CA
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/05/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 240/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 240/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. SALVATI Parte_1
VALERIA elett. dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
in proprio e in qualità di liquidatore e legale rappresentante della CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. CANALE SARA elett.te Controparte_2
dom.to in Isernia, via Umbria
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVAZIONE
L' ha impugnato la sentenza resa dal Tribunale Fermo, sez. lavoro n. 141/2024, pubblicata il Pt_2
04/06/2024 e notificata ai soli fini esecutivi il 06/06/2024, la quale in accoglimento del ricorso, disponeva l'annullamento delle ordinanze-ingiunzioni opposte da , in proprio e in CP_1
qualità di liquidatore e legale rappresentante della ditta aventi ad Controparte_2
pagina 1 di 3 oggetto le sanzioni amministrative per il mancato versamento di ritenute previdenziali condannando dell'ente resistente alla refusione delle spese di lite.
Secondo l' , la sentenza in parola sarebbe erronea nell'aver applicato l'art.14 della legge CP_3
689/81 alla fattispecie de qua (disciplinata invece da altra norma) e nell'aver conseguentemente ritenuto estinta la potestà sanzionatoria dell' per maturata decadenza. Pt_2
Si è costituito nel presente grado in proprio e in qualità di Liquidatore CP_1 rappresentante legale della società , chiedendo dichiararsi l'appello Controparte_2
infondato.
Nelle more del processo di appello, prima dell'udienza di discussione, l' ha provveduto, Pt_2
come da comunicazione e deposito resi in data 2.4.2025, ad annullare le ordinanze ingiunzioni oggetto del presente giudizio.
Tale fatto sopravvenuto determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la potestà di questa Corte di definire la controversia con una propria sentenza finale di merito, atteso che le ordinanze ingiunzioni oggetto dell'odierno giudizio non sono più sussistenti.
Al riguardo va detto che la cessazione della materia del contendere, quale istituto processuale di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, si realizza ogniqualvolta sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti (es: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si e' iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia;
rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto
(anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.
In relazione ai presupposti richiesti per la configurabilità dell'istituto in oggetto, come ha precisato sul punto la dottrina, è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda (in caso contrario l'azione proposta risulterebbe ab initio carente di interesse); che esso determini l'eliminazione della materia in lite, che vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ormai da tempo ha chiarito che “Il giudice puo', in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioe' se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che e' venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a cio' non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualita' in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (cfr. Cass.11/12/2006 n. 271).
pagina 2 di 3 Quanto al regolamento delle spese di lite, seppure secondo qualche opinione (v. Sentenza
Consiglio di Stato n. 9001 del 21 ottobre 2022) la cessazione della materia del contendere che si verifichi in sede d'impugnazione determina la rimozione della sentenza oggetto del giudizio in quanto priva di attualità e comporta la perdita di ogni effetto della stessa, anche per ciò che attiene alla eventuale condanna al pagamento delle spese, tuttavia, in mancanza di un orientamento consolidato da parte della Cassazione, appare opportuno procedere alla regolazione delle spese per l'intero giudizio, nei due gradi, secondo il noto criterio della soccombenza virtuale.
In proposito, ritiene questo Collegio che sussistano certamente i presupposti per compensare integralmente le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio atteso che, stante la piena prova della materialità del fatto oggetto di sanzione amministrativa (ed ancor prima, costituente reato penale),
l'avvenuto annullamento delle ordinanze ingiunzioni opposte è avvenuto per avere, sostanzialmente,
l' aderito ad una delle eccezioni di natura meramente formale sollevate dall'opponente (ossia CP_3 violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981), questione, sulla quale, tuttavia, si è registrato e si registra ancora un contrasto giurisprudenziale.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Controversie in materia di lavoro e previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 240/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. SALVATI Parte_1
VALERIA elett. dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
in proprio e in qualità di liquidatore e legale rappresentante della CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. CANALE SARA elett.te Controparte_2
dom.to in Isernia, via Umbria
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVAZIONE
L' ha impugnato la sentenza resa dal Tribunale Fermo, sez. lavoro n. 141/2024, pubblicata il Pt_2
04/06/2024 e notificata ai soli fini esecutivi il 06/06/2024, la quale in accoglimento del ricorso, disponeva l'annullamento delle ordinanze-ingiunzioni opposte da , in proprio e in CP_1
qualità di liquidatore e legale rappresentante della ditta aventi ad Controparte_2
pagina 1 di 3 oggetto le sanzioni amministrative per il mancato versamento di ritenute previdenziali condannando dell'ente resistente alla refusione delle spese di lite.
Secondo l' , la sentenza in parola sarebbe erronea nell'aver applicato l'art.14 della legge CP_3
689/81 alla fattispecie de qua (disciplinata invece da altra norma) e nell'aver conseguentemente ritenuto estinta la potestà sanzionatoria dell' per maturata decadenza. Pt_2
Si è costituito nel presente grado in proprio e in qualità di Liquidatore CP_1 rappresentante legale della società , chiedendo dichiararsi l'appello Controparte_2
infondato.
Nelle more del processo di appello, prima dell'udienza di discussione, l' ha provveduto, Pt_2
come da comunicazione e deposito resi in data 2.4.2025, ad annullare le ordinanze ingiunzioni oggetto del presente giudizio.
Tale fatto sopravvenuto determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la potestà di questa Corte di definire la controversia con una propria sentenza finale di merito, atteso che le ordinanze ingiunzioni oggetto dell'odierno giudizio non sono più sussistenti.
Al riguardo va detto che la cessazione della materia del contendere, quale istituto processuale di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, si realizza ogniqualvolta sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti (es: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si e' iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia;
rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto
(anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.
In relazione ai presupposti richiesti per la configurabilità dell'istituto in oggetto, come ha precisato sul punto la dottrina, è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda (in caso contrario l'azione proposta risulterebbe ab initio carente di interesse); che esso determini l'eliminazione della materia in lite, che vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ormai da tempo ha chiarito che “Il giudice puo', in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioe' se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che e' venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a cio' non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualita' in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (cfr. Cass.11/12/2006 n. 271).
pagina 2 di 3 Quanto al regolamento delle spese di lite, seppure secondo qualche opinione (v. Sentenza
Consiglio di Stato n. 9001 del 21 ottobre 2022) la cessazione della materia del contendere che si verifichi in sede d'impugnazione determina la rimozione della sentenza oggetto del giudizio in quanto priva di attualità e comporta la perdita di ogni effetto della stessa, anche per ciò che attiene alla eventuale condanna al pagamento delle spese, tuttavia, in mancanza di un orientamento consolidato da parte della Cassazione, appare opportuno procedere alla regolazione delle spese per l'intero giudizio, nei due gradi, secondo il noto criterio della soccombenza virtuale.
In proposito, ritiene questo Collegio che sussistano certamente i presupposti per compensare integralmente le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio atteso che, stante la piena prova della materialità del fatto oggetto di sanzione amministrativa (ed ancor prima, costituente reato penale),
l'avvenuto annullamento delle ordinanze ingiunzioni opposte è avvenuto per avere, sostanzialmente,
l' aderito ad una delle eccezioni di natura meramente formale sollevate dall'opponente (ossia CP_3 violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981), questione, sulla quale, tuttavia, si è registrato e si registra ancora un contrasto giurisprudenziale.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Controversie in materia di lavoro e previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 3 di 3