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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/05/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3582/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3582/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Boscarino, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Mauro Bordone, giusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede;
IN FATTO
I coniugi contraevano matrimonio in SIRACUSA, in data 23/08/2000.
Dall'unione nascevano i seguenti figli: , nato il [...], Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente, nata il [...], Per_2
nato il [...],. Con il ricorso introduttivo del procedimento Per_3 depositato in data 23/10/2024, la parte ricorrente, premettendo il venir meno dell'affectio coniugalis, chiedeva pronunciarsi la separazione personale, disporre l'affido condiviso dei minori presso di sé nella casa coniugale, ponendo pagina 1 di 4 a carico del coniuge l'obbligo di corrispondere un contributo mensile per i due figli minorenni di € 350,00 ciascuno e di € 300,00 a titolo di mantenimento per sé.
Con comparsa del 16/01/2025 si costituiva il quale non si Controparte_1 opponeva alla pronuncia di separazione ed all'affidamento condiviso dei minori con collocazione presso la madre nella casa coniugale, né all'esercizio del diritto di visita come disciplinato in seno al ricorso, tuttavia si dichiarava disponibile a corrispondere per il mantenimento dei predetti figli e la somma Per_3 Per_2 complessiva di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuno) e nulla per il mantenimento della coniuge, o in subordine un contributo mensile di € 100,00.
Prima della celebrazione della prima udienza, le parti trovavano un accordo che depositavano in data 07/02/2025 e con il quale, nel confermare la volontà di non volersi riconciliare, chiedevano che l'udienza si tenesse con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
All'udienza cartolare del 24/04/2025 le parti insistevano per l'accoglimento delle condizioni di cui all'accordo e chiedevano che la causa fosse posta in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto del 06/12/2024)
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa pagina 2 di 4 domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
I coniugi hanno inoltre concordato che la loro separazione proceda alle seguenti condizioni:
“ – assegnazione della casa familiare alla SI.ra , sita in Parte_1
Floridia Via Pio La Torre n. 9;
-il SI. si obbliga a corrispondere in favore della SI.ra la somma CP_1 Pt_1 di € 800,00, di cui € 200,00 a titolo di mantenimento della SI.ra
[...]
ed € 600,00 (€ 300,00 per ogni figlio minorenne) per il mantenimento Parte_1 dei figli, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo mensile verrà aggiornato di anno in anno, in base alla svalutazione intervenuta rispetto all'anno precedente secondo gli indici Istat.”
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale convive dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della loro presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi dell'età dei figli, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione dei predetti.
Atteso l'esito concordato del giudizio e, non essendo configurabile soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 3582 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio il giorno Controparte_1
23/08/2000, a Siracusa, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di SIRACUSA dell'anno 2000 (Atto n. 358 Parte II Serie
A),
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra le parti alle condizioni concordate tra i coniugi, come riportate in pagina 3 di 4 parte motiva:
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di SIRACUSA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 5.5.25.
Il Presidente Il Giudice Est. Dott.ssa Veronica Milone Dott. Gilberto Orazio Rapisarda
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3582/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Boscarino, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Mauro Bordone, giusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede;
IN FATTO
I coniugi contraevano matrimonio in SIRACUSA, in data 23/08/2000.
Dall'unione nascevano i seguenti figli: , nato il [...], Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente, nata il [...], Per_2
nato il [...],. Con il ricorso introduttivo del procedimento Per_3 depositato in data 23/10/2024, la parte ricorrente, premettendo il venir meno dell'affectio coniugalis, chiedeva pronunciarsi la separazione personale, disporre l'affido condiviso dei minori presso di sé nella casa coniugale, ponendo pagina 1 di 4 a carico del coniuge l'obbligo di corrispondere un contributo mensile per i due figli minorenni di € 350,00 ciascuno e di € 300,00 a titolo di mantenimento per sé.
Con comparsa del 16/01/2025 si costituiva il quale non si Controparte_1 opponeva alla pronuncia di separazione ed all'affidamento condiviso dei minori con collocazione presso la madre nella casa coniugale, né all'esercizio del diritto di visita come disciplinato in seno al ricorso, tuttavia si dichiarava disponibile a corrispondere per il mantenimento dei predetti figli e la somma Per_3 Per_2 complessiva di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuno) e nulla per il mantenimento della coniuge, o in subordine un contributo mensile di € 100,00.
Prima della celebrazione della prima udienza, le parti trovavano un accordo che depositavano in data 07/02/2025 e con il quale, nel confermare la volontà di non volersi riconciliare, chiedevano che l'udienza si tenesse con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
All'udienza cartolare del 24/04/2025 le parti insistevano per l'accoglimento delle condizioni di cui all'accordo e chiedevano che la causa fosse posta in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto del 06/12/2024)
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa pagina 2 di 4 domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
I coniugi hanno inoltre concordato che la loro separazione proceda alle seguenti condizioni:
“ – assegnazione della casa familiare alla SI.ra , sita in Parte_1
Floridia Via Pio La Torre n. 9;
-il SI. si obbliga a corrispondere in favore della SI.ra la somma CP_1 Pt_1 di € 800,00, di cui € 200,00 a titolo di mantenimento della SI.ra
[...]
ed € 600,00 (€ 300,00 per ogni figlio minorenne) per il mantenimento Parte_1 dei figli, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo mensile verrà aggiornato di anno in anno, in base alla svalutazione intervenuta rispetto all'anno precedente secondo gli indici Istat.”
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale convive dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della loro presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi dell'età dei figli, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione dei predetti.
Atteso l'esito concordato del giudizio e, non essendo configurabile soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 3582 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio il giorno Controparte_1
23/08/2000, a Siracusa, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di SIRACUSA dell'anno 2000 (Atto n. 358 Parte II Serie
A),
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra le parti alle condizioni concordate tra i coniugi, come riportate in pagina 3 di 4 parte motiva:
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di SIRACUSA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 5.5.25.
Il Presidente Il Giudice Est. Dott.ssa Veronica Milone Dott. Gilberto Orazio Rapisarda
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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