.
Nel caso che ci occupa, certamente emerge che la società convenuta ha proceduto al pagamento degli assegni sopra descritti a persone diverse dai legittimi beneficiari, e che la stessa, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha fornito alcuna prova di aver agito con la diligenza professionale esigibile nel caso concreto e, quindi, della non imputabilità a sé medesima del pagamento del titolo di credito a soggetto non legittimato all'incasso.
Ebbene, seppur la parte convenuta asserisca di aver provveduto nel corso dello svolgimento delle operazioni di incasso ad identificare il sedicente beneficiario dell'assegno con documento di identità e codice fiscale/tessera sanitaria, per cui il pagamento dell'assegno dedotto sarebbe da ritenersi realizzato in favore di persona che appariva essere il reale beneficiario dei titoli, si osserva, tuttavia, che per l'ente negoziatore dell'assegno di traenza corre l'obbligo non soltanto di un rigoroso controllo dei documenti di identità dei soggetti portatori e della integrità degli assegni, ma anche di valutare con particolare attenzione ulteriori elementi extracartolari, che possono indurre al sospetto di contraffazione, quali, in via esemplificativa, la circostanza che il prenditore non era un «cliente abituale»> del locale ufficio postale e che, all'atto della presentazione del titolo, aveva appena aperto un libretto postale o acceso un conto corrente, oltre alla distanza geografica tra l'ufficio postale utilizzato per la negoziazione dei titolo e il luogo di residenza dei beneficiari (cfr. Cass. civ. n. 9842 del
14/4/2021).
Nella fattispecie in esame certamente non può essere rilevata un attento controllo dell'identità ed esame della posizione dei sedicenti beneficiari, posto che gli stessi hanno proceduto all'incasso degli assegni aprendo i libretti postali ex novo nella filiale di CP 1 non risultando in essa correntista e. peraltro, in una parte del territorio italiano anche piuttosto distante dal luogo di residenza (Cfr. doc.ti allegati da parte convenuta nn. 2 e 3).
A fronte di un controllo rutinario il negoziatore ben si sarebbero potute rilevare tali criticità ed a maggior ragione un operatore specializzato ben avrebbe saputo riconoscere la frode posta in essere, anche in considerazione del fatto che la sua attenzione poteva essere sollecitata dall'ormai noto fenomeno degli assegni trafugati, che è piuttosto risalente e ad oggi persistente.
Peraltro, si osserva che controllo degli assegni contraffatti, a differenza di quanto sostenuto da
Controparte_1 è stato impedito alle società trattarie, avendo la società convenuta fatto ricorso alla procedura di chek truncation, escludendo la possibilità alle trattarie di verificare preventivamente gli assegni, atteso che gli stessi rimangono nelle mani dell'istituto negoziatore, per cui è solo su quest'ultimo che grava sia l'onere di verifica e di identificazione del legittimo beneficiario del titolo, che la prova dell'avvenuto corretto adempimento Alla luce di tali elementi, non può, dunque, ritenersi che il pagamento da parte della [...]
'CP 1 quale ente negoziatrice, sia avvenuto in favore di persona che, in base a circostanze univoche, apparisse il reale beneficiario del titolo.
Ebbene nel caso in esame, la parte convenuta alcuna prova liberatoria ha prodotto al fine di escludere la propria responsabilità contrattuale, scaturita dalla sua condotta negligente, tale da aver causato alla parte istante un danno che va parametrato agli importi incassati dai sedicenti beneficiari, per un totale complessivo pari ad euro 20.708,00.
Passando ad esaminare l'eccezione sollevata da parte convenuta ex art. 1227 c.c., di responsabilità concorrente della parte attrice per l'adozione della spedizione per posta ordinaria del titolo, si osserva che il dedotto concorso di colpa non risulta provato da Posta
Controparte 1
La contestazione sul punto da parte della parte istante, non consente di assumersi come provata la condotta colposa, vale a dire l'invio a mezzo posta ordinaria degli assegni, che secondo l'insegnamento della Cassazione integra concorso colposo del danneggiato (Cass.
S.U. 9769/2020).
E si ribadisce che l'onere della prova in ordine al concorso colposo grava sul debitore- danneggiante, nella specie CP 1. Secondo quanto asserito dalla Suprema Corte, infatti, in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore- danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore (Cfr. Cass. 2023 n.
25712).
La richiamata responsabilità concorrente afferente alla modalità di spedizione non può esser e ravvisata, invero, poiché i titoli di cui si tratta non sono al portatore e sono non trasferibili;
dunque, l'eventuale invio con posta ordinaria non costituisce di per se un antecedente causale dell'evento dannoso, anche perché la spedizione è gestita dalla stessa Controparte_1 inoltre in tale modalità non è ravvisabile un antecedente causale dell'evento dannoso in esame, o quanto meno, si ribadisce che la convenuta, pur gravata dal relativo onere probatorio, non ne ha fornito prova.
Il prospettato concorso colposo non risulterebbe, dunque, provato. CP 1La CP 1 deve essere, pertanto, condannata al pagamento in favore della società attrice della somma di euro 20.708,00. Su tale importo, trattandosi di debito di valore, decorrono la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi come per legge sul capitale annualmente rivalutato, dal reiterato pagamento, fino al saldo.
Invero, l'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (cfr. Cass. civ. n. 37798 del 27/12/2022; Cass. civ. n. 7948 del 20/4/2020).
Si rileva che parte convenuta non ha depositato in atti le memorie ex art. 190 c.p.c., come concesse.
Le superiori osservazioni sono da considerarsi assorbenti di ogni ulteriore questione posta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara tenuta e condanna la [...] al pagamento in favore della CP_1 Parte_1
della somma di euro 20.708,00, oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT e gli interessi, come da domanda e rivalutazione monetaria a far data dal reiterato pagamento fino al saldo;
- condanna la società convenuta al pagamento in favore della società attrice delle spese di lite che quantifica nella somma di euro 2.540,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, Cpa ed Iva come per legge.
Così deciso in Roma, il 02.01.2025.
Il Giudice