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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 25/06/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1608/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi,
a seguito dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 25.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1608/2021 R.G. , promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il ministero dell'avv. Vincenzo Giannone C.F._2
OPPONENTI contro
(p.i. – c.f. ), n.q. di mandataria di (p.i. – c.f. ), CP_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 con il ministero dell'avv. Cristian Sgaramella
OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ex art. 638 c.p.c. con p.e.c. del 16.12.2021, e Parte_1 hanno proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. nei confronti di n.q. di Parte_2 CP_1 mandataria di costituitasi con comparsa depositata il 7.11.2022, avverso il decreto ingiuntivo CP_2
n. 326/2021 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 1104/2021 R.G., con cui è stato loro ingiunto il pagamento in solido, in favore di tale società, della somma di euro 5.936,64 oltre interessi e spese processuali, in forza della cessione ex art. 58 T.U.B. del credito derivante dal saldo certificato ex art. 50 T.U.B. alla data del 23.12.2019 del conto corrente n. 631507/21 (già n. 12874,76)
1 presso la filiale di Niscemi della (già Controparte_3 Controparte_4
.
[...]
2. L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
E' pacifico che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. valgono le regole probatorie del giudizio ordinario di cognizione ex art. 2697 c.c. , come precisate in materia di obbligazioni di fonte contrattuale dalle Sezioni Unite n. 13533/2001, tenendo conto della posizione sostanziale delle parti al di là della loro veste processuale formale, per cui spetta al creditore opposto provare la fonte e la scadenza del credito ex art. 2697, co.1, c.c. , mentre spetta al debitore opponente provare fatti modificativi, estintivi o privativi di efficacia del credito ex art. 2697, co.2, c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 6091/2020, principio di diritto: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.”; cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.”).
Nel caso di specie n.q. di mandataria di non ha assolto il proprio onere CP_1 CP_2 probatorio n.q. di creditore opposto ex art. 2697, comma 1, c.c. in quanto, a fronte della contestazione della titolarità del credito ex art. 2697, comma 2, c.c. da parte dell'opponente, non ha prodotto il contratto di cessione del credito azionato n.q. di cessionario ex art. 58 T.U.B., limitandosi a produrre la sola pubblicazione della cessione in Gazzetta (cfr. Cass. civ. , sez. III, n. 3405/2024, testualmente:
“Come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB.”).
3. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. n.
147/2022, tenendo conto della natura della causa (giudizio ordinario di cognizione dinanzi al
Tribunale), del valore della causa come da decreto ingiuntivo opposto (scaglione da € 5.201,00 a €
2 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta (4 fasi di bassa complessità, da liquidarsi ai medi ridotti del
50% ex art. 4, co.1, d.m. cit.), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della parte opponente vittoriosa, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 326/2021 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 1104/2021 R.G.; condanna (p.i. – c.f. ), n.q. di mandataria di (p.i. – c.f. CP_1 P.IVA_1 CP_2
), al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di (c.f. P.IVA_2 Parte_1
) e (c.f. ), liquidandole in € C.F._1 Parte_2 C.F._2
2.538,50 per compensi, oltre € 145,50 per spese vive, spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Gela, 25/06/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi,
a seguito dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 25.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1608/2021 R.G. , promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il ministero dell'avv. Vincenzo Giannone C.F._2
OPPONENTI contro
(p.i. – c.f. ), n.q. di mandataria di (p.i. – c.f. ), CP_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 con il ministero dell'avv. Cristian Sgaramella
OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ex art. 638 c.p.c. con p.e.c. del 16.12.2021, e Parte_1 hanno proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. nei confronti di n.q. di Parte_2 CP_1 mandataria di costituitasi con comparsa depositata il 7.11.2022, avverso il decreto ingiuntivo CP_2
n. 326/2021 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 1104/2021 R.G., con cui è stato loro ingiunto il pagamento in solido, in favore di tale società, della somma di euro 5.936,64 oltre interessi e spese processuali, in forza della cessione ex art. 58 T.U.B. del credito derivante dal saldo certificato ex art. 50 T.U.B. alla data del 23.12.2019 del conto corrente n. 631507/21 (già n. 12874,76)
1 presso la filiale di Niscemi della (già Controparte_3 Controparte_4
.
[...]
2. L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
E' pacifico che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. valgono le regole probatorie del giudizio ordinario di cognizione ex art. 2697 c.c. , come precisate in materia di obbligazioni di fonte contrattuale dalle Sezioni Unite n. 13533/2001, tenendo conto della posizione sostanziale delle parti al di là della loro veste processuale formale, per cui spetta al creditore opposto provare la fonte e la scadenza del credito ex art. 2697, co.1, c.c. , mentre spetta al debitore opponente provare fatti modificativi, estintivi o privativi di efficacia del credito ex art. 2697, co.2, c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 6091/2020, principio di diritto: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.”; cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.”).
Nel caso di specie n.q. di mandataria di non ha assolto il proprio onere CP_1 CP_2 probatorio n.q. di creditore opposto ex art. 2697, comma 1, c.c. in quanto, a fronte della contestazione della titolarità del credito ex art. 2697, comma 2, c.c. da parte dell'opponente, non ha prodotto il contratto di cessione del credito azionato n.q. di cessionario ex art. 58 T.U.B., limitandosi a produrre la sola pubblicazione della cessione in Gazzetta (cfr. Cass. civ. , sez. III, n. 3405/2024, testualmente:
“Come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB.”).
3. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. n.
147/2022, tenendo conto della natura della causa (giudizio ordinario di cognizione dinanzi al
Tribunale), del valore della causa come da decreto ingiuntivo opposto (scaglione da € 5.201,00 a €
2 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta (4 fasi di bassa complessità, da liquidarsi ai medi ridotti del
50% ex art. 4, co.1, d.m. cit.), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della parte opponente vittoriosa, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 326/2021 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 1104/2021 R.G.; condanna (p.i. – c.f. ), n.q. di mandataria di (p.i. – c.f. CP_1 P.IVA_1 CP_2
), al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di (c.f. P.IVA_2 Parte_1
) e (c.f. ), liquidandole in € C.F._1 Parte_2 C.F._2
2.538,50 per compensi, oltre € 145,50 per spese vive, spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Gela, 25/06/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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