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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3542/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3542/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CIANO PAMELA, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale d'udienza del 11/11/2024
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SIi e contraevano matrimonio in TORINO, il Parte_1 CP_1
24/09/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
454 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 24/11/2006, il 7/9/2009 e il 2/7/2011. Per_1 Per_2 Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 29/5/2018.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 27/2/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata, formulando altresì istanze istruttorie.
All'udienza del 11/11/2024, parte convenuta compariva personalmente. Il giudice procedeva con l'ascolto delle parti ed all'esito, tenuto conto delle condizioni reddituali dichiarate dal sig. CP_1 parte ricorrente riformulava le proprie conclusioni. Il sig. dichiarava di nulla opporre alle CP_1 richieste come riformulate da controparte. Il giudice delegato, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava quindi il difensore di parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. La causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto personalmente comparso all'udienza.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo.
Nulla sulle spese, considerate la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai SIi e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello stato civile sono indicati in CP_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA la prole in via congiunta ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre.
DISPONE che il padre possa vedere i ragazzi secondo accordo tra i genitori e, in difetto, secondo il seguente calendario: a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola alla domenica sera, quando il padre riaccompagnerà i figli presso l'abitazione materna alle ore 21.00; infrasettimanalmente, il padre si occuperà di accompagnare i ragazzi presso i centri sportivi in cui gli stessi svolgono le diverse attività ( frequenta corsi di pallanuoto, frequenta il corso di Per_4 Per_2 yoga in sospensione e gioca a calcio); due settimane, anche non consecutive, durante le ferie Per_3 estive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
durante le festività natalizie una settimana pagina 2 di 3 consecutiva ad anni alterni, rispettivamente nel periodo 24-30 dicembre e nel periodo 31-6 gennaio;
durante le festività pasquali il giorno di Pasqua e le vacanze pasquali per tre giorni consecutivi ad anni alterni.
DISPONE che il SI corrisponda a la somma di euro CP_1 Parte_1
250,00 mensili da quando avrà reperito attività lavorativa, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese alle coordinate della SIa
, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli. Pt_1
DA' ATTO che il sig. inuncia alla sua quota di assegno unico che potrà quindi essere CP_1 percepito per l'intero dalla SIa . Pt_1
DISPONE che il sig. corrisponda in favore di il 50% delle spese CP_1 Parte_1 extra mantenimento così come da Protocollo del Tribunale di Torino.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8.1.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3542/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CIANO PAMELA, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale d'udienza del 11/11/2024
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SIi e contraevano matrimonio in TORINO, il Parte_1 CP_1
24/09/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
454 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 24/11/2006, il 7/9/2009 e il 2/7/2011. Per_1 Per_2 Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 29/5/2018.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 27/2/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata, formulando altresì istanze istruttorie.
All'udienza del 11/11/2024, parte convenuta compariva personalmente. Il giudice procedeva con l'ascolto delle parti ed all'esito, tenuto conto delle condizioni reddituali dichiarate dal sig. CP_1 parte ricorrente riformulava le proprie conclusioni. Il sig. dichiarava di nulla opporre alle CP_1 richieste come riformulate da controparte. Il giudice delegato, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava quindi il difensore di parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. La causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto personalmente comparso all'udienza.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo.
Nulla sulle spese, considerate la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai SIi e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello stato civile sono indicati in CP_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA la prole in via congiunta ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre.
DISPONE che il padre possa vedere i ragazzi secondo accordo tra i genitori e, in difetto, secondo il seguente calendario: a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola alla domenica sera, quando il padre riaccompagnerà i figli presso l'abitazione materna alle ore 21.00; infrasettimanalmente, il padre si occuperà di accompagnare i ragazzi presso i centri sportivi in cui gli stessi svolgono le diverse attività ( frequenta corsi di pallanuoto, frequenta il corso di Per_4 Per_2 yoga in sospensione e gioca a calcio); due settimane, anche non consecutive, durante le ferie Per_3 estive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
durante le festività natalizie una settimana pagina 2 di 3 consecutiva ad anni alterni, rispettivamente nel periodo 24-30 dicembre e nel periodo 31-6 gennaio;
durante le festività pasquali il giorno di Pasqua e le vacanze pasquali per tre giorni consecutivi ad anni alterni.
DISPONE che il SI corrisponda a la somma di euro CP_1 Parte_1
250,00 mensili da quando avrà reperito attività lavorativa, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese alle coordinate della SIa
, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli. Pt_1
DA' ATTO che il sig. inuncia alla sua quota di assegno unico che potrà quindi essere CP_1 percepito per l'intero dalla SIa . Pt_1
DISPONE che il sig. corrisponda in favore di il 50% delle spese CP_1 Parte_1 extra mantenimento così come da Protocollo del Tribunale di Torino.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8.1.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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