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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 21/08/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.37/ 2017 R.G. avente ad oggetto: RICONOSCIMENTO PATERNITA'
promossa da nato a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA BELLINI,20 95041 CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv. SCERBA MASSIMO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nata a [...] il [...] CF CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in VIA G. PASCOLI,6 95041 CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv.
LO FARO FILIPPO che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
E nei confronti nata a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. CP_2
in persona del curatore speciale nominato, elettivamente domiciliato per il C.F._3 presente procedimento in Caltagirone, Via G. Burgio n. 41, presso lo studio dell'Avv. Francesca
Rulli, C.F. CodiceFiscale_4
e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 13.1.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art 127 te c.p.c. le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione .
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 250 c.c., adiva codesto Tribunale al fine di sentire dichiarato Parte_1 giudizialmente il di lui riconoscimento della paternità, con i conseguenti effetti di legge, nei confronti della figlia naturale nata il [...] a [...] e già riconosciuta dalla madre CP_2
nonché di comunicare all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Caltagirone la CP_1 sentenza per le relative annotazioni.
All'uopo, esponeva di avere intrattenuto una relazione sentimentale ed intima con la resistente - iniziata nel giugno del 2012 e conclusa nel maggio del 2014 – dalla quale sarebbe derivata, senza dubbio alcuno, la nascita della figlia.
Il ricorrente, dunque, avendo avuto notizia della nascita della minore, consapevole della conseguente responsabilità, avrebbe più volte tentato di instaurare un rapporto affettivo con la figlia senza, tuttavia, riuscirvi a causa dell'ostruzionismo della famiglia materna, ricevendo, in particolare, dal padre della resistente , in risposta alla raccomandata n. 12965796366-8 - da lui in data Controparte_3 Pt_2
25.2.2016 al fine di ottenere il consenso della madre al riconoscimento della paternità - la richiesta di comunicare “dove, come e quando sarebbe avvenuto il rapporto…che avrebbe originato la sua paternità”, con ciò negando in maniera manifesta ed inequivocabile il consenso richiesto.
A fondamento della domanda, in diritto, deduceva come il consenso al riconoscimento non possa essere rifiutato quando confacente all'interesse della minore, la quale, nel caso di specie, avrebbe il diritto di ricevere la dovuta assistenza e cura anche da parte dell'altro genitore e, quindi, del padre, non essendovi valide ragioni a ciò ostative.
costituitasi, pur non escludendo che il ricorrente fosse il padre naturale della figlia, si CP_1 opponeva alla superiore richiesta, giustificando il proprio dinego, in particolare, in ragione della propria personalità e, segnatamente, del “ritardo mentale lieve con deficit persistenti nelle aree cognitiva e neuropsicologica” di cui sarebbe affetta e del quale già trentenne Parte_1 all'epoca della di lei adolescenza, avrebbe profittato al fine di “indurla a intrattenere con lui rapporti anche di natura sessuale”.
L'opponente, per quanto sopra, deduceva come il riconoscimento non fosse confacente all'interesse preminente della minore, non essendo l'ambiente familiare e sociale del ricorrente idoneo al migliore sviluppo psicofisico della stessa. Concludeva, pertanto, chiedendo, previa nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. per CP_2
(richiesta proposta anche dal ricorrente con istanza del 5.9.2017), l'accoglimento
[...] dell'opposizione con conseguente rigetto della richiesta di dichiarazione dell'avvenuto riconoscimento e, in subordine, di disporre: che la minore sia comunque affidata e collocata presso la madre;
che gli incontri del padre con la figlia avvengano in ambiente protetto alla presenza di soggetti specializzati;
che contribuisca al mantenimento della figlia mediante la Parte_1 corresponsione di un assegno mensile di € 300,00 o di quella diversa somma ritenuta equa.
Con provvedimento del 12.9.2017 veniva nominato l'avv. Biagio Pace curatore speciale di CP_2 al fine di rappresentare gli interessi della stessa nel presente giudizio, il quale, tuttavia, in
[...] ragione dalla sussistenza di validi motivi di astensione, era poi sostituito dall'avv. Francesca Rulli, che si costituiva con memoria del 21.5.2018, rappresentando il potenziale interesse della minore ad essere riconosciuta anche dal padre, non emergendo pregiudizi, altresì, rispetto all'attribuzione, in aggiunta, del cognome paterno.
Con ordinanza del 23.5.2018 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine accertare la paternità della minore.
Le operazioni peritali erano più volte rinviate a causa della mancata presenza della resistente e della figlia e si concludevano definitivamente, con il deposito della consulenza, in data 18.10.2024.
In data 11.2.2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusivi.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente occorre rilevare che il nominato CTU, all'esito delle operazioni peritali, concludeva esponendo che è figlia biologica di con “probabilità pari al CP_2 Parte_1
99,99…%”.
Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica deve, pertanto, ritenersi provato il rapporto di paternità tra il ricorrente e la minore . Parte_1 CP_2
In diritto deve, invece, osservarsi che, ai sensi dell'articolo 250 c.c., il figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254 c.c., dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento, poi, può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.
Con riferimento ai minori che non abbiano ancora compiuto i quattordici anni, inoltre, il riconoscimento non può avvenire senza che vi sia il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, infine, il rifiuto, da parte dell'altro genitore, del consenso al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio deve essere conforme all'interesse del minore.
In ordine alla rispondenza del riconoscimento del padre all'interesse del minore occorre osservare che l'interesse del figlio minore al riconoscimento da parte del padre risiede nel diritto all'identità personale, nella sua precisa e integrale dimensione psicofisica, e, dunque, nel diritto del minore ad identificarsi come figlio di due genitori noti.
In particolare, “il riconoscimento del figlio naturale minore infrasedicenne, già riconosciuto da un genitore, da parte dell'altro genitore, costituisce un diritto soggettivo di natura primaria, tuttavia condizionato all'interesse del minore. Tale secondo riconoscimento può essere sacrificato soltanto in presenza di un fatto di importanza proporzionale al valore del diritto sacrificato, ossia solo ove sussista il pericolo di un pregiudizio così grave per il minore da compromettere seriamente il suo sviluppo psicofisico”. (v. Cass. n. 7762/2017, Cass. n. 2645/2011 e Cass. n. 23074/2005)
Ciò posto, osserva il Collegio che la convenuta non ha contestato la paternità biologica del ricorrente in riferimento alla minore (vedasi verbale d'udienza del 27.6.2024), peraltro acclarata dalle risultanze della consulenza , ma solo che il riconoscimento paterno corrisponda all'interesse della figlia e, pertanto, ha rifiutato il proprio consenso, richiesto dall'art. 250 c.c..
Orbene, il consolidato orientamento giurisprudenziale, in parte sopra richiamato, richiede al giudice un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, da compiersi operando un giudizio prognostico, che valuti non già il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono diversi strumenti di tutela, ma la sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello "status" genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori.
(Cass. n. 24718/2021).
In altri termini, il diritto soggettivo al riconoscimento del figlio naturale ai sensi dell'art. 250 c.c. deve essere escluso nel solo caso, assai residuale, di pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psico- fisico del minore correlato alla pura e semplice attribuzione della genitorialità.
Alla luce di tali principi di diritto, nel caso di specie, ritiene il Collegio che quanto esposto dalla resistente in ordine ai presunti comportamenti del ricorrente volti ad approfittare del di lei stato di
“ritardo mentale lieve con deficit persistenti nelle aree cognitiva e neuropsicologica”, oltre ad essere non provato, in ogni caso non risulterebbe sufficiente a concretizzare quel pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psico-fisico della minore, tale da giustificare il sacrificio del diritto soggettivo alla genitorialità, trattandosi, comunque, di circostanze inidonee a mettere in discussione l'interesse della minore ad essere riconosciuta quale figlia del ricorrente poiché, tra l'altro, inerenti ad un periodo precedente alla nascita della stessa e comunque non rivolte nei suoi confronti.
Va, altresì, osservato che proprio la condizione sanitaria che la stessa resistente espone, induce a ritenere che l'interesse preminente della minore sia quello di essere riconosciuta, oltre che dalla madre, anche dall'odierno ricorrente.
Pertanto, attesa la non contrarietà all'interesse della minore del riconoscimento paterno, ritenuta da parte del Collegio accoglibile la domanda di emissione di sentenza che tenga luogo del consenso mancante, si osserva che occorre disporre in merito al regime di affido e di visita al minore, al suo cognome ed alle modalità di contribuzione al suo mantenimento da parte dei genitori, per il periodo successivo al riconoscimento, come disposto dall'art. 250 c. 4 ultima parte (e peraltro richiesto dalla resistente , pur se in via subordinata, per il caso di accoglimento della domanda).
Quanto al cognome, ai sensi dell'art. 262 c.c. se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente alla madre, il figlio può assumere il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
Come precisato dalla Suprema Corte (cfr. ex pluribus sent. n. 27069/2011; 2644/2011), il giudice è investito del potere-dovere, di decidere su ognuna delle possibilità previste dall'art. 262, comma 2 e
3 c.c., avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore, ed escludendo qualsiasi automaticità (che non riguarda il patronimico, per il quale non sussiste alcun privilegio) aggiungendo che il criterio direttivo che deve orientare il giudice non può che essere quello di salvaguardare l'identità personale del soggetto.
In particolar modo, poiché i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo esclusivo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, “la scelta del giudice è ampiamente discrezionale e deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento”
(Cass. civ. 12640/2015).
Il Collegio valuta che, tenuto conto dell'età della minore, la soluzione più opportuna sia quella di aggiungere il cognome paterno a quello materno già esistente, garantendo così alla stessa la formazione di una identità collegata ad entrambi i rami genitoriali.
Dunque, per effetto della presente sentenza, la minore figlia delle parti in causa prenderà il cognome del padre che si aggiungerà a quello della madre, venendo così a chiamarsi “Agar Gazzano Palermo”.
Il riconoscimento della figlia nata fuori del matrimonio comporta, inoltre, per il ricorrente l'assunzione di tutti i diritti e i doveri connessi allo status genitoriale.
Per quanto riguarda il regime di affidamento della minore deve rilevarsi che l'attuale contesto normativo impone di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, relegando l'affidamento cosiddetto monogenitoriale al rango di ipotesi eccezionale e cioè connessa alla sussistenza di motivi gravi o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore.
In particolare, l'art. 337-ter c.c. obbliga a considerare l'affinamento condiviso come soluzione prioritaria, in considerazione del primario interesse dei figli a mantenere un rapporto significativo e continuativo con ciascuno dei genitori e con i parenti dei rispettivi rami genitoriali.
Facendo applicazione dei suddetti principi al caso in esame deve, pertanto, disporsi che la minore venga affidata ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre.
Dalle stesse allegazioni della resistente, infatti, non sono emersi elementi che depongono per l'affidamento esclusivo, non essendovi ragioni per ritenere, a priori, il ricorrente non in condizione di esercitare la propria responsabilità genitoriale in modo condiviso con la resistente a seguito del riconoscimento.
La capacità genitoriale, in casi come il presente, deve infatti essere valutata dopo che sia stato autorizzato il riconoscimento e non già prima, specie se tale rapporto non sia stato agevolato dall'altro genitore neppure prestando il consenso al riconoscimento della minore.
È dal momento del riconoscimento che il rapporto di filiazione, fino a quel momento solo fattuale, può assumere valenza giuridica per il sorgere di conseguenti obblighi di natura morale, assistenziale e materiale ricollegati allo status di figlio.
Deve peraltro presumersi che il rapporto non certo sereno tra le parti, così come emerso attraverso la lettura degli atti difensivi, e il mancato consenso della resistente in ordine al riconoscimento della minore da parte del padre abbiano rappresentato circostanze che non hanno favorito l'instaurarsi di un rapporto di normale frequenza padre-figlia.
Non essendo, quindi, emersi validi e concreti profili di incapacità genitoriale segnalati dalla parte resistente o acquisiti al processo nel corso dell'istruttoria, si ritiene pertanto auspicabile l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale nell'interesse primario ad un sereno sviluppo fisico-psichico della minore.
Entrambi genitori, pertanto, dovranno d'ora innanzi attivamente adoperarsi affinché la minore instauri con il padre un rapporto quanto più solido ed armonioso, dialogando rispetto alle decisioni da assumere per la figlia.
Quanto alla disciplina degli incontri tra la minore ed il padre considerando l'età della stessa e la totale assenza di precedenti rapporti significativi, si reputa opportuno disciplinare gli incontri con il ricorrente in modo che si instauri tra di essi una relazione in modo graduale. Ne consegue che il padre potrà incontrare, in una prima fase della durata di sei mesi, la figlia presso i locali neutro dei servizi sociali territorialmente competenti, da attivare su iniziativa dell'interessato, sulla base di un calendario di incontri, stabilito dagli stessi operatori.
Superato il primo periodo, potrà tenere con sé la figlia secondo le intese raggiunte con l'altro genitore e, in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00.
A settimane alterne, potrà, inoltre, tenere con sé la minore il sabato e la domenica dalle ore 16.00 alle ore 20:00, senza pernottamento e, in una seconda fase, instaurato un più stretto rapporto con la figlia, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica con pernottamento.
Va infine esaminata la domanda di parte resistente che, pur in via subordinata e per l'ipotesi di accoglimento della domanda principale, ha chiesto che l'attore contribuisca al mantenimento della minore.
Ai sensi dell'art. 316 bis c.c., poi, i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Ai sensi del quarto comma del citato art. 337 ter, ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, salvo diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti.
Nel caso in esame, il ricorrente è senz'altro tenuto unitamente alla madre a provvedere al mantenimento della figlia.
In difetto di allegazioni specifiche in ordine alla situazione reddituale dello stesso, considerato che questi non ha contestato la domanda avanzata dalla resistente di previsione di un suo contributo per il mantenimento della minore, tenuto conto della sua giovane età e della sua capacità di produrre reddito, considerata la sussistenza (e la permanenza) dei presupposti per l'accesso al gratuito patrocinio, nonché quanto dichiarato in udienza dalla resistente (“Io provvedo al mantenimento di mia figlia, lavoro, vivo con i miei genitori”), si reputa opportuno disporre un contributo economico mensile di euro 250,00 da versarsi al domicilio della resistente entro il quinto giorno di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Egli parteciperà al pagamento delle spese straordinarie, previamente documentate e concordate, in ragione del 50%.
Le spese del presente giudizio devono essere compensate in ragione dell'esito complessivo del giudizio.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio essendo state entrambe le parti ammesse al gratuito patrocinio vanno poste definitivamente c carico dell'erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 37/2017, così provvede: dichiara che è il padre naturale di nata a [...] il [...], Parte_1 CP_2 già riconosciuta dalla madre, come propria figlia e ai sensi dell'art 250 c.c. dispone che la presente sentenza tenga luogo del consenso dell'altro genitore ai fini del riconoscimento;
dispone che la minore acquisisca anche il cognome del padre in aggiunta a quello della madre e venga così a chiamarsi da ” a “Agar Gazzano Palermo”; CP_2 affida la minore, all'esito dell'avvenuto riconoscimento e subordinatamente ad esso, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
dispone che gli incontri tra il padre e la minore avvengano nei modi e nei tempi meglio indicati in parte motiva;
dispone che il ricorrente corrisponda alla resistente, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore una somma mensile pari ad € 250,00 a far data dalla domanda, suscettibile di rivalutazione annuale secondo gli indici Istat da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e documentate per come indicato in parte motiva;
compensa le spese di lite tra le parti;
pone le spese della CTU espletata, definitivamente a carico dell'Erario; manda la Cancelleria di comunicare la sentenza all'ufficiale dello Stato civile competente per l'annotazione, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 396/2000, nell'atto di nascita.
Caltagirone 7.8.2025
Il presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.37/ 2017 R.G. avente ad oggetto: RICONOSCIMENTO PATERNITA'
promossa da nato a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA BELLINI,20 95041 CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv. SCERBA MASSIMO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nata a [...] il [...] CF CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in VIA G. PASCOLI,6 95041 CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv.
LO FARO FILIPPO che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
E nei confronti nata a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. CP_2
in persona del curatore speciale nominato, elettivamente domiciliato per il C.F._3 presente procedimento in Caltagirone, Via G. Burgio n. 41, presso lo studio dell'Avv. Francesca
Rulli, C.F. CodiceFiscale_4
e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 13.1.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art 127 te c.p.c. le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione .
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 250 c.c., adiva codesto Tribunale al fine di sentire dichiarato Parte_1 giudizialmente il di lui riconoscimento della paternità, con i conseguenti effetti di legge, nei confronti della figlia naturale nata il [...] a [...] e già riconosciuta dalla madre CP_2
nonché di comunicare all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Caltagirone la CP_1 sentenza per le relative annotazioni.
All'uopo, esponeva di avere intrattenuto una relazione sentimentale ed intima con la resistente - iniziata nel giugno del 2012 e conclusa nel maggio del 2014 – dalla quale sarebbe derivata, senza dubbio alcuno, la nascita della figlia.
Il ricorrente, dunque, avendo avuto notizia della nascita della minore, consapevole della conseguente responsabilità, avrebbe più volte tentato di instaurare un rapporto affettivo con la figlia senza, tuttavia, riuscirvi a causa dell'ostruzionismo della famiglia materna, ricevendo, in particolare, dal padre della resistente , in risposta alla raccomandata n. 12965796366-8 - da lui in data Controparte_3 Pt_2
25.2.2016 al fine di ottenere il consenso della madre al riconoscimento della paternità - la richiesta di comunicare “dove, come e quando sarebbe avvenuto il rapporto…che avrebbe originato la sua paternità”, con ciò negando in maniera manifesta ed inequivocabile il consenso richiesto.
A fondamento della domanda, in diritto, deduceva come il consenso al riconoscimento non possa essere rifiutato quando confacente all'interesse della minore, la quale, nel caso di specie, avrebbe il diritto di ricevere la dovuta assistenza e cura anche da parte dell'altro genitore e, quindi, del padre, non essendovi valide ragioni a ciò ostative.
costituitasi, pur non escludendo che il ricorrente fosse il padre naturale della figlia, si CP_1 opponeva alla superiore richiesta, giustificando il proprio dinego, in particolare, in ragione della propria personalità e, segnatamente, del “ritardo mentale lieve con deficit persistenti nelle aree cognitiva e neuropsicologica” di cui sarebbe affetta e del quale già trentenne Parte_1 all'epoca della di lei adolescenza, avrebbe profittato al fine di “indurla a intrattenere con lui rapporti anche di natura sessuale”.
L'opponente, per quanto sopra, deduceva come il riconoscimento non fosse confacente all'interesse preminente della minore, non essendo l'ambiente familiare e sociale del ricorrente idoneo al migliore sviluppo psicofisico della stessa. Concludeva, pertanto, chiedendo, previa nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. per CP_2
(richiesta proposta anche dal ricorrente con istanza del 5.9.2017), l'accoglimento
[...] dell'opposizione con conseguente rigetto della richiesta di dichiarazione dell'avvenuto riconoscimento e, in subordine, di disporre: che la minore sia comunque affidata e collocata presso la madre;
che gli incontri del padre con la figlia avvengano in ambiente protetto alla presenza di soggetti specializzati;
che contribuisca al mantenimento della figlia mediante la Parte_1 corresponsione di un assegno mensile di € 300,00 o di quella diversa somma ritenuta equa.
Con provvedimento del 12.9.2017 veniva nominato l'avv. Biagio Pace curatore speciale di CP_2 al fine di rappresentare gli interessi della stessa nel presente giudizio, il quale, tuttavia, in
[...] ragione dalla sussistenza di validi motivi di astensione, era poi sostituito dall'avv. Francesca Rulli, che si costituiva con memoria del 21.5.2018, rappresentando il potenziale interesse della minore ad essere riconosciuta anche dal padre, non emergendo pregiudizi, altresì, rispetto all'attribuzione, in aggiunta, del cognome paterno.
Con ordinanza del 23.5.2018 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine accertare la paternità della minore.
Le operazioni peritali erano più volte rinviate a causa della mancata presenza della resistente e della figlia e si concludevano definitivamente, con il deposito della consulenza, in data 18.10.2024.
In data 11.2.2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusivi.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente occorre rilevare che il nominato CTU, all'esito delle operazioni peritali, concludeva esponendo che è figlia biologica di con “probabilità pari al CP_2 Parte_1
99,99…%”.
Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica deve, pertanto, ritenersi provato il rapporto di paternità tra il ricorrente e la minore . Parte_1 CP_2
In diritto deve, invece, osservarsi che, ai sensi dell'articolo 250 c.c., il figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254 c.c., dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento, poi, può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.
Con riferimento ai minori che non abbiano ancora compiuto i quattordici anni, inoltre, il riconoscimento non può avvenire senza che vi sia il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, infine, il rifiuto, da parte dell'altro genitore, del consenso al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio deve essere conforme all'interesse del minore.
In ordine alla rispondenza del riconoscimento del padre all'interesse del minore occorre osservare che l'interesse del figlio minore al riconoscimento da parte del padre risiede nel diritto all'identità personale, nella sua precisa e integrale dimensione psicofisica, e, dunque, nel diritto del minore ad identificarsi come figlio di due genitori noti.
In particolare, “il riconoscimento del figlio naturale minore infrasedicenne, già riconosciuto da un genitore, da parte dell'altro genitore, costituisce un diritto soggettivo di natura primaria, tuttavia condizionato all'interesse del minore. Tale secondo riconoscimento può essere sacrificato soltanto in presenza di un fatto di importanza proporzionale al valore del diritto sacrificato, ossia solo ove sussista il pericolo di un pregiudizio così grave per il minore da compromettere seriamente il suo sviluppo psicofisico”. (v. Cass. n. 7762/2017, Cass. n. 2645/2011 e Cass. n. 23074/2005)
Ciò posto, osserva il Collegio che la convenuta non ha contestato la paternità biologica del ricorrente in riferimento alla minore (vedasi verbale d'udienza del 27.6.2024), peraltro acclarata dalle risultanze della consulenza , ma solo che il riconoscimento paterno corrisponda all'interesse della figlia e, pertanto, ha rifiutato il proprio consenso, richiesto dall'art. 250 c.c..
Orbene, il consolidato orientamento giurisprudenziale, in parte sopra richiamato, richiede al giudice un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, da compiersi operando un giudizio prognostico, che valuti non già il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono diversi strumenti di tutela, ma la sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello "status" genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori.
(Cass. n. 24718/2021).
In altri termini, il diritto soggettivo al riconoscimento del figlio naturale ai sensi dell'art. 250 c.c. deve essere escluso nel solo caso, assai residuale, di pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psico- fisico del minore correlato alla pura e semplice attribuzione della genitorialità.
Alla luce di tali principi di diritto, nel caso di specie, ritiene il Collegio che quanto esposto dalla resistente in ordine ai presunti comportamenti del ricorrente volti ad approfittare del di lei stato di
“ritardo mentale lieve con deficit persistenti nelle aree cognitiva e neuropsicologica”, oltre ad essere non provato, in ogni caso non risulterebbe sufficiente a concretizzare quel pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psico-fisico della minore, tale da giustificare il sacrificio del diritto soggettivo alla genitorialità, trattandosi, comunque, di circostanze inidonee a mettere in discussione l'interesse della minore ad essere riconosciuta quale figlia del ricorrente poiché, tra l'altro, inerenti ad un periodo precedente alla nascita della stessa e comunque non rivolte nei suoi confronti.
Va, altresì, osservato che proprio la condizione sanitaria che la stessa resistente espone, induce a ritenere che l'interesse preminente della minore sia quello di essere riconosciuta, oltre che dalla madre, anche dall'odierno ricorrente.
Pertanto, attesa la non contrarietà all'interesse della minore del riconoscimento paterno, ritenuta da parte del Collegio accoglibile la domanda di emissione di sentenza che tenga luogo del consenso mancante, si osserva che occorre disporre in merito al regime di affido e di visita al minore, al suo cognome ed alle modalità di contribuzione al suo mantenimento da parte dei genitori, per il periodo successivo al riconoscimento, come disposto dall'art. 250 c. 4 ultima parte (e peraltro richiesto dalla resistente , pur se in via subordinata, per il caso di accoglimento della domanda).
Quanto al cognome, ai sensi dell'art. 262 c.c. se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente alla madre, il figlio può assumere il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
Come precisato dalla Suprema Corte (cfr. ex pluribus sent. n. 27069/2011; 2644/2011), il giudice è investito del potere-dovere, di decidere su ognuna delle possibilità previste dall'art. 262, comma 2 e
3 c.c., avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore, ed escludendo qualsiasi automaticità (che non riguarda il patronimico, per il quale non sussiste alcun privilegio) aggiungendo che il criterio direttivo che deve orientare il giudice non può che essere quello di salvaguardare l'identità personale del soggetto.
In particolar modo, poiché i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo esclusivo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, “la scelta del giudice è ampiamente discrezionale e deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento”
(Cass. civ. 12640/2015).
Il Collegio valuta che, tenuto conto dell'età della minore, la soluzione più opportuna sia quella di aggiungere il cognome paterno a quello materno già esistente, garantendo così alla stessa la formazione di una identità collegata ad entrambi i rami genitoriali.
Dunque, per effetto della presente sentenza, la minore figlia delle parti in causa prenderà il cognome del padre che si aggiungerà a quello della madre, venendo così a chiamarsi “Agar Gazzano Palermo”.
Il riconoscimento della figlia nata fuori del matrimonio comporta, inoltre, per il ricorrente l'assunzione di tutti i diritti e i doveri connessi allo status genitoriale.
Per quanto riguarda il regime di affidamento della minore deve rilevarsi che l'attuale contesto normativo impone di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, relegando l'affidamento cosiddetto monogenitoriale al rango di ipotesi eccezionale e cioè connessa alla sussistenza di motivi gravi o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore.
In particolare, l'art. 337-ter c.c. obbliga a considerare l'affinamento condiviso come soluzione prioritaria, in considerazione del primario interesse dei figli a mantenere un rapporto significativo e continuativo con ciascuno dei genitori e con i parenti dei rispettivi rami genitoriali.
Facendo applicazione dei suddetti principi al caso in esame deve, pertanto, disporsi che la minore venga affidata ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre.
Dalle stesse allegazioni della resistente, infatti, non sono emersi elementi che depongono per l'affidamento esclusivo, non essendovi ragioni per ritenere, a priori, il ricorrente non in condizione di esercitare la propria responsabilità genitoriale in modo condiviso con la resistente a seguito del riconoscimento.
La capacità genitoriale, in casi come il presente, deve infatti essere valutata dopo che sia stato autorizzato il riconoscimento e non già prima, specie se tale rapporto non sia stato agevolato dall'altro genitore neppure prestando il consenso al riconoscimento della minore.
È dal momento del riconoscimento che il rapporto di filiazione, fino a quel momento solo fattuale, può assumere valenza giuridica per il sorgere di conseguenti obblighi di natura morale, assistenziale e materiale ricollegati allo status di figlio.
Deve peraltro presumersi che il rapporto non certo sereno tra le parti, così come emerso attraverso la lettura degli atti difensivi, e il mancato consenso della resistente in ordine al riconoscimento della minore da parte del padre abbiano rappresentato circostanze che non hanno favorito l'instaurarsi di un rapporto di normale frequenza padre-figlia.
Non essendo, quindi, emersi validi e concreti profili di incapacità genitoriale segnalati dalla parte resistente o acquisiti al processo nel corso dell'istruttoria, si ritiene pertanto auspicabile l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale nell'interesse primario ad un sereno sviluppo fisico-psichico della minore.
Entrambi genitori, pertanto, dovranno d'ora innanzi attivamente adoperarsi affinché la minore instauri con il padre un rapporto quanto più solido ed armonioso, dialogando rispetto alle decisioni da assumere per la figlia.
Quanto alla disciplina degli incontri tra la minore ed il padre considerando l'età della stessa e la totale assenza di precedenti rapporti significativi, si reputa opportuno disciplinare gli incontri con il ricorrente in modo che si instauri tra di essi una relazione in modo graduale. Ne consegue che il padre potrà incontrare, in una prima fase della durata di sei mesi, la figlia presso i locali neutro dei servizi sociali territorialmente competenti, da attivare su iniziativa dell'interessato, sulla base di un calendario di incontri, stabilito dagli stessi operatori.
Superato il primo periodo, potrà tenere con sé la figlia secondo le intese raggiunte con l'altro genitore e, in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00.
A settimane alterne, potrà, inoltre, tenere con sé la minore il sabato e la domenica dalle ore 16.00 alle ore 20:00, senza pernottamento e, in una seconda fase, instaurato un più stretto rapporto con la figlia, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica con pernottamento.
Va infine esaminata la domanda di parte resistente che, pur in via subordinata e per l'ipotesi di accoglimento della domanda principale, ha chiesto che l'attore contribuisca al mantenimento della minore.
Ai sensi dell'art. 316 bis c.c., poi, i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Ai sensi del quarto comma del citato art. 337 ter, ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, salvo diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti.
Nel caso in esame, il ricorrente è senz'altro tenuto unitamente alla madre a provvedere al mantenimento della figlia.
In difetto di allegazioni specifiche in ordine alla situazione reddituale dello stesso, considerato che questi non ha contestato la domanda avanzata dalla resistente di previsione di un suo contributo per il mantenimento della minore, tenuto conto della sua giovane età e della sua capacità di produrre reddito, considerata la sussistenza (e la permanenza) dei presupposti per l'accesso al gratuito patrocinio, nonché quanto dichiarato in udienza dalla resistente (“Io provvedo al mantenimento di mia figlia, lavoro, vivo con i miei genitori”), si reputa opportuno disporre un contributo economico mensile di euro 250,00 da versarsi al domicilio della resistente entro il quinto giorno di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Egli parteciperà al pagamento delle spese straordinarie, previamente documentate e concordate, in ragione del 50%.
Le spese del presente giudizio devono essere compensate in ragione dell'esito complessivo del giudizio.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio essendo state entrambe le parti ammesse al gratuito patrocinio vanno poste definitivamente c carico dell'erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 37/2017, così provvede: dichiara che è il padre naturale di nata a [...] il [...], Parte_1 CP_2 già riconosciuta dalla madre, come propria figlia e ai sensi dell'art 250 c.c. dispone che la presente sentenza tenga luogo del consenso dell'altro genitore ai fini del riconoscimento;
dispone che la minore acquisisca anche il cognome del padre in aggiunta a quello della madre e venga così a chiamarsi da ” a “Agar Gazzano Palermo”; CP_2 affida la minore, all'esito dell'avvenuto riconoscimento e subordinatamente ad esso, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
dispone che gli incontri tra il padre e la minore avvengano nei modi e nei tempi meglio indicati in parte motiva;
dispone che il ricorrente corrisponda alla resistente, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore una somma mensile pari ad € 250,00 a far data dalla domanda, suscettibile di rivalutazione annuale secondo gli indici Istat da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e documentate per come indicato in parte motiva;
compensa le spese di lite tra le parti;
pone le spese della CTU espletata, definitivamente a carico dell'Erario; manda la Cancelleria di comunicare la sentenza all'ufficiale dello Stato civile competente per l'annotazione, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 396/2000, nell'atto di nascita.
Caltagirone 7.8.2025
Il presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo