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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/04/2024, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Avellino
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 4876/2020
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico GOP Dott.
Francescantonio Gerundo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° RG 4876/2020 e vertente opposizione a Decreto Ingiuntivo
TRA
CF , elettivamente domiciliata ini Avellino Parte_1 C.F._1
alla Via P.S. Mancini,14 presso lo studio dell'Avv. Annamaria Miele che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE
E
(già ), (C.F. e Partita IVA Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in P.IVA_2 forza di procura in atti dall'Avv. Marco Pesenti il quale elegge domicilio presso l'Avv.
Benedetto Accarino nello studio dell'Avv. Renato Crescitelli in Solofra (AV), Via
Giuseppe Maffei n. 2.
OPPOSTO
CONCLUSIONI come dagli atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
, nella spiegata qualità, sulla premessa di essere creditrice nei confronti di CP_1
della somma di E 4.187,96, di cui E 1.766,88 per capitale residuo ed E Parte_1
2.421,08 per interessi, ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Avellino Decreto Ingiuntivo N° 1142/2020 per l'importo di E 5.407,55 oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione in opposizione a detto Decreto Ingiuntivo ha Parte_1
CP_ convenuto la innanzi il Tribunale di Avellino per ivi sentire accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo opposto con condanna alle spese in quanto infondato sia in fatto che in diritto, ed ha eccepito l'assoluta infondatezza ed inesistenza della pretesa creditoria, estinzione dei finanziamenti richiamati in ricorso per decreto ingiuntivo per totale pagamento di tutte le rate previste, applicazione di interessi esorbitanti ed ha evidenziato che evidenziato che a fronte dei contratti citati e della presunta creditoria pretesa, ha provveduto al pagamento, tra i due finanziamenti, alla somma complessiva a titolo di interessi pari ad €7485,83, così suddivisa: in merito al contratto n. (3)4099807 a fronte di un importo finanziato pari ad €14.182,50 ha pagato a titolo di interessi la somma di €5.585,83; in merito al contratto /carta n. 4301521920897314, a fronte di un credito disponibile prepagato di €2.500,00, il ha versato a titolo di interessi la somma di Pt_1
€1.900,00.
CP_
nel costituirsi in giudizio ha impugnato estensivamente l'avverso assunto chiedendo il rigetto dell'opposizione asserendo che: non ha mai negato: (i) di aver Persona_1
stipulato e di aver dato spontanea, seppur parziale, esecuzione sia al contratto di prestito con contestuale rilascio di carta revolving n. 4301521920897314, sottoscritto in data 6 gennaio 2007 con l'allora sia al contratto di prestito personale n. 34099807, Org_1 sottoscritto in data 20 aprile 2007 con l'allora (ii) di aver ricevuto le somme Org_2
erogate in suo favore;
(iii) di aver ricevuto, attivato ed utilizzato la carta di credito collegata al contratto di prestito n. 4301521920897314, con tutto ciò che ne consegue in termini di prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c.;
A)in sede monitoria ha prodotto: il contratto di prestito con Controparte_1
contestuale rilascio di carta revolving n. 4301521920897314 sottoscritto in data 6 gennaio
2007 con l'allora (ii) il contratto di prestito personale n. 34099807 Org_1 sottoscritto in data 20 aprile 2007 con l'allora (iii) l'estratto conto analitico Org_2
relativo al contratto n. 4301521920897314; il dettaglio contenente il calcolo degli interessi di mora;
l'estratto conto analitico relativo al contratto n. 34099807; le lettere di comunicazione di cessione del credito e contestuale diffida al pagamento, regolarmente ricevute dall'opponente.
B)Non risultano pagate alcune rate. pag. 2/4 Espletata l'istruttoria di rito espletata CTU tecnico contabile la causa è stata trattenuta a sentenza con i termini dell'Art. 190 cpc
Preliminarmente, osserva il Tribunale che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione.
Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposizione tornano, dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
Il debitore-attore, che con l'opposizione al decreto instaura un procedimento di cognizione ordinario, si comporta rispetto al ricorso proposto dal creditore, per ottenere il decreto ingiuntivo, come un convenuto e, quindi, l'atto di citazione in opposizione ha natura sostanziale di comparsa di risposta. Detto atto, secondo la giurisprudenza recente, deve seguire le disposizioni dell'art. 167 c.p.c. e, quindi, il convenuto (l'opponente-debitore) ha l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte.
Per accertare se il ricorrente ha provveduto al pagamento di quanto dovuto e se parte opposta ha applicati interessi usurai o richiesto somme non dovute è stato necessario nominare un CTU.
Il CTU, nominato nella persona della Dott. come esaustivamente esposto Persona_2
nella relazione, da intendersi integralmente richiamata e trascritta, ha concluso in termini di:
a) Dall'analisi del rapporto contrattuale e alla luce di quanto emerso dall'analisi della ricostruzione del rapporto tra le parti si è provveduto quindi a scorporare dal saldo finale l'importo ricalcolato a causa del TAN/TAEG indeterminato del prestito, delle spese ritenute nulle e gli interessi e le competenze ritenute in usura del finanziamento revolving. pag. 3/4 b) Il risultato di tale procedimento produce un riconteggio che determina una differenza di saldi pari ad Euro 8.845,48, di conseguenza il nuovo saldo ricalcolato presenta un credito a favore del Sig. e che ammonta ad Euro 4.016,21 Parte_1
(tabella n. 1).
La spiegata domanda riconvenzionale non trova accoglimento.
Nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, come in quella di responsabilità extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato,
e della sua riconducibilità al fatto del debitore, e tanto nel caso in esame l'opponente non ha fatto.
Spese di CTU a carico di parte opposta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Giudice unico del Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo N° 1142/2020 emesso in Parte_1
favore di così dispone: CP_1
A)Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto N°1142/2020
e lo dichiara nullo ed inefficace;
B)Condanna (già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di E Parte_1
4.016,21oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
C) Condanna (già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 che liquida in complessivi € 4.200,00 oltre spese generali 15% IVA e CPA come per legge;
D)Spese di CTU a carico di (già ),, in Controparte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore.
così deciso in Avellino
il Giudice GOP
Dott. Francescantonio Gerundo
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Avellino
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 4876/2020
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico GOP Dott.
Francescantonio Gerundo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° RG 4876/2020 e vertente opposizione a Decreto Ingiuntivo
TRA
CF , elettivamente domiciliata ini Avellino Parte_1 C.F._1
alla Via P.S. Mancini,14 presso lo studio dell'Avv. Annamaria Miele che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE
E
(già ), (C.F. e Partita IVA Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in P.IVA_2 forza di procura in atti dall'Avv. Marco Pesenti il quale elegge domicilio presso l'Avv.
Benedetto Accarino nello studio dell'Avv. Renato Crescitelli in Solofra (AV), Via
Giuseppe Maffei n. 2.
OPPOSTO
CONCLUSIONI come dagli atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
, nella spiegata qualità, sulla premessa di essere creditrice nei confronti di CP_1
della somma di E 4.187,96, di cui E 1.766,88 per capitale residuo ed E Parte_1
2.421,08 per interessi, ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Avellino Decreto Ingiuntivo N° 1142/2020 per l'importo di E 5.407,55 oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione in opposizione a detto Decreto Ingiuntivo ha Parte_1
CP_ convenuto la innanzi il Tribunale di Avellino per ivi sentire accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo opposto con condanna alle spese in quanto infondato sia in fatto che in diritto, ed ha eccepito l'assoluta infondatezza ed inesistenza della pretesa creditoria, estinzione dei finanziamenti richiamati in ricorso per decreto ingiuntivo per totale pagamento di tutte le rate previste, applicazione di interessi esorbitanti ed ha evidenziato che evidenziato che a fronte dei contratti citati e della presunta creditoria pretesa, ha provveduto al pagamento, tra i due finanziamenti, alla somma complessiva a titolo di interessi pari ad €7485,83, così suddivisa: in merito al contratto n. (3)4099807 a fronte di un importo finanziato pari ad €14.182,50 ha pagato a titolo di interessi la somma di €5.585,83; in merito al contratto /carta n. 4301521920897314, a fronte di un credito disponibile prepagato di €2.500,00, il ha versato a titolo di interessi la somma di Pt_1
€1.900,00.
CP_
nel costituirsi in giudizio ha impugnato estensivamente l'avverso assunto chiedendo il rigetto dell'opposizione asserendo che: non ha mai negato: (i) di aver Persona_1
stipulato e di aver dato spontanea, seppur parziale, esecuzione sia al contratto di prestito con contestuale rilascio di carta revolving n. 4301521920897314, sottoscritto in data 6 gennaio 2007 con l'allora sia al contratto di prestito personale n. 34099807, Org_1 sottoscritto in data 20 aprile 2007 con l'allora (ii) di aver ricevuto le somme Org_2
erogate in suo favore;
(iii) di aver ricevuto, attivato ed utilizzato la carta di credito collegata al contratto di prestito n. 4301521920897314, con tutto ciò che ne consegue in termini di prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c.;
A)in sede monitoria ha prodotto: il contratto di prestito con Controparte_1
contestuale rilascio di carta revolving n. 4301521920897314 sottoscritto in data 6 gennaio
2007 con l'allora (ii) il contratto di prestito personale n. 34099807 Org_1 sottoscritto in data 20 aprile 2007 con l'allora (iii) l'estratto conto analitico Org_2
relativo al contratto n. 4301521920897314; il dettaglio contenente il calcolo degli interessi di mora;
l'estratto conto analitico relativo al contratto n. 34099807; le lettere di comunicazione di cessione del credito e contestuale diffida al pagamento, regolarmente ricevute dall'opponente.
B)Non risultano pagate alcune rate. pag. 2/4 Espletata l'istruttoria di rito espletata CTU tecnico contabile la causa è stata trattenuta a sentenza con i termini dell'Art. 190 cpc
Preliminarmente, osserva il Tribunale che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione.
Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposizione tornano, dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
Il debitore-attore, che con l'opposizione al decreto instaura un procedimento di cognizione ordinario, si comporta rispetto al ricorso proposto dal creditore, per ottenere il decreto ingiuntivo, come un convenuto e, quindi, l'atto di citazione in opposizione ha natura sostanziale di comparsa di risposta. Detto atto, secondo la giurisprudenza recente, deve seguire le disposizioni dell'art. 167 c.p.c. e, quindi, il convenuto (l'opponente-debitore) ha l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte.
Per accertare se il ricorrente ha provveduto al pagamento di quanto dovuto e se parte opposta ha applicati interessi usurai o richiesto somme non dovute è stato necessario nominare un CTU.
Il CTU, nominato nella persona della Dott. come esaustivamente esposto Persona_2
nella relazione, da intendersi integralmente richiamata e trascritta, ha concluso in termini di:
a) Dall'analisi del rapporto contrattuale e alla luce di quanto emerso dall'analisi della ricostruzione del rapporto tra le parti si è provveduto quindi a scorporare dal saldo finale l'importo ricalcolato a causa del TAN/TAEG indeterminato del prestito, delle spese ritenute nulle e gli interessi e le competenze ritenute in usura del finanziamento revolving. pag. 3/4 b) Il risultato di tale procedimento produce un riconteggio che determina una differenza di saldi pari ad Euro 8.845,48, di conseguenza il nuovo saldo ricalcolato presenta un credito a favore del Sig. e che ammonta ad Euro 4.016,21 Parte_1
(tabella n. 1).
La spiegata domanda riconvenzionale non trova accoglimento.
Nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, come in quella di responsabilità extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato,
e della sua riconducibilità al fatto del debitore, e tanto nel caso in esame l'opponente non ha fatto.
Spese di CTU a carico di parte opposta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Giudice unico del Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo N° 1142/2020 emesso in Parte_1
favore di così dispone: CP_1
A)Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto N°1142/2020
e lo dichiara nullo ed inefficace;
B)Condanna (già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di E Parte_1
4.016,21oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
C) Condanna (già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 che liquida in complessivi € 4.200,00 oltre spese generali 15% IVA e CPA come per legge;
D)Spese di CTU a carico di (già ),, in Controparte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore.
così deciso in Avellino
il Giudice GOP
Dott. Francescantonio Gerundo
pag. 4/4