CA
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 3651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3651 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 5 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 400 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025,
TRA
, con l'Avv. Domenico Naso Parte_1
Appellante
E
, contumace Controparte_1 Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Velletri n. 1789/2024 del 12.12.2024.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte di Appello adita
Voglia, previa fissazione, con decreto, dell'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 435 c.p.c., accogliere il presente ricorso in appello per i motivi sopra dedotti ed articolati e, per l'effetto 1- riformare integralmente la sentenza impugnata n. 1789/2024 del
Tribunale di Velletri pubblicata il 12/12/2024 e mai notificata, all'esito del giudizio di primo grado rubricato R.g. n. 2570/2024 E per l'effetto 2- accogliere le conclusioni formulate nel ricorso di primo grado, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. Con
1 vittoria di spese e competenze di causa del “doppio” grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, con rimborso del CU versato in entrambi i gradi di giudizio, anche in ipotesi di compensazione delle spese.”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del primo grado di giudizio depositato in data 2 maggio 2024,
[...] conveniva il e del merito innanzi al Tribunale del Lavoro Parte_1 Controparte_1 di Velletri al fine di chiede che venisse accertato il suo diritto a percepire il beneficio economico annuo di € 1.800,00 previsto dall'art.50 CCNL Comparto Scuola 2006/2009, con decorrenza dal 1° settembre 2012, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento di € 21.600,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
Deduceva di essere dipendente con contratto a tempo indeterminato presso il
[...]
in qualità di Assistente Amministrativo, Area B, del personale A.T.A. Controparte_1
Allegava, col supporto di documentazione depositata in atti, di aver acquisito la seconda posizione economica previsa dall'art.50 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 a decorrere dal 1° settembre 2012. A partire da tale data, conformemente all'art. 2, comma 3 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008, maturava il diritto a percepire un beneficio economico annuo di € 1.800,00. Rappresentava, tuttavia, che tale beneficio economico gli veniva negato in forza del blocco degli effetti economici delle posizioni economiche disposto dal D.L. n. 78/2010 per le annualità 2011, 2012 e 2013.
Ancora, deduceva che il 7 agosto 2014 veniva sottoscritto un CCNL relativo al riconoscimento di un emolumento una tantum avente carattere stipendiale per il personale
ATA che era stato già destinatario, ai soli effetti giuridici, delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale sopracitata negli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e
2013/2014. Successivamente, il sbloccava nuovamente il pagamento del beneficio CP_1 economico oggetto di causa, tramite la pubblicazione di apposite graduatorie, ma solo a partire dall'1 gennaio 2015.
La ricorrente, peraltro, deduceva di non aver ricevuto nulla nemmeno dal 2015 sino alla data del ricorso. A seguito di tutto quanto dedotto, la chiedeva che fosse accertato il suo Parte_1 diritto a percepire € 3.600,00 a titolo di emolumento una tantum per le annualità 2012/2013 e
2013/2014, come da CCNL del 2014, più € 18.000,00 a titolo di beneficio economico annuo per la seconda posizione economica dal 2014/2015 al 2023/2014, ai sensi dell'art. 50 del
2 CCNL Comparto Scuola, per un totale di € 21.600,00, con conseguente condanna ai danni del convenuto al pagamento di tale somma in suo favore. CP_1
Si costituiva in giudizio il per mezzo di funzionario ex art. 417-bis Controparte_1
c.p.c., non contestando quanto dedotto in fatto dalla ricorrente ma rivendicando la correttezza del suo operato. In particolare, rappresentava che la domanda della non fosse Parte_1 sorretta da idonei elementi probatori e che fosse, comunque, infondata in diritto.
Il Tribunale di Velletri rigettava il ricorso poiché riteneva che il diritto al beneficio economico rivendicato dalla ricorrente fosse tuttora sottoposto al blocco di cui al D.L. n.
78/2010, in seguito sbloccato solo a partire dal 1° gennaio 2015.
Di conseguenza, così statuiva: “- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore e dell' Controparte_1 [...]
liquidate nella misura di € 1686,40 per onorari, oltre al rimborso spese Controparte_2 forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.”.
Con ricorso depositato in data 2 marzo 2025 interponeva tempestivo appello
[...]
Il rimaneva contumace. Parte_1 Controparte_1
All'odierna udienza la causa, sulle conclusioni rassegnate negli atti introduttivi e trascritte in epigrafe, è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È da premettere che in data 31 ottobre 2025 l'appellante ha depositato prova della rituale notifica al del ricorso di appello, unitamente al decreto di fissazione Controparte_1 dell'odierna udienza di discussione. Nonostante ciò, l'appellato non si è costituito nel grado, rimanendo dunque contumace. appella la sentenza del Tribunale di Velletri con unico articolato motivo di Parte_1 impugnazione, con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione della normativa contrattuale di settore ed in particolare dell'art. 50 CCNL Comparto Scuola 2006/2009, come sostituito dalla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 (ex art. 62 dello stesso CCNL), il quale prevede che il personale ATA assunto a tempo indeterminato che ha acquisito la seconda posizione economica ha diritto a ricevere un beneficio economico annuo pari ad €
1.800,00. Si duole, in particolare, che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere non dovuto tale beneficio economico a causa del blocco degli incrementi economici e delle progressioni di carriera o passaggi tra diverse aree operato dal D.L. n. 78/2010 per gli anni
2011, 2012 e 2013. Il Tribunale non aveva tenuto conto, a detta dell'appellante, che tale
3 previsione normativa era stata successivamente superata nel 2014 dalla pattuizione contrattuale dell'erogazione di un emolumento una tantum in favore del personale ATA interessato dal predetto blocco. Specifica, poi, che la normativa sfavorevole di cui al citato decreto legge del 2010 non era stata prorogata e, di conseguenza, l'appellante ha diritto al beneficio economico oggetto di causa sino alla data del ricorso, dunque all'annualità
2023/2024.
L'appello è fondato.
Il Collegio, in primo luogo, evidenzia come i fatti dedotti dalla a fondamento della Parte_1 sua domanda non sono oggetto di contestazione.
In particolare, è pacifico che l'appellante sia dipendente del a Controparte_1 tempo indeterminato in qualità di Assistente Amministrativo, Area B del personale ATA e che abbia acquisito in data 1 settembre 2012 la seconda posizione economica ai sensi dell'art. 50 del CCNL Comparto Scuola. Tali circostanze sono state ampiamente dimostrate in primo grado tramite il deposito dell'attestato di partecipazione ad un corso di formazione, dell'attestato di frequenza e di superamento della prova selettiva e della graduatoria definitiva della seconda posizione economica in cui risulta al 149esimo posto. D'altronde, nemmeno in primo grado il convenuto aveva contestato tali deduzioni, che sono CP_1 state ritenute provate dalla sentenza qui gravata.
Di più, in primo grado il si era costituito proprio ricordando che il CCNL del CP_1
7.8.2014 aveva l'obiettivo di riconoscere al personale ATA l'emolumento una tantum diretto a compensare il blocco, tant'è che “in data 22/2/2016 prot. n. 5083 il – Dipartimento CP_3 per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico – comunicava la riattivazione della funzione relativa al flusso telematico di colloquio per l'invio delle nuove posizioni economiche con decorrenza CP_4
1/1/2015, in quanto la Legge190/2014 non conteneva alcuna ulteriore proroga all'art. 9 del
D.L. 78/2010, con particolare riferimento al blocco delle progressioni economiche.”.
Non essendosi, poi, il costituito nell'odierno grado, i presupposti di fatto della CP_1 domanda originaria, già oggetto di accertamento in primo grado, devono ritenersi pacifiche.
Fatta questa dovuta premessa, è fondamentale ai fini dell'analisi dell'appello elencare in ordine cronologico la normativa susseguitasi sulla materia.
L'art. 50, comma 3 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009, così come sostituito dalla sequenza contrattuale stipulata nel 2008, prevede quanto segue: “3. La seconda posizione economica è determinata in € 1.800 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale
4 dell'Area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo
l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, con le procedure di cui all'art. 48 e di Accordo integrativo nazionale, diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test.”. Tale disposizione contrattuale prevede, dunque, che al personale ATA appartenente all'Area B che abbia acquisito la seconda posizione economica sia corrisposto, in tredici mensilità, un beneficio economico annuo pari nell'ammontare ad €
1.800,00.
È quanto richiesto, per l'appunto, dalla È utile precisare che si sta parlando di una Parte_1
c.d. progressione orizzontale, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte consiste o in una mera progressione economica ovvero, diversamente, in una progressione che comporta l'idoneità del lavoratore vedersi conferite qualifiche più elevate, ma comunque comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento (Cass. n. 34724/2023). Nel caso di specie, infatti, il beneficio economico di cui all'art. 50 del CCNL Comparto Scuola
2006/2009 consiste in un incremento del compenso collegato ad una valorizzazione professionale, ottenuta attraverso la frequenza di un corso di formazione, che non va tuttavia a cambiare il profilo professionale dell'Assistente Amministrativo.
Nel 2010 è intervenuto il D.L. n. 78/2010 (c.d. Legge Tremonti), avente finalità di contenimento della spesa pubblica. L'art. 9, comma 1, di tale decreto legge ha così disposto:
“Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso
d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14.”. Inoltre, lo stesso articolo al comma 21, ultimo periodo, ha previsto: “Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011,
5 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”. Si precisa che, per la giurisprudenza già richiamata supra, la normativa appena riportata trova applicazione sia per le progressioni di tipo verticale che per le progressioni di tipo orizzontale
(Cass. n. 34724/2023).
Non vi sono dubbi, dunque, sul fatto che tale blocco degli incrementi economici abbia a suo tempo interessato l'odierna appellante, che difatti non contesta tale circostanza e mai la ritiene di per sé dirimente ai fini della decisione della controversia. La infatti, ha Parte_1 acquisito la seconda posizione economica in data 1.9.2012, rientrando nella casistica cui si riferisce la norma dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo.
Tuttavia, gli effetti di tale blocco sono stati successivamente eliminati in sostanza, dal momento che l'art. 1-bis del D.L. n. 3/2014 ha previsto che “1. In relazione alla specificità delle funzioni svolte dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) nell'ambito della scuola, per il personale ATA già destinatario negli anni scolastici 2011/2012,
2012/2013 e 2013/2014 delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, è resa disponibile la somma di 38,87 milioni di euro per una specifica sessione negoziale finalizzata al riconoscimento di un emolumento una tantum avente carattere stipendiale.”. Conseguentemente, il 7 agosto 2014 è stato sottoscritto un CCNL che all'art. 2 ha quantificato tale emolumento una tantum in misura pari al beneficio economico riconosciuto alle posizioni economiche dalla citata sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, come da Tabella allegata allo stesso contratto collettivo. Nel caso che rileva nell'odierno giudizio, è stato riconosciuto agli Assistenti Amministrativi appartenenti all'Area B che abbiano acquisito la seconda posizione economica e che, tuttavia, erano stati interessati dal blocco degli incrementi economici del D.L. n. 78/2010, un emolumento una tantum dal carattere stipendiale dell'ammontare di €1.800,00 annui.
Il Collegio ribadisce, peraltro, che lo stesso nella memoria difensiva in primo CP_1 grado aveva dedotto che la normativa legislativa e contrattuale aveva riconosciuto tale beneficio economico per le annualità del 2011, 2012 e 2013. L'odierno appellato, infatti, così deduceva: “In data 7/8/2014 è stato siglato il CCNL per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14 del D.L. 78/2010 e dell'art. 4 comma 83 della legge n. 183/2011 e in particolare per il riconoscimento al personale ATA dell'emolumento una tantum avente carattere stipendiale di cui all'art. 1 bis del decreto legge 23/1/2014 n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 19/3/2014, n. 41.”.
6 Dunque, il giudice di prime cure avrebbe dovuto avvedersi che il diritto rivendicato dalla a ricevere l'emolumento una tantum per le annualità 2012/2013 e 2013/2014 Parte_1 trovava addirittura riscontro nello scritto difensivo del , il quale non avanzava CP_1 perciò alcuna concreta contestazione al fondamento della domanda attorea.
Si deve poi rilevare, con riferimento alle annualità dal 2014/2015 al 2023/2024, che non è intervenuta alcuna proroga di carattere legislativo del blocco degli incrementi economici di cui al D.L. n. 78/2010, disposta in tale normativa per i soli anni 2011, 2012 e 2013. Nessuna norma, in tal senso, è stata prevista dalla Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014), così come dedotto sia dall'appellante che, ancora una volta, dallo stesso in primo grado. Di CP_1 conseguenza, a partire dall'annualità 2014/2015 devono considerarsi non più sospesi – e dunque nuovamente decorrenti – gli effetti economici collegati alle posizioni economiche acquisite dal personale ATA in base all'ormai noto art. 50 del CCN Comparto Scuola.
La afferma che, nonostante quanto appena rappresentato, alcun pagamento è stato Parte_1 effettuato in suo favore da parte del . A fronte di tale allegazione di inadempimento, CP_1 avrebbe dovuto essere onere dell'Amministrazione appellata provare di aver erogato le somme spettanti in favore della lavoratrice. Tuttavia, il è rimasto contumace nel CP_1 grado, per cui tale prova deve considerarsi non raggiunta.
Per tutto quanto ciò detto, l'appello deve essere integralmente accolto e, per l'effetto, il deve essere condannato a pagare in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma di € 3.600,00 a titolo di emolumento una tantum per le annualità 2012/2013 e
2013/2014, come disposto dal CCNL Scuola del 7 agosto 2014, più la somma di € 18.000,00
a titolo di beneficio economico annuo relativo alla seconda posizione economica ATA dell'appellante per le annualità dal 2014/2015 al 2023/2024, per un totale di € 21.600,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla spettanza dei singoli ratei al saldo.
Le spese del giudizio del doppio grado, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
147/2022, vanno poste a carico del e distratte in favore Controparte_1 dell'avv. Domenico Naso, dichiaratasi antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 2.3.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1789/2024 del 12 dicembre 2024 nei confronti del , così provvede: Controparte_1
7 - In totale accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza gravata, condanna il appellato al pagamento in favore dell'appellante della somma CP_1 di € 21.600,00 a titolo di beneficio economico annuo relativo alla seconda posizione economica ATA, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla spettanza dei singoli ratei al saldo;
- Condanna il al rimborso delle spese di lite del Controparte_1 doppio grado, che liquida in € 3.000,00 quanto al giudizio di primo grado ed €
3.000,00 quanto al giudizio di appello, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Domenico Naso, dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
8