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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice, dott.ssa Antonella Paone, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G.A.C. 8838 dell'anno 2024
TRA
, P. Iva e CF , con sede legale in Roma, Via G. Parte_1 P.IVA_1
Grezar 14, - CAP 00142, subentrante a titolo universale nei rapporti di Controparte_1
incorporante di , e , ai
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 sensi dell'art. 1, D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in Legge 225/2016 del 1°dicembre 2016, in
G.U. 282 del 2/12/2016, nella persona di in qualità di Responsabile Contenzioso Parte_2
, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Pt_3 Persona_1
Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata e difesa dall' Avv.
Maria Cristina Di Nola, con domicilio eletto presso lo studio legale, sito in Grumo Nevano (Na), alla via Vincenzo Cimmino n.1., giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(c.f. , rappresentata e difesa in primo grado Controparte_5 C.F._1 dall'Avv. stab. d'intesa con l'Avv. Cipriano Di Tella ed elettivamente domiciliata in CP_6
San Cipriano d'Aversa (CE) alla Via Togliatti, n.1
APPELLATA contumace
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_7
APPELLATA contumace
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_4
avverso la sentenza n. 5750/2024, emessa dal Giudice di Pace di Napoli Nord, depositata il giorno 26/06/2024, nella causa iscritta al RG n. 11428/2021, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615
c.p.c. all'estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. . 028 2015 0012646869 000, emessa per il mancato pagamento della Tassa Automobilistica dell'anno 2010.
L'appellante fondava la propria censura sui seguenti motivi: in via preliminare, difetto di giurisdizione del giudice di prime cure per essere la questione di competenza del Giudice
Tributario; nel merito, improcedibilità e inammissibilità della domanda per non essere stata tempestivamente impugnata la cartella esattoriale e, in ogni caso, per la non impugnabilità in via autonoma dell'estratto di ruolo.
Tanto premesso, in accoglimento dei motivi di gravame, l'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata con declaratoria del difetto di giurisdizione e in subordine di inammissibilità dell'impugnativa del ruolo, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio
All'esito dell'udienza celebratasi in data 11.02.2025 il giudice, a scioglimento di riserva, dichiarata la contumacia degli appellati (regolarmente evocati in giudizio), tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI
L'appello può essere accolto per le ragioni che seguono.
Quanto al motivo relativo al difetto di giurisdizione, si ritiene che lo stesso non vada accolto, atteso che, avuto riguardo al tenore dell'atto di citazione di primo grado, prodotto dall'appellante, è stata introdotta una domanda avente ad oggetto il fatto estintivo della pretesa maturatosi in data successiva alla notifica della cartella i pagamento (“La cartella di pagamento indicata in premessa e riportate nell'estratto di ruolo si riferisce al mancato pagamento della tassa automobilistica è stata notificata in data 20/04/2015. Orbene, considerato che, come sopra osservato, il termine di prescrizione è di cinque anni appare evidente che la cartella di pagamento impugnata debba essere annullata per intervenuta prescrizione”, pag. 1 atto citazione).
L'art. 2 del D. Lgs. 546/92, come modificato dal D. Lgs. 203/2005, prevede che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Il successivo art. 19, comma 1 lett. d), prevede espressamente fra gli atti impugnabili “il ruolo e la cartella di pagamento”. Con riferimento alla prescrizione, non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, alla luce dei principi espressi da Cass. S.U. n.
7822/2020 secondo cui: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
In linea con tale orientamento, la Cass. Civile SSUU con ordinanza del 29/01/2025 n. 2098 ha ribadito il principio suddetto.
Nel caso di specie, in sede di opposizione, come premesso, l'odierno appellato, pur asserendo di essere venuto a conoscenza dell'esistenza della cartella mediante il rilascio di un estratto di ruolo, dal quale risultava la notifica della stessa in data 20/4/2015, deduceva un fatto estintivo della pretesa creditoria successivo alla notifica stessa, ovvero la prescrizione maturata dalla notifica della cartella.
Ne consegue che sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario.
Ciò non toglie che la domanda andava dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure.
Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n.
146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n.
602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata norma, dunque, e di un principio generale sotteso al vaglio della sussistenza dell'interesse ad agire sino al momento dell'emissione della decisione, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Dunque, alla luce delle ragioni esposte, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., e per la declaratoria di irripetibilità delle spese in tale sede, stante la contumacia degli appellati, in ragione del fatto che il chiarimento delle
SSUU è intervenuto in data successiva alla pronuncia della sentenza e, all'epoca, esisteva altro orientamento che riteneva applicabile la norma sopra citata ai soli giudizi iniziati in data successiva alla sua entrata in vigore.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 5750/2024, Parte_4
emessa dal Giudice di Pace di Napoli Nord, depositata il giorno 26/06/2024, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile l'opposizione proposta in primo grado;
- compensa integralmente le spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti;
- spese irripetibili per il presente grado di giudizio..
Così deciso in Aversa il 4.4.2025 Il Giudice dr.ssa Antonella Paone