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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15772 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27835 anno 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27835 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, Parte_1 dall'Avv. Guerrino Petillo e dall'Avv. IM Forte, che agiscono disgiuntamente e congiuntamente, ed elettivamente domiciliati presso il loro Studio, sito in Roma, alla Piazza Albania n.13.
parte attrice E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall'Avv. Maria Di Pippo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Collatina n. 42
Parte convenuta
E , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall'avv. Francesco Alessandro Magni, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, Via Caio Mario 27
Parte convenuta
Oggetto: risarcimento danni
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 10 maggio 2025 su conclusioni delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha convenuto in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., per ivi sentire accogliere Controparte_2 le seguenti conclusioni: “… dichiarare la responsabile del CP_3 Controparte_1 danno occorso alla parte attrice, in solido con la Compagnia Assicuratrice
condannare la Società in solido con la Controparte_2 Controparte_1
Compagnia Assicuratrice al risarcimento del danno, Controparte_2 corrispondente al valore del veicolo perito;
condannare parte resistente alla rifusione delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari, da liquidarsi, come obbligatoriamente previsto dall'art 13 comma 6, L. n.247/2012, nella misura in cui sono prescritti dal DM n. 55/2014 alla voce parametro (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria) da distrarsi in favore dei sottoscritti Avvocati dichiaratosi antistatari…”
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore”, rassegnando le seguenti
[...] conclusioni: “…nel merito in via principale accertare l'esatto ammontare del danno subito dall'autovettura Jaguar F-Pace targata FE371SM di proprietà di parte attrice a seguito ed in conseguenza dell'evento occorso in data 17 Parte_1 gennaio 2020 e determinarlo sulla base di quanto dedotto dall'odierna comparente nella propria comparsa di costituzione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario...”
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “…in via principale ed assorbente: dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta dalla sig.ra nei confronti di Parte_1 [...] per carenza di legittimazione passiva come esposto nelle Controparte_2 premesse e disporre l'estromissione della scrivente Compagnia;
in via subordinata: respingere ogni domanda proposta nei confronti di Controparte_2 per non operatività della garanzia e comunque perché infondata, come esposto nelle premesse;
respingere la domanda avanzata dalla sig.ra Parte_1 perché inammissibile e infondata, per tutte le ragioni meglio esposte nelle premesse;
in via ulteriormente subordinata: pronunciare la non creduta condanna di nei limiti tutti del contratto di assicurazione e di cui Controparte_2 in premessa e in particolare considerando i massimali specifici di garanzia, il valore delle cose assicurate nonché franchigie e scoperti, da intendersi qui integralmente richiamate…”
Era, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 10 maggio 2025 sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
“La Sig.ra in data 14/09/2018 stipulava con la contratto Parte_1 CP_4 di cessione del veicolo usato Jaguar F-Pace X761, tg.FE371SM, pattuendo un corrispettivo totale di € 41.000 (quarantunomila/00);in data 22/07/2019, la Sig.ra lasciava il suddetto veicolo in custodia, per riparazioni, presso la Parte_1 carrozzeria con sede in Roma in Via dei Laghi;
a causa di un Controparte_1 incendio divampato nella suddetta carrozzeria in data 17 gennaio 2020, il veicolo è perito;
in data 19 gennaio 2021, in riscontro alla pec di parte attrice, la CP_1
a ministero del Dr. rappresentava di aver provveduto ad
[...] Persona_1 inoltrare regolare denuncia del sinistro presso la propria compagnia Assicuratrice
a seguito di tale evento e relativa denuncia la Compagnia Controparte_2 assegnava al sinistro la specifica posizione N.2020NF291500126; CP_2 nonostante i numerosi contatti telefonici, nonché le missive di sollecito intercorse sia a mezzo pec che mail, trascorsi due anni dall'apertura del sinistro, non veniva reso alcun riscontro circa le procedure di liquidazione della Compagnia Assicuratrice;
in data 18/02/2022, gli scriventi difensori notificavano a mezzo pec, alle odierne convenute, rituale invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita;
è decorso il termine di 30 giorni per la ricezione di un riscontro di accettazione o rifiuto alla negoziazione da parte delle convenute…” Passiamo ad analizzare i fatti e le posizioni delle singole parti del procedimento. Nello specifico, parte convenuta contesta unicamente il Controparte_1 quantum richiesto da parte attrice. contesta, in primis, Controparte_2 la sua evocazione in giudizio esperita direttamente da parte attrice. In proposito va chiarito che l'attore può chiamare direttamente l'assicurazione in giudizio in alcuni casi:
• Azione diretta nei sinistri stradali: Se il danneggiato agisce per il risarcimento dei danni causati da un veicolo, può citare direttamente in giudizio l'assicurazione del responsabile civile, per ottenere il risarcimento dei danni fino al massimale assicurativo.
• Azione diretta in caso di responsabilità medica: A seguito di un danno da malpractice medica, l'azione diretta del danneggiato contro l'assicurazione del medico o della struttura sanitaria è possibile in seguito a quanto stabilito dalla legge Gelli-Bianco, che prevede la possibilità di risarcimento diretto.
Pertanto la pretesa carenza di legittimazione passiva promossa da
[...] non può che non essere accolta e rendere quindi inammissibile Controparte_2 la sua evocazione in giudizio operata direttamente da parte attrice, con conseguente condanna alle spese da parte di quest'ultima.
CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO
La consulenza tecnica d'ufficio affidata a IM ST, le cui conclusioni, congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice. E precisamente:
“…Alla data dell'incendio avvenuto c/o i locali della la CP_1 vettura presentava un valore commerciale indicativo pari ad €uro 32.400,00…Alla valutazione sopra esposta, (€uro 32.400,00) valore commerciale al momento dell'evento dovrà essere tenuto in debita considerazione il danno presente per altro evento sulla vettura CP_5 per tale danno esiste un preventivo di riparazione che indicativamente confermava una riparazione eseguibile per la somma di €uro 10.000,00 (fornito da parte attrice) a fronte dell'asserzione riportata nella comparsa di costituzione e risposta in cui viene riferito che il costo delle riparazioni ammontava ad €uro 27.000,00- A tale scopo risultano prodotte delle fotografie raffiguranti il veicolo smontato e CP_5 posto sulle dime oltre a fotografie raffiguranti tale veicolo fortemente incidentato nella parte anteriore, ma tali danni non risultano essere stati ripristinati prima dell'incendio nel quale la vettura rimaneva distrutta. Lo scrivente ha comunque effettuato una indicativa stima dei danni riconducibili al danno da circolazione per il quale il veicolo CP_5 era stato lasciato in custodia per le relative riparazioni avente importo di €uro 26,202,21 iva compresa. Tale stima, indicativa per carenza di documentazione, è stata effettuata e prodotta al solo fine di fornire al Magistrato una visione generale più chiara dei fatti in riferimento a quanto esposto dalle parti…I danni da incendio non possono essere stimati analiticamente in quanto non risultano prodotte fotografie raffiguranti gli stessi, nella denuncia prodotta alle autorità il veicolo (insieme a molti altri) viene definito distrutto, per cui la valutazione dello stesso si riferisce al valore commerciale dello stesso all'epoca dell'evento. La valutazione è indicativa (per mancata visione del veicolo) e basata sulle informazioni commerciali fornite dal
[...]
Il veicolo al momento dell'incendio Controparte_6 presentava sul valore commerciale ante sinistro pari ad €uro 32.400,00…Alla valutazione sopra esposta, (€uro 32.400,00) valore commerciale al momento dell'evento dovrà essere tenuto in debita considerazione il danno presente per altro evento sulla vettura CP_5 per tale danno esiste un preventivo di riparazione che indicativamente confermava una riparazione eseguibile per la somma di €uro 10.000,00…a fronte dell'asserzione riportata nella comparsa di costituzione e risposta in cui viene riferito che il costo delle riparazioni ammontava ad €uro 27.000,00…”
Spese di lite
Alla soccombenza segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, spese che si liquidano, tenuto anche conto del danno effettivamente riconosciuto, come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa :
1. - accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e la condanna al pagamento in suo favore della somma di €uro 22.400,00 (32.400,00 meno €uro 10.000,00 come da preventivo di riparazione), oltre interessi legali dalla domanda;
2. - condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice nella misura di € 2.540,00 per onorario ed euro 518,00 per spese, oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge;
3. – rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice nei confronti di la e la condanna Controparte_2 alla rifusione alla delle spese di lite nella Controparte_2 misura di € 2.540,00, oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge;
4. -pone definitivamente a carico di parte convenuta, CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore le spese di CTU.
[...]
Così deciso in Roma in data 11 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa D'Urso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27835 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, Parte_1 dall'Avv. Guerrino Petillo e dall'Avv. IM Forte, che agiscono disgiuntamente e congiuntamente, ed elettivamente domiciliati presso il loro Studio, sito in Roma, alla Piazza Albania n.13.
parte attrice E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall'Avv. Maria Di Pippo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Collatina n. 42
Parte convenuta
E , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall'avv. Francesco Alessandro Magni, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, Via Caio Mario 27
Parte convenuta
Oggetto: risarcimento danni
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 10 maggio 2025 su conclusioni delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha convenuto in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., per ivi sentire accogliere Controparte_2 le seguenti conclusioni: “… dichiarare la responsabile del CP_3 Controparte_1 danno occorso alla parte attrice, in solido con la Compagnia Assicuratrice
condannare la Società in solido con la Controparte_2 Controparte_1
Compagnia Assicuratrice al risarcimento del danno, Controparte_2 corrispondente al valore del veicolo perito;
condannare parte resistente alla rifusione delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari, da liquidarsi, come obbligatoriamente previsto dall'art 13 comma 6, L. n.247/2012, nella misura in cui sono prescritti dal DM n. 55/2014 alla voce parametro (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria) da distrarsi in favore dei sottoscritti Avvocati dichiaratosi antistatari…”
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore”, rassegnando le seguenti
[...] conclusioni: “…nel merito in via principale accertare l'esatto ammontare del danno subito dall'autovettura Jaguar F-Pace targata FE371SM di proprietà di parte attrice a seguito ed in conseguenza dell'evento occorso in data 17 Parte_1 gennaio 2020 e determinarlo sulla base di quanto dedotto dall'odierna comparente nella propria comparsa di costituzione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario...”
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “…in via principale ed assorbente: dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta dalla sig.ra nei confronti di Parte_1 [...] per carenza di legittimazione passiva come esposto nelle Controparte_2 premesse e disporre l'estromissione della scrivente Compagnia;
in via subordinata: respingere ogni domanda proposta nei confronti di Controparte_2 per non operatività della garanzia e comunque perché infondata, come esposto nelle premesse;
respingere la domanda avanzata dalla sig.ra Parte_1 perché inammissibile e infondata, per tutte le ragioni meglio esposte nelle premesse;
in via ulteriormente subordinata: pronunciare la non creduta condanna di nei limiti tutti del contratto di assicurazione e di cui Controparte_2 in premessa e in particolare considerando i massimali specifici di garanzia, il valore delle cose assicurate nonché franchigie e scoperti, da intendersi qui integralmente richiamate…”
Era, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 10 maggio 2025 sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
“La Sig.ra in data 14/09/2018 stipulava con la contratto Parte_1 CP_4 di cessione del veicolo usato Jaguar F-Pace X761, tg.FE371SM, pattuendo un corrispettivo totale di € 41.000 (quarantunomila/00);in data 22/07/2019, la Sig.ra lasciava il suddetto veicolo in custodia, per riparazioni, presso la Parte_1 carrozzeria con sede in Roma in Via dei Laghi;
a causa di un Controparte_1 incendio divampato nella suddetta carrozzeria in data 17 gennaio 2020, il veicolo è perito;
in data 19 gennaio 2021, in riscontro alla pec di parte attrice, la CP_1
a ministero del Dr. rappresentava di aver provveduto ad
[...] Persona_1 inoltrare regolare denuncia del sinistro presso la propria compagnia Assicuratrice
a seguito di tale evento e relativa denuncia la Compagnia Controparte_2 assegnava al sinistro la specifica posizione N.2020NF291500126; CP_2 nonostante i numerosi contatti telefonici, nonché le missive di sollecito intercorse sia a mezzo pec che mail, trascorsi due anni dall'apertura del sinistro, non veniva reso alcun riscontro circa le procedure di liquidazione della Compagnia Assicuratrice;
in data 18/02/2022, gli scriventi difensori notificavano a mezzo pec, alle odierne convenute, rituale invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita;
è decorso il termine di 30 giorni per la ricezione di un riscontro di accettazione o rifiuto alla negoziazione da parte delle convenute…” Passiamo ad analizzare i fatti e le posizioni delle singole parti del procedimento. Nello specifico, parte convenuta contesta unicamente il Controparte_1 quantum richiesto da parte attrice. contesta, in primis, Controparte_2 la sua evocazione in giudizio esperita direttamente da parte attrice. In proposito va chiarito che l'attore può chiamare direttamente l'assicurazione in giudizio in alcuni casi:
• Azione diretta nei sinistri stradali: Se il danneggiato agisce per il risarcimento dei danni causati da un veicolo, può citare direttamente in giudizio l'assicurazione del responsabile civile, per ottenere il risarcimento dei danni fino al massimale assicurativo.
• Azione diretta in caso di responsabilità medica: A seguito di un danno da malpractice medica, l'azione diretta del danneggiato contro l'assicurazione del medico o della struttura sanitaria è possibile in seguito a quanto stabilito dalla legge Gelli-Bianco, che prevede la possibilità di risarcimento diretto.
Pertanto la pretesa carenza di legittimazione passiva promossa da
[...] non può che non essere accolta e rendere quindi inammissibile Controparte_2 la sua evocazione in giudizio operata direttamente da parte attrice, con conseguente condanna alle spese da parte di quest'ultima.
CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO
La consulenza tecnica d'ufficio affidata a IM ST, le cui conclusioni, congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice. E precisamente:
“…Alla data dell'incendio avvenuto c/o i locali della la CP_1 vettura presentava un valore commerciale indicativo pari ad €uro 32.400,00…Alla valutazione sopra esposta, (€uro 32.400,00) valore commerciale al momento dell'evento dovrà essere tenuto in debita considerazione il danno presente per altro evento sulla vettura CP_5 per tale danno esiste un preventivo di riparazione che indicativamente confermava una riparazione eseguibile per la somma di €uro 10.000,00 (fornito da parte attrice) a fronte dell'asserzione riportata nella comparsa di costituzione e risposta in cui viene riferito che il costo delle riparazioni ammontava ad €uro 27.000,00- A tale scopo risultano prodotte delle fotografie raffiguranti il veicolo smontato e CP_5 posto sulle dime oltre a fotografie raffiguranti tale veicolo fortemente incidentato nella parte anteriore, ma tali danni non risultano essere stati ripristinati prima dell'incendio nel quale la vettura rimaneva distrutta. Lo scrivente ha comunque effettuato una indicativa stima dei danni riconducibili al danno da circolazione per il quale il veicolo CP_5 era stato lasciato in custodia per le relative riparazioni avente importo di €uro 26,202,21 iva compresa. Tale stima, indicativa per carenza di documentazione, è stata effettuata e prodotta al solo fine di fornire al Magistrato una visione generale più chiara dei fatti in riferimento a quanto esposto dalle parti…I danni da incendio non possono essere stimati analiticamente in quanto non risultano prodotte fotografie raffiguranti gli stessi, nella denuncia prodotta alle autorità il veicolo (insieme a molti altri) viene definito distrutto, per cui la valutazione dello stesso si riferisce al valore commerciale dello stesso all'epoca dell'evento. La valutazione è indicativa (per mancata visione del veicolo) e basata sulle informazioni commerciali fornite dal
[...]
Il veicolo al momento dell'incendio Controparte_6 presentava sul valore commerciale ante sinistro pari ad €uro 32.400,00…Alla valutazione sopra esposta, (€uro 32.400,00) valore commerciale al momento dell'evento dovrà essere tenuto in debita considerazione il danno presente per altro evento sulla vettura CP_5 per tale danno esiste un preventivo di riparazione che indicativamente confermava una riparazione eseguibile per la somma di €uro 10.000,00…a fronte dell'asserzione riportata nella comparsa di costituzione e risposta in cui viene riferito che il costo delle riparazioni ammontava ad €uro 27.000,00…”
Spese di lite
Alla soccombenza segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, spese che si liquidano, tenuto anche conto del danno effettivamente riconosciuto, come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa :
1. - accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e la condanna al pagamento in suo favore della somma di €uro 22.400,00 (32.400,00 meno €uro 10.000,00 come da preventivo di riparazione), oltre interessi legali dalla domanda;
2. - condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice nella misura di € 2.540,00 per onorario ed euro 518,00 per spese, oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge;
3. – rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice nei confronti di la e la condanna Controparte_2 alla rifusione alla delle spese di lite nella Controparte_2 misura di € 2.540,00, oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge;
4. -pone definitivamente a carico di parte convenuta, CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore le spese di CTU.
[...]
Così deciso in Roma in data 11 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa D'Urso