Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/05/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berruti, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 3969 R.G. Cont. anno 2019
VERTENTE TRA
( c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Guadagnino giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore e domiciliata in Benevento presso il suo studio
-attrice-
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
( ) Parte_3 C.F._3
Rappresentati e difesi dall'avvocato ALBERTO MAZZEO e dall'avv.
Nicola Vernillo giusta procura a margine della comparsa e domiciliati in Benevento presso il loro studio
-convenuti-
Oggetto: servitù, rispetto delle distanze tra costruzioni, risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come formulate all'udienza del 6 novembre 2024.
IN FATTO E IN DIRITTO
L'attrice ha citato dinanzi al tribunale di Benevento i convenuti in epigrafe indicati al fine di ottenere, previo accertamento dell'esistenza di una servitù di scarico di acque
-1 di 16-
la restituzione delle aree di proprietà dell'attrice illegittimamente occupate;
la condanna dei convenuti ad arretrare le costruzioni ricevute in donazione dai genitori dal solo , in quanto realizzate non a Parte_1 distanza legale;
la condanna degli stessi ad eliminare lo sconfinamento dei manufatti pertinenziali realizzati in prossimità del confine con i beni dell'attrice, e ad eliminare la servitù di messa a terra elettrica nei beni altrui, ad eliminare la realizzata servitù di passaggio sui beni altrui per raggiungere i propri vasi di espansione dell'impianto idrico e la centralina della messa a terra dei suoi edifici, con condanna all'abbattimento di quest'ultima; la loro condanna ad eliminare la veduta sulla proprietà confinante nonchè ad eliminare l'albero di noce di alto fusto posto a distanza non legale;
infine ha chiesto la condanna dei convenuti a risarcire tutti i danni subiti dagli attori, da liquidarsi in via equitativa ed entro il valore di € 26.000.00.
Ha dedotto a sostegno delle domande formulate:
-che insieme alla moglie, aveva posto in essere Parte_2 opere che impedivano alle acque bianche provenienti dalla strada e dalla corte comune dell'antica casa di raggiungere l'area di sua proprietà per raggiungere la pozzetta per la raccolta delle acque ivi esistente;
-che le acque, già prima della donazione paterna, giungevano ad una cunetta di convoglio, posta nell'area poi divenuta di proprietà del convenuto;
-che poi lo stesso, nell'effettuare lavori di sistemazione del cortile con lavori cementizi, aveva realizzato nel medesimo punto in cui si trovava la cunetta di convoglio, una pozzetta;
-2 di 16- -che i convenuti, poco prima dell'introduzione del giudizio avevano posto in essere dei lavori che avevano alterato la quota del limite del proprio cortile esclusivo in confine con quello della corte comune del fabbricato, identificato con la particella 507 dell'attore;
-che ciò era avvenuto mediante la realizzazione di una ringhiera metallica lungo il confine tra i beni comuni e quelli di proprietà esclusiva che avevano determinato l'innalzamento di alcuni centimetri della quota del cortile di proprietà esclusiva, con la creazione di un piccolo gradino in conglomerato cementizio, su cui avevano applicato la ringhiera, impedendo così alle acque piovane di raggiungere la pozzetta di scarico, esistente per destinazione del padre di famiglia;
-che di conseguenza le acque, invece che raggiungere la detta pozzetta, a partire dalla primavera del 2019 avevano cominciato a raggiungere i beni di proprietà esclusiva dell'attrice, ivi ristagnando;
-che inoltre i convenuti avevano posto sulla pozzetta un cassone metallico rendendola non visibile;
-che inoltre i convenuti, nel realizzare negli ultimi anni costruzioni accessorie al confine con i beni dell'attrice, non avevano rispettato le distanze tra le costruzioni e talvolta avevano addirittura sconfinato;
-che i fabbricati realizzati dai convenuti in prossimità con il confine di accatastati nel 2011, erano stati Parte_1 realizzati senza rispettare la distanza di 10 metri dal confine;
-che inoltre la struttura realizzata in parte con blocchetti cementizi prefabbricati e malta cementizia per le strutture verticali, con copertura in lamiera ondulata, presentavano, al confine, una finestra, con una grata metallica aperta, realizzata in violazione della normativa vigente in materia di vedute e dunque da eliminare;
-3 di 16- -che inoltre sconfinavano nell'area di proprietà dell'attrice un albero di noce e i vasi di espansione dell'impianto idrico del convenuto, nonché la puntazza dell'impianto elettrico dei convenuti, con realizzazione di una servitù di messa a terra elettrica nei beni altrui e realizzazione di una servitù di passaggio sui beni altrui per raggiungere i vasi di espansione dell'impianto idrico e la centralina della messa a terra dal loro edificio, avendo li convenuti realizzato la struttura sul confine eliminando qualsiasi accesso alla rientranza dei propri manufatti verso il confine con il suolo della sorella.
Nel costituirsi in giudizio i convenuti hanno chiesto il rigetto di tutte le domande formulate nei loro confronti in quanto infondate ed in via riconvenzionale hanno chiesto al tribunale di accertare l'usucapione per prescrizione acquisitiva ventennale ex art. 1158 c.c. di tutti i manufatti oggetto di contestazione, per possesso pacifico ed indisturbato da parte dei convenuti e ciò in particolare per la porzione di terreno oggetto dell'eventuale sconfinamento nel confine, nonché in relazione alla servitù di luce esistente sul confine, alla servitù di scarico elettrico come impiantato sul confine e con terminale sul fondo in confine, in relazione alla puntazza, alla servitù di sporto del capannone e dell'albero di noce, posto sul confine;
hanno inoltre chiesto la condanna dell'attrice all'eliminazione del pozzo nero posto sul confine con la proprietà dei convenuti e all'esecuzione di tutte le opere volte ad eliminare le infiltrazioni, e al risarcimento del danni, da quantificarsi in € 6000,00.
Hanno dedotto ed allegato a sostegno delle domande formulate:
-che mai alcuna servitù di scolo era esistita a carico del fondo di proprietà del , né i convenuti avevano posto in Parte_1 essere alcuna opera volta a modificare il naturale deflusso delle acque;
-che la pozzetta sita nel fondo di proprietà del era Parte_1 funzionante ma mai aveva svolto la funzione di raccolta delle
-4 di 16- acque provenienti dal comune cortile, che la stessa non era ostruita da nessun cassone metallico, né erano stati posti in essere lavori tali da creare una nuova servitù a carico dei fondi degli attori;
-che nessuno sconfinamento da parte loro vi era stato, avendo realizzato gli immobili di loro proprietà nel rispetto dei frazionamenti e che comunque le dette aree erano possedute fin dai tempi della donazione del 1994;
-che anche laddove fosse riscontrabile un minimo sconfinamento, si doveva comunque applicare l'art. 938 c.c. stante la buona fede dei convenuti, con solo obbligo di corrispondere un indennizzo all'attrice;
-che nessuna finestra era posta nel capannone di loro proprietà, lungo il muro confinante con i beni dell'attrice, esistendo sulla detta parete solo una apertura di ridotte dimensioni, costituente una luce ex art. 901 c.c.;
-che i vasi di espansione e l'albero di noce erano collocati nel terreno di proprietà dei convenuti ed erano comunque accessibili dal capannone di loro proprietà, con conseguente inesistenza di servitù sul fondo altrui;
-che l'albero di noce esisteva da tempo immemorabile, per essere stato ivi impiantato dal padre prima della divisione;
-che anche la e la sovrastante struttura di copertura Pt_4 del fabbricato erano state realizzate nel rispetto delle disposizioni di legge sulle distanze e che comunque esistevano lì fin dal 1996, anno di realizzazione del muro di confine, con conseguente usucapione ultraventennale della porzione di terreno eventualmente oggetto di sconfinamento della luce, della servitù di scarico elettrico, della puntazza, della sporgenza del tetto del capannone e dell'albero di noce;
-che l'attrice aveva realizzato un pozzo nero, in violazione delle norme igieniche e sanitarie, non a distanza regolamentare
-5 di 16- dal confine e fonte di infiltrazioni nel capannone dei convenuti;
-che lo stesso doveva essere abbattuto e che comunque la doveva essere condannata a rimuovere le fonti del Parte_1 danno da infiltrazioni ai convenuti e a risarcire i danni, quantificati nella misura di € 6000,00.
Nel corso del giudizio l'attrice ha dato atto di aver rimosso il pozzo nero, deducendo che lo stesso da sempre era stato utilizzato esclusivamente dalla madre delle parti in causa, realizzato dal padre delle parti, e di aver provveduto al relativo spurgo, rappresentando di avervi provveduto solo nel tentativo di trovare una soluzione transattiva del giudizio;
ha inoltre contestato l'eccezione di usucapione in relazione al capannone, rappresentando che lo stesso era stato completato solo nel 2004.
Nel corso del giudizio è stato conferito incarico al c.t.u., e si è proceduto all' escussione dei testimoni ammessi. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe.
Occorre esaminare separatamente le domande proposte da ciascuna delle parti.
La domanda di accertamento della esistenza, sul fondo del convenuto, di una servitù di scolo di acque, e del compimento da parte del convenuto di lavori volti a modificare il decorso delle acque è fondata.
Dall'escussione dei testi è emerso che anteriormente alla donazione del 1994, con cui i coniugi avevano Controparte_1 trasferito ai quattro figli, parte dei beni di loro proprietà siti in Benevento contrada Montepino ( cfr. doc. 1 fascicolo dell'attrice), a seguito di precipitazioni atmosferiche le acque bianche scendevano per la stradina (p.lla 241) e per il cortile e superate le due griglie poste l'una in prossimità del cancello e la seconda nei pressi del cortile divenuto comune dopo la donazione paterna -cementificato da Persona_1
-6 di 16- prima del detto atto traslativo a titolo gratuito- raggiungevano la parte del fondo successivamente donata al convenuto raggiunta la detta area le acque convogliavano Parte_2 in un canaletto, ivi posto, definito “rasola” dalla teste
, madre di entrambi i parti del presente Tes_1 Parte_1 giudizio. Dalla ricostruzione di quest'ultima si desume che il marito, che aveva cementificato il cortile, poi diventato comune, aveva lasciato, l'area sottostante in terreno e il detto canaletto volto a far defluire le acque che provenivano dall'alto non raccolte dalle griglie sovrastanti;
tale canaletto
Part si trovava nell'area poi donata a nel 1994; quest'ultimo, dopo il detto atto traslativo a titolo gratuito, fece dei lavori di cementificazione dell'area di sua proprietà ponendo, al posto del detto canale, una grata, che comunque consentiva il convoglio e il deflusso delle acque, come fino ad allora aveva fatto il canaletto;
la detta testimone ha precisato poi che solo negli ultimi anni il convenuto aveva “chiuso il tombino”, nel senso che aveva realizzato un piccolo gradino, che impediva all'acqua di scendere verso la detta grata, che poi era stata anche coperta da lamiere e costruzioni che impedivano di scorgerla. Anche il teste di parte convenuta Testimone_2 marito della sorella ha confermato che la Parte_5
“pozzetta” di cui è causa, posta nella proprietà del convenuto era stata realizzata da quest'ultimo, anche con Parte_2 il suo aiuto, nell'area di sua proprietà, intorno al 1994, dopo la donazione paterna, sostituendo la preesistente cunetta di destra;
il teste ha specificato che la detta pozzetta, con connessa tubatura per lo scarico, era stata realizzata per evitare che l'acqua -che non poteva che provenire dalla strada e dal cortile comune- invadesse il capannone che si trovava nella
Part proprietà di . Il teste di parte attrice Testimone_3 ha confermato che la detta pozzetta esisteva già sicuramente nel
2001-2002, quando lo studio tecnico di cui egli faceva parte
Part aveva progettato la realizzazione della casa di . Da quanto dichiarato dalla madre delle parti e dal teste si Tes_3
-7 di 16- ritiene raggiunta la prova che solo recentemente Parte_2 aveva realizzato un gradino, nell'area di sua proprietà, che aveva determinato una variazione della pendenza dell'area cementificata di Pio con conseguente impossibilità per le acque provenienti dalla strada e dal cortile comune di riversarsi nella pozzetta preesistente.
Anche dalle deposizioni degli altri due testi di parte convenuta e – si desume che la pozzetta di cui è Tes_4 Testimone_5
Part causa fu realizzata da , quando cementificò l'area di sua proprietà e dunque dopo la donazione, per evitare allagamenti con l'acqua del capannone di sua proprietà: tali allagamenti dovevano derivare necessariamente dalla parte di acqua proveniente dalla strada e dal cortile comune, che superava le due griglie antistanti, continuando a scorrere verso l'area di proprietà del convenuto.
I testi di parte convenuta hanno riferito che insieme alla fu realizzato il piccolo gradino, risultante dalla Tes_6 documentazione fotografica in atti: occorre rilevare però che tale affermazione non appare verosimile, posto che è risultato dalla c.t.u. svolta che il piccolo gradino, sormontato dalla ringhiera, impedisce all'acqua proveniente da discesa e cortile comune di raggiungere la griglia, dirottandosi nei terreni di
. Più verosimile è pertanto la ricostruzione dei testi di Pt_1 parte attrice per cui in un primo momento fu realizzata la griglia, che non comportò alcun disagio per il fondo dell'attrice, svolgendo la medesima funzione di scarico delle acque svolta dalla precedente canaletta;
solo in un secondo momento, fu realizzato il detto gradino, ringhiera e modifica della pendenza del cortile del convenuto, tale da determinare il deflusso dell'acqua verso l'area di proprietà dell'attrice e la conseguente inutilità della originaria griglia posta sul cortile del convenuto.
Ne deriva che deve ritenersi sussistente una servitù di scolo di acque per destinazione del padre di famiglia, alla luce di
-8 di 16- quanto disposto dall'art. 1062 c.c. , tenuto conto che prima della donazione, l'acqua si riversava nella parte del fondo poi
Part assegnata a , tramite il canaletto in terra realizzato dal padre di entrambe le parti (opera visibile esistente) e poi il fondo originariamente unico è stato oggetto di una pluralità di donazioni aventi ad oggetto singole parti dello stesso. Dopo la donazione la servitù è continuata ad esistere: l'asservimento del fondo del convenuto al cortile comune, di proprietà anche dell'attrice, è continuato anche a seguito delle opere, realizzate dal convenuto , che non hanno reso più Parte_1 gravoso l'esercizio della servitù- ossia la realizzazione della griglia- e dunque ammissibili, alla luce di quanto disposto dall'art. 913 c.c. . Risultano invece in contrasto con la detta norma, in quanto volti ad impedire lo scolo dell'acqua verso la griglia esistente sul cortile dei convenuti, i lavori eseguiti poco prima dell'introduzione del presente giudizio, come descritti dal c.t.u. a pag. 9 della relazione, sul punto pienamente condivisa da questo giudice. In sintesi i lavori posti in essere dai convenuti sono i seguenti: inserimento sul limite del cortile del convenuto di un tubulare metallico di larghezza 6 cm, di altezza 4 cm e di lunghezza 5,30 ml, a partire dal limite di una ringhiera posta anch'essa sul limite del cortile, con sottostante muratura di tamponamento dello spazio formato dalla sua base metallica ed il piano inclinato della pavimentazione e un rialzo in cemento di circa 30 cm all'estremità del tubolare semiincassato;
“tale tubolare, in parte incassato nella pavimentazione in cemento unitamente al tamponamento su citato e a un prolungamento in cemento di 30 cm formano uno sbarramento che impedisce la convergenza delle acque verso il cortile di parte convenuta”. Ne deriva che il convenuto deve essere condannato ad eliminare le dette opere e a non frappore ostacoli- come l'armadietto in metallo risultante dalla documentazione fotografica ma non più esistente sui luoghi all'atto delle operazione della c.t.u.- che impediscono il deflusso dell'acqua.
-9 di 16- Occorre a questo punto esaminare la domanda volta all'accertamento che la struttura realizzata in parte con blocchetti cementizi prefabbricati e malta cementizia per le strutture verticali, con copertura in lamiera ondulata viola le norme in materia di distanze tra le costruzioni e la connessa domanda di usucapione formulata da parte convenuta.
Dalla lettura della relazione del c.t.u. si evince che il fabbricato accessorio censito al Catasto fabbricati al foglio 54 particella 273 sub. 6, situato in fondo al cortile di parte convenuta, come verificato dal c.t.u., emerge dal piano del cortile con un muro in cemento armato per un'altezza variabile da 64 a 69 cm circa, il cui estradosso supera di pochi cm il colmo della sua copertura metallica (Foto n. 29 e 30; TAV.2
Sezione-stralcio X-X', Sezione-stralcio YY'; TAV3 Prospetto- sezione A-A'). Su parte del muro indicato si presenta una pannellatura di lunghezza 4,05 ml e di altezza 1,70 ml, a partire dall'estradosso del muro in cemento su citato, costituita di lamiera ondulata sorretta da pilastrini di legno
(Foto n. 29, 30 e TAV.2 e 3). La distanza tra tale CP_2 pannellatura e la parete finestrata opposta del fabbricato originario (P.lla n. 507/Sub4) (Foto n. 3) misura 9,80 ml quindi ad una distanza inferiore a 10,00 ml prevista tra fabbricati anche con una sola parete finestrata. Dunque si presenta: a) un fabbricato seminterrato che emerge rispetto al piano del cortile di soli 64-69 cm. (inferiore all'altezza di un normale parapetto di 90-100 cm) e b) una sovrastruttura, costituita da pannellatura metallica, non funzionale ad esso sul quale si erge, che non rispetta la distanza minima di 10,00 ml.
Nel caso di specie non è possibile ritenere la detta violazione irrilevante, alla luce di quanto disposto dall'art. 65 del RUEC, tenuto conto che la norma dell'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n.
1444, in materia di distanze fra fabbricati, siccome emanata in attuazione dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, non
-10 di 16- può essere derogata dalle disposizioni regolamentari locali (sul punto cfr. Cass. 13547/2011).
Occorre però rilevare che i convenuti hanno eccepito l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme (sulla ammissibilità della costituzione per usucapione di una servitù di tal fatta cfr. ex multis Cass. 25843/2023). Dalla documentazione fotografica depositata da parte convenuta sia in sede di costituzione che con la seconda memoria ex art. 183
c.p.c. e dall'escussione dei testi e Testimone_5 Tes_2
è desumibile che il detto capannone era già estato
[...] realizzato dal convenuto al tempo del festeggiamento della comunione di nel 1997- il cui rinfresco si Parte_6
Part svolse nel cortile di proprietà esclusiva di ( cfr. fotografie della detta festa, nelle quali è visibile il capannone di cui è causa)- e al primo compleanno della figlia dei convenuti, festeggiato nel 1998 proprio all'interno Per_2 del capannone (cfr. documentazione fotografica prodotta dai convenuti). Né risulta provato dall'attore il compimento, prima dell'inizio del presente giudizio, di alcuna attività volta a contestare il possesso ad immagine della detta servitù da parte dei convenuti prima del 2019.
Deve pertanto in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dai convenuti, accertarsi il possesso ad usucapionem della servitù di costruzione a distanza inferiore da quella legale in relazione all'immobile censito al f. part. 273 sub. 6.
Il c.t.u. ha accertato che il medesimo fabbricato è ubicato all'interno della proprietà attorea per 6 cm con il suo spigolo a valle, mentre a contrario lo spigolo a monte si trova nella proprietà dei convenuti. Limitatamente ai detti 6 cm di sporgenza del detto fabbricato, occorre richiamare la disciplina di cui all'art. 938 c.c., con conseguente acquisto a titolo originario dei detti 6 cm del fondo di proprietà dell'attrice su cui insiste lo spigolo indicato del fabbricato dei convenuti-
-11 di 16- tenuto conto che la buona fede nella realizzazione dello stesso su parte del fondo è desumibile dalla esiguità dello sconfinamento- con conseguente obbligo dei convenuti di corrispondere all'attrice una somma pari al doppio del valore della superficie occupata, da calcolare in applicazione dei valori OMI per i fondi siti nell'area di cui è causa tenuto conto che l'attrice non ha dato prova di aver formulato, opposizione all'occupazione dei detti 6 cm, nei modi e termini indicati nella detta norma.
Quanto all'apertura posta sulla parete ovest del medesimo fabbricato, occorre rilevare che il c.t.u. ha accertato la presenza di una apertura di 47 cm di larghezza e 22 di altezza, dotata di grata, la quale si trova, all'interno del fabbricato, con il lato inferiore ad un'altezza di 40 cm Dl pavimento e a
62 cm da quello superiore. La stessa non è qualificabile come luce, in base a quanto stabilito dall'art. 901 c.c., in quanto è posta ad una altezza inferiore a 2,5 ml dal pavimento, né è qualificabile come veduta, tenuto conto della sua ampiezza.
Trattasi pertanto di luce irregolare, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 902 c.c. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della relativa servitù, in quanto la servitù di aria e luce - che è negativa, risolvendosi nell'obbligo del proprietario del fondo vicino di non operarne la soppressione - non è una servitù apparente, atteso che l'apparenza non consiste soltanto nell'esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino in modo da fare presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza;
Né la circostanza che la luce sia irregolare è idonea a conferire alla indicata servitù il carattere di apparenza, non essendo
-12 di 16- possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito, ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima” (così ex multis
Cass. Ord. 17475/2023). Ne deriva pertanto che il convenuto dovrà provvedere a regolarizzare la detta luce irregolare, attenendosi a quanto disposto dall'art. 901 c.c., provvedendo, laddove per la conformazione dei luoghi la detta regolarizzazione non sia possibile, alla sua chiusura. Al riguardo si rinvia a Cass. Ord. 12306/2023 che ha chiarito che
“in tema di luci irregolari, se è vero che ai sensi dell'art. 902 c.c. il vicino può chiederne solo la regolarizzazione, ma non la chiusura, va tuttavia escluso che il giudice possa affermare il diritto di mantenerle tutte le volte in cui il loro adeguamento al disposto dell'art. 901 c.c. si riveli in concreto inidoneo a soddisfare l'esigenza di attingere aria e luce, trattandosi di azione intesa a far valere un diritto reale, la cui tutela impone la rimozione del fatto lesivo”.
Quanto all'esistenza dell'albero di noce a distanza inferiore a quella legale, da quanto dichiarato dai testi escussi e dalla documentazione fotografica in atti- tenuto conto della posizione assunta dall'albero rispetto al capannone- deve ritenersi che lo stesso preesiste, nella detta posizione, al capannone, all'interno della cui sagoma è inserito. Pertanto, tenuto conto di quanto accertato circa l'esistenza del capannone almeno a partire dal 1997, deve ritenersi che i convenuti hanno usucapito anche il diritto a mantenere a distanza inferiore dal confine il detto albero. Al riguardo si rappresenta che la giurispriudenza di legittimità ha chiarito che “il diritto di mantenere una siepe a distanza dal confine inferiore rispetto a quella legale può essere usucapito nel termine previsto per i beni immobili”
(così ex multis Cass. Ord. 13640/2017).
-13 di 16- Il c.t.u. ha accertato che i vasi di espansione dell'impianto idrico si trovano nella proprietà dei convenuti e pertanto la domanda dell'attrice relativa agli stessi deve essere rigettata.
La cassetta di derivazione dell'impianto elettrico è situata sulla parete del fabbricato accessorio del convenuto presso lo spigolo a monte, che risulta trovarsi nella proprietà del convenuto a distanza di circa 13 cm dal confine della proprietà attorea. Dalla detta cassetta di derivazione parte però un tubo in pvc contenente un cavo elettrico che si collega alla puntazza della messa a terra infissa nel terreno della proprietà attorea a 60 cm dalla parete del fabbricato. Non essendo stata fornita la prova dell'esistenza del detto impianto da almeno 20 anni ( non essendo neppure stata articolata prova sulla detta circostanza) i convenuti devono essere condannati ad arretrate la parte del detto impianto elettrico portandola all'interno del fondo di loro proprietà.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dai convenuti avente a oggetto la rimozione del pozzo nero sito nella proprietà dell'attrice e delle fonti di infiltrazioni al capannone dei convenuti, occorre rilevare che il c.t.u. ha verificato che il pozzo nero è stato in corso di causa rimosso, con conseguente rimozione anche della fonte delle infiltrazioni.
Risulta dalla relazione depositata che nell'immobile di proprietà dei convenuti vi sono danni provocati da pregresse infiltrazioni, dovute alla preesistenza del pozzo nero, peraltro visibili dalla documentazione fotografica allegata alla c.t.u..
Se pertanto in ordine alla domanda di rimozione della causa delle infiltrazioni deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in relazione alla domanda di danni da infiltrazioni pregresse, non quantificati dal c.t.u. in quanto non oggetto del quesito giudiziale, gli stessi possono essere quantificati nella complessiva somma di € 3000,00, come indicata nella c.t.p. dei convenuti, tenuto conto dei lavori necessari per la coibentazione e la sanificazione dell'ambiente
-14 di 16- del capannone che era stato interessato dalle dette infiltrazioni. Nessun risarcimento può essere riconosciuto per i danni da perdita di raccolti ivi depositati, di cui alla citata c.t.p., non essendo stato dato di essi data alcuna prova nel corso del giudizio.
Deve essere infine rigettata la domanda risarcitoria formulata da parte attrice in difetto di allegazione, prima ancora che di prova dei danni derivanti dalle condotte poste in essere dai convenuti.
Quanto alle spese di lite, la obiettiva controvertibilità delle domande proposte e la soccombenza reciproca giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- accerta l'esistenza di una servitù di scolo di acque per destinazione del padre di famiglia incidente sul fondo di proprietà del convenuto verso la pozzetta posta nel Parte_1 cortile di sua proprietà esclusiva e condanna lo stesso ad eliminare le opere realizzate sul cortile indicate dal c.t.u. a pagina 9 quesito 1 punto 1, e a non frappore ostacoli al deflusso dell'acqua dal cortile comune verso la pozzetta posta nel cortile di proprietà esclusiva del convenuto Parte_1
-accerta il possesso ad usucapionem della servitù di costruzione a distanza inferiore da quella legale in relazione all'immobile censito al f. part. 273 sub. 6 rigettando la domanda di parte attrice avente ad oggetto l'arretramento del detto capannone;
- accerta l'acquisto a titolo originario da parte dei convenuti ex art. 938 c.c. dei 6 cm del fondo di proprietà dell'attrice su cui insiste lo spigolo a valle del citato fabbricato dei convenuti;
condanna questi ultimi a corrispondere all'attrice una somma pari al doppio del valore della superficie occupata,
-15 di 16- da determinare in applicazione dei valori OMI per i fondi siti nell'area di cui è causa;
-condanna i convenuti a regolarizzare la luce irregolare presente nel medesimo capannone e descritta al quesito 6 della c.t.u., in conformità a quanto disposto dall'art. 901 c.c., provvedendo, laddove per la conformazione dei luoghi la detta regolarizzazione non sia possibile, alla sua chiusura;
-dichiara l'acquisto ad usucapionem da parte dei convenuti del diritto di mantenere l'albero di noce posto nella loro proprietà
a distanza dal confine inferiore a quella legale;
-condanna i convenuti ad arretrare la parte dell'impianto elettrico che incide sul fondo di proprietà dell'attrice, come descritta nella relazione del c.t.u. al quesito 8 in modo da portarla all'interno del fondo di loro proprietà;
-dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla rimozione del pozzo nero;
condanna l'attore a risarcire ai convenuti i danni subiti all'immobile di loro proprietà derivanti dalle infiltrazioni del detto rimosso pozzo nero, liquidandoli nella complessiva somma di € 3000,00, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, 28 maggio 2025
Il Giudice
Serena Berruti
-16 di 16-