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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 25332/2023
Oggi 10 febbraio 2025, innanzi al dott.ssa Maria Letizia Vallo, alle ore 10,30, sono comparsi per:
l'avv. GAIA GERMANI, la quale discute la causa riportandosi alle Controparte_1
conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, e alle note conclusive ritualmente depositate insistendo per l'accoglimento della domanda;
l'avv. STEFANIA FALVO d'URSO, la quale conclude come in atti e si Controparte_2
riporta alle note autorizzate depositate;
l'avv. MARIA GRAZIE AFFATATO per la terza chiamata, oggi sostituita Controparte_3 dall'avv. Maria Grazia Mancini la quale si riporta a tutti i precedenti scritti difensivi, con particolare riguardo alle note autorizzate da ultimo depositate e insiste per il rigetto della domanda.
Dopo avere discusso la causa, i procuratori delle parti chiedono che la causa venga decisa e dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza, allontanandosi alle ore 11,00.
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del G.O.T. dott.ssa Maria Letizia Vallo, udita la discussione della causa, all'esito della camera di consiglio, alle ore 19,00, pronuncia, dandone lettura, la seguente,
Sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c.
T R A
CF. ), elettivamente domiciliato in Roma, in Controparte_1 C.F._1
Viale Appio Claudio 289, presso lo studio dell'Avv. Gaia Germani, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti telematica su foglio separato allegato all'atto di citazione all'a presente
ATTORE
E (C.F. ), residente in [...], elettivamente Controparte_2 C.F._2
domiciliato in Viale delle Milizie, 106, presso lo studio degli Avv.ti Francesco, Stefania e Luigi
Falvo d'Urso, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura su foglio separato da ritenersi in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTO
E
C.F./P. IVA ), con sede legale in Germania, Controparte_4 P.IVA_1
Monaco di Baviera, Rosenheimer Straße 116, con sede secondaria e rappresentanza generale per l'Italia, a Milano, in via Pola n. 9/I, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Milano, via Mac Mahon n. 5, presso lo studio dell'Avv. Barbara Monti dalla quale è rappresentata e difesa giusta delega in atti;
TERZA CHIAMATA
E
(CF e P. IVA ), con sede legale in Milano alla Piazza Tre Controparte_3 P.IVA_2
Torri n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Alberico II n. 4, presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Affatato che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: controversia per risarcimento danni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La redazione della sentenza seguirà i criteri di cui all'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati.
FATTO - Con atto di citazione regolarmente notificato, evocava in giudizio Controparte_1
affinché venisse dichiarato unico responsabile del sinistro sciistico avvenuto in Controparte_2
data 11.3.2022, in località Colfosco - Alta Badia, e quindi condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, complessivamente quantificati in € 44.390,00. A fondamento della domanda, l'attore esponeva che, mentre stava sciando lungo la pista denominata Forcelles, era stato colpito alla schiena da il quale proveniva da Controparte_2
tergo a velocità sostenuta con uno snowboard;
a causa del violento urto era caduto subendo gravi lesioni per le quali veniva soccorso e portato alla base dell'impianto, quindi condotto all'Ospedale di Brunico. si costituiva in giudizio, chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato a Controparte_2
chiamare in garanzia sia la compagnia sia la compagnia Controparte_3 [...]
, con le quali aveva stipulato rispettivamente la polizza n. 5990913 e la Controparte_4
polizza n. 1036787, a garanzia del rischio da responsabilità civile, anche in relazione ai sinistri sciistici, al fine di essere manlevato e garantito dalle eventuali conseguenze sfavorevoli, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria. Nel merito, contestava la dinamica del sinistro descritta dall'attore, deducendo che responsabile della collisione, doveva ritenersi lo stesso il quale, CP_1
trovandosi inizialmente a monte, a causa della eccessiva velocità, aveva perso la padronanza degli sci e lo aveva colpito, mentre stava eseguendo una serie di curve su un lato della pista. Concludeva quindi per il rigetto di ogni domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata.
si costituiva in giudizio contestando il fondamento delle domande di Controparte_4
parte attrice e chiedendone il rigetto, in quanto la responsabilità del sinistro doveva essere integralmente posta a carico dello stesso insisteva affinché venisse respinta anche la CP_1
domanda di manleva di parte convenuta, non sussistendo alcuna responsabilità civile imputabile a quest'ultima.
Si costituiva in giudizio pure chiedendo il rigetto della domanda attorea perché Controparte_3
infondata e, comunque, non adeguatamente provata, in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa risarcitoria attorea, affinché quest'ultima fosse contenuta nel minimo accertato in corso di causa, previo riconoscimento di una responsabilità concorrente dello stesso danneggiato.
Istruita mediante produzione documentale, prova orale e C.T.U. medico-legale per la valutazione dei postumi riportati dal, e sostituito nelle more il giudice istruttore, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., dopo la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
DIRITTO - La domanda è fondata e deve essere accolta entro i limiti che seguono.
Per quanto concerne i fatti di causa, le allegazioni di parte attrice, la documentazione prodotta a sostegno di esse, nonché la prova orale svolta consentono infatti di ritenere sufficientemente dimostrati gli elementi costitutivi della domanda e, in particolare, il nesso causale fra il danno subito e le specifiche modalità di verificazione dell'evento, dalle quali è senz'altro desumibile l'esistenza di una responsabilità del convenuto. escusso quale testimone nel corso del giudizio, ha rilasciato una deposizione del Testimone_1 seguente tenore: “[…] sciavo sulla pista dell'impianto Forcelles, a Colfosco;
[…] Mentre ero fermo lungo pista rossa, al termine di un tratto più ripido, ed ero in attesa di essere raggiunto dai miei famigliari, guardando verso monte, ho assistito ad un impatto tra uno sciatore ed un snowboarder;
[…] mentre stava attraversando la pista, da sinistra verso destra scendendo verso valle, lo snowboarder ha colpito lo sciatore alle spalle gettandolo a terra; […] Lo snowboarder si rialzava subito dopo l'impatto, mentre lo sciatore è rimasto in terra;
[…] Mi sono quindi tolto gli sci e sono risalito una trentina di metri per raggiungere il luogo dove lo sciatore era ancora immobile, riverso in avanti con il volto dentro la neve, per accertarmi delle sue condizioni fisiche;
nel frattempo, ho tentato di chiamare con il cellulare i soccorsi, senza però riuscirci per assenza di segnale in quel tratto di pista; […] Appena arrivato sul luogo dell'infortunio, ho visto la motoslitta della Polizia di Stato salire, i cui operatori hanno poi invitato tutti i presenti ad allontanarsi per poter procedere alle attività di soccorso; […] A quel punto sono andato a riprendere i miei sci, anche perché temevo potessero ingombrare la pista, e mi sono allontanato dalla zona dove era avvenuto l'incidente, riprendendo a sciare;
[…] Successivamente, nel rifugio adiacente agli impianti di risalita, ho riconosciuto lo sciatore, anche perché avevo notato che indossava una giacca a vento rossa;
in quel momento si teneva il braccio infortunato;
mi sono avvicinato per sincerarmi delle sue condizioni, ci siamo quindi presentati e scambiati i numeri di cellulare; […] il sig. mi ha detto di essere in attesa di essere accompagnato al Pronto Soccorso dell'spedale CP_1 di Brunico a causa delle gravità delle lesioni subite; […] ho lasciato i miei recapiti al […] CP_1
Quanto ho incontrato il al rifugio, che si trova alla base di quell'impianto, era passata CP_1 circa mezz'ora dall'incidente. […] La pista da sci denominata Forcelles è larga almeno 60 metri,
e, nel punto dove è avvenuto l'incidente, anche di più. […] lo snowboarder si trovava più a monte rispetto al e lo ha travolto procedendo da destra verso sinistra, rispetto alla posizione in cui CP_1
mi trovavo, cioè fermo sulla destra della pista guardando verso monte, e, a valle, rispetto al luogo del sinistro;
lo snowboarder procedeva in diagonale, e lo ha travolto alle spalle passandogli sopra;
[…] travolgendo il è scivolato, ma si è immediatamente rialzato e ha CP_1 Controparte_2 prestato soccorso all'infortunato. […] Non so se il sia salito in modo autonomo sulla CP_1
motoslitta utilizzata per il soccorso, in quanto gli operatori ci hanno detto di allontanarci e ho ripreso a sciare”.
La menzionata deposizione - provenendo da un soggetto edotto per scienza diretta del sinistro in trattazione, per aver avuto modo di assistervi, consente di ritenere sostanzialmente provata l'effettiva verificazione dell'incidente per cui si procede nei termini prospettati in citazione, non potendo certo trovare elementi di smentita nelle dichiarazioni dei testi e Testimone_2 Tes_3
genitori di
[...] Controparte_2
Se infatti è vero che non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del teste che sia parente di una delle parti, spetta comunque al giudice il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi.
Nel caso in esame, non ha assistito all'impatto e dunque nulla ha potuto riferire in Tes_3
ordine alla dinamica del sinistro, pertanto, le uniche risultanze probatorie a sostegno della versione dei fatti fornita dal convenuto provengono dal padre di quest'ultimo, della cui attendibilità è lecito dubitare, non tanto e non solo per il legame genitoriale con ma soprattutto in Controparte_2
ragione del contenuto delle sue dichiarazioni. ha infatti asserito che il era sopraggiunto alle loro spalle e aveva Testimone_2 CP_1
colpito il figlio facendolo cadere e scivolare qualche metro più a valle, poi si è smentito, affermando di avere “visto il solo al momento dell'impatto”, perché prima guardava in avanti. Inoltre, CP_1 pur avendo precisato che il “era rimasto steso nella zona dove era avvenuto l'impatto”, e CP_1 che “indossava il casco e gli colava del sangue sulla fronte”, non ha ricordato “se fosse supino o in posizione prona”.
A fronte della precisa e coerente ricostruzione della vicenda infortunistica da parte del teste tali contraddizioni vengono a minare l'attendibilità delle complessive dichiarazioni rese Tes_1
dal teste che, oltre ad essere isolate, risultano altresì prive di ulteriori riscontri, e quindi CP_2
scarsamente credibili.
Del tutto irrilevante appare infatti la circostanza che il teste non abbia rilasciato la propria Tes_1 versione dei fatti agli agenti della Polizia di Stato, intervenuti nell'immediatezza dell'evento, tenuto conto che neppure quelle degli altri presenti non sono state annotate dai verbalizzanti (la teste Tes_3
ha rammentato che gli agenti erano rimasti a parlare qualche minuto con suo marito, suo figlio, la moglie e la figlia del . CP_1
Del resto, i soccorritori si sono limitati a stilare una Relazione d'intervento, indicando i nominativi delle parti coinvolte nella collisione e le lesioni riportate dall'infortunato, senza assumere nessun'altra informazione.
Ebbene, deve concludersi come, trovandosi a monte rispetto all'attore, il abbia travolto Parte_1 quest'ultimo mentre con lo snowboard attraversava diagonalmente la pista da sinistra verso destra per scendere verso valle (come riferito dai testi); il che procedeva al centro della pista, CP_1 eseguendo uno “scodinzolo” (ovvero una serie di curve molto strette e frequenti, effettuate con gli sci paralleli ravvicinati, che, come è noto, richiede controllo degli sci e della velocità), non ha quindi potuto avvedersi dell'imminente impatto con lo snowboarder, il quale, avendo evidentemente calcolato male le rispettive traiettorie, non è stato in grado evitare di investirlo, colpendolo alle spalle. Entrambi sono poi caduti al suolo, ma, mentre l'attore è rimasto in posizione prona riverso con il viso sulla neve, il convento si è immediatamente rialzato senza riportare alcuna conseguenza.
La collocazione delle lesioni subite dal (trauma all'emitorace e alla spalla sinistra), il Pt_2 fatto di essere caduto in avanti ferendosi anche l'arco sopraccigliare confermano tale dinamica, poiché solo un forte impatto ricevuto da tergo poteva determinare tali conseguenze.
Ulteriori elementi di riscontro possono inoltre trarsi dall'interrogatorio formale dell'attore, che ha offerto una descrizione dei fatti perfettamente coerente con quanto ricordato dal testimone
Tes_1 ha infatti ricordato che […], la pista da sci denominata Forcelles in località Colfosco è CP_1 larga almeno 60 metri; […] ho eseguito la discesa al centro della pista, che in quel punto è molto ripida, eseguendo uno scodinzolo per evitare di prendere velocità; mentre scendevo sono stato colpito dal alle spalle, senza che me ne rendessi neppure conto;
il infatti non CP_2 CP_2
si trovava a valle rispetto alla mia posizione, altrimenti sarei stato in grado di evitarlo;
in quel momento avevo invece la visuale completamente libera e, rispetto alla mia traiettoria, nessun altro sciatore davanti a me. A conferma di essere stato investito alle spalle, c'è anche il fatto che ho urtato il volto sulla neve e il casco, spostatosi in avanti a causa dell'urto ricevuto, mi ha tagliato
l'arco sopraccigliare;
sono rimasto in questa posizione con il volto dentro la neve fino all'arrivo dei soccorsi; […] Non so se il dopo la collisione sia scivolato a valle per alcuni metri, CP_2 poiché ero molto dolorante, non riuscivo a respirare e avevo la bocca piena di neve ghiaccio; […] sono stato caricato sulla sella posteriore della motoslitta con l'aiuto di due dei agenti della polizia di Stato, poiché ero incapace di muovermi a causa delle lesioni riportate. […] Quando è arrivata la motoslitta ero immobile e avevo ancora la testa nella neve;
sono rimasto in quella posizione perché volevo che mi soccorressero gli operatori sanitari”.
In assenza di confessione, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale, sono soggette nella loro totalità al libero apprezzamento del giudice;
nella fattispecie in esame, risultando concludenti e attendibili e in necessario coordinamento con gli altri elementi del complesso istruttorio, esse appaiono utili a chiarire i termini della controversia, e a rinforzare il convincimento di questo giudice. Ricostruito il fatto storico, la fattispecie dedotta in giudizio va inquadrata nell'ambito di applicazione relativo alla responsabilità extracontrattuale e decisa sulla base di quanto stabilito dalla
L. n. 363 del 2003, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo.
In particolare, l'art. 19 della legge citata stabilisce che, nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso in uguale misura a produrre gli eventuali danni.
Applicati tali principi alla fattispecie oggetto di causa, deve essere dichiarata l'esclusiva responsabilità dello snowboarder;
è infatti pacifico il principio, sancito dall'art. 10 della L. 24 dicembre 2003, n. 363 nell'ambito della circolazione sulle piste da sci, secondo cui lo sciatore che proviene da monte abbia l'obbligo di scegliere la propria traiettoria e mantenere la propria direzione con modalità tali da evitare interferenze con chi si trova a valle.
Solo chi si trova a monte è in grado di vedere lo sciatore che si trova a valle e di adeguare la propria condotta a quella di chi si trova davanti rispetto al suo percorso.
Lo sciatore, cioè, deve essere capace di prevedere ogni possibile movimento di colui che lo precede
(posto che, in assenza di regole particolari, chiunque può arrestarsi sulla pista, o compiere svolte improvvise, anche per evitare ostacoli, o cadere improvvisamente); pertanto, per scongiurare ogni possibile collisione, l'art. 11 della L. 24 dicembre 2003, n. 363 stabilisce che colui che proviene da monte deve fare in modo di tenere una distanza adeguata rispetto a chi lo precede, e, se intende sorpassare un altro sciatore, deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità, precisando che il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale però da evitare intralci allo sciatore sorpassato.
Ebbene, a parere di questo giudice, è stata fornita dall'attore la prova atta a superare la presunzione di concorso paritario degli sciatori coinvolti nello scontro, di cui all'art. 19 della legge n.363/2003,
a cui segue la soccombenza dello snowboardista nei termini risarcitori richiesti dallo sciatore.
Tanto chiarito in ordine all'an debeatur, deve ora passarsi all'esame del quantum.
Attraverso la documentazione prodotta è emerso che, nel sinistro occorso in data 11 marzo 2022, subiva lesioni tali da doversi recare presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Controparte_1
Brunico, dove, a seguito di visita ed esami strumentali, i sanitari ponevano diagnosi di: “Frattura IV
e V costa” con prognosi fino al 31 marzo 2022.
Le conclusioni cui è pervenuto la dott.ssa , suffragate da minuzioso esame della Per_1
documentazione sanitaria e attento riscontro diagnostico, sono integralmente condivise dal giudicante, giacché congruamente e logicamente argomentate.
All'esito dell'indagine peritale e delle evidenze documentali, l'ausiliare ha riconosciuto la correlazione causale tra l'evento traumatico e le lesioni diagnosticate e accertate consistite in “fratture costali dalla III alla IX e pneumotorace a sn, contusione testa dell'omero sn,” da cui sono derivati “Esiti algici di emitorace sn con fratture costali multiple di cui due (V e VI) scomposte e versamento pleurico omolaterale”, un'invalidità temporanea assoluta di 30 gg., un' invalidità temporanea parziale al 50%, di ulteriori 20 gg, e inciso sulla complessiva validità psicofisica del danneggiato nella misura del 10%.
Circa la determinazione della somma dovuta, per la liquidazione del danno biologico, inteso come menomazione che incide sull'integrità psicofisica della persona, esplicando incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico-relazionali, deve farsi applicazione delle tabelle redatte dal Tribunale di Roma nel 2023, siccome approvate nella riunione ex art. quater OG dell'11.10.2023.
Pur dandosi atto dell'orientamento della Corte di Cassazione che, al fine di perseguire l'uniformità delle valutazioni dei giudici di merito, individua come parametri di riferimento quelli tabellati dal
Tribunale di Milano, deve tuttavia (e sempre nell'attesa di un auspicabile intervento normativo) rimarcarsi l'opportunità di utilizzare le tabelle romane, che appaiono più che adeguate a perseguire gli scopi in parola, anche in ragione della circostanza che i parametri indicati sono stati desunti dalla media delle pronunce dei giudici del Tribunale con il maggior carico di affari, che tratta circa il
20% del contenzioso in materia di responsabilità civile, atteso che, peraltro, la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato nella stessa pronuncia, deriva da un'operazione di
“natura sostanzialmente ricognitiva”.
Non è inutile, peraltro, sottolineare che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi è ampiamente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato), che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Pertanto, il danno biologico subito dall'attore (che all'epoca dei fatti aveva 62 anni), può essere così valutato:
- € 14.987,92 per invalidità permanente (10%);
- € 3.842,10 per invalidità temporanea totale (30 giorni);
- € 1.280,70 per invalidità temporanea parziale al 50% (20 giorni); In assenza di elementi idonei all'apprezzamento di ulteriori concrete sofferenze eventualmente patite dalla parte danneggiata legate causalmente al sinistro in trattazione, nessuna personalizzazione può essere operata sulla indicata liquidazione del danno.
Nel caso di specie, non sono infatti state indicate, né sono emerse circostanze o conseguenze diverse da quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire il grado di invalidità accertato, e già necessariamente valutate nella parametrazione della percentuale invalidante secondo i comuni e più accreditati barème medico legali, e posti alla base della liquidazione secondo il sistema tabellare a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità (Cass. n. 15924/2022).
Complessivamente, deve essere pertanto riconosciuta alla parte attrice la somma di € 20.110,72, comprensiva della liquidazione del danno biologico (10%), dell'inabilità temporanea totale e parziale.
Va infine riconosciuto il lucro cessante: trattandosi di un debito di valore, vanno liquidati gli interessi compensativi spettanti in ragione del ritardo con il quale il pregiudizio subito è stato risarcito rispetto all'epoca del sinistro.
Tale voce di danno viene liquidata equitativamente (Cass. sez. un. n. 1712/1995), utilizzando come base di calcolo il valore del danno-capitale al tempo del fatto illecito (ricavato in base all'indice medio Istat del costo della vita dell'anno 2022) e quindi rivalutato anno per anno;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282
c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
Venendo all'esame della domanda di manleva svolta da nei confronti di Controparte_2 [...]
ed , la validità ed efficacia delle polizze sottoscritte non è CP_3 Controparte_4
stata contestata dalle terze chiamate.
La difesa di ha opposto alcune eccezioni che appaiono non riferibili Controparte_4 alla fattispecie di causa (avviso alla centrale operativa, in quanto l'organizzazione o eventualmente
l'autorizzazione alle prestazioni oggetto di polizza non può riguardare l'ipotesi di sinistro sciistico), ovvero a circostanze non provate dall'assicurazione (“comportamenti illeciti o dolosi o dovuti a incuria o colpa grave”).
Di conseguenza, va accolta la domanda di manleva articolata dal essendo state Controparte_2
prodotte le polizze che coprono la responsabilità civile verso terzi in caso di incidenti sciistici e pertanto le terze chiamate ed vanno dichiarate tenute a CP_3 Controparte_4 manlevare e garantire nella misura riconducibile alle polizze stipulate e al netto delle franchigie eventualmente previste, da ogni pretesa vantata nei confronti dell'assicurato in forza della presente sentenza.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex D. M. 55/2014, tenendo conto che lo scaglione di riferimento è quello relativo al decisum e non già al disputatum.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, dichiarato che la responsabilità Controparte_1 dell'incidente per cui è causa deve essere ascritta esclusivamente a carico di Controparte_2 condanna quest'ultimo al risarcire i danni subiti dall'attore nella complessiva somma di €
20.110,72, oltre al lucro cessante liquidato secondo i criteri di cui alla parte motiva, e agli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna a rifondere all'attore le spese giudizio che liquida in complessivi € Controparte_2
5.077,00 per compensi e € 550,00 per esborsi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
- pone infine a carico del convenuto soccombente le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento;
- condanna ed a manlevare e tenere indenne, nei Controparte_3 Controparte_4 limiti e alle condizioni di polizza, di tutto quanto quest'ultimo dovrà pagare a Controparte_2
per effetto della presente sentenza. Controparte_1
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2025
Depositata in cancelleria, il 10 febbraio 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
Maria Letizia Vallo