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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/02/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza dell'11.2.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1387 2023 R.G. e vertente
TRA
nato a Parte_1 C.F._1
NA (ME) 28/04/1965, rappresentato e difeso, dall'avv. CHIEFFALLO
MARIO, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t.,
Resistente contumace
E di tutti i controinteressati
1 OGGETTO: pubblico impiego/graduatorie
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.3.2023 il ricorrente chiedeva, la rivalutazione dei titoli per l'inserimento nelle graduatorie ATA in relazione al servizio di leva prestato dal 01.11.1987 al 27.10.1988.
Nella contumacia delle altre parti, depositate le note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la causa veniva decisa.
1. Quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Si richiamano ex art. 118 disp c.p.c. i punti motivazionali dei precedenti di merito (cf.r ordinanze nei procedimenti n.r.g. 4484.1/2023), adottati, in revisione del precedente orientamento, dall'intestato Tribunale, nella medesima materia.
La questione controversa concerne la legittimità del D.M. 50/2021, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale
A.T.A. e docente, nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva e
i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.
La controversia va quindi decisa valutando gli effetti della nuova normativa sulla precedente disciplina, laddove il ha deciso di dare attuazione all'art. CP_2
485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati anche precedentemente all'assunzione in ruolo, attraverso la diversa attribuzione di punteggio a seconda dei casi.
Si ritiene che tale differenziazione appare ragionevole e non apertamente in contrasto con alcun apparato normativo, come anche osservato da una più recente giurisprudenza alla quale si ritiene di dover aderire (vedi ord. cautelare Trib.
Messina nel procedimento 2375/2023-1 e tra le altre (Trib. Chieti sez. lav. sentenza n. 152/2023, Trib. Venezia sez. lav sent. n. 248/2023, Trib. Frosinone
2 sez. lav sent. n. 286/2023, Trib. Roma sez. lav 4607/2023 Corte d'appello Torino sent. n. 326/2022).
Nel caso di servizio di leva prestato in corso di rapporto, il “servizio” che il dipendente sta prestando in favore dell'amministrazione scolastica viene interrotto e sospeso per la necessità di svolgere altra attività in favore della nazione, invece, nel caso in cui non sia prestato nel corso del rapporto di lavoro, il servizio di leva viene comunque riconosciuto nella stessa misura in cui viene riconosciuto ogni altro servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, così come previsto dall'art. 2050 d.lgs. 66/2000.
E' pertanto ragionevole il ragionamento dell'amministrazione per cui una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza.
Tale interpretazione è confortata dalla decisione del CdS, la n. 5218/2022 pubblicata il 29.12.2022, che ha affrontato la specifica questione oggetto di causa statuendo come “in definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina
è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare
(ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate. Infatti tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del2010, secondo cui: a) i periodi di effettivo
3 servizio militare, prestati presso le Fo. armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;
b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
Al contrario se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro che costringe
l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva,
l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato. Infatti la tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n° 50 del
2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico. È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica. In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento. Aderire alla tesi degli appellanti significherebbe operare una discriminazione verso i dipendenti statali che non può trovare ingresso. Ossia risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione.
In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone in contrasto con la giurisprudenza della sezione richiamata dagli appellanti perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio”.
Il ricorso è quindi da rigettare. Le spese di lite vanno tuttavia compensate in ragione dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti in materia e l'assenza di precedenti di legittimità in relazione alla recente disciplina.
4
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite di entrambe le fasi di giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 12.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Roberta Rando
5
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza dell'11.2.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1387 2023 R.G. e vertente
TRA
nato a Parte_1 C.F._1
NA (ME) 28/04/1965, rappresentato e difeso, dall'avv. CHIEFFALLO
MARIO, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t.,
Resistente contumace
E di tutti i controinteressati
1 OGGETTO: pubblico impiego/graduatorie
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.3.2023 il ricorrente chiedeva, la rivalutazione dei titoli per l'inserimento nelle graduatorie ATA in relazione al servizio di leva prestato dal 01.11.1987 al 27.10.1988.
Nella contumacia delle altre parti, depositate le note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la causa veniva decisa.
1. Quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Si richiamano ex art. 118 disp c.p.c. i punti motivazionali dei precedenti di merito (cf.r ordinanze nei procedimenti n.r.g. 4484.1/2023), adottati, in revisione del precedente orientamento, dall'intestato Tribunale, nella medesima materia.
La questione controversa concerne la legittimità del D.M. 50/2021, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale
A.T.A. e docente, nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva e
i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.
La controversia va quindi decisa valutando gli effetti della nuova normativa sulla precedente disciplina, laddove il ha deciso di dare attuazione all'art. CP_2
485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati anche precedentemente all'assunzione in ruolo, attraverso la diversa attribuzione di punteggio a seconda dei casi.
Si ritiene che tale differenziazione appare ragionevole e non apertamente in contrasto con alcun apparato normativo, come anche osservato da una più recente giurisprudenza alla quale si ritiene di dover aderire (vedi ord. cautelare Trib.
Messina nel procedimento 2375/2023-1 e tra le altre (Trib. Chieti sez. lav. sentenza n. 152/2023, Trib. Venezia sez. lav sent. n. 248/2023, Trib. Frosinone
2 sez. lav sent. n. 286/2023, Trib. Roma sez. lav 4607/2023 Corte d'appello Torino sent. n. 326/2022).
Nel caso di servizio di leva prestato in corso di rapporto, il “servizio” che il dipendente sta prestando in favore dell'amministrazione scolastica viene interrotto e sospeso per la necessità di svolgere altra attività in favore della nazione, invece, nel caso in cui non sia prestato nel corso del rapporto di lavoro, il servizio di leva viene comunque riconosciuto nella stessa misura in cui viene riconosciuto ogni altro servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, così come previsto dall'art. 2050 d.lgs. 66/2000.
E' pertanto ragionevole il ragionamento dell'amministrazione per cui una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza.
Tale interpretazione è confortata dalla decisione del CdS, la n. 5218/2022 pubblicata il 29.12.2022, che ha affrontato la specifica questione oggetto di causa statuendo come “in definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina
è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare
(ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate. Infatti tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del2010, secondo cui: a) i periodi di effettivo
3 servizio militare, prestati presso le Fo. armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;
b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
Al contrario se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro che costringe
l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva,
l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato. Infatti la tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n° 50 del
2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico. È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica. In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento. Aderire alla tesi degli appellanti significherebbe operare una discriminazione verso i dipendenti statali che non può trovare ingresso. Ossia risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione.
In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone in contrasto con la giurisprudenza della sezione richiamata dagli appellanti perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio”.
Il ricorso è quindi da rigettare. Le spese di lite vanno tuttavia compensate in ragione dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti in materia e l'assenza di precedenti di legittimità in relazione alla recente disciplina.
4
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite di entrambe le fasi di giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 12.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Roberta Rando
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