Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3783 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
n. 26978/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico - dott.ssa Roberta Di
Clemente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 26978 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 riservata in decisione all'udienza del 07.01.2025 ed avente ad oggetto: danni da circolazione stradale
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Senofonte Demitry (C.F.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Somma C.F._2
Vesuviana (Na) alla P.zza III Novembre n.10
ATTORE
E
(Codice Fiscale: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Procuratore ', rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Cilento
(C.F.: ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, C.F._3
alla via Carlo Poerio n. 15
pagina 1 di 26
NONCHE'
(C.F. ) residente in [...] C.F._4
delle Zite, n. 33
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 7.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, parte attrice ha così concluso: “Per l'attore l'Avv. Demitry si riporta ancora una Parte_1
volta all'atto introduttivo, a tutti i propri scritti difensivi, alle memorie ex art. 183 c.p.c. ed ai precedenti verbali d'udienza, chiedendo l'integrale accoglimento delle domande con vittorie di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Si impugnano e contestano le avverse eccezioni e deduzioni in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto. Ancora una volta si evidenzia che la domanda è procedibile, proponibile e fondata per i motivi ampiamente dedotti nei propri scritti difensivi. Nel merito, ed in opposizione alle avverse contestazioni, è del tutto infondata l'eccezione relativa alla circostanza che la motocicletta su cui viaggiava
l'istante non fosse idonea al trasporto di un passeggero. Ebbene, tale deduzione risulta pura teoria, in quanto, sul piano puramente fattuale, nulla impediva all'attore di porsi quale passeggero della motocicletta convenuta, così come ritenuto anche dal CTU che ha testualmente risposto alle note critiche sollevate dal CTP di controparte: <>.
Parimenti, la circostanza che, nel rapporto del 118, intervenuto sui luoghi in occasione del sinistro, viene indicato “unico paziente coinvolto 1” non solo è del tutto priva di rilievo, ma al contrario, avvalora quanto emerso all'esito dell'istruttoria. Invero, contestando fermamente quanto eccepito dalla convenuta, tale dicitura non sta ad indicare che nel momento dell'intervento del 118 ci fosse un solo soggetto coinvolto nel sinistro ma, chiaramente, precisa che uno solo era il paziente, quindi, il soggetto infortunato in seguito all'evento lesivo e per cui si sono resi indispensabili i primi soccorsi. Ebbene, tale circostanza non contrasta minimamente, ma al contrario,
pagina 2 di 26 combacia perfettamente con le emerse risultanze istruttorie, sulla base delle quali si evince, chiaramente, che l'unico soggetto a subire lesioni personali fu il trasportato del motociclo (unico “paziente”), e dunque l'attore, mentre, il conducente dello stesso non subiva alcun danno. Tale è l'unico aspetto riguardo al quale non si concorda con il CTU che, nella risposta alle note critiche di controparte, si “spinge” al punto da concludere con un 'affermazione in diritto ove ritiene che <>. Si contesta quest'ultima affermazione, in quanto: - tale conclusione, in diritto, spetta esclusivamente all'Ill.mo
Giudice alla cui decisione ci si rimette;
- la suddetta dicitura (riportata nel rapporto del
118) è del tutto corretta ed avvalora quanto già emerso in fase istruttoria. Difatti,
l'attore è stato l'unico paziente coinvolto nell'incidente. Viceversa, il conducente del motociclo, non avendo riportato lesioni in seguito all'evento, per sua stessa definizione, non poteva essere indicato come “paziente” (def. “Persona affetta da una malattia, e più genericam. chi è affidato alle cure di un medico o di un chirurgo”, cfr. Treccani).
Ciò rilevato, si condividono le ulteriori conclusioni del CTU che, in particolar modo, rispetto al nesso eziologico ha, testualmente, riferito: “Tale patologia è conseguenza del trauma riportato (era vittima di incidente stradale in quanto mentre era trasportato su un motociclo, il conducente dello stesso in una manovra di sorpasso determinava la caduta del mezzo e il violento impatto al suolo dell'istante). Le lesioni riportate corrispondono al meccanismo etiopatogenetico dello stesso trauma. Per tali lesioni traumatiche il nesso causale e il criterio temporale sono perfettamente corrisposti”.
Tutto quanto premesso e argomentato, si chiede di riservarsi la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Parte convenuta, invece, ha così concluso: “L'Avv. Andrea Cilento, difensore costituito della si riporta alla comparsa di risposta ritualmente Controparte_1
depositata agli atti del giudizio, alle memorie ex art. 183 c.p.c., nonché ai precedenti verbali d'udienza, chiedendo l'accoglimento delle difese, delle eccezioni e delle conclusioni ivi tutte rassegnate.- Impugna, ancora una volta, il contenuto tutto delle avverse domande, in quanto manifestamente improponibile, improcedibile e
pagina 3 di 26 inammissibile e comunque infondato in ogni sua articolazione e prospettazione, sia in fatto che in diritto;
ne chiede, pertanto, il totale rigetto. 2.- L'Avv. Andrea Cilento ripropone tutte le eccezioni, le deduzioni, le difese, le istanze e le domande formulate nei richiamati atti difensivi ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.-
Chiede, in particolare, che il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice Unico designato, voglia così provvedere: I.- In via preliminare, per la violazione degli artt.
141-145-148 del D.lgs 209/2005 (codice delle assicurazioni private), accertare e dichiarare l'improponibilità e l'improcedibilità e/o comunque la inammissibilità della della domanda attorea.- II.- Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per carenza dei presupposti di cui all'art. 163 c.p.c. nn. 3 e 4.- III.-
Rigettare tutte le domande di cui all'atto di citazione notificato alla
[...]
in quanto assolutamente inammissibili e/o comunque infondate sia Controparte_1
in fatto che in diritto, e/o prive di riscontro probatorio.- IV.- In via del tutto subordinata, nella sola denegata ipotesi di accoglimento nel merito della domanda formulata in ordine all'an, rigettare la avversa richiesta sul quantum ovvero, in via gradata, dichiarare la concorrente responsabilità del danneggiato nella causazione dei danni subiti e, conseguentemente, ridurre proporzionalmente l'eventuale obbligo risarcitorio a carico della (art. 1227 c.c.), e contenere, comunque e in Controparte_1
ogni caso, l'obbligo assicurativo della nei limiti Controparte_1
convenuti nella polizza, rigettando ogni richiesta di rimborso per somme eventualmente eccedenti (qualunque ne sia la causale) e/o non dovute.- V.- Condannare, in ogni caso, parte attrice al pagamento delle spese e delle competenze di causa, oltre il rimborso delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.- 3.- Il sottoscritto difensore chiede, in definitiva, che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 4 di 26 Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.
Tanto premesso vanno esaminate prima le questioni preliminari e /o processuali e poi, se superate, sarà vagliato il merito della controversia.
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione
Va rigettata l'eccezione in oggetto perché infondata.
È noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del
15/05/2013). In altre pronunce si afferma che: “In tema di domanda giudiziale,
l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019).
Ebbene, considerato che l'attore ha compiutamente indicato sia le ragioni a base della domanda (sinistro verificatosi in data 17 dicembre 2021) che il bene della vita richiesto pagina 5 di 26 (risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti), come tra l'altro suffragato da tutta la documentazione depositata in atti, l'atto di citazione non è affetto da alcuna nullità.
L'eccezione di improcedibilità e/o improponibilità della domanda per violazione degli artt. 141, 145 e 148 d.lgs. 209/2005
Parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda per violazione degli artt.
141, 145 e 148 cod. ass. Invero, secondo le tempestive deduzioni della convenuta, in primo luogo la denuncia del sinistro effettuata da parte attrice alla compagnia assicurativa non avrebbe soddisfatto il requisito di analiticità prescritto dalle disposizioni di legge;
in secondo luogo, parte attrice non avrebbe rispettato il c.d. spatium deliberandi; infine, l'attore non si sarebbe sottoposto a visita medica con il perito della compagnia.
Ai fini che occupano giova ricordare l'interpretazione prevalente data dai giudici di merito (cfr. tra le altre Trib. Salerno sez. II, 13/02/2017, n.725; Trib. Napoli Sez.VI
30.11.2017 n. 11791; Trib. Napoli Sez. II 26.06.2017 n. 7326) e da quelli di legittimità
(cfr. tra le altre Cass. n. 1829/2018; Cass. n.31/2018), condivisa da chi scrive, degli artt. 145 e 148 Codice delle Assicurazioni Private;
norme che trovano i loro precedenti storici rispettivamente negli artt. 22 legge 24 dicembre 1969, n. 990 e 3 d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1997, n.
39.
L'art. 145, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 sancisce l'improponibilità della domanda giudiziale prima del decorso dei termini indicati, «decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148».
Per quanto qui rileva, l'art. 148 del Codice delle assicurazioni private, invece, prescrive il contenuto della richiesta risarcitoria, stabilisce uno spatium deliberandi per l'assicuratore allo scopo di consentire la formulazione di una congrua offerta entro pagina 6 di 26 tempi predeterminati (imponendo così una condotta attiva e non inerte) ed esplicita anche i doveri di collaborazione del danneggiato, i quali incidono sui termini concessi alla compagnia assicuratrice per la comunicazione della proposta conciliativa.
Nel regime normativo previgente al Codice delle assicurazioni private era evidente che le succitate disposizioni disciplinassero diversi aspetti della procedura di risarcimento danni causati dalla circolazione di veicoli: l'art. 22 legge 24 dicembre 1969, n. 990 sanciva l'improponibilità della domanda giudiziale prima del decorso di sessanta giorni dalla lettera raccomandata con cui veniva avanzata la richiesta di risarcimento;
l'art. 3
d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 prescriveva l'obbligo di proporre al danneggiato una congrua offerta risarcitoria (ovvero di comunicare i motivi del diniego di siffatta proposta) entro termini decorrenti dalla trasmissione di una richiesta del danneggiato contenente dati e informazioni utili all'accertamento e alla valutazione del danno.
Secondo i Supremi Giudici anche nell'attuale assetto normativo il riferimento contenuto nell'art. 145 Codice delle assicurazioni private non consente una lettura unitaria delle due norme, tale per cui l'improponibilità della domanda giudiziale debba essere integrata dalle disposizioni dell'art. 148 Codice delle assicurazioni private: il predetto riferimento, infatti, non comporta una sovrapposizione dell'aspetto inerente alla procedibilità della domanda del danneggiato con quello dell'attività dell'assicuratore ante causam, ma deve piuttosto ritenersi limitato all'individuazione della richiesta risarcitoria quale dies a quo per il computo del termine di sessanta/novanta giorni indicato dall'art. 145 come spatium deliberandi concesso alla compagnia assicuratrice. In altri termini, l'art. 148 Codice delle assicurazioni private
(rubricato «Procedura di risarcimento» da parte della compagnia assicuratrice) - e, in particolare, le disposizioni che riguardano gli obblighi del danneggiato di consentire gli esami sulla propria persona (e, dal 2012, anche sul veicolo coinvolto nel sinistro) e dell'assicurazione di formulare un'offerta - non contiene regole che incidono sulla possibilità di iniziare il giudizio per il risarcimento dei danni, ma attiene, invece, alle attività che le parti (e, in particolare, l'assicuratore, il quale non può restare inerte)
pagina 7 di 26 devono svolgere per intraprendere una trattativa, con l'auspicio (del legislatore) di addivenire ad una soluzione conciliativa stragiudiziale. Perciò, è all'art. 145
(«Proponibilità dell'azione di risarcimento») - e non già all'art. 148 («Procedura di risarcimento») - del Codice delle assicurazioni private che occorre riferirsi. Della norma ora menzionata possono darsi due diverse letture. Secondo una prima opzione ermeneutica, l'art. 145 d.lgs. n. 209 del 2005 deve essere inteso come una regola processuale di natura prettamente "formale": al danneggiato è prescritto, quale requisito per poter avviare il giudizio, soltanto il dovere di inviare una richiesta risarcitoria completa di tutti gli elementi necessari alla valutazione dell'istanza da parte dell'assicurazione e la condizione di proponibilità della domanda si verifica una volta decorso il termine. Ad avviso dei Giudici di legittimità tale lettura è riduttiva perché non coglie la ratio legis della disposizione: l'art. 145 Codice delle assicurazioni private ha un chiaro intento deflattivo, essendo evidente la finalità «di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari» (così Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111). Lo scopo del legislatore non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale (invero modesta) di sessanta/novanta giorni, ma - soprattutto - al procedimento ex art. 148 Codice delle assicurazioni private che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa. Affinché la procedura di risarcimento descritta nella norma ora citata possa operare è indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare un'«offerta congrua». La proponibilità della domanda risarcitoria, perciò, è legata ad un presupposto formale - la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di «accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta» (in proposito, Cass., Sez. 6-3,
Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, Rv. 642619-01) - ma anche ad un requisito sostanziale: poiché «la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella pagina 8 di 26 fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)»
(Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, in motivazione), il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio (alla «concreta praticabilità di una offerta congrua, meglio realizzabile (e non pretestuosamente eludibile)» fa riferimento Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 18940 del 31/07/2017, in motivazione;
Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111, pone in relazione «l'onere di diligenza, a suo carico [del danneggiato], con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore, il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum»).
Alla stregua dei principi esposti va esaminata la fattispecie sub iudice.
Ebbene, a giudizio di chi scrive, la domanda risulta proponibile avendo l'attore adempiuto alle prescrizioni di cui agli artt. 145 e 148 del D. lgs. n. 209/2005, mediante invio, a mezzo pec dell'11.02.2022, dell'1.04.2022 nonché del 18.07.2022 (allegati all'atto di citazione), della richiesta di risarcimento del danno contenente tutte le indicazioni prescritte dalla legge, funzionali a porre in condizione la compagnia di assicurazione destinataria ad eseguire una completa disamina delle condizioni del sinistro denunziato;
inoltre, l'attore ha atteso il decorso del termine di giorni 90 dalla ricezione dell'ultima richiesta risarcitoria per promuovere il giudizio (invero, l'atto di citazione è stato notificato alla compagnia assicurativa il 17.11.2022 ed è stato ricevuto dalla stessa il 23.11.2022).
Per quanto attiene al prospettato rifiuto di parte attrice di sottoporsi a visita medica con il perito nominato dalla Compagnia assicurativa, va osservato quanto segue.
Invero, mentre parte convenuta ha dedotto che l'attore non si è presentato, senza addurre alcuna giustificazione, alla visita con il perito della Compagnia (dott.
pagina 9 di 26 , come si evincerebbe dalla perizia depositata in atti (cfr. all. Persona_1
comparsa di costituzione e risposta), parte attrice ha sostenuto il contrario. In particolare, parte attrice ha depositato la corrispondenza con la Compagnia assicurativa risalente al periodo compreso tra aprile e giugno del 2022, dalla quale si evincerebbe non solo che l'attore ha richiesto la nomina di un perito da parte della ma CP_1
che ha anche invitato la Compagnia assicurativa ad una risoluzione bonaria della controversia (pec inviata il 10.06.2022, ovvero a seguito della presunta visita, che dalla documentazione della Unipol risulta essere stata fissata il 19.04.2022).
Orbene, sulla base di tutta la documentazione depositata in atti, ritiene questo giudice che l'eccezione de qua sia infondata e che vada, pertanto, rigettata. E invero, si deve ritenere che parte convenuta, soprattutto a fronte delle contrarie deduzioni di parte attrice, non abbia fornito adeguata prova circa la mancata comparizione di Pt_1
alla visita con il perito dott. Infatti, la perizia redatta dal
[...] Persona_1
medico non presenta alcun tipo di sottoscrizione, il che mina profondamente la certezza della provenienza del documento.
La corretta qualificazione giuridica della domanda
Preliminarmente compete a questo giudice la corretta qualificazione della domanda.
A tali fini appare utile premettere alcuni dei principi che sono alla base delle azioni a tutela del terzo trasportato, così come statuiti dalla recente pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte n. 35318/2022 e con particolare riguardo all' “azione diretta” esperibile dal passeggero danneggiato (in aggiunta alle normali azioni civilistiche ex art. 2054 commi 1 e 3 c.c.) direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del vettore o del responsabile civile (rispettivamente art. 141 C.d.A. e art. 143 C.d.A.).
La principale questione rimessa alle Sezioni Unite è la seguente: “se il sistema delineato dall'art. 141 cod. ass. presupponga che nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli o se l'azione diretta possa essere esercitata anche nel caso che nel sinistro sia coinvolto il solo veicolo a bordo del quale si trovava il passeggero danneggiato.”
pagina 10 di 26 Partendo dal tenore letterale della norma, la Suprema Corte ha escluso l'applicabilità del rimedio risarcitorio di cui all'art. 141 C.d.A. nell'ipotesi di sinistro, nel quale non siano coinvolti più veicoli, evidenziando che “l'intero “meccanismo” disegnato dall'art. 141 cod. ass. è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile, la prima delle quali provvede (salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito) ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un accertamento circoscritto all'esistenza e all'entità del danno causalmente correlato al sinistro, salvo poi rivalersi nei confronti della diversa compagnia assicuratrice del responsabile (o corresponsabile) civile, previo accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (fatta salva, peraltro, la possibilità dell'assicuratore del responsabile civile, che riconosca la responsabilità del proprio assicurato, di intervenire nel giudizio e di chiedere
l'estromissione dell'assicuratrice del vettore). L'interazione fra l'assicuratore che anticipa il risarcimento e quello destinato a sopportarne il peso definitivo a seguito della rivalsa del primo presuppone necessariamente una duplicità di enti assicurativi che non può aversi, per definizione, quando nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, nel qual caso l'assicuratore è unico (ossia quello del vettore possibile responsabile civile): rispetto ad esso non avrebbe ragion d'essere la duplicazione delle fasi (quella preliminare di accertamento del danno causalmente correlato all'incidente e quella successiva di accertamento della responsabilità) che comporterebbe un inutile dispendio di attività giudiziali oltre ad una inversione illogica del normale ordine delle questioni da decidere. L'applicazione dell'art. 141 cod. ass. in caso di unico veicolo coinvolto comporterebbe pertanto la necessità di sostenere una lettura “abrogativa” della norma, che metta del tutto in ombra sia il dato letterale del riferimento a due enti assicurativi, sia – soprattutto - l'intero meccanismo dell'anticipazione/rivalsa che costituisce lo strumento attraverso cui il legislatore ha inteso realizzare un ragionevole bilanciamento fra l'esigenza di agevolare il terzo trasportato nel conseguimento del risarcimento e quella di far gravare il peso definitivo di tale risarcimento sul garante
pagina 11 di 26 del conducente responsabile. … Deve pertanto concludersi che il riconoscimento dell'azione ex art. 141 cod. ass. a favore del trasportato nell'unico veicolo coinvolto nel sinistro comporterebbe una forzatura del dato letterale che non risulterebbe giustificata, sul piano logico-sistematico, da ragioni di tutela rafforzata del danneggiato (a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di coinvolgimento di due o più veicoli) e si tradurrebbe in una sostanziale lettura abrogativa del meccanismo di anticipazione/rivalsa ideato dal legislatore.”
Sulla scorta di tale motivazione, dunque, la Suprema Corte ha espresso, tra l'altro, il seguente principio: “L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”.
In ossequio a tale principio, dunque, è evidente che l'azione in esame-come tra l'altro prospettato dall'attore- debba essere correttamente inquadrata nell'ipotesi di azione diretta ex art. 144 C.d.A., non essendo stato dedotto, nel sinistro per cui è causa, il coinvolgimento di altri veicoli al di fuori di quello a bordo del quale viaggiava Pt_1
[...]
L'onere probatorio
pagina 12 di 26 Una volta inquadrata l'azione, giova soffermarsi sull'onere probatorio che le parti devono rispettivamente assolvere nell'ambito delle azioni risarcitorie di cui si è detto.
Partendo sempre dai precetti contenuti nella già citata pronuncia, va evidenziato che nell'ipotesi di azione ex art. 141 C.d.A., il danneggiato trasportato deve provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità, mentre l'assicuratore del vettore, per liberarsi dalla propria responsabilità deve dare prova del caso fortuito, che può individuarsi esclusivamente in cause naturali o condotte umane, purché, queste ultime, siano indipendenti dalla circolazione stradale dei veicoli.
Invero, le Sezioni Unite hanno, altresì, risolto il contrasto formatosi sulla natura del caso fortuito affinché rilevi ai fini dell'esclusione di responsabilità dell'assicurazione del vettore. Il primo comma del predetto articolo, infatti, fa espressamente «salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito», escludendo in radice l'operatività dell'azione diretta del trasportato laddove ricorrano, per l'appunto, gli estremi del caso fortuito.
Al riguardo, le Sezioni Unite hanno ripercorso i due orientamenti, formatisi all'interno della stessa Corte in contrasto tra loro: il primo ha ritenuto che nella nozione di caso fortuito rientrasse anche la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista a quello del vettore (cfr. Cass. Civ. n. 4147/2019); il secondo, invece, ha escluso tale possibilità, sostenendo che il fortuito si identificasse esclusivamente con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla circolazione (cfr. Cass. Civ. n.
17963/2021)
Le Sezioni Unite, dunque, partendo sempre dal tenore letterale della norma hanno privilegiato quest'ultimo orientamento, evidenziando che “è la stessa disposizione del 1° comma dell'art. 141 cod. ass. - letta nel suo complesso e alla luce della ratio che la sostiene - che porta ad escludere che la nozione di caso fortuito ivi evocata possa essere estesa fino a comportare un preliminare accertamento sulla assenza di corresponsabilità del vettore. L'incipit «salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito» non può che essere letto in correlazione con l'inciso «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro» e una siffatta
pagina 13 di 26 lettura …evidenzia come il legislatore abbia inteso escludere, in prima battuta, ogni accertamento concernente la colpa dei conducenti, che è riservato alla fase di rivalsa e che non può pertanto essere recuperato nell'ambito della salvezza del caso fortuito;
il che risulta coerente con la finalità della norma di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro (rimessi all'eventuale fase successiva). Deve pertanto ritenersi che - come sostenuto da Cass. 17963/2021 - nella cornice del giudizio configurato dall'art. 141, 1° co. cod. ass., in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità del sinistro, il caso fortuito che vale ad esimere l'assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali
e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli.”
Orbene, ai fini che qui interessano, va evidenziato che, sul piano probatorio, le diverse azioni ex art. 141 C.d.A. ed ex art. 144 C.d.A. (quale quella in esame) non determinano alcuna differenza per il trasportato, sul quale ricade sempre l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità.
Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 17963/21, richiamata dalle Sezioni Unite innanzi citate, “In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione
pagina 14 di 26 diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art.2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art.141, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito.”
Ciò in quanto il discrimine tra le due norme, invero, non va ricercato sul piano probatorio, bensì su quello risarcitorio, prevedendo l'art. 141 C.d.A., quale contropartita della tutela rafforzata riconosciuta al terzo trasportato, il limite risarcibile corrispondente al massimale minimo di legge e non al massimale di polizza del responsabile civile come avviene per l'azione ex art. 144 C.d.A.. Infatti “il beneficio per l'assicuratore di essere tenuto, ai sensi dell'art. 141, nei limiti del massimale minimo di legge ha il costo della possibilità di opporre esclusivamente quale causa del sinistro il fattore naturale o il fattore umano, estraneo alla responsabilità del conducente del veicolo antagonista.”
Tale costo non c'è nell'azione generale ai sensi dell'art. 144 C.d.A, dove può essere opposto e provato, quale caso fortuito escludente la responsabilità del vettore, qualsiasi condotta umana afferente alla circolazione, tra cui anche la responsabilità del veicolo antagonista.
La Corte di Cassazione, infatti, ha precisato che “Il trasportato in sinistro con più veicoli coinvolti e quello in sinistro con un solo veicolo allegano la medesima causa petendi, e cioè il danno ed il nesso di causalità, ma, mentre il primo, ove agisca ai sensi dell'art.
141 senza dedurre la responsabilità civile del proprio vettore, può conseguire dal relativo assicuratore il risarcimento entro il massimale minimo di legge, con la possibilità che gli venga opposto il caso fortuito (nei termini in cui la norma lo delimita
e che sono stati precisati sopra), il secondo agisce deducendo la responsabilità civile del proprio vettore ai sensi dell'art. 2054, comma 1, con la possibilità sempre che gli venga opposto il caso fortuito (il conducente ha «fatto tutto il possibile per evitare il danno»), al fine di conseguire però il risarcimento entro i limiti della somma per la quale è stata stipulata l'assicurazione.”
pagina 15 di 26 In definitiva, dunque, nel caso di azione risarcitoria diretta esercitata dal terzo trasportato ai sensi dell'art. 144 C.d.A. il danneggiato ha il solo onere di provare il danno ed il nesso di causalità, alla stregua di quanto previsto dall'art. 141, mentre spetta al vettore provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Merito della controversia
Passando all'esame del merito della controversia, occorre rilevare quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha citato in giudizio CP
e la al fine di ottenere, previo accertamento
[...] Controparte_3
dell'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente nonchè responsabile civile, la condanna dell al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non CP_4
patrimoniali subìti a seguito del sinistro verificatosi il giorno 17.12.2021, alle ore
21:00 circa, in Napoli alla via Murialdo. In particolare, l'attore ha dedotto che mentre si trovava in qualità di trasportato sul motociclo Yamaha tipo Dragstar tg. SA 134945, di proprietà di ed assicurato con la rovinava Controparte_2 Controparte_3
al suolo a seguito di una manovra imprudente ed avventata del conducente. A seguito del sinistro, l'attore subiva lesioni personali per le quali era trasportato, dal 118, presso il P.S. dell'Ospedale dei Colli di Napoli, dove gli erano diagnosticate le seguenti lesioni: “escoriazioni alla mano sinistra ed al ginocchio destro, una f.l.c. al IV dito della mano sinistra ed un'altra a margini irregolari al gomito omolaterale e sospetta lussazione alla spalla destra”, come da referto N. 20210037461 del 17 dicembre 2021
(cfr. all. parte attrice all'atto di citazione).
Per tali motivi, l'attore ha chiesto la condanna della compagnia di assicurazione al risarcimento di tutti i danni subìti.
Si è costituita in giudizio la la quale ha chiesto il rigetto della Controparte_3
domanda perché infondata nell'an e nel quantum.
In particolare, la compagnia assicurativa, oltre a dedurre che l'attore nel corso degli anni è rimasto coinvolto in plurimi sinistri, ha contestato la dinamica dell'incidente ed il fatto che, a differenza di che avrebbe riportato ingenti lesioni, il Parte_1
pagina 16 di 26 conducente del motociclo sarebbe rimasto, invece, illeso. La convenuta ha, altresì, dedotto che il motociclo non presenta caratteristiche tali da consentire il trasporto di un passeggero ed ha, in ultimo, lamentato la mancata ispezione dello stesso.
Ebbene, fatta tale premessa, questo giudice ritiene che l'attore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, consistente nella prova dell'evento dannoso e del nesso di causalità, così come ampiamente esposto nel precedente paragrafo.
A tali conclusioni la scrivente perviene sulla base del tenore delle deposizioni dei testi escussi, e , che hanno puntualmente e Testimone_1 Testimone_2
concordemente confermato la dinamica del sinistro così come descritta dall'attore negli scritti difensivi, nonché la circostanza che si è trovato come Parte_1
trasportato sul veicolo coinvolto nel sinistro ed ha, in conseguenza dello stesso, riportato lesioni personali. Invero, i testimoni, della cui attendibilità non si dubita anche perché totalmente estranei al presente procedimento, hanno reso dichiarazioni perfettamente concordanti circa il luogo e la dinamica del sinistro. In particolare ha, così, riferito: “ricordo vagamente la data, ma ricordo che era Testimone_1
dicembre del 2021, in prossimità del Natale ed ero in compagnia della mia amica
, con la quale stavo andando a mangiare una pizza nella pizzeria “Un posto al Tes_2
sole” in prossimità della rotonda zona Gianturco. Eravamo a piedi perché avevamo già parcheggiato l'autovettura un po' più avanti della pizzeria quando, in prossimità della rotonda abbiamo visto sopraggiungere una moto con due uomini a bordo senza casco;
ad un certo punto il conducente ha effettuato un sorpasso e, nel rientrare nella corsia di percorrenza, è sbandato ed il trasportato è proprio volato dalla moto ed è caduto al suolo rotolando per terra. Il conducente ha cercato di riprendere l'equilibrio della moto, ma ha continuato a sbandare fino a quando si è fermato appoggiando il motoveicolo a terra non ricordo se a destra o a sinistra. Ci siamo avvicinati al trasportato che si lamentava per dolori dappertutto, soprattutto lamentava dolore alla spalla destra e sinistra. Il conducente della moto, che ho appreso essere il fratello del trasportato, ha chiamato l'ambulanza. Io e la mia amica siamo rimasti vicino al mal
pagina 17 di 26 capitato per confortarlo e poi la mia amica ha dato il suo numero di telefono Tes_2
al conducente e tramite lei siamo stati chiamati a testimoniare. Ho appreso il nome di battesimo del mal capitato, tale dal conducente della moto di nome Pt_1
Preciso che la moto proveniva dalle nostre spalle”, mentre CP Testimone_2
ha dichiarato: “ricordo che, poco prima di Natale del 2021 non ricordo
[...]
esattamente la data, ero in compagnia del mio amico con il quale Testimone_1
dovevamo andare nella pizzeria “un posto al sole” a via Muraldo. Abbiamo parcheggiato e siamo scesi dall'auto allorquando abbiamo visto sopraggiungere una moto di colore nero che proveniva dalle nostre spalle, subito dopo la rotonda. Non sono in grado di ricordare il numero di targa della moto;
a bordo della moto vi erano due persone, non ricordo se indossassero il casco. La moto, nel sorpassare un'auto, ha iniziato a sbandare ed il trasportato è volato dalla stessa, è caduto al suolo ed ha fatto diverse capriole per terra, mentre il conducente ha continuato a sbandare fino a quando è riuscito a fermarsi ed è caduto, se non sbaglio sul lato sinistro o forse destro, non ricordo bene”.
Così descritta la dinamica del sinistro, risulta verosimile che il solo trasportato abbia riportato lesioni personali e dunque superato il rilievo, sul punto, della compagnia assicurativa. E invero, come confermato dai testi, il conducente, dopo aver provocato la caduta del trasportato, ha continuato a sbandare fino a quando non è riuscito a fermare il veicolo, cadendo poi al suolo. In tal modo si giustifica il fatto che , mentre il passeggero ha riportato lesioni personali, il conducente sia rimasto sostanzialmente illeso, essendo riuscito a diminuire la velocità del motociclo fino ad arrestare completamente la marcia, pur cadendo, in un secondo momento, al suolo.
Che l'attore sia rimasto coinvolto in un incidente stradale e che lo stesso sia l'unico soggetto che ha subìto lesioni personali emerge chiaramente non solo dal certificato di pronto soccorso, in cui si legge “Riferisce incidente stradale” (cfr. doc. all. parte attrice), ma anche dal referto del 118, nel quale è riportata la dicitura “Unico paziente coinvolto”. Invero, risulta più che plausibile che il 118 abbia constatato la presenza di pagina 18 di 26 un solo paziente coinvolto, dato che il conducente del motoveicolo non ha riportato lesioni personali e che solo il è stato trasportato presso il Pronto Soccorso Pt_1
dell'Ospedale dei Colli. Inoltre, l'orario in cui è intervenuto il 118 sul luogo del sinistro (ore 21:12) è perfettamente compatibile con quanto narrato dall'attore e dai testimoni.
Non può rilevare in questa sede la circostanza che l'attore risulti coinvolto in numerosi sinistri, per due ordini di ragioni: in primo luogo, dalla documentazione depositata dalla Compagnia assicurativa si evince che taluni sinistri sono classificati quali
“sinistri in errore”; in secondo luogo, altri sinistri appaiono datati nel tempo
(27.02.2007, 02.09.2008, 11.02.2013) e l'attore ha riportato lesioni differenti da quelle per cui è causa (in particolare, dalla documentazione agli atti si legge che in occasione del sinistro del 27.02.2007 l'attore ha riportato: “contusione ginocchio sinistro”, in occasione di quello del 02.09.2008 “contusione piede destro” e in occasione di quello dell'11.02.2013 “ferita gamba sinistra”).
Infine, non convince la circostanza, paventata da parte convenuta, circa l'inidoneità del motociclo al trasporto di passeggeri.
Invero, dalla documentazione depositata da parte attrice (cfr. PRA) si desume che il motociclo è fornito di due posti e dunque è idoneo al trasporto di un passeggero.
Inoltre, appare oltremodo contraddittorio che la compagnia assicurativa affermi che il veicolo di proprietà di non sia idoneo al trasporto di ulteriori Controparte_2
soggetti ad esclusione del guidatore, salvo poi dichiarare di non aver potuto ispezionare lo stesso. Peraltro, con riferimento alla mancata possibilità di espletare la perizia sul motociclo va rilevato che parte convenuta ha depositato una perizia negativa nonché l'invito alla stessa formulato a Tuttavia, anche in questo Controparte_2
caso la perizia non appare firmata e non vi è neppure prova dell'invio e della spedizione dell'invito a Controparte_2
Ad ulteriore conforto delle deduzioni di parte attrice militano le risultanze della CTU medico-legale espletata. Ed invero l'ausiliario del giudice, all'esito di un'indagine pagina 19 di 26 svolta con competenza e rigore scientifico ha affermato la compatibilità delle lesioni subite dall'attore con la dinamica descritta nell'atto introduttivo.
In definitiva, appare provato che l'attore sia rimasto vittima di un sinistro stradale la cui responsabilità è da attribuire esclusivamente al conducente del motoveicolo
Yamaha tipo Dragstar tg. SA 134945, il quale, nell'effettuare un'azzardata manovra di sorpasso di altre autovetture e dunque violando il disposto di cui all'art. 148 C.d.S, ha perso il controllo del motociclo e ha determinato la caduta al suolo dell'attore.
In ordine all'entità delle lesioni riportate dall'istante e alle voci di danno risarcibili va premesso che con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale la scrivente condivide l'orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla
Corte Costituzionale nella sentenza n. 233/2003 e modificato solo in parte dalla
Suprema Corte nella sentenza n. 26972 dell'11/11/2008, in base al quale quest'ultima ha rilevato che il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., non si identifica più con il danno morale soggettivo, bensì si colloca nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, che porta a ricomprendere nella previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona, e dunque: 1) il danno morale, inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima;
2) il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psicofisica della persona, conseguente anche ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità, alla vita di relazione;
3) il danno esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti la persona, e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione.
Ciò chiarito ne deriva che il danno non patrimoniale deve essere riconosciuto solo se sussistono tutti gli elementi suindicati poiché trattasi, non più, di un danno-evento pagina 20 di 26 bensì di un cd. danno-conseguenza (cfr. in tema sent. Cass. civ. n. 7281/2003; sent.
Cass. civ. n. 7282/2003; sent. Cass. civ. n. 7283/2003; sent. Cass. civ. n. 8827/2003).
Nel rispetto di tali parametri vanno riconosciuti a postumi Controparte_2
invalidanti permanenti nella misura del 18% nonché un'inabilità temporanea totale della durata di 13 gg., un'invalidità temporanea parziale al 50% della durata di 30 gg. e un'invalidità temporanea parziale al 25% per la durata di 60 gg.
Circa la quantificazione del danno non patrimoniale, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. tra le altre: Cass. Sez. III n. 11754 del 15.05.2018), in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di
Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente, tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione.
Per quanto attiene al c.d. danno morale, va osservato quanto segue. Pur non sfuggendo a questo Giudice, inoltre, il carattere autonomo del danno morale, quale “danno da sofferenza interiore” e la possibilità di pervenire alla liquidazione dello stesso anche attraverso il ricorso ad elementi di prova presuntiva, ritiene la scrivente che resti, comunque, imprescindibile il principio dell'onere di allegazione delle conseguenze pregiudizievoli da parte della vittima che possano giustificare il ristoro di detta sofferenza (Cass. Civ. n. 25164/2020). Ebbene nel caso in esame l'unica prova del turbamento dello stato d'animo e del dolore intimo patito a seguito del sinistro risulta dalla deposizione della teste , moglie dell'odierno attore. Ebbene, Testimone_3
premesso che non può essere valutata l'eccezione di incapacità a testimoniare della pagina 21 di 26 predetta in quanto sollevata, tardivamente, da parte convenuta solo nella comparsa conclusionale, ritiene la scrivente che, tenuto conto dello stretto rapporto di parentela della teste con l'attore e dell'assenza di certificazione medica attestante sbalzi di umore e/o crisi di panico del predetto a seguito del sinistro, non possa ritenersi raggiunta la prova di tale voce di danno.
Va aggiunto che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte ( cfr. Cass. sez. 3, ord. 7513 del 27.03.2018; Cass. Sez. 6, ord. 10612/2018; Cass. Sez.3, ord.
28988/2019; Cass. sez. 6,ord. 5865/2021) il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione.
Sulla scorta dei predetti principi e, ritenendo non sussistenti, nella fattispecie in esame,
i presupposti per il riconoscimento della personalizzazione in aumento del risarcimento, detta personalizzazione non può essere applicata.
pagina 22 di 26 In definitiva sulla base delle Tabelle di Milano 2024, utilizzate come criterio equitativo di valutazione dei danni validato dalla Suprema Corte, va riconosciuta per le lesioni riscontrate (Frattura pluriframmentaria della testa e del collo chirurgico dell'omero dx operata di osteosintesi con placca e viti. F.L.C. dell'avambraccio sin. e della IV dito della mano sin.) all'attualità ivi compreso il danno emergente, la somma di €
49.805,00 per danno biologico (18% danno permanente), quella di € 1.495,00 a titolo di invalidità temporanea totale, quella di € 1.725,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% (30 gg.) ed infine quella di € 1.725,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 25% (60 gg.), per un totale di € 54.750,00
In relazione alle spese mediche ricollegate al sinistro, va osservato che, nonostante il calcolo delle stesse da parte del CTU, l'attore non ha spiegato domanda in tal senso né nell'atto di citazione né nella prima memoria e la richiesta delle stesse effettuata nella comparsa conclusionale non può essere presa in considerazione perché tardiva. Inoltre, agli atti non risulta depositata alcuna documentazione che consenta la valutazione e il calcolo di tali spese.
Per quanto attiene al danno da perdita della capacità lavorativa, va affermato quanto segue. Parte attrice ha affermato di non aver più potuto svolgere, a seguito del sinistro,
l'attività di panettiere, circostanza confermata anche dalla teste Testimone_3
Tuttavia, non è stata fornita alcuna prova dello svolgimento, da parte dell'attore, di tale professione prima del sinistro. Peraltro, nelle lettere di messa in mora e di richiesta di risarcimento del danno inviate alla compagnia assicurativa, l'attore si è dichiarato disoccupato. Per tale ragione, non è possibile procedere al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa generale e specifica.
In ordine alla richiesta di rivalutazione della somma riconosciuta all'attore e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che il danno è stato liquidato all'attualità.
Quanto, invece, agli interessi si rileva che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in
pagina 23 di 26 via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)».
Questo giudice ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi al tasso annuo, valutato in via equitativa, nella misura dell'1,5 %, tenuto conto del minimo mutamento del potere di acquisto della moneta nell'intervallo di tempo fra l'illecito, verificatosi in data
17.12.2021, ed il suo risarcimento (4 anni), e dell'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi nella misura sopra indicata devono calcolarsi dal momento del verificarsi del danno sull'importo, come sopra liquidato, svalutato ad € 48.026,32 all'epoca del sinistro e, quindi, su quest'ultima somma come progressivamente pagina 24 di 26 rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 17 dicembre, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall fino alla data della presente decisione. CP_5
Sull'importo finale, come sopra riconosciuto, di € 54.750,00 (che si converte in debito di valuta), maggiorata degli interessi compensativi maturati sino a tale data, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Passando alla regolamentazione delle spese del giudizio, nei rapporti tra le parti costituite, in ragione dell'esito del giudizio, l va Controparte_1
condannata alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore dell'attore e per esso in favore dell'avvocato Senofonte Demitry qualificatosi antistatario. Dette spese si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, sulla base dei valori medi di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento compreso tra euro 52.001
e 260.000) con la decurtazione del 50% per l'assenza di questioni giuridiche complesse ed in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese per l'espletamento della C.T.U., già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della compagnia di assicurazione.
Tenuto conto dell'assenza di domanda ex art. 2054 c.c. nei confronti di CP
e della contumacia di quest'ultimo, ricorrono eccezionali motivi per
[...]
dichiarare non ripetibili le spese di lite nei confronti del predetto
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
• Dichiara la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro di CP
, nella qualità di proprietario e conducente del Yamaha tipo Dragstar
[...]
tg. SA 134945;
pagina 25 di 26 • Accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la al pagamento in favore di della Controparte_3 Parte_1
complessiva somma di euro 54.750,00 oltre interessi compensativi, al tasso annuo dell'1,5 %, dal 17.12.2021 sull'importo svalutato a detta epoca e cioè su
€ 48.026,32 e, inoltre, su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 17 dicembre, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma finale così liquidata di euro 54.750,00 maggiorata degli interessi compensativi maturati sino a tale data, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
• Condanna alla rifusione delle spese di costituzione e di Controparte_3
rappresentanza in favore di e con attribuzione all'avvocato Parte_1
Senofonte Demitry, qualificatosi antistatario;
spese liquidate in euro 7.052,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e
CPA se dovute;
• Pone definitivamente a carico dell' , in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., le spese già liquidate per l'espletamento della CTU;
• Dichiara non ripetibili le spese di lite nei confronti di Controparte_2
Così deciso in Napoli il 14.04.2025
ILGIUDICE UNICO dott.ssa Roberta Di Clemente
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