Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00048/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00344/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 344 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Ciccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scilla, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordine di demolizione di intervento edilizio abusivo emesso dal responsabile dell’area tecnica del Comune di Scilla, ordinanza -OMISSIS-, registrato al reg. Generale al n. -OMISSIS- protocollato al n. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa IN IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 4 giugno 2021 e regolarmente depositato -OMISSIS- impugnava l’ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Scilla, vista la relazione tecnica del -OMISSIS-redatta a seguito di sopralluogo congiunto con personale della Stazione Carabinieri Forestali di -OMISSIS-, ingiungeva al ricorrente, quale responsabile dell’abuso, possessore e utilizzatore delle opere abusive la demolizione di una veranda/tettoia di 25 mt di lunghezza sostenuta da 18 pilastri, oltre muri e pannelli posti sui lati, insistente sull’area riportata in catasto al fg. -OMISSIS-, intestata, oltre che al ricorrente, anche a -OMISSIS- oltre che al Comune di Scilla.
Con un unico motivo l’interessato deduceva l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto “Dal sopralluogo congiunto del personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Scilla e della Stazione dei Carabinieri Forestale di -OMISSIS- è scaturito il procedimento penale identificato con il n. -OMISSIS- R.G.N.R. che è ancora pendente in fase istruttoria davanti alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria e certamente prima di qualsiasi pronunciamento di condanna il concludente non può essere ritenuto responsabile di alcun reato né tanto meno degli abusi edilizi de quibus. Il ricorrente comunque allo stato non ha alcuna disponibilità dell’edificato. Le opere oggetto dell’abuso sono in atto sottoposte a sequestro preventivo disposto da parte del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, … con decreto n. -OMISSIS- Reg. Misure emesso in data -OMISSIS-nell’ambito del procedimento n. -OMISSIS- R.G. G.I.P., e pertanto non sono raggiungibili da alcuna iniziativa demolitoria”.
Nessuno si è costituito per il Comune di Scilla e all’udienza straordinaria del 15 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è infondato.
La circostanza che sia incardinato un procedimento penale e siano in corso indagini non paralizza né in alcun modo condiziona il diverso potere, sussistente in capo all’ente locale, di repressione dell’abuso edilizio accertato, operando i due poteri sanzionatori-repressivi, penale e amministrativo, su ambiti e nella cura di interessi differenti.
Piuttosto, una volta accertato l’abuso edilizio, il procedimento sanzionatorio ha natura necessitata e contenuto doveroso e rispetto ad esso all’amministrazione non è attribuito alcun margine di discrezionalità.
Quanto alla circostanza che le opere di cui è stata ingiunta la demolizione fossero in atto sottoposte a sequestro preventivo da parte del GIP non incide sulla legittimità dell’ordinanza, ma al più sulle modalità della sua esecuzione. Diversamente opinando, infatti, la tutela del territorio verrebbe a dipendere da circostanze che non rientrano nel dominio dell’Amministrazione che vi è istituzionalmente preposta.
In particolare, secondo la giurisprudenza ad oggi prevalente, il contemperamento con le esigenze della difesa nel procedimento penale si realizza semplicemente ritenendo che il termine assegnato dall’ordinanza per la demolizione o la rimessione in pristino non decorra sin quando l’immobile rimane sotto sequestro, a prescindere dunque dall’autonoma iniziativa della parte ovvero della magistratura inquirente ai fini del dissequestro del bene.
Deve, pertanto, ritenersi che la sussistenza di un provvedimento di sequestro non incide sulla validità dell’ordinanza di demolizione, ma comporta, esclusivamente, il differimento del termine per provvedere dal momento in cui il bene risulta dissequestrato. Il sequestro in atto rappresenta, quindi, per il privato solo una causa di provvisoria impossibilità di dare esecuzione al provvedimento repressivo che, se del caso, sarà differita ad un momento successivo, una volta che il bene sarà ritornato nella sua disponibilità (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, V, 4 novembre 2024 n. 8720; VI, 19 gennaio 2024, n. 638; VII, 9 giugno 2025, n. 4978, 9 maggio 2025, n. 4003 e 20 giugno 2024, n. 5504; v. anche TAR Reggio Calabria, 15 giugno 2023, n. 509).
In conclusione il ricorso va rigettato.
La mancata costituzione in giudizio del Comune intimato esonera il Collegio dal provvedere sulle spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN IS, Presidente, Estensore
Arturo Levato, Primo Referendario
LA Ciconte, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IN IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.