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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 17/06/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
UFFICIO LAVORO
N.R.G. 657/2021
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
DI GENIO GIANCARLO
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to MARINELLI CP_1 P.IVA_1
VINCENZA MARINA resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/05/2021 , dopo aver contestato le Parte_1 risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1604/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che la sig.ra
, nato a [...] il [...] è invalida con totale e Parte_1 permanente inabilità lavorativa ai sensi dell'art.12 della L.118/71(100%) ed è altresì invalida con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (legge 18/80 e 508/88) dalla data della domanda amministrativa (18/03/2019)”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna Persona_1 udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 02.08.2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Sindrome bipolare in soggetto con vasculopatia cerebrale cronica e con storia di abuso di alcol e riferiti tentativi autosoppressivi - Artrosi polidistrettuale con impegno funzionale modesto in soggetto in sovrappeso - Sindrome vertiginosa con deambulazione con appoggio di sicurezza su bastone - Ipoacusia medio grave di tipo percettivo non protesizzata. Deficit visivo corretto con occhiali - Incontinenza urinaria ( portatrice di presidi per incontinenti)”.
Il CTU ha aggiunto che “La Sig. è da considerare soggetto ultra65enne Parte_1 con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della sua età: grave 100% dalla data della visita medico legale 8.6.2023”.
Si impone pertanto il rigetto della domanda, alla stregua delle dei chiarimenti resi dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono Per_1 origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
Le spese di lite vengono sopportate da parte vittoriosa, atteso il deposito in entrambe le fasi del procedimento di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Per lo stesso motivo le spese relative alla CTU espletata in entrambe le fasi vanno poste a carico dell' e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del CP_1 deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2 provvede:
1) rigetta l'opposizione per quanto di ragione, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che Parte_1
, è da considerare soggetto ultra65enne con difficoltà persistenti a
[...] svolgere compiti e funzioni proprie della sua età;
2) nulla per le spese di lite, sopportate da parte vittoriosa CP_1
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1 legge, in favore del dott. ; Persona_1
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 08/04/2025
Il Giudice
Dr. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
UFFICIO LAVORO
N.R.G. 657/2021
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
DI GENIO GIANCARLO
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to MARINELLI CP_1 P.IVA_1
VINCENZA MARINA resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/05/2021 , dopo aver contestato le Parte_1 risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1604/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che la sig.ra
, nato a [...] il [...] è invalida con totale e Parte_1 permanente inabilità lavorativa ai sensi dell'art.12 della L.118/71(100%) ed è altresì invalida con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (legge 18/80 e 508/88) dalla data della domanda amministrativa (18/03/2019)”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna Persona_1 udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 02.08.2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Sindrome bipolare in soggetto con vasculopatia cerebrale cronica e con storia di abuso di alcol e riferiti tentativi autosoppressivi - Artrosi polidistrettuale con impegno funzionale modesto in soggetto in sovrappeso - Sindrome vertiginosa con deambulazione con appoggio di sicurezza su bastone - Ipoacusia medio grave di tipo percettivo non protesizzata. Deficit visivo corretto con occhiali - Incontinenza urinaria ( portatrice di presidi per incontinenti)”.
Il CTU ha aggiunto che “La Sig. è da considerare soggetto ultra65enne Parte_1 con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della sua età: grave 100% dalla data della visita medico legale 8.6.2023”.
Si impone pertanto il rigetto della domanda, alla stregua delle dei chiarimenti resi dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono Per_1 origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
Le spese di lite vengono sopportate da parte vittoriosa, atteso il deposito in entrambe le fasi del procedimento di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Per lo stesso motivo le spese relative alla CTU espletata in entrambe le fasi vanno poste a carico dell' e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del CP_1 deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2 provvede:
1) rigetta l'opposizione per quanto di ragione, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che Parte_1
, è da considerare soggetto ultra65enne con difficoltà persistenti a
[...] svolgere compiti e funzioni proprie della sua età;
2) nulla per le spese di lite, sopportate da parte vittoriosa CP_1
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1 legge, in favore del dott. ; Persona_1
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 08/04/2025
Il Giudice
Dr. Mario Miele
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